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Perché fare la Voluntary Disclosure?/1

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Presentazione sul tema: "Perché fare la Voluntary Disclosure?/1"— Transcript della presentazione:

1 Perché fare la Voluntary Disclosure?/1
Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario Perché fare la Voluntary Disclosure?/1 La Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio tramite pagamento di interessi, (prevede la trasmissione automatica di informazioni alle autorità competenti in relazione al pagamento di interessi a favore di un beneficiario economico residente in uno Stato membro UE diverso da quello di stabilimento dell’agente pagatore). La bozza di Direttiva 2014/48, (che modifica la Direttiva 2003/48/CE) dell’aprile 2014, (che contiene l’ampliamento delle definizioni: di “beneficiario effettivo”, di ”interessi”, nonché di “agente pagatore”). - La Direttiva 2010/24/UE, prevede assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti dai dazi, imposte e altre misure, attraverso lo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo. La Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, (sostituisce la Direttiva 77/779/CE e prevede lo scambio automatico di informazioni fra Stati comunitari, in relazione alle seguenti categorie di reddito: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari/ esiste una proposta per ampliare le materie ed applicare la Direttiva anche a dividendi, plusvalenze, redditi generati da attività detenute tramite conti finanziari, anche in caso di rimborsi o pagamenti di saldi di conti). La Direttiva 2011/96/UE (cd. Direttiva madre-figlia) che recentemente è stata modificata dall’Ecofin, l’8 luglio 2014, per evitare il fenomeno della doppia non imposizione, praticata dalle società multinazionali attraverso un meccanismo che consentiva di esonerare da tassazione dividendi che non erano sottoposti ad imposizione neppure nel Paese fonte. Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

2 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
Perché fare la Voluntary Disclosure/2 La nuova Direttiva (2011/16/UE) all’art. 11 prevede uno scambio automatico di informazioni, ma anche uno scambio su richiesta e uno scambio spontaneo. Il segreto bancario non è opponibile. Per informazioni da scambiare si intendono tutte quelle “verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri”. L’art. 31-bis co. 5-bis del DPR 600/73 prevede la collaborazione fra funzionari delle A.F. dei vari Paesi dell’UE, anche attraverso scambi ed apertura di collaborazioni con fissazione di incontri reciproci. Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

3 Perché fare la Voluntary Disclosure/3
Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario Perché fare la Voluntary Disclosure/3 Il Global Forum di Berlino (28/29 ottobre 2014) ha gettato le basi politiche e tecniche per lo scambio di informazioni. Nello specifico: –  51 Paesi firmatari (tra cui isole Cayman, Bermuda e Liechtenstein) hanno siglato l’accordo impegnandosi ad attuare il multilateral competent authority agreement (MCAA) per raccogliere informazioni dal 2016, e scambiare i dati raccolti entro la fine di settembre 2017 (3 dei 51 Paesi a partire dal 2018). –  7 Paesi (non ancora firmatari dell’accordo) si sono impegnati politicamente ad avviare lo scambio di informazioni entro la fine di settembre 2017 (per un totale di circa 58 paesi per i quali, quindi, lo scambio diventerà effettivo già a partire dal 2017). –  35 Paesi (in aggiunta agli “early adopters”) si sono impegnati ad avviare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018. –  Il 19 novembre 2014, il Consiglio federale svizzero ha firmato l’accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale. La Svizzera converrà in via bilaterale con l’UE, i suoi Stati membri nonché gli Stati Uniti, lo scambio automatico di informazioni. Con gli altri Paesi occorrerà analizzare l’opportunità di negoziati. Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

4 Perché fare la Voluntary Disclosure?/4
Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario Perché fare la Voluntary Disclosure?/4 La normativa tributaria italiana in sintesi e le Banche Dati Le principali norme in materia di fiscalità internazionale: Il concetto di residenza sia per persone fisiche che giuridiche, nonché la sede di direzione effettiva o esterovestizione (artt. 2 e 73 Tuir/ artt. 43 e 2497 del C.C.) Il transfer pricing (art. 110 co. 7 Tuir) L’indeducibilità dei costi black list (art. 110 co. 10 Tuir) La disciplina delle società estere “CFC” ed il concetto di controllo (artt. 167 e 168 Tuir, art del C.C.) Gli obblighi di monitoraggio delle attività estere (DL n. 167/90, DL n. 78/2009, L. n. 97/2013) L’Anagrafe Tributaria e le Banche Dati: VE.R.DI. – SO.NO.RE. – INDEX – SER.P.I.CO. Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

5 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure L’esperienza italiana: le principali norme coinvolte Il DL 167/90 artt. 4, 5 e da 5-quater a 5-septies Il DL 78/2009 art. 12 La Legge n. 186/2014 L’art. 9 della Legge Europea n. 97 del Il DLgs n. 74/2000 artt. 2,3,4,5,10-bis e 10-ter Il DLgs n. 471/97 Il DLgs n. 472/97 Il DLgs n. 231/2007 Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

6 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure L’esperienza italiana: la prassi/1 La C.M. n. 25/E del 31 luglio Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno Indirizzi operativi. La C.M. n. 38/E del 23 dicembre Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria. Il Provv. Direttore Agenzia Entrate n del Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97. Il Provv. Direttore Agenzia Entrate n del Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo. Il Provv. Direttore Agenzia Entrate n del 30 gennaio 2015 – Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ed istruzioni operative Il Provv. Direttore Agenzia Entrate n del 14 settembre 2015 – Modifica dei termini di trasmissione della documentazione a corredo della collaborazione volontaria Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

7 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure L’esperienza italiana: la prassi/2 La C.M. n. 9/E del 5 marzo 2014 – Disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – Art. 165 Tuir – Chiarimenti La C.M. n. 10/E del 13 marzo 2015 – Legge 15 dicembre 2014 n. 186, concernente: “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ….” Prime indicazioni relativa alla procedura di collaborazione volontaria La C.M. n. 23/E del 9 giugno 2015 – Ravvedimento – Art. 13 co. 1 lett. a-bis) del D.Lgs. n. 472/97 - Chiarimenti La C.M. n. 27/E del 16 luglio Legge 15 dicembre 2014 n. 186, concernente: “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ….”. Risposte a quesiti. La C.M. n. 30/E del 11 agosto Legge 15 dicembre 2014 n. 186, concernente: “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ….”. Risposte a quesiti. La C.M. n. 31/E del 28 agosto Legge 15 dicembre 2014 n. 186, concernente: “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ….”. Risposte a quesiti. La Nota del MEF del 9 gennaio 2015 (in materia di D.Lgs. n. 231/2007 – obblighi antiriciclaggio) La risposta alla FAQ sul sito web del MEF del 23 gennaio 2015 Le risposte online della DRE Piemonte Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

8 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure L’intervento dell’ODCEC Il Documento di Studio n. 1/2015 – Gruppo di Studio Voluntary Disclosure L’intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti sugli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 (una soluzione all’italiana) Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

9 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività I soggetti: 3 categorie + 1 La prima categoria è rappresentata nell’art 1 co. 1 della Legge sulla V.D. introduce l’art. 5-quater nel DL 167/90 che individua i soggetti (ovvero quelli assoggettati agli obblighi di monitoraggio secondo l’art. 4 co. 1 del DL 167/90) come segue: persone fisiche; enti non commerciali (compresi i trust); società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir. L’art. 1 co. 1 della Legge sulla V.D. introduce l’art. 5-septies co. 2 nel DL 167/90 che individua ulteriori due categorie di soggetti cui è consentito l’accesso alla procedura: I contribuenti diversi da quelli previsti dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90 (ovvero quelli indicati sopra); I contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti (nel DL 167/90) che vi abbiano adempiuto correttamente. ATTENZIONE: secondo la CM n. 38/E de 2013 (par. 1.1) e secondo la CM n. 27/E (par. 1.4) e la CM n. 10/E (par. 1.1) sono assoggettati agli obblighi di monitoraggio tutti i cittadini italiani residenti in Paesi Black List ex art. 2 co. 2bis del Tuir; si ritiene altresì che siano assoggettabili alla disciplina anche i cittadini italiani residenti in Paesi White List ed iscritti AIRE ma che non possano provare la residenza all’estero in base all’art. 2 co. 2 del Tuir e RM n. 35/2008; vi rientrano anche le stabili organizzazione italiane di società estere, nonché, in caso di esterovestizione o di presunzione di residenza in Italia, le società estere ed i loro soci (artt. 110 , 167 e 168 del Tuir e CM n. 51/E del 2010) nonché i Trust ritenuti presuntivamente residenti in Italia al ricorrere di certe condizioni, (art. 73 Tuir e CM n. 61/E del 2010) Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

10 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività I soggetti: la 4^ categoria, il titolare effettivo Bisogna sottolineare che il richiamato articolo 4 del D.L. n. 167 del 1990 stabilisce che gli obblighi di dichiarazione sussistono anche nei confronti dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne siano titolari effettivi (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio. Per cui, ai sensi delle richiamate norme per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni oppure di istituti giuridici quali i trust: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un' entità giuridica. Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

11 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività Quale il primo approccio con il cliente Colloquio informale per spiegazione norme di legge e ragioni che motivano il ricorso alla procedura Qualora il cliente decida di richiedere consulenza – Sottoscrizione mandato diviso in due parti: incarico ad eseguire i calcoli per verificare l’opportunità di accedere alla procedura; incarico per l’esecuzione della procedura e per l’invio telematico della stessa Predisposizione fascicolo antiriciclaggio per rispetto obbligo di adeguata verifica della clientela (art. 12 D.Lgs. n. 231/2007): individuazione del titolare effettivo, del grado di rischio del cljente, registrazione nell’archivio antiriciclaggio del rapporto Obbligo di segnalazione operazioni sospetta (art. 41 D.Lgs. 231/2007) quando si riscontra il ricorso frequente o ingiustificato all’utilizzo del contante ed, in ogni caso, quando l’importo di un qualsiasi movimento in contanti (prelievo o versamento) supera i euro (art. 49 D.Lgs. 231/2007) – La nuova Causale: 004 – Riciclaggio da Collaborazione Volontaria Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

12 La Voluntary Disclosure: operatività IL MANDATO PROFESSIONALE
Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario La Voluntary Disclosure: operatività IL MANDATO PROFESSIONALE MANDATO PROFESSIONALE Il sottoscritto ________________ nato a ____________(__) il ________ (da ora indicato anche come cliente) conferisce al Dott. ________________ iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di __________ al N (da ora indicato anche come professionista) l’incarico professionale regolato dalle seguenti clausole: 1.Premessa. Il cliente desidererebbe regolarizzare i propri averi detenuti presso la ____________ di _________avente sede nella _____________, aderendo alla procedura di collaborazione spontanea (voluntary disclosure) prevista dalla normativa fiscale italiana. 2.Attività del professionista. L’attività del professionista si suddivide nelle seguenti due fasi: • Fase 1: raccolta delle informazioni e della documentazione, ricostruzione dell’evoluzione e della presumibile redditività delle attività e degli investimenti esteri, analisi della tipologia dei redditi e verifica dei dati ai fini dell’invio degli stessi per la determinazione delle imposte da parte delle autorità fiscali, incontro con il cliente per discutere le risultanze e verificare la opportunità dell’esecuzione della procedura; • Fase 2: predisposizione e trasmissione telematica dell’istanza da sottoporre all’Autorità fiscale italiana, predisposizione e invio all’amministrazione finanziaria della relazione di accompagnamento alla domanda e dei relativi allegati, incontri di analisi e di negoziazione con l’Agenzia delle entrate; gestione della procedura e assistenza nel pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni dovute. L’attività del professionista è eseguita sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal cliente e/o dagli intermediari dallo stesso incaricati. L’attività oggetto del presente mandato riguarda esclusivamente la procedura di collaborazione volontaria per i periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre Sono escluse prestazioni diverse da quelle relative alla procedura di collaborazione volontaria o relative a periodi d’imposta successivi al 2013. L’esecuzione di prestazioni non incluse nel presente mandato può essere oggetto di un separato accordo tra le parti. Per lo svolgimento della fase 2 il cliente dovrà conferire specifico incarico al professionista per iscritto. 3.Reciproci impegni. Il professionista illustrerà dettagliatamente al cliente tutte le implicazioni derivanti dalla procedura di Voluntary Disclosure. Il Cliente ha l’obbligo di consegnare e/o di autorizzare i propri intermediari a consegnare tempestivamente ai Consulenti la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. La procedura di collaborazione volontaria prevede la necessità per il cliente di riportare tutte le attività finanziarie e gli investimenti non precedentemente dichiarati. Sottoscrivendo la presente lettera di incarico il cliente conferma di essere a conoscenza di questa disposizione e che fornirà ai professionisti indicazioni e documenti concernenti tutti le attività finanziare e gli investimenti – ovunque situati – precedentemente non dichiarati ai fini del monitoraggio fiscale previsto dalla normativa fiscale italiana. Il cliente è consapevole che prima della presentazione della domanda di collaborazione volontaria dovrà rendere ai professionisti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’articolo 5 septies, comma 2 del decreto legge 167/90 con la quale attesterà che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero, nonché la dichiarazione di non sussistenza di cause ostative. 4. Tempistica. La tempistica dell’esecuzione del mandato dipenderà dalla completezza e dalla celerità con la quale il cliente fornirà ai professionisti la necessaria documentazione e le relative informazioni. Il cliente è consapevole che, successivamente alla presentazione della domanda, non è determinabile a priori il tempo di elaborazione da parte delle autorità fiscali. 5 .Team di lavoro. Le persone che seguiranno l’esecuzione materiale dell’incarico sono: il Dott. Mauro Finiguerra ed i suoi collaboratori di Studio. 6.Onorari e spese. Per l’esecuzione della prima fase del mandato verranno applicati i seguenti onorari: Euro _______,00 oltre Iva e Cap come per legge. Oltre all’onorario saranno a carico del cliente le spese sostenute nello svolgimento del mandato e gli esborsi per prestazioni di terzi. Letto, confermato e sottoscritto in ________, li _________ 2015 Il Cliente _____________ Il Professionista_____________ Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

