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Imposta di bollo speciale e straordinaria su attività finanziarie oggetto di Scudo 27 marzo 2014.

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Presentazione sul tema: "Imposta di bollo speciale e straordinaria su attività finanziarie oggetto di Scudo 27 marzo 2014."— Transcript della presentazione:

1 Imposta di bollo speciale e straordinaria su attività finanziarie oggetto di Scudo 27 marzo 2014

2 n. 2 Scudi fiscali entità del fenomeno In Italia, a partire dal 2001, è stata offerta la possibilità ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione nei confronti dellErario in relazione a beni detenuti allestero e non regolarmente indicati sul modello RW. Gli intermediari finanziari (banche, SIM, fiduciarie, SGR) sono stati individuati dal legislatore come i soggetti autorizzati ad effettuare il rientro dei beni, agendo da sostituto dimposta.

3 27 marzo 2014 n. 3 Scudi fiscali – Gettito A fronte del rientro dei beni detenuti illegalmente allestero, il legislatore ha richiesto ai contribuenti italiani unimposta forfettaria una tantum di valore inferiore alle aliquote tributarie in essere. Scudo I 2,5% Scudo II2,5% / 4% Scudo III e IV5% / 6% / 7%

4 27 marzo 2014 n. 4 Decreto Salva Italia di Monti (DL 6/12/11 n.201 convertito dalla Legge 22/12/11 n. 214) Larticolo 19 disciplina le disposizioni in materia di imposta di bollo sui conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari, nonché su valori scudati e su attività finanziarie e immobili detenuti allestero definendo: 1.Imposta di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione (comma 6 e ss.) 2.Imposta straordinaria sulle attività oggetto di emersione prelevate o dismesse (comma 12)

5 27 marzo 2014 n. 5 Decreto Salva Italia di Monti (2) (DL 6/12/11 n.201 convertito dalla Legge 22/12/11 n. 214) 1.Imposta speciale – oