La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LEGGE SULLA SICUREZZA STRADALE Commissione Trasporti Camera dei Deputati XIV Legislatura CONFERENZA STAMPA 24 LUGLIO 2009.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LEGGE SULLA SICUREZZA STRADALE Commissione Trasporti Camera dei Deputati XIV Legislatura CONFERENZA STAMPA 24 LUGLIO 2009."— Transcript della presentazione:

1 LEGGE SULLA SICUREZZA STRADALE Commissione Trasporti Camera dei Deputati XIV Legislatura CONFERENZA STAMPA 24 LUGLIO 2009

2 U NA PREMESSA … LItalia è il paese con il più alto tasso di auto per abitante del mondo, dopo Montecarlo: 592/1.000 abitanti (dati 2007), cioè oltre 34 milioni di veicoli. LItalia è dal 1980 il Paese della UE15 con la più alta quota di veicoli (auto, motocicli, ciclomotori, veicoli per il trasporto merci, veicoli per il trasporto passeggeri, altri veicoli) pro capite. Negli ultimi 30 anni il numero di veicoli è passato da 20 a 50 milioni con un incremento del 130% circa. Nello stesso periodo il sistema infrastrutturale non è cresciuto di pari passo, al punto che se mediamente 30 anni fa il nostro sistema infrastrutturale era caricato con poco più di 50 veicoli per chilometro di rete stradale extraurbana, oggi è caricato con quasi 110 veicoli per chilometro.

3 Nei primi 4 mesi del 2009 il calo della mortalità è del 20.5%, il che, se rapportato su base annua, consentirebbe a fine 2010 di raggiungere lobiettivo europeo di dimezzare le morti del 2001 (7.096).

4 Tasso di mortalità : 8.7 morti per milione di abitanti, secondo i dati 2007. Nel 2008 i dati parziali, frutto di unelaborazione dellETSC (European Safety Transport Council), parlano di 7.9 morti per milione di abitanti. In linea con la media dellUnione Europea, ma il numero assoluto dei morti sulle strade, 4.739 secondo le stime 2008, è il più alto dopo la Polonia. Relativamente ai primi 6 mesi dellanno, gli incidenti sono stati 23.897, 10.5% in meno rispetto allanalogo periodo del 2008, ma i morti sono stati 568, con un calo del 24.3%. Se poi prendiamo in esame gli incidenti mortali tra le 22 e le 6 del mattino, i morti sono calati del 31.3%. (Fonte: Polizia Stradale e Carabinieri, mancano rilevamenti delle polizie locali).

5 Il costo sociale in Italia è di circa 30.4 miliardi di euro secondo i dati ISTAT 2007, mentre la stima del 2008 parla di 28.9 miliardi di euro. Per la UE il costo sociale è di 160milioni di euro, pari al 2% del PIL. Gli anni tra il 1997 e il 2002 sono stati altamente negativi per la sicurezza stradale, con crescita dei morti anno dopo anno. Dal 2002 in poi, soprattutto grazie allintroduzione della patente a punti e ai maggiori controlli fisici ed elettronici, cè stato un tasso di crescita negativo, con una particolare accelerazione negli ultimi 2 anni, al punto da essere tra i migliori paesi dEuropa per riduzione del tasso di mortalità nel periodo 2001-2008 (-33%). I controlli alcolemici sono aumentati tra il 2005 e il 2008 di 7 volte circa, arrivando a 1.400.000 allanno. La densità di controlli è così passata dallo 0.5% al 4%, con lobiettivo di raggiungere il 10%, cioè 3 milioni di controlli/anno per avere unefficace azione dissuasiva.

6 L A SINTESI DEL PROVVEDIMENTO Il provvedimento è stato approvato alla Camera dei Deputati in Commissione Trasporti il 21 luglio. Queste le materie sulle quali tale provvedimento ha inciso con sostanziali modifiche: EducazionePubblicità su strada Ciclisti Autovelox Veicoli non revisionatiFoglio Rosa Tempi notifica Limiti potenza autoRegole per autoscuole Tutor Limiti di velocità Tutela Pedoni Targa personale Medici SpiaMulte Tolleranza zero per alcol e droga Tipologia NCC Nuove regole neopatentati Veicoli ecologici Autotrasporto Certezza della Pena Semafori T-Red

7 I NDICE 1. No Alcool e Stupefacenti per chi guida 2. Le multe non solo come cassa per i Comuni ( lautomobilista non è un Bancomat ) 3. Inasprimento delle sanzioni 4. Lesame di guida 5. Semplificazioni 6. Varie

8 1) N O ALCOOL E STUPEFACENTI PER CHI GUIDA

9 TOLLERANZA ZERO PER CHI GUIDA SOTTO LEFFETTO DI ALCOOL O DI SOSTANZE STUPEFACENTI Tasso alcolemico zero per i neopatentati durante i primi 3 anni dal conseguimento della patente; per i guidatori professionali durante il proprio orario di lavoro. Per gli altri il limiti resta dello 0.5, in linea con gli altri paesi europei. In caso di inottemperanza, fino a 0.5 di tasso alcolemico, è prevista una sanzione da 155 a 624 euro, raddoppiata in caso di incidente provocato. In caso di tasso tra 0.5 e 0.8 è prevista una sanzione tra 500 e 2000 euro e la sospensione della patente da tre mesi a sei mesi, con inasprimenti per i neopatentati e i conducenti professionali. Se viene commesso un incidente guidando con un tasso tra 0.5 e 0.8 è previsto un raddoppio della pena, più il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. In caso di tasso tra 0.8 e 1.5 ritiro della patente e sospensione fino a un massimo di due anni; ammenda da 800 a 3.200 euro; arresto fino a sei mesi (a richiesta, in alternativa può essere disposta laffidamento in prova ai servizi sociali). Inasprimenti sono previsti per i neopatentati e conducenti professionali. Se viene commesso un incidente guidando con un tasso tra 0.8 e 1.5 è previsto un raddoppio della pena, più il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.

10 In caso di tasso superiore a 1.5, ritiro immediato della patente con sospensione fino a due anni; ammenda da 1.500 a 6.000 euro; arresto da sei mesi a un anno (a richiesta, in alternativa può essere disposta laffidamento in prova ai servizi sociali; in caso di recidiva nel biennio, revoca della patente). Inasprimenti sono previsti per i neopatentati e conducenti professionali. Se viene commesso un incidente guidando con un tasso oltre 1.5 è previsto un raddoppio della pena, più revoca della patente, senza possibilità di conseguire una nuova patente prima di cinque anni. Tolleranza zero per chi guida sotto leffetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli organi di polizia stradale potranno effettuare accertamenti clinico-tossicologici e strumentali su campioni di mucosa prelevati dal cavo orale a cura di personale sanitario ausiliario delle forza di polizia. In questo modo diviene molto più semplice verificare lassunzione di sostanze stupefacenti da parte dei guidatori: attualmente la polizia, per la verifica, dovrebbe accompagnare il conducente presso strutture sanitarie dove effettuare una visita medica. Ai ministeri interessati vengono demandate le modalità di attuazione e le caratteristiche degli strumenti. Con la norma, di fatto, si introduce il narcotest.

11 C ERTIFICATO DI NON ESSERE ALCOLIZZATO O DROGATO PER AUTOTRASPORTATORI Impone una apposita certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per lesercizio dellattività di autotrasporto.

12 M EDICI S PIA Prevede che il medico che venga a conoscenza di una patologia di un suo assistito, che determina una diminuzione della sua idoneità alla guida, deve darne comunicazione scritta e riservata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contestualmente informando della comunicazione lassistito ( C.D. Medici-Spia ). Revisione della patente di guida per i soggetti che siano stati in condizione di coma prolungato.

13 2) LE MULTE NON SONO LA CASSA DEL COMUNE (GLI AUTOMOBILISTI NON SONO BANCOMAT)

14 R IDUZIONE TEMPI PER NOTIFICA SANZIONI E IMPOSSIBILITÀ RICORSO GIUDICE DI PACE PER CHI GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOLICI O STUPEFACENTI Riduce da 150 a 90 i giorni per la contestazione delle violazioni. Stabilisce in 100 giorni il recapito del verbale quando questa venga contestata immediatamente.

15 D ESTINAZIONE PROVENTI MULTE – M ECCANISMI PER OBBLIGARE ENTI LOCALI A DESTINARE PROVENTI MULTE IN SICUREZZA STRADALE Interviene in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato e degli enti locali. Per quanto riguarda i proventi di spettanza STATALE si prevede: 1. la destinazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 20% del totale annuo, nellambito di tale quota 1/4 per la segnaletica ; 1/4 per le barriere, e per il manto stradale, ad esclusione delle strade e autostrade affidate in concessione. 2. la destinazione al Ministero dellinterno del 10% del totale annuo per lacquisto di mezzi ed attrezzature delle forze di polizia finalizzate a potenziare le attività di controllo ; 3. la destinazione al Ministero dellinterno del 2,5% del totale annuo per le spese relative agli accertamenti dello stato di alterazione psico-fisica dei conducenti (acquisto etilometri, narcotest) ; 4. la destinazione al Fondo contro lincidentalità notturna dell 1 per cento del totale annuo, Per quanto riguarda i proventi delle sanzioni spettanti agli ENTI LOCALI, si precisa che una quota del 50% debba essere destinata: 5. in misura non inferiore ad 1/4, a interventi di sostituzione, ammodernamento, manutenzione e potenziamento della segnaletica nelle strade di proprietà dellente; 6. in misura non inferiore ad 1/4, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso lacquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale; 7. ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale comprese le assunzioni stagionali a progetto per potenziamento controlli.

16 In caso di utilizzo dei proventi difforme da quanto previsto, ovvero di mancata trasmissione della relazione, si prevede una riduzione pari al 3 per cento del finanziamento destinato allente a valere sul Fondo ordinario per lanno successivo.

17 S EMAFORI E T-R ED Prevede lintroduzione di criteri di omologazione dei semafori intelligenti cioè di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo allaccensione delle luci degli impianti semaforici, per i nuovi impianti semaforici, stabilendo che la disposizione si applichi decorsi sei mesi dalladozione del decreto recante i suddetti criteri

18 P ROVENTI E P OSIZIONAMENTO AUTOVELOX Stabilisce che i proventi delle multe con autovelox vadano non all'ente che ha effettuato l'accertamento, ma all'ente che è proprietario della strada. Stabilisce che, nelle strade extraurbane, lautovelox non possa esser posizionato oltre 1 km dal segnale di limite della velocità

19 N O GLOBAL SERVICE PER AUTOVELOX AI COMUNI Prevede che laccertamento delle violazioni del codice della strada da parte degli enti locali possa essere realizzato solo mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.

20 I NNALZAMENTO LIMITI POTENZA AUTO PER NEOPATENTATI Modifica le limitazioni alla guida per i neopatentati (patente da meno di un anno, elevandole da 50 A 55kw/t, cioè da 68 a 75 cv).

21 R ATEIZZAZIONE MULTE Possibilità per redditi inferiori a 10.628 euro di chiedere la rateizzazione di sanzioni superiori a 400 euro. La rateizzazione può essere mensile fino ad un massimo di 60 rate. Il beneficio decade al mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate.

22 M ULTE PIÙ BASSE ALLE DUE RUOTE Dimezza per i motoveicoli e i ciclomotori le multe previste per la violazione delle norme in materia di divieto di sosta e di fermata

23 S ERVIZI SOCIALI INVECE DELL ARRESTO Prevede che a richiesta di parte può essere disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali in luogo allarresto, qualora il conducente sia incorso nel reato di guida reiterata di autoveicoli o motocicli senza aver conseguito la patente, ovvero nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ovvero sotto leffetto di sostanze stupefacenti.

24 3) I NASPRIMENTO DELLE S ANZIONI

25 N UOVE DECURTAZIONI PUNTI PER LIMITI DI VELOCITÀ, OCCUPAZIONE SPAZI DISABILI, TUTELA PEDONI Chi compie nellarco di dodici mesi tre violazioni non contestuali che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti, deve sottoporsi alla revisione della patente. Modifica i punti da togliere per infrazioni. Il superamento dei limiti di velocità è graduata (3 punti tra 10 e 40 km/h, 6 punti per il superamento di o 40 km/h, 10 punti per il superamento di oltre 60 km/h).

26 N ORME SU SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE Prevede che il trasgressore al quale sia stata revocata la patente di guida non possa ottenerne una nuova se non dopo che siano trascorsi almeno due anni. Nel caso in cui la revoca consegua alla guida in stato di ebbrezza o sotto leffetto di stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni. Dispone la confisca del veicolo qualora siano provocate lesioni gravi e gravissime o si configuri la fattispecie dell omicidio colposo da un conducente in stato di ebbrezza o sotto leffetto di sostanze stupefacenti. Disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo conseguenti ad ipotesi di reato, prevedendo in particolare che lagente o organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro.

27 Introduce la decurtazione di due punti per loccupazione degli spazi e strutture di sosta riservate alle persone disabili. Aggrava le decurtazioni dei punti per le violazioni degli obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni (8 punti in caso di mancata precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce; 4 punti in caso non si consenta al pedone di attraversare la strada sprovvista di strisce pedonali; 8 punti nel caso di mancata fermata del veicolo quando attraversa la carreggiata una persona disabile).

28 V ELOCITÀ E AUTOVELOX Stabilisce che la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h (attualmente prevista su iniziativa delente proprietario o concessionario) sia subordinata alla presenza dei tutor. Aumenta la sanzione amministrativa: 1. per chi supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità (da 500 a 2.000 euro) 2. per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità (da 779 a 3.119 euro).