13 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività LA DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI FINI della VOLUNTARY DISCLOSURE (art. 5-septies, co. 2, del D.L. n. 167/1990 e artt. 47 e 76 DPR n. 445/2000) Il sottoscritto _______________________, nato a ________(__) il ___________ e residente a _______(__) in Via _________n. ___, codice fiscale ______________________, - in qualità di istante all’accesso della procedura di collaborazione volontaria presentata in data __________ con ricevuta a prot. n. ___________________, affidata al dott. Mauro Finiguerra, dottore commercialista in Sanremo (IM) alla Piazza Colombo n. 17, quale professionista incaricato, - consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nel caso di trasmissione e/o comunicazione di notizie e dichiarazioni non veritiere, nonché nel caso di formazione e/o di utilizzo di atti e/o documenti in genere, falsi o non corrispondenti al vero, sia materialmente che ideologicamente, - sotto la propria esclusiva responsabilità personale, autocertificando ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, DICHIARA la corrispondenza alla realtà e la non falsità di tutti gli atti e documenti consegnati e/o trasmessi, anche da terzi autorizzati dalla sottoscritta, al dott. Mauro Finiguerra, ai fini dell’espletamento dell’incarico di assistenza e rappresentanza nella procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990; nonché la veridicità dei dati e delle notizie riportati nei documenti di cui sopra e delle informazioni comunque trasmesse e/o comunicate al citato professionista. In fede. _______________________________ _______, lì ____________ 2015 Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

14 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI FINI della VOLUNTARY DISCLOSURE (art. 5-quater, co. 2, del D.L. n. 167/1990 e artt. 47 e 76 DPR n. 445/2000) Il sottoscritto _____________, nato a _______(__) il ________ e residente a ______(__) in Via ______n.__, codice fiscale ________________________, - in qualità di istante all’accesso della procedura di collaborazione volontaria, presentata in data ______________ con ricevuta a prot. n. ____________________________, affidata al dott. ______________, dottore commercialista in ____________ (__) alla ____________ n. ___, quale professionista incaricato, - consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nel caso di trasmissione e/o comunicazione di notizie e dichiarazioni non veritiere, nonché nel caso di formazione e/o di utilizzo di atti e/o documenti in genere, falsi o non corrispondenti al vero, sia materialmente che ideologicamente, - sotto la propria esclusiva responsabilità personale, autocertificando ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, DICHIARA Di non aver avuto formale conoscenza, sino alla data di presentazione dell’istanza di collaborazione di cui sopra, di accessi, ispezioni o verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, a proprio carico. In fede. _______________________________ _______, lì _______.2015 Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

15 La Voluntary Disclosure: operatività
Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario La Voluntary Disclosure: operatività L’oggetto L’art. 5-quater co. 1 lett. a) prevede che il contribuente indichi spontaneamente l’oggetto ovvero: Sono oggetto della procedura tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona (C.M. 38/E del 2013). In relazione a detti investimenti ed attività devono essere forniti tutti i documenti relativi e tutte le necessarie informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati. Il D.L. n. 153/2015 portante proroga dei termini per la presentazione dell’istanza di V.D. ha anche introdotto, in base alle nuove norme recate dal D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 (decreto sulla certezza del diritto e sul raddoppio dei termini di accertamento) , l’obbligo di ampliamento del periodo di riferimento delle attività in emersione, estendendolo anche a periodi non più accertabili e il Provv. Direttore AE n del ha precisato l’argomento. A proposito della proroga e della possibilità di presentare la Relazione entro il 30 dicembre e non entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, la norma lo prevede all’art. 2, mentre i Provvedimenti Direttoriali citati (e non la L. 184/2014) prevedevano i 30 giorni al massimo, dunque, per eliminare ogni dubbio al riguardo, con una comunicazione effettuata in Commissione Finanze in data 8 ottobre scorso il sottosegretario Zanetti ha definitivamente confermato che il termine per la presentazione della Relazione è quello più ampio del 30 dicembre 2015 anche se l’istanza è stata trasmessa entro il 30 settembre scorso NOVITA’: Le istanze a presentate a partire dal 10 novembre 2015 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, sia per esigenze di organizzazione interna del lavoro, sia per motivi di salvaguardia della privacy; è prevista inoltre la possibilità in casi particolari di inviare le istanze alla Direzione Centrale di Roma. Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

16 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/1 RELAZIONE PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA ex art. 5-quater lett. a) D.L. n. 167/1990. Con la presente relazione si illustra la procedura di collaborazione volontaria presentata in data ___________, dal signor ___________________, con il numero di ricevuta telematica a prot. n. _________________- __________.- PREMESSA Nella presente premessa, come da istruzioni ministeriali, si riporta il prospetto di riconciliazione fra i documenti allegati e le fattispecie di violazione denunciate nei prospetti della istanza di collaborazione volontaria. PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE I valori sono espressi in euro Anno Sez II Rigo VD 10 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp. tot Documenti allegati: 1/2009 Estratto patrimoniale al – intestato cliente – n. _______________ 2/2009 Estratto c/ ____________ in EUR dal al (all. 2/1-2/2-2/3 -2/4) 3/2009 Estratto c/ ________________ in CHF dal al (conv. EUR*) Anno Rigo VD 11 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp. tot Sez V Rigo VD 23 – Imposte sostitutive – inter. Comp – tot 1/2010 Estratto patrimoniale al – intestato cliente –n. __________(conv. EUR*) 2/2010 Estratto c/ _____________ in CHF dal al (conv. EUR*) 3/2010 Estratto c/ ________________ in EUR dal al Anno Rigo VD 12 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp. tot Rigo VD 24 – Imp. Sost. – inter. Comp – tot Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

17 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/2 RELAZIONE PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA ex art. 5-quater lett. a) D.L. n. 167/1990. Con la presente relazione si illustra la procedura di collaborazione volontaria presentata in data ___________, dal signor ___________________, con il numero di ricevuta telematica a prot. n. _________________- __________.- PREMESSA Nella presente premessa, come da istruzioni ministeriali, si riporta il prospetto di riconciliazione fra i documenti allegati e le fattispecie di violazione denunciate nei prospetti della istanza di collaborazione volontaria. PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE I valori sono espressi in euro Anno Sez II Rigo VD 10 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp. tot Documenti allegati: 1/2009 Estratto patrimoniale al – intestato cliente – n. _______________ 2/2009 Estratto c/ ____________ in EUR dal al (all. 2/1-2/2-2/3 -2/4) 3/2009 Estratto c/ ________________ in CHF dal al (conv. EUR*) Anno Rigo VD 11 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp. tot Sez V Rigo VD 23 – Imposte sostitutive – inter. Comp – tot 1/2010 Estratto patrimoniale al – intestato cliente –n. __________(conv. EUR*) 2/2010 Estratto c/ _____________ in CHF dal al (conv. EUR*) 3/2010 Estratto c/ ________________ in EUR dal al Anno Rigo VD 12 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp. tot Rigo VD 24 – Imp. Sost. – inter. Comp – tot Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

