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Gruppo Merceologico Terziario Innovativo IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO Assolombarda - SlcCgil/Fistel Cisl/Uilcom Uil 22.01.2009 Assolombarda – 2 ottobre.

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1 Gruppo Merceologico Terziario Innovativo IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO Assolombarda - SlcCgil/Fistel Cisl/Uilcom Uil 22.01.2009 Assolombarda – 2 ottobre 2009

2 IL CCL 22/01/2009 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE Relazioni industriali agili e direttamente governate da Assolombarda Relazioni industriali agili e direttamente governate da Assolombarda Una classificazione professionale aderente alle necessità operative aziendali Una classificazione professionale aderente alle necessità operative aziendali Un buon grado di flessibilità Un buon grado di flessibilità La struttura retributiva La struttura retributiva

3 Relazioni industriali agili e direttamente governate Le Parti stipulanti sono direttamente coinvolte nella gestione e nella verifica della corretta applicazione dei contenuti normativi ed economici; Le Parti stipulanti sono direttamente coinvolte nella gestione e nella verifica della corretta applicazione dei contenuti normativi ed economici; I contenziosi in materia di rapporto di lavoro sono governati: I contenziosi in materia di rapporto di lavoro sono governati: mediante conciliazione ex art. 409 cpc (Accordo Assolombarda- CGIL/CISL/UIL 01.02.2002 equipollente e alternativo allattività della DPL); mediante conciliazione ex art. 409 cpc (Accordo Assolombarda- CGIL/CISL/UIL 01.02.2002 equipollente e alternativo allattività della DPL); con la diretta assistenza di Assolombarda, su richiesta dellazienda con la diretta assistenza di Assolombarda, su richiesta dellazienda con lesame congiunto delle Parti stipulanti nel caso di controversia sullattuazione dellorario di lavoro con lesame congiunto delle Parti stipulanti nel caso di controversia sullattuazione dellorario di lavoro

4 44 Concertazione: nuove flessibilità Consolidato il sistema del dialogo concertativo (esame congiunto con le RSU, le OO.SS e assistenza di Assolombarda) per poter introdurre nuove flessibilità, ad esempio in materia di: Consolidato il sistema del dialogo concertativo (esame congiunto con le RSU, le OO.SS e assistenza di Assolombarda) per poter introdurre nuove flessibilità, ad esempio in materia di: –Contratti a tempo determinato+somministrazione: possibilità di innalzamento del limite numerico allassunzione di contratti a tempo determinato e somministrazione (oggi 30%), a particolari condizioni; –Periodo di riposo giornaliero; deroga al periodo di riposo giornaliero, in particolari situazioni individuate dal CCL. La concertazione per le flessibilità non richiede necessariamente il raggiungimento di un accordo. La concertazione per le flessibilità non richiede necessariamente il raggiungimento di un accordo.

5 5 Relazioni industriali agili e direttamente governate Il CCL recepisce i contenuti del d.lgs.25/2007 in materia di informative sindacali obbligatorie nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti. Il CCL recepisce i contenuti del d.lgs.25/2007 in materia di informative sindacali obbligatorie nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti. –Le imprese, anche per il tramite e con lassistenza di Assolombarda, forniranno alle proprie RSU informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, allentità o al tipo degli investimenti etc.; –Entro 15 giorni dallinformativa la procedura si intenderà esperita; –Limpresa non è tenuta a fornire informazioni che possano determinare difficoltà al funzionamento dellimpresa stessa; –Tutte le procedure di consultazione già previste per legge (l.223/91, l.428/90 e art. 8 CCL) sono da ritenersi comprensive e sostitutive di questa procedura contrattuale.

6 IL CCL 22/01/2009 – Un sistema innovativo di classificazione professionale Un unico sistema di classificazione articolato su 6 gruppi professionali e 8 livelli retributivi (AS-A- B1– B2–C-D-E-F) ai quali si aggiungono i quadri Un unico sistema di classificazione articolato su 6 gruppi professionali e 8 livelli retributivi (AS-A- B1– B2–C-D-E-F) ai quali si aggiungono i quadri Oltre alle declaratorie e alle esemplificazioni è stata introdotta una tabella riportante per ogni livello la corrispondente qualifica e le relativeparole chiave, finalizzata ad una immediata e più semplice individuazione dellinquadramento. Oltre alle declaratorie e alle esemplificazioni è stata introdotta una tabella riportante per ogni livello la corrispondente qualifica e le relativeparole chiave, finalizzata ad una immediata e più semplice individuazione dellinquadramento. Scopo precipuo delle parole chiave, quindi, è quello di permettere, Scopo precipuo delle parole chiave, quindi, è quello di permettere, per analogia, linquadramento nei diversi gruppi professionali e livelli retributivi anche di figure non espressamente richiamate nelle esemplificazioni.

7 IL CCL 22/01/2009 – Un sistema di classificazione professionale innovativo Tabella delle parole chiave (1) LIVELLOQUALIFICA PAROLE CHIAVE QQuadro Definizione ex legge 190/1985 AS Impiegato direttivo superiore Specifica capacità professionale, specifica preparazione, ampia esperienza; autonomia, discrezionalità, poteri di iniziativa; realizzazione di obiettivi complessi e responsabilità dei risultati; coordinamento di aree fondamentali articolate in più unità operative. A Impiegato direttivo Capacità professionale, preparazione, esperienza; autonomia, discrezionalità, poteri nellambito di direttive generali; responsabilità nel raggiungimento di obiettivi assegnati; coordinamento di professionalità di livelli inferiori.

8 IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità Contratto a tempo determinato (art. 23) Lassunzione a termine può avvenire secondo quanto previsto Lassunzione a termine può avvenire secondo quanto previsto dallart. 1 del d. lgs. 368/2001, senza limiti numerici, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Limiti quantitativi di utilizzo sono previsti solo per specifiche Limiti quantitativi di utilizzo sono previsti solo per specifiche causali espressamente indicate dallo stesso CCL: –20% in media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dellanno precedente, elevabile al 25% in casi particolari e previo accordo tra azienda e RSU; –in ogni caso fino a 5 lavoratori se il limite del 20% da luogo ad un numero inferiore a 5.

9 IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità Contratto a tempo determinato (art. 23) Tra le causali, per le quali è prevista lapplicazione di limiti quantitativi nellassunzione di lavoratori a termine, evidenziamo ad esempio: 1.esecuzione di opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo anche non aventi carattere straordinario ed occasionale; 2.attività e servizi a carattere eccezionale richiedenti professionalità diverse da quelle normalmente impiegate; 3.copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dellorganizzazione aziendale; 4.sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative.

10 IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità Contratto a tempo determinato (art. 23) Per gli assunti a tempo determinato con contratto di durata Per gli assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 1 mese è possibile prevedere un periodo di prova di 10 giorni per ogni mese di contratto; nelle ipotesi di limiti quantitativi di utilizzo le possibilità di nelle ipotesi di limiti quantitativi di utilizzo le possibilità di cumulo con la somministrazione a tempo determinato è pari al 30% dei contratti a tempo indeterminato.

11 11 Il contratto a tempo determinato: novità [articolo 23 lett.a] Il divieto di superamento dei 36 mesi in materia di successione dei contratti a termine (art. 5 c. 4 bis d.lgs.368/01 e succ. mod.) non opera per ragioni obiettive attinenti il rinnovo o proroga (il contratto in deroga non potrà superare i 12 mesi); Il divieto di superamento dei 36 mesi in materia di successione dei contratti a termine (art. 5 c. 4 bis d.lgs.368/01 e succ. mod.) non opera per ragioni obiettive attinenti il rinnovo o proroga (il contratto in deroga non potrà superare i 12 mesi); Inoltre il limite dei 36 mesi non opera nei seguenti casi Decorso un periodo di 18 mesi dallultimo contratto a termine; Decorso un periodo di 18 mesi dallultimo contratto a termine; Quando fra un contratto a termine ed il successivo intercorra un periodo di non lavoro di almeno 12 mesi consecutivi. Quando fra un contratto a termine ed il successivo intercorra un periodo di non lavoro di almeno 12 mesi consecutivi. In questi ultimi due casi i periodi di lavoro già maturati si azzerano. Inoltre, sempre ai fini della non applicazione del limite dei 36 mesi, il contratto considera attività stagionali quelle prestate in occasione di fiere, saloni, esposizioni, manifestazioni ed eventi promozionali etc…