29 CERTEZZA DELLA PENA PER I GUIDATORI ESTERI, INIBIZIONE ALLA GUIDA PER I GUIDATORI PERICOLOSI Estende a tutte le patenti estere (e non solo a quelle emerse da Stati in cui non vige il sistema della patente a punti) lattuale disciplina in base alla quale, in caso di violazioni di norme del codice della strada sul territorio italiano è istituita presso il CED del Dipartimento per i Trasporti Terrestri una banca dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione

30 S ANZIONI PER CIRCOLAZIONE CON VEICOLI NON IN EFFICIENZA O ALTERATI O REVISIONATI Aumenta la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili portandola ad una somma da euro 78 a euro 311 (in luogo dellattuale somma da 23 a 92 euro).

31 4) L ESAME DI GUIDA

32 F OGLIO ROSA A 17 ANNI – P ROVA PRATICA PER IL PATENTINO PER CICLOMOTORI Introduce il foglio rosa a 17 anni per chi sia già titolare di patente A, consentendo di esercitarsi con a fianco un conducente che abbia la patente B da almeno 10 anni e che sia stata rilasciata unapposita autorizzazione dal Ministero. Prevede, nellambito della formazione per il rilascio del patentino per i ciclomotori, una lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e una prova pratica di guida.

33 F OGLIO ROSA SOLO DOPO PROVA TEORICA – O BBLIGO ESERCITAZIONI IN AUTOSTRADA E DI NOTTE – R EGOLE AUTOSCUOLE Ci si può esercitare per conseguire la patente solo previo superamento della prova teorica che deve avvenire entro sei mesi dalla data della domanda e non sono consentite più di due prove. La prova pratica non può avere luogo prima di un mese dal rilascio dellautorizzazione. Si fa obbligo di fare esercitazioni in autostrada e in ore notturne presso unautoscuola con istruttore abilitato. Prevede una serie di regole per le autoscuole, in particolare: che le autoscuole debbano svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente; ch siano sospesi i corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori in casi di irregolarità e carenza dei requisiti di idoneità dei docenti.

34 E DUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DAL 2010 Semplifica la procedura di definizione dei programmi di educazione stradale, attribuendone la competenza principale al Ministro dellistruzione delluniversità e della ricerca e dispone lavvio obbligatorio di tali programmi a decorrere dallanno scolastico 2010-2011

35 5) SEMPLIFICAZIONI

36 T ARGA PERSONALE Introduce il sistema della targa personale, destinata non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma a seguire il proprietario nel caso di trasferimento di proprietà o cessazione della circolazione, locazione, ecc. Le targhe non possono essere abbinate a più di un veicolo.

37 C ORSI DI G UIDA S ICURA Viene demandato al decreto del Ministero dei Trasporti la disciplina dei corsi di guida sicura che prevedono la possibilità di recuperare punti fino a 5.

38 6) VARIE

39 V EICOLI ECOLOGICI Riduzione della massa in ordine di marcia per i veicoli a metano, elettrici e ibridi (quindi ecologici). Nel caso di veicoli a metano, viene scorporato il peso delle bombole. Nel caso di veicoli elettrici, viene scorporato il peso delle batterie

40 S PERIMENTAZIONE DI SCATOLA NERA E CASCO ELETTRONICO Prevede lintroduzione in via sperimentale della scatola nera sugli autoveicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E e del casco protettivo elettronico (moto non parte se non ben allacciato) per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, con il rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali

41 P IÙ SICURE E MANTENUTE LE STRADE E AUTOSTRADE CON MOLTI INCIDENTI Prescrive che gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade ove si registrino tassi di incidentalità più elevati effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. Prevede che dei suddetti interventi si tenga conto nella definizione degli obblighi a carico dellente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare.

42 P UBBLICITÀ SU STRADA Viene consentita linstallazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio, nonché di cartelli con servizi di pubblico interesse lungo le autostrade e le strade extraurbane principali.

43 C ICLISTI BEN VISIBILI Obbligo per chi circola in bicicletta fuori dai centri abitati nelle ore notturne, o nelle gallerie, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

44 T IPOLOGIA DI VEICOLI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE Amplia la tipologia di veicoli destinabili a noleggio con conducente, prevedendo che possano essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli; b) i tricicli (sidecar); d) i quadricicli; e) le autovetture; f) gli autobus; g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; h) i veicoli a trazione animale».

45 LOTTA AGLI AUTOTRASPORTATORI AUBUSIVI In caso di violazioni della disciplina relativa alla scheda di trasporto, si deve effettuare il pagamento immediato in misura ridotta da parte dell'autotrasportatore o, se impossibile, va effettuato il versamento di una cauzione. In mancanza del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto l'obbligo e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214- bis ».


Scaricare ppt "LEGGE SULLA SICUREZZA STRADALE Commissione Trasporti Camera dei Deputati XIV Legislatura CONFERENZA STAMPA 24 LUGLIO 2009."

Presentazioni simili


Annunci Google