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La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/2 Documenti allegati: 1/2011 Estratto patrimoniale al – intestato cliente –n. _____________(conv. EUR*) 2/2011 Estratto c/ ________________________ in CHF dal al (conv. EUR*) 3/2011 Estratto c/ _________________ in EUR dal al (3/1-3/2-3/3) Anno Sez II Rigo VD 13 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp. tot Sez V Rigo VD 25 – Imp. Sost. – Int. Comp. e Dividendi 2012 – tot 1/2012 Estratto patrimoniale al – intestato cliente –n. _____________(conv. EUR*) 2/2012 Estratto c/ __________________ in CHF dal al (conv. EUR*) 3/2012 Estratto c/ __________________ in EUR dal al (n. allegati 3/1 e 3/2) Anno Rigo VD 14 – Attività estere: C/c – Dep. Tit. – C/risp. tot Rigo VD 26 – Imp. Sost. – Inter. Comp. e Dividendi 2013 – tot 1/2013 Estratto patrimoniale al – intestato cliente –n. _____________(conv. EUR*) 2/2013 Estratto c/ ____________________ in CHF dal al (conv. EUR*) 3/2013 Estratto c/ __________________ in EUR dal al (n. allegati 3/1 e 3/2) Anno Nell’anno 2014 non è stato effettuato alcun versamento. Compare invece il 24 gennaio 2014 un prelevamento di euro _________,00 eseguito per esigenze familiari. Per l’anno 2014 il contribuente ha compilato e presentato il Quadro RW allegato al modello di Dichiarazione dei Redditi Unico 2015, nonché ha dichiarato e versato le imposte sui redditi prodotti. Anno Sez IV Rigo VD 16 col. 1) – Totale attività estere alla data di emersione Rigo VD 16 col. 5) – Codice Stato Estero n. 071 – Svizzera Rigo VD 16 col. 6) – Quota percentuale 100% - unico rapporto estero Rigo VD 16 col. 13) – Attività detenute all’estero – presente Waiver Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

19 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/3 Documenti allegati: 1/2015: Saldo all’ del c/c estero valutato al cambio ufficiale del giorno 2/2015: Delega rilasciata a soggetto terzo indicato al rigo VD1 – solo procuratore in caso di necessità (2/1-2/2) 3/2015: Waiver sottoscritto da istituto bancario estero con autorizzazione a fornire informazioni all’A.F. italiana. 4/2015: IVAFE 2012 – Delega F24 5/2015: IVAFE 2013 – Delega F24 6/2015: IVAFE 2014 – Delega F24 1. INTRODUZIONE Anni 2008 e 2009 Lo scrivente signor _______________, meglio identificato nella istanza di collaborazione depositata, ha costituito, precedentemente al 2008, precisamente il , un rapporto di conto corrente con deposito titoli presso la Banca Cantonale __________ con sede in _________________ (Svizzera). I fondi originano da un risarcimento assicurativo che il contribuente ha ricevuto a seguito di un gravissimo incidente stradale di cui è stato vittima nel febbraio del 2005. Contestualmente alla detta costituzione, per motivi di ordine personale e morale, il titolare effettivo del rapporto, il sig. _______________, conferiva delega ad operare su detto conto in favore del signor ______________________, nato a __________ (___) il _______, C.F. _______________, che si indica come soggetto collegato nel Quadro VD – Rigo VD1. Il delegato, indicato infatti nella delega quale “amico di famiglia”, avrebbe potuto operare su detto conto solo qualora fosse accaduto qualche evento negativo che avesse causato impedimento totale di operare in capo al titolare effettivo sig. ______________, data la precedente drammatica esperienza già vissuta dallo scrivente. La percentuale indicata al rigo VD16 colonna 6 è del 100% in quanto si tratta dell’unico rapporto estero in capo al contribuente, sinora non dichiarato. Effettivamente il delegato NON HA mai operato sul conto suddetto. La conversione in EUR dei conti CHF è stata effettuata al cambio indicato nelle circolari ministeriali nn. 10/E e 27/E del 2015, mentre il saldo all’ è stato convertito in EUR al cambio ufficiale del giorno. Anno 2010 Non sono stati effettuati apporti di capitale. Si è svolta la gestione ordinaria del conto deposito (n. ______) e dei conti correnti (n. _____ in CHF e n. _______ in EUR). La conversione in EUR dei conti CHF è stata effettuata al cambio indicato nelle circolari ministeriali nn. 10e e 27/E del 2015. Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

20 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/4 Anno 2011 Non sono stati effettuati apporti di capitale. Si è svolta la gestione ordinaria del conto deposito (n. ____) e dei conti correnti (n. ___ in CHF e n. ___ in EUR). Sono stati effettuati numero due prelievi (EUR ________,00 ed EUR _______,00 , quest’ultimo superiore a euro) dal conto corrente a seguito di una dismissione di titoli con successivo reinvestimento parziale. Detti importi sono stati utilizzati per esigenze familiari, in occasione della nascita della primogenita dello scrivente. La conversione in EUR dei conti CHF è stata effettuata al cambio indicato nelle circolari ministeriali nn. 10e e 27/E del 2015. Anni 2012/2013/2014 Si è svolta la gestione ordinaria del conto deposito (n. ___) e dei conti correnti (n. ___ in CHF e n. ____ in EUR). La conversione in EUR dei conti CHF è stata effettuata al cambio indicato nelle circolari ministeriali nn. 10/E e 27/E del 2015. In ossequio alla norma che prevede, per il 2013, l’indicazione della giacenza media delle attività estere si comunica che il valore di detta giacenza media è stato di EUR ________,00. Il dichiarante ha mantenuto il possesso delle somme suddette sino al non ottemperando agli obblighi di monitoraggio, mentre ha eseguito correttamente l’adempimento con riferimento al nell’ambito della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2015 per il 2014, già predisposta e presentata nei termini di legge. Negli anni considerati, cioè dal 2009 al 2013, le somme come sotto precisate, sono state incrementate solo dai frutti di due fattispecie: interessi sui conti correnti nn. ____ e _______, rispettivamente, in CHF il primo ed in EUR il secondo; dividendi ricevuti dalla gestione titoli ed accreditati sui conti di cui sopra. Detti redditi sono stati calcolati per periodo di imposta e per tipologia e sono stati riportati nei corrispondenti righi della sez. V della istanza presentata. 2. SOGGETTI COLLEGATI Il soggetto collegato (delegato) è il signor ___________, nato a _______(__) il _____________ C.F. ___________________________.- Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

21 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/5 3. LE ATTIVITA’ ESTERE 3.1 La sez. II – Attività estere I totali indicati in detta sez. II alle varie scadenze annuali (31/12), con riferimento alle violazioni specificate nella presente sezione (obblighi di monitoraggio), già calcolati in EUR al cambio indicato in ogni estratto patrimoniale perché disponibile, sono così suddivisi: A01 Dep. titoli n. ________________ A02 C/risp. in CHF n. ___________ A03 C/corr.in EUR n. ___________ Totale sez. II I documenti collegati alle attività estere di cui ai numeri da A01 ad A03 sono i seguenti: A01 – Estratti conto risparmio in CHF n. ____________ dal al (come da allegati nn. 3/2009 – 2/2010 – 2/2011 – 2/2012 – 2/2013 del prospetto di riconciliazione sopra esposto). A02 – Estratti conto corrente in EUR n. __________ dal al (come da allegati nn. 2/2009 – 3/2010 – 3/2011– 3/2012 – 3/2013, del prospetto di riconciliazione). A03 – Conto deposito n. _____________ – estratti patrimoniale dal al (come da allegati nn. 1/2009 – 1/ /2011 – 1/2012 – 1/2013, del prospetto di riconciliazione). 3.2 La sez. III – Gli apporti di capitale negli anni considerati Nessun ulteriore apporto di capitale è avvenuto negli anni dal 2009 al 2013. Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