12 IL CCL 22/01/2009- un buon grado di flessibilità Part-time (art. 24) Il contatto a tempo parziale è consentito nel rispetto di una soglia minima di: Il contatto a tempo parziale è consentito nel rispetto di una soglia minima di: –14 ore settimanali; –60 ore mensili; –600 ore annuali. Fermo restando il limite di legge (40 ore settimanali), il lavoro supplementare è effettuabile nella misura del 50% dell orario annuo concordato e viene compensato con la maggiorazione onnicomprensiva del 27%. Fermo restando il limite di legge (40 ore settimanali), il lavoro supplementare è effettuabile nella misura del 50% dell orario annuo concordato e viene compensato con la maggiorazione onnicomprensiva del 27%.

13 13 Apprendistato professionalizzante [articolo 26] Istituto pienamente agibile per le imprese, grazie allintroduzione di una regolamentazione contrattuale ai sensi del comma 5 ter dellart. 49 l. 276/03; Istituto pienamente agibile per le imprese, grazie allintroduzione di una regolamentazione contrattuale ai sensi del comma 5 ter dellart. 49 l. 276/03; Definita infatti la nozione di formazione aziendale, determinando per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e le modalità di attestazione e registrazione della formazione. Definita infatti la nozione di formazione aziendale, determinando per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e le modalità di attestazione e registrazione della formazione.

14 14 Apprendistato professionalizzante [articolo 26] Il contratto di apprendistato può riguardare i livelli da D a Q; la durata minima può essere di 6 mesi e la durata massima può arrivare a 60 mesi (liv.Q); Il contratto di apprendistato può riguardare i livelli da D a Q; la durata minima può essere di 6 mesi e la durata massima può arrivare a 60 mesi (liv.Q); il trattamento economico e linquadramento saranno di 2 livelli inferiore a quello di destinazione per la prima metà del periodo; 1 livello inferiore per la seconda metà; il trattamento economico e linquadramento saranno di 2 livelli inferiore a quello di destinazione per la prima metà del periodo; 1 livello inferiore per la seconda metà; gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti. gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti.

15 15 Formazione e profili formativi La formazione potrà essere effettuata sulla base dei profili formativi appositamente definiti per le tipologie professionali del comparto ( ALLEGATO 1) La formazione potrà essere effettuata sulla base dei profili formativi appositamente definiti per le tipologie professionali del comparto ( ALLEGATO 1) Formazione formale E richiesto un percorso formativo formalizzato attraverso la predisposizione del Piano formativo individuale articolato in : E richiesto un percorso formativo formalizzato attraverso la predisposizione del Piano formativo individuale articolato in : Competenze tecnico-professionali specifiche per aree di attività e profilo; Competenze tecnico-professionali specifiche per aree di attività e profilo; Competenze trasversali di base (comuni a tutti i profili) Competenze trasversali di base (comuni a tutti i profili) Limpresa nominerà un responsabile del percorso formativo con il compito di affiancare lapprendista (nelle imprese fino a 15 dipendenti, questa figura potrà essere svolta dal datore di lavoro); Limpresa nominerà un responsabile del percorso formativo con il compito di affiancare lapprendista (nelle imprese fino a 15 dipendenti, questa figura potrà essere svolta dal datore di lavoro); La qualifica professionale verrà attribuita al superamento di una prova di idoneità. La qualifica professionale verrà attribuita al superamento di una prova di idoneità. Apprendistato professionalizzante [ articolo 26] La Formazione (1)

