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“Soggiorno sicuro all’estero”

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Presentazione sul tema: "“Soggiorno sicuro all’estero”"— Transcript della presentazione:

1 “Soggiorno sicuro all’estero”
Torino, 21 giugno 2011 Dr. ssa Maria Grazia FORNI Dirigente Medico Sig.ra Elda GHILLARDI Coll. Amm.vo ASLTO1 S.C. Percorsi di Cura Igiene ed Organizzazione dei Poliambulatori Ufficio assistenza sanitaria all’Estero Via S.Secondo 29 bis Torino

2 Programma La mobilità sanitaria internazionale negli Stati UE e negli Stati in convenzione Assistenza sanitaria negli Stati non in convenzione Trasferimento all’estero per cure di altissima specializzazione Cittadini italiani residenti all’Estero

3 La mobilità sanitaria internazionale negli Stati UE e negli Stati in convenzione
Ha lo scopo di tutelare dal punto di vista dell’assistenza sanitaria gli assistiti che si spostano all’interno degli : STATI DEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA SVIZZERA SPAZIO ECONOMICO EUROPEO :Norvegia-Islanda-Liechtenstein PAESI IN CONVENZIONE

4 Regolamenti Comunitari
In applicazione dei Regolamenti Comunitari e di quanto disposto dalle singole Convenzioni , gli assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in Convenzione per motivi vari: TURISMO (TEAM o attestato previsto da convenzione) STUDIO(TEAM o attestato previsto da convenzione) LAVORO (Mod. E106 o similare) PENSIONATI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA ALL’ESTERO (Mod.E 121 o similare) per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato Italiano devono presentare agli Istituti competenti degli Stati Esteri : l’attestato o il formulario che dà diritto ad usufruire delle prestazioni sanitarie medicalmente necessarie -

5 SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
UE: Austria, Belgio,Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia , Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Svizzera

6 TEAM La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è entrata in vigore, anche in Italia dal 1° novembre 2004. Ha validità di 6 anni ed in prossimità della scadenza, l’Agenzia delle Entrate, provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera Si può chiedere agli sportelli un CERTIFICATO SOSTITUTIVO: In caso di smarrimento o furto Partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera se non è stata ancora ricevuta

7 TEAM Permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti). L’assistito per ottenere le prestazioni può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui si trova. L’eventuale ticket è a diretto carico dell’assistito e quindi non è rimborsabile

8 TEAM Si rammenta che in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sul’assistenza in forma indiretta) , il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. Il rimborso potrà essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria previa tariffazione dell’istituzione estera. Si sottolinea che la TEAM non può essere utilizzata per le cure programmate.

9 Modelli : E121-E106-E112 Un’assistenza sanitaria completa viene assicurata dal mod. E 106 ( o mod. equivalente previsto da una convenzione) al lavoratore distaccato . Mod. E 121 (o mod. equivalente previsto da una convenzione) ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Stato Mod. E112 per trasferimento cure per assistenza altamente specializzata . L’attestato permette di ricevere le prestazioni sanitarie alle STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DI QUELLO STATO. Inoltre a seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta e a seconda di quanto previsto dalla singola convenzione si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.

10 Convenzioni bilaterali
ARGENTINA AUSTRALIA BRASILE CROAZIA CAPOVERDE EX IUGOSLAVIA (Serbia , Montenegro,Macedonia,Bosnia-Erzegovina) SAN MARINO PRINCIPATO DI MONACO VATICANO TUNISIA

11 Convenzioni bilaterali
Definiscono : Campo di applicazione Beneficiari Situazioni protette ATTENZIONE : L’ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA NON E’ PREVISTA (eccetto per la Convenzione con la Croazia) PER CUI QUALORA LA PRESTAZIONE FRUITA SIA STATA PAGATA NON PUO’ ESSERE RIMBORSATA AL RIENTRO IN ITALIA.