22 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/6 4. REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA’ ESTERE Lo scrivente signor _________________ nel periodo di riferimento, cioè dal 2010 al 2013, ha prodotto all’estero, i seguenti redditi esteri, che vengono determinati in base al metodo di calcolo analitico: 4.1 Gli interessi accreditati sui conti nn. ____________ (CHF) e ___________ (EUR), a seguito della apertura di detti rapporti. Detti redditi sono indicati alla sez. V – righi da VD 23 a VD 26 – in quanto il dichiarante li ha prodotti nei periodi 2010 – e 2013. 4.2 I dividendi di fonte estera (svizzera), di importo minimo (1.050 euro nel 2012 e euro nel 2013), da esso percepiti nel corso dei periodi 2012 e Detti redditi sono indicati alla sez. V – righi da VD 25 a VD 26 – in quanto il dichiarante li ha prodotti nei periodi 2012 e 2013. Le somme indicate nei righi sopra specificati sono state ricavate direttamente dagli estratti di conto corrente degli anni 2010 – 2013, nei quali, sia gli interessi che gli importi dei dividendi, venivano riportati dalla “Banca ________________”. I documenti attinenti le due fattispecie sopra specificate sono stati allegati e riepilogati nel prospetto di riconciliazione, specificatamente, per ogni rigo della sezione V. 5. ATTIVITA’ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE Le attività estere di cui ai numero da A01 ad A03 non sono state incrementate nel periodo considerato (2010 – 2013). Nel corso dello stesso periodo e nel corso del 2014 e sino alla data odierna dette attività estere sono state utilizzate solo per esigenze famigliari. Alla data dell’ residuavano: A01 - saldo conto risparmio n. __________ euro ,00 (saldo negativo – 17 EUR) A02 – saldo conto corrente n. _________ euro ,83 A03 – deposito titoli n. __________ euro ,38 Totale attività esistenti al euro ,21 come da rigo VD 16 col. 1 Documenti allegati: come indicati nel prospetto di riconciliazione. Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

23 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/7 6. MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE Ai fini della compilazione della Sez. V il dettaglio, riportante i valori in unità di euro, già esposto nel prospetto di riconciliazione, è il seguente: Rigo Colonna Anno Natura del reddito Ammontare Documento allegato VD interessi su c/c Estratto c/c all. 2 e 3/2010 VD interessi su c/c Estratto c/c all. 2 e 3/2011 VD interessi su c/c Estratto c/c all. 2 e 3/2012 VD interessi su c/c Estratto c/c all. 2 e 3 /2013 VD dividendi Estratto c/c all. 3/2012 VD dividendi Estratto c/c all. 3/2013 7. EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL’ARTICOLO 13- bis DEL DL 78/09. L’ istante non ha effettuato dichiarazioni riservate ai sensi del DL 78/2009. 8. ELEMENTI ULTERIORI E OSSERVAZIONI La documentazione allegata è già redatta n lingua italiana. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. Si allegano inoltre i seguenti documenti: 4/2015 – Dichiarazione di responsabilità della istante ai sensi dell’art. 5-septies co. 2 della Legge n. 186/2014 5/2015 – Dichiarazione di non sussistenza di cause ostative o di inammissibilità ai sensi dell’art. 5-1uater co. 2 L. n. 186/2014 6/2015 – Delega ai rapporti con l’AF rilasciata al professionista 7/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2014 e dich. integrativa 8/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2013 e dich. integrativa 9/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2012 e dich. integrativa Si riepilogano inoltre tutti i documenti prodotti e allegati, per annualità, come segue: Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

24 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/8 Anno 2009 1/2009 Estratto patrimoniale al – intestato cliente – n. _____________ 2/2009 Estratto c/ __________ in EUR dal al (all. 2/1-2/2-2/3 -2/4) 3/2009 Estratto c/ ___________ in CHF dal al (conv. EUR*) Anno 2010 1/2010 Estratto patrimoniale al – intestato cliente – n. ______________ 2/2010 Estratto c/ ________________ in CHF dal al (conv. EUR*) 3/2010 Estratto c/ _______________ in EUR dal al Anno 2011  1/2011 Estratto patrimoniale al – intestato cliente – n. _______________ 2/2011 Estratto c/ _________________ in CHF dal al (conv. EUR*) 3/2011 Estratto c___________________ in EUR dal al (3/1-3/2-3/3) Anno 2012 1/2012 Estratto patrimoniale al – intestato cliente – n. _______________ 2/2012 Estratto c/ ________________________ in CHF dal al (conv. EUR*) 3/2012 Estratto c/ _____________________ in EUR dal al (n. allegati 3/1 e 3/2) Anno 2013 1/2013 Estratto patrimoniale al – intestato cliente – n. _______________ 2/2013 Estratto c/ ______________________ in CHF dal al (conv. EUR*) 3/2013 Estratto c/ _____________________ in EUR dal al (n. allegati 3/1 e 3/2) Anno 2014 I conti esteri ed i redditi conseguenti, esistenti e maturati nel periodo di imposta sono stati dichiarati nel Quadro RW allegato alla Dichiarazione dei Rediditi modello Unico 2015 Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

25 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività La Relazione per descrivere l’oggetto/9 Anno 2015 1/2015: Saldo all’11 settembre 2015 del c/c estero 2/2015: Delega rilasciata a soggetto terzo indicato al rigo VD1 – solo procuratore in caso di necessità (2/1-2/2) 3/2015: Waiver sottoscritto da istituto bancario estero con autorizzazione a fornire informazioni all’A.F. italiana. 4/2015 – Dichiarazione di responsabilità della istante ai sensi dell’art. 5-septies co. 2 della Legge n. 186/2014 5/2015 – Dichiarazione di non sussistenza di cause ostative o di inammissibilità ai sensi dell’art. 5-1uater co. 2 L. n. 186/2014 6/2015 – Delega ai rapporti con l’AF rilasciata al professionista 7/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2014 e dich. integrativa 8/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2013 e dich. integrativa 9/2015 – F24 pagamento IVAFE anno di imposta 2012 e dich. integrativa Per un totale complessivo di numero 24 allegati. _______, __________2015 Firma ___________________________ Studio Finiguerra – Fiscalità Internazionale – – mail: – cell