16 16 Ore di formazione Competenze tecnico professionali: fino a 80 ore annue per tutti i profili formativi ad eccezione delle competenze di alta professionalità (fino a 100 ore annue) Competenze tecnico professionali: fino a 80 ore annue per tutti i profili formativi ad eccezione delle competenze di alta professionalità (fino a 100 ore annue) Competenze trasversali di base: fino a 40 ore annue Competenze trasversali di base: fino a 40 ore annue Nellambito del monte ore di formazione complessivo, 16 ore saranno dedicate ad approfondire i temi di Sicurezza / Prevenzione infortuni, diritti e doveri/organizzazione aziendale ( incluse nellarea Competenze trasversali di base ) Apprendistato professionalizzante [ articolo 26] La Formazione (2)

17 17 Apprendistato professionalizzante [articolo 26] La capacità formativa aziendale potrà essere dichiarata allatto dellassunzione e dovrà consistere in: La capacità formativa aziendale potrà essere dichiarata allatto dellassunzione e dovrà consistere in: –Disponibilità di locali idonei (anche esterni); –Predisposizione di un percorso formativo; –Presenza in azienda di lavoratori in grado di trasferire le competenze (oppure da parte del datore); –Presenza di un soggetto idoneo a fare da responsabile della formazione. La Capacità formativa (1)

18 18 La Capacità formativa (2) DUE TIPOLOGIE LIMPRESA NON POSSIEDE CAPACITA FORMATIVA LA FORMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA DA STRUTTURE ACCREDITATE (solo esterna) LIMPRESA POSSIEDE CAPACITA FORMATIVA IN TUTTO O IN PARTE IN TUTTO LA FORMAZIONE VIENE EROGATA O ORGANIZZATA DIRETTAMENTE DALLA IMPRESA IN PARTE LIMPRESA INTEGRA LA PROPRIA CAPACITA FORMATIVA ATTRAVERSO LAPPORTO ESTERNO DI STRUTTURE ACCREDITATE Apprendistato professionalizzante [ articolo 26]

19 IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità Orario di lavoro (art. 33 e art. 36) Fermo restando lorario settimanale di 40 ore, sono previste le seguenti specificità: distribuzione settimanale dellorario: distribuzione settimanale dellorario: –normalmente nei primi 5 giorni settimanali; –possibile su 6 giorni, previo esame congiunto a livello aziendale (senza necessità di accordo); la durata massima dellorario di lavoro (48 ore settimanali medie comprensive la durata massima dellorario di lavoro (48 ore settimanali medie comprensive delle ore di straordinario) va computata su un periodo di 6 mesi; Previo esame congiunto a livello aziendale (senza necessità di specifici accordi) è possibile: Gestire in forma elastica e non uniforme larticolazione giornaliera dellorario; Gestire in forma elastica e non uniforme larticolazione giornaliera dellorario; realizzare diversi regimi di orario in periodi predeterminati, fino a 48 ore settimanali e con maggiorazione del 10% per le ore in supero; realizzare diversi regimi di orario in periodi predeterminati, fino a 48 ore settimanali e con maggiorazione del 10% per le ore in supero;

20 IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità Lavoro straordinario (art. 36) Il lavoro straordinario è ammesso fino al limite massimo di 250 ore annue Oltre alle ipotesi di legge (cause di forza maggiore, eventi particolari come fiere, mostre ecc..) è ammesso lo straordinario anche per particolari casistiche di settore individuate dal contratto: Campagne pubblicitarie o di pubbliche relazioni; Campagne pubblicitarie o di pubbliche relazioni; Organizzazione e promozione eventi; Organizzazione e promozione eventi; Web designing; Web designing; Ricerche di mercato; Ricerche di mercato; Pianificazione campagna pubblicitaria centri media. Pianificazione campagna pubblicitaria centri media.