12 Convenzioni Bilaterali
E’ dunque OPPORTUNO prima di partire: INFORMARSI PRESSO l’UFFICIO ESTERO della ASL; CONSULTARE IL SITO: alla voce assistenza sanitaria all’estero (link “Se parto…….”) Per le categorie e le situazioni non previste è consigliabile TUTELARSI CON POLIZZA ASSICURATIVA PRIVATA CONTRO EVENTI SANITARI IMPREVISTI ed eventuale RIMPATRIO SANITARIO

13 Paesi Extraeuropei con i quali non esistono Convenzioni
1)Motivo del viaggio TURISMO: Ogni prestazione sanitaria dovrà essere pagata interamente a costi che possono essere elevatissimi . Per questo motivo è consigliabile stipulare un’ apposita polizza sanitaria prima della partenza 2)Motivo del viaggio LAVORO o STUDIO (borsa di studio): E’ necessario richiedere l’attestato ex art.15. del DPR.31/7/80 n.618 alla ASL di iscrizione previa presentazione della documentazione prevista. La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata al Ministero della Salute tramite l’Ambasciata o il consolato competente entro tre mesi. .

14 Attenzione: Se il periodo di soggiorno all’estero supera i 30 giorni verrà sospeso il Medico di famiglia. Al rientro in Italia , alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa , è necessario recarsi alla ASL per la scelta del medico di famiglia

15 In caso sussistano dubbi…
potete contattare: Ufficio estero ASL o consultare Sito Ministero della Salute : Importante link: “se parto……….” A questo punto Buon Viaggio !

16 Trasferimento all’estero per cure di altissima specializzazione
Fonti Normative: Regolamenti CEE n.1408/71 e 574/72 Nuovi Regolamenti Reg.CE 883/04(di base) e 987/09( di attuazione) Convenzioni bilaterali DM e successive integrazioni

17 Trasferimento all’estero per cure di altissima specializzazione
La assistenza sanitaria all’estero , PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA è consentita in via di eccezione solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

18 Quale procedura ? Per avere l’autorizzazione al “trasferimento per cure all’estero: “ 1)l’interessato , o chi per esso, deve presentare alla ASL di residenza: La domanda La proposta di un MEDICO SPECIALISTA Eventuale ulteriore documentazione se richiesta

19 Attenzione: La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine alla impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che la proposta può essere fatta da un medico specialista sia pubblico sia privato. La proposta deve contenere l’indicazione della Struttura Estera prescelta per la prestazione sanitaria

20 2)La ASL, tramite l’Ufficio Estero, provvede secondo le modalità stabilite dalla Regione alla trasmissione della domanda e della documentazione al CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO (CRR) competente 3)Il CRR valuta la presenza dei requisiti richiesti e l’appropriatezza della Struttura Estera. Comunica alla ASL competente il PARERE MOTIVATO 4)La ASL , acquisito il parere del CRR provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO

21 Infine Se la struttura estera è privata , la ASL rilascia comunicazione scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate per le quali potrà chiedere il rimborso previsto in misura parziale ( ai sensi del D.M ) alla propria ASL al rientro in Italia su presentazione della documentazione sanitaria e fatture vidimate dalle rappresentanze diplomatiche ( Consolato /Ambasciata); Se la Struttura è pubblica o privata convenzionata la ASL rilascia il FORMULARIO E 112 (se è uno Stato comunitario) o un FORMULARIO similare per le convenzioni bilaterali .

22 Proseguimento Cure all’Estero
Le cure di mantenimento e di controllo anche se riferite ad una precedente autorizzazione devono essere PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE dalla ASL sentito il Centro di Riferimento Regionale per cui ogni qualvolta si presenta questa necessità deve essere presentata DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE secondo le stesse procedure indicate.

23 Parere non favorevole In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato può presentare ricorso: Al Direttore Generale della ASL/ASO Al TAR Al Presidente della Repubblica

24 Cittadini Italiani residenti all’Estero
I Cittadini italiani che trasferiscono ( hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria , sia in Italia che all’Estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE*, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco. L’iscrizione all’AIRE o il diritto al voto non aprono un diritto di assistenza sanitaria in Italia *AIRE :Anagrafe Italiani Residenti all’Estero

25 D.M. 1°febbraio 1996 Ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da Enti previdenziali italiani che rientrino temporaneamente in Italia sono riconosciute: a titolo gratuito le prestazioni OSPEDALIERE URGENTI e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata contro le malattie.

26 Ufficio Estero Torino ASL TO 1
Sede : V. S. Secondo 29 bis ORARI : da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Telefono: Fax:

27 Uffici Estero ASLTO2 Distretti 4 e 5:
Poliambulatorio V. Pacchiotti n. 4 - Tel Poliambulatorio V. Del Ridotto n.3 -Tel Distretti 6 e 7: Poliambulatorio V.Cavezzale 6 -Tel Per maggiori informazioni consultare il sito della ASL To2 :

28 Si ringrazia per l’attenzione


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