26 La Voluntary Disclosure: operatività
Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario La Voluntary Disclosure: operatività Le cause ostative L’art. 5-quater co. 2 parte prima, prevede l’esclusione se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4 co. 1 abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione (parrebbe dunque che chi avesse ottemperato agli obblighi di monitoraggio non potrebbe essere escluso dall’accesso anche avendo avuto formale conoscenza dell’inizio di una attività d’indagine) L’art. 5-quater co. 2 parte seconda, afferma che la preclusione opera anche nel caso di formale conoscenza acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. L’art. 5-quater co. 2 parte terza aggiunge che si può presentare la richiesta una sola volta, anche indirettamente o per interposta persona In pratica troviamo i riferimenti nella CM n. 10/E al paragrafo 3, nella CM n. 27/E al paragrafo 3 e 3.1 e nella CM n. 31/E al paragrafo 3 e 3.1. Rientrano in cause ostative: accessi, ispezioni, verifiche; altre attività di accertamento ex art. 32 DPR600/73 e art 51 DPR 633/72 (inviti/questionari/richieste, con esclusione della comunicazione agli intermediari dell’inizio di indagini finanziarie); condizione di indagato in procedimenti penali Non rientrano le comunicazioni ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 Concetto base: verificare ambito oggettivo (operazioni e imposte in corso di accertamento, stato del procedimento penale (avviso di garanzia, archiviazione, condanna definitiva, ecc.), soggettivo (anche con riferimento a soggetti terzi coinvolti) e cronologico (annualità sulle quali è iniziata la investigazione) delle comunicazioni formali ricevute. Apertura: In ogni caso, purchè segnalate opportunamente nella Relazione, le cause ostative (soprattutto se relative a periodi od imponibili parziali o a soggetti collegati) non escludono che le Agenzie delle Entrate competenti valutino la volontà di collaborazione del contribuente.

27 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività Il termine ed il periodo di riferimento L’art. 5-quater co. 1 prevede la sanatoria per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4 co. 1, commessi sino al 30 settembre 2014 L’art. 5-quater co. 5 prevedeva che la procedura di collaborazione volontaria potesse essere attivata sino al 30 settembre 2015 e prorogava il termine per la decadenza dell’accertamento di 90 giorni se la domanda viene presentata in prossimità della scadenza (il 2009 è in scadenza al ); invece con il D.L. n. 153 del 30 settembre 2015, insieme alla proroga della VD è intervenuta la proroga di tutti i termini dell’accertamento, dei periodi in scadenza, al 31 dicembre 2016 (silenziosamente, e con la giustificazione di essere controbilanciata, a dire del Governo, dall’obbligo per la AE di chiudere tutte le procedure aperte per la VD entro la stessa data del ) L’art. 5-quater co. 1 lett. a) prevede che la procedura sia attivata in relazione a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72)

28 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività Il raddoppio dei termini/1 Il raddoppio dei termini si può verificare: Ai fini delle imposte sui redditi: per le attività detenute in Paesi White List o sul territorio nazionale, ex art. 37 DLgs 223 /2006, nel caso di superamento delle soglie previste dal DLgs n. 74/2000 per tutte le fattispecie ivi previste, non solo per quelle escluse dalla sanatoria prevista dalla procedura (rimangono infatti fuori gli artt. 8 – emissione fatture per operazioni inesistenti, 10 – occultamento o distruzione documenti contabili, 11 – sottrazione fraudolenta al pagamento imposte), sarà poi la Procura che deciderà come agire dopo aver ricevuto, entro 30 giorni dall’avvenuto versamento degli importi dovuti (art. 5-quater co. 3 e art. 5-quinquies co. 1 lett. a) e b), la comunicazione da parte della Agenzia delle Entrate. Per le attività detenute in Paesi Black List, ex art. 12 co. 2-bis DL 78/2009, qualora non ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 5-quinquies co. 4 primo periodo, lett. c) e co. 5 e 7 (Paesi che non hanno sottoscritto un accordo sull’effettivo scambio di informazioni sulla base dell’ art. 26 Modello di Convenzione OCSE entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della norma) Ai fini degli obblighi di monitoraggio: per le attività detenute in Paesi Black List non cooperativi (art. 5-quinquies co. 7- Paesi che non hanno sottoscritto un accordo sull’effettivo scambio di informazioni sulla base dell’ art. 26 Modello di Convenzione OCSE entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della norma e art. 12 co.2 DL 78/2009)

29 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività Il raddoppio dei termini/2 Sul periodo di riferimento incide dunque anche il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento, che si potrebbe configurare in due ipotesi: Commissione di un reato tributario ex DLgs 74/2000 con le specifiche di cui alla scheda precedente ( ma attenzione alle nuove norme che sono entratein vigore in relazione al contenuto dell’art. 8 della L. n. 23/2014 “delega fiscale” al Governo di emanare entro 12 mesi dal 27 marzo 2014 il nuovo termine di decadenza - termine breve - della denuncia ex art. 331 c.p.p. e l’ampliamento delle soglie di punibilità penale previste dal DLgs 74/2000, che , dal 2 settembre 2015, conducono ad una diversa valutazione degli elementi alla base del raddoppio dei termini ex norme contenute nel D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 (decreto certezza del diritto), che, se non già ricevuta la notizia di reato, rendono le violazioni fiscali costituenti reato commesse fino al 2009 (compreso) non più perseguibili; bisogna inoltre ricordare che il D.Lgs. n. 158 del in vigore dal (parzialmente), introduce modifiche importanti al sistema sanzionatorio in materia tributaria e penale modificando in modo importante il D.Lgs. n. 74/2000 Costituzione e detenzione di capitali in Paesi Black List per i quali non siano sottoscritti Accordi di scambio effettivo di informazioni (art. 26 del Modello OCSE di Convenzione) entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della norma, ex art. 12 co. 2-bis DL 78/2009

30 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operativitù Il raddoppio dei termini/3 In base a quanto sopra descritto, qualora la richiesta dovesse essere presentata entro il (fatto salvo il termine di proroga dei 90 giorni per la decadenza dell’accertamento in caso di mancata adesione agli atti dell’Agenzia) le annualità i cui termini di accertamento sono ancora pendenti (ex art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72, nonché ex art. 37 co. da 24 a 26 del DLgs 223/2006 ed art. 12 co. 2-bis DL 78/2009) saranno: Il 2009 qualora non ricorrano gli estremi per il raddoppio; in caso di raddoppio dei termini, il 2005, se dichiarazione originaria presentata ed il 2003 se dichiarazione originaria omessa Qualora la richiesta venisse presentata a partire dal , le annualità ancora aperte saranno: Il 2010 qualora non ricorrano gli estremi per il raddoppio; in caso di raddoppio dei termini il 2006, se dichiarazione originaria presentata ed il 2004 se dichiarazione originaria omessa

31 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività Le sanzioni per le imposte Le sanzioni per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi del DLgs n. 471/1997, sono le seguenti: Dichiarazione omessa, dal 120% al 240% dell’imposta evasa; Dichiarazione infedele, dal 100% al 200% dell’imposta evasa, se con redditi prodotti all’estero aumentata di un terzo (133% al 266%); Entrambe raddoppiate qualora i redditi sottratti ad imposizione si trovino in Paesi Black List non collaborativi Le sanzioni come sopra individuate sono ridotte di un quarto del minimo edittale (art. 5-quinquies co. 4 ultima parte) ed ulteriormente definibili ad un sesto (come risultante dell’eventuale cumulo giuridico, anche se le AE stanno applicando le sanzioni in base al cumulo materiale) in caso di versamento 15 giorni prima dell’invito a comparire o, ad un terzo, entro i 20 giorni da adesione all’accertamento, come emessi dall’Agenzia.