21 IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di flessibilità Orario di lavoro (art. 33) Sono previste particolari deroghe per i lavoratori dei livelli Q, AS e A, ed i lavoratori aventi potere decisionale autonomo sul proprio tempo di lavoro ( B1 e B2, per questi ultimi in presenza di elementi aggiuntivi extra-contrattuali). Le deroghe riguardano: lorario normale di lavoro; lorario normale di lavoro; la durata massima dellorario di lavoro; la durata massima dellorario di lavoro; il lavoro straordinario; il lavoro straordinario; Il riposo giornaliero; Il riposo giornaliero; le pause; le pause; le modalità di organizzazione del lavoro notturno e gli obblighi le modalità di organizzazione del lavoro notturno e gli obblighi di comunicazione; la durata del lavoro notturno. la durata del lavoro notturno. Per i lavoratori discontinui, invece, è prevista una deroga al limite dellorario normale di lavoro (40h/sett.).

22 22 14 ma mensilità [articolo 56] E stata introdotta la facoltà, d accordo con il lavoratore, di spalmare la 14^ mensilità sui 12 mesi, consentendo al lavoratore di percepire un netto mensile più alto, a parità di costo aziendale, in quanto già comprensivo dellanticipazione della mensilità aggiuntiva. E stata introdotta la facoltà, d accordo con il lavoratore, di spalmare la 14^ mensilità sui 12 mesi, consentendo al lavoratore di percepire un netto mensile più alto, a parità di costo aziendale, in quanto già comprensivo dellanticipazione della mensilità aggiuntiva.

23 23 Parte economica Raffronto tra il minimo retributivo CCL vs CCNL Commercio a parità di condizioni, vi sono MAGGIORI SPAZI per le politiche aziendali di merito PAGA BASE CCNL CONFCOMMERCIO MINIMI TABELLARI CCL ASSOLOMBARDA LIVELLO01/01/200931/12/200931/12/2010LIVELLO01/01/2009 31/12/200 9 31/12/2010 QUADRI(+250,76)Q(+154,94) IAS A II1146,411192,401246,52B11078,321113,321133,32 IIIB2 IVC VD VIE VIIF

24 24 Il passaggio di contratto: dal CCNL al CCL Assolombarda ? A) Se in azienda sono presenti RSU In caso di accordo sindacale, il CCL potrà decorrere dalla data individuata dalle parti con libera determinazione del sistema di armonizzazione contrattuale; A) Se in azienda sono presenti RSU In caso di accordo sindacale, il CCL potrà decorrere dalla data individuata dalle parti con libera determinazione del sistema di armonizzazione contrattuale; Se in azienda non sono presenti RSU Nel caso di applicazione unilaterale, è opportuno e necessario che lazienda sia associata ad Assolombarda (cioè alla parte datoriale sottoscrittrice) e che la fattispecie sia oggetto di preventivo esame con lAssociazione. Se in azienda non sono presenti RSU Nel caso di applicazione unilaterale, è opportuno e necessario che lazienda sia associata ad Assolombarda (cioè alla parte datoriale sottoscrittrice) e che la fattispecie sia oggetto di preventivo esame con lAssociazione.

25 25 Lambito territoriale del CCL Assolombarda ? A) In caso di accordo sindacale, potrà opportunamente essere già condivisa lapplicabilità del CCL a tutti i dipendenti ovunque collocati nel territorio nazionale; A) In caso di accordo sindacale, potrà opportunamente essere già condivisa lapplicabilità del CCL a tutti i dipendenti ovunque collocati nel territorio nazionale; B) Nel caso di applicazione unilaterale, posto che lazienda abbia la sede principale o una propria importante unità produttiva nel territorio di Assolombarda, il CCL potrà essere comunque applicato ai dipendenti di altre unità produttive/filiali site nel territorio nazionale. B) Nel caso di applicazione unilaterale, posto che lazienda abbia la sede principale o una propria importante unità produttiva nel territorio di Assolombarda, il CCL potrà essere comunque applicato ai dipendenti di altre unità produttive/filiali site nel territorio nazionale.


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