32 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività Le sanzioni per il monitoraggio Le sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 5 co. 2 DL 167/90 sono le seguenti: Dal 3% al 15% dell’importo delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in Paesi White List; Dal 6% al 30% dell’importo delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in Paesi Black List; Le sanzioni come sopra individuate sono ridotte alla metà del minimo edittale, qualora (art. 5-quinquies co. 4 lett. a),b) e c) il richiedente trasferisca le attività suddette in Italia, in uno Stato UE o SEE, anche attraverso mandato fiduciario ad un intermediario italiano che operi come sostituto d’imposta, oppure qualora il Paese Black List in cui sono detenute le attività stipuli un accordo di effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 5-quinquies co. 7 entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, altrimenti sono ridotte di un quarto del minimo edittale; ii ogni caso si applica il cumulo giuridico (art. 12 DLgs n. 472/1997 ovvero sanzione pari a quella della violazione più grave aumentata sino al triplo) Le sanzioni come sopra calcolate possono essere definite con la riduzione ad un terzo in caso di versamento entro il termine di decadenza dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 16 DLgs n. 472/1997

33 Studio Finiguerra Fiscalità internazionale – Tutela Patrimonio – Contenzioso Tributario
La Voluntary Disclosure: operatività Il meccanismo di forfetizzazione L’art. 5-quinquies al co. 8 prevede, su istanza del contribuente, la possibilità di forfetizzare i rendimenti delle attività finanziarie detenute all’estero, qualora, alla fine del periodo di imposta, la media delle consistenza rilevate non superi i 2 milioni di euro In tal caso si applica il rendimento forfetario del 5% sulla base del quale si calcola poi l’imposta da versare in base all’aliquota del 27% Occorrerà verificare caso per caso quando il calcolo del rendimento analitico potrebbe essere meno conveniente, considerato che, in ogni caso la forfetizzazione “copre” gli eventuali interessi e dividendi percepiti, ma non copre le plusvalenze patrimoniali effettive rilevabili sui risultati annuali dei portafogli titoli, i cui rendimenti vanno poi sottoposti ad imposta sostitutiva con le aliquote applicabili a detti rendimenti che erano del 12,50% sino al e del 20% sino al ,(dal %)

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La Voluntary Disclosure: operatività Il versamento (art. 5-quater co. 1 lett.b) Il versamento deve essere eseguito nei termini sopra riportati: 15 giorni prima della data fissata per l’invito a comparire emesso dall’AdE; 20 giorni dalla data di adesione all’avviso di accertamento emesso dall’AdE; 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione o provvedimento di irrogazione sanzioni emesso dall’AdE, (rimane aperto il discorso sull’ulteriore termine di cui all’art. 16 DLgs n. 472/1997 in caso di presentazione di osservazioni da parte del contribuente) Il versamento deve essere eseguito in unica soluzione o al massimo in tre rate mensili di pari importo, su richiesta, e la prima rata deve essere versata nei termini di cui sopra La compensazione di cui all’art. 17 del DLgs n. 471/1997 è esclusa

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La Voluntary Disclosure: operatività I profili penali: aspetti critici/1 I profili penali che non sono coperti dalla procedura, ovvero l’ art. 8 (Dichiarazione infedele a mezzo emissione di fatture per operazioni inesistenti), l’art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili) e l’ art. 11 (Sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte) del DLgs n. 74/2000 Il raddoppio dei termini in caso di commissione di reato tributario nelle altre ipotesi, alla luce delle norme che dovranno essere emanate in attuazione della legge “delega fiscale” La possibile ed eventuale rilevazione da parte dell’AdE e di conseguenza la comunicazione alla Procura della commissione di altri reati non tributari (insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, truffa contrattuale, ecc.) La ricaduta, ai fini dell’autoriciclaggio, delle condotte non escluse da punibilità di cui sopra, sugli impieghi effettuati a partire dalla data dall’entrata in vigore della legge, nonché gli eventuali impieghi effettuati oltre la data del , nonché gli impieghi dei proventi di reati tributari o di altri reati commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, ma il cui impiego successivo dovrebbe essere dimostrato I reati societari e le norme di cui al DLgs n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società e degli enti) L’esonero da responsabilità del professionista per gli obblighi di cui alla disciplina anti-riciclaggio (art. 12 del DLgs n. 231/2007) alla luce del nuovo reato di cui all’art. 5-septies della norma e dell’aggravante di cui all’art. 648ter1 co. 5

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La Voluntary Disclosure: operatività Casi particolari: I residenti all’estero La norma della L. n. 186/2014 precisa che sono soggetti agli obblighi di monitoraggio soltanto i soggetti residenti fiscalmente in Italia e la CM n. 27/E al par. 1.4 lo ribadisce MA La CM n. 38/E del al par pag. 7 - precisa che i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata, in base all’art. 2 co. 2-bis del TUIR, nonché coloro che hanno trasferito la residenza in Paesi White List ma non possono provare di avere trascorso più di 183 giorni nell’anno solare all’estero, sono ritenuti fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, dunque sono soggetti agli obblighi di monitoraggio e la CM n. 10/E al par. 1.1 ribadisce questo concetto

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La Voluntary Disclosure: operatività Casi particolari: Società interposte reali Di questo caso si occupano la CM n. 27/E al par ed il documento dell’ODCECE al punto 8. In effetti la prassi dell’AE esamina unicamente il caso della SCI di diritto monegasco (Black List) esterovestita e lo risolve precisando che nella fattispecie si configura una società semplice italiana, la quale, essendo soggetto obbligato al monitoraggio, dovrebbe qualificarsi in Italia tramite codice fiscale e dovrebbe provvedere ad accedere alla procedura per sanare la violazione della mancata presentazione del Quadro RW; mentre i soci, dovrebbero provvedere a presentare l’istanza per sanare i profili reddituali e dunque ad attribuirsi per trasparenza il reddito prodotto dalla società. Il documento dell’ODCEC invece analizza una situazione diversa, quella della società di capitali residente all’estero ma considerata esterovestita e dunque riconducibile sin dalla sua origine al territorio nazionale, in tal senso la società dovrebbe provvedere a presentare l’istanza di accesso alla voluntary nazionale, mentre i soci dovrebbero accedere alla voluntary internazionale solo nel caso in cui avessero ricevuto redditi dalla società nel periodo di riferimento; nessuna violazione sarebbe avvenuta agli obblighi di monitoraggio in quanto la società si riterrebbe fin dal suo inizio residente in Italia ATTENZIONE: Qualora si tratti di imputare i redditi per trasparenza ai soci (solo caso della società semplice) occorre verificare la natura della categoria reddituale e valutare, anche per gli adempimento post-voluntary, quale Quadro utilizzare della dichiarazione dei redditi (Quadro RH, Quadro RL, Quadro RM). In effetti in questo caso l’esterovestizione supera la presunzione della disciplina CFC (art. 167 Tuir) e dunque la tassazione separata per trasparenza automatica in capo ai soci non parrebbe applicabile.

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La Voluntary Disclosure: operatività Casi particolari: Società interposte fittizie In questo caso vi è unanime convergenza sulla soluzione di far accedere alla procedura il soggetto residente (socio, interponente, titolare effettivo) come se la struttura estera non esistesse (Tamquam non esset). Vedi Documento ODCEC par. 7, CM n. 43/E del 2008, CM n. 99/E del 2011, CM n. 28/E del 2012 e RM n. 134/E del 2002.

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La Voluntary Disclosure: operatività Casi particolari: Gli eredi Degli eredi si occupano la CM n. 10/E al par. 4.3 e la CM n. 27/E al par. 2.4 Gli eredi devono dichiarare le situazioni esistenti in capo ai danti causa (con particolari disposizioni per i decessi avvenuti a ridosso o durante la procedura) ed anche le proprie posizioni personali qualora aperte autonomamente in concomitanza con quelle del dante causa La Circolare ricorda che gli imponibili sono da assoggettare ad IVAFE ed IVIE se necessario e che le imposte di successione e di donazione sono comunque dovute se gli accadimenti sono ancora accertabili (entro due anni da presentazione dichiarazione di successione, entro cinque anni da data decesso se dichiarazione non presentata) In Relazione vanno indicati gli eredi collegati ed i rapporti in essere, ante e post mortem Occorre poi presentare dichiarazione integrativa di successione e pagare le imposte e le sanzioni (dal 100% al 200% se dichiarazione presentata nei termini di legge – 12 mesi – e dal 120% al 240% se dichiarazione non presentata) Si utilizzano le aliquote in vigore (4% - 6% . 8%) e le franchigie (1 milione per linea retta e per fratelli e sorelle) Ovviamente sui maggiori imponibili del dante causa non si pagano sanzioni, neppure nella procedura di VD, dunque questo elemento molto favorevole dovrebbe spingere gli eredi ad aderire alla collaborazione ATTENZIONE: La CM n. 30/E al par. 1.2 affronta il caso della emersione di liberalità indirette.

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La Voluntary Disclosure: operatività Casi particolari: I Prelievi/1 Dei prelevamenti di fondi dalle attività finanziarie estere, durante il periodo di riferimento della procedura, si occupano il Documento dell’ODCEC al punto 2., la CM n. 27/E al par. 4.1 e la CM n. 31/E al par. 1.1 L’argomento è delicato in quanto alla normativa in materia di emersione e rientro delle attività finanziarie estere, si aggiunge la normativa in materia di anti-riciclaggio e la nuova norma in materia di auto-riciclaggio in vigore dal (art. 648-ter1 del c.p.). Mentre l’interesse dell’AE è rivolto a verificare che con i prelievi non si sia inteso costituire ulteriori attività estere non segnalate, la preoccupazione dell’UIF è quella di escludere che detti prelievi possano essere ricondotti ad attività di terrorismo internazionale e di criminalità organizzata. L’UIF inoltre è interessato alla verifica dell’unica fattispecie rimasta vigente dopo la norma del D.L. n. 153/2015 (che esclude dalla punibilità il caso di cui all’art. 58 co. 6 del D.Lgs. 231/2007, cioè la detenzione di attività estere tramite conti correnti cifrati o al portatore), che è la mancata dichiarazione di denaro contante al seguito al momento del rimpatrio (D.Lgs. n. 195/2008 e modifiche da D.L. n. 16/2012). ATTENZIONE: L’AE nelle CM indica la strada dell’accoglimento delle motivazioni non documentate da parte del contribuente solo nella misura in cui i prelievi rimangano entro i limiti della redditività annuale presumibile delle attività finanziarie emerse, mentre per eventuali prelievi di valore superiore rimane l’obbligo di adeguata documentazione del movimento. Questo fatto sembra aver generato fra gli operatori una convinzione (non giuridica e che sembrerebbe errata) in base alla quale applicare il meccanismo di calcolo forfetario potrebbe indurre l’AE ad evitare di approfondire l’argomento e a non richiedere ulteriore documentazione sui prelievi. In realtà tutto dipenderà dalla numerosità delle procedure presentate, dalla entità e dalla frequenza dei prelievi (che vanno segnalati in Relazione comunque per evitare, in caso di controlli, l’effetto opposto a quello desiderato), dalla situazione generale del contribuente. ATTENZIONE: quanto sopra vale anche per i prelievi avvenuti negli anni 2014 e 2015 ( a maggior ragione per quelli avvenuti nel 2015 per la norma dell’autoriciclaggio se applicabile)

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La Voluntary Disclosure: operatività Casi particolari: I Prelievi/2 La mancata dichiarazione costituisce violazione alla normativa valutaria e comporta una sanzione amministrativa ed il sequestro amministrativo (a garanzia delle sanzioni), In particolare, per effetto delle modifiche apportata dal D.L. 16/2012, le sanzioni sono differenziate in base all’entità dell’importo trasferito (o che si tenta di trasferire): - dal 10% al 30% dell’importo eccedente la soglia di euro , se detta eccedenza è pari o inferiore ad euro ; - dal 30% al 50% dell’importo eccedente la soglia di € se detta eccedenza è superiore ad euro In ogni caso si applica una sanzione minima pari ad€ In aggiunta è previsto il sequestro del denaro contante, a garanzia con preferenza su ogni altro credito, del pagamento delle san zioni amministrative pecuniarie, secondo le medesime percentuali prima viste, e cioè: - nel limite del 30% dell’importo eccedente la soglia di euro , qualora l’eccedenza non sia superiore ad euro ; - nel limite del 50% dell’eccedenza, in tutti gli altri casi. Una volta determinate le sanzioni, l’importo eccedente rispetto alla somma sequestrata viene restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta (nel termine di 5 anni dalla data del sequestro). Il soggetto cui sia stata contestata una violazione potrà poi chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta (art. 7, D.Lgs. 195/2008, come mod. dal D.L. 16/2012): - pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia (euro ), se l’eccedenza non dichiarata è pari o inferiore ad t ; - pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia, se l’eccedenza è superiore ad euro , ma non ad euro L’oblazione non è però ammessa in pr senza di contante eccedente per più di euro ovvero di recidiva. In particolare, è ostativo il fatto che il trasgressore si sia già avvalso della medesima possibilità per violazione analoga nei 5 anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.

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La Voluntary Disclosure: operatività La Patologia della procedura A proposito dell’argomento che verrà trattato nel seguito si fa presente che le problematiche che dovessero insorgere durante la trattazione delle materie emergenti durante la collaborazione volontaria, qualora l’AE dovesse rilevare elementi sui quali chiedere approfondimenti o situazioni escluse dalla procedura, si verrebbe a creare una vera e propria “patologia” da affrontare e da risolvere. In punto sono state emanate indicazioni, dalla CM n. 10/E ai par. 9., 9.1 e 9.2 e dal Documento dell’ODCEC al punto 19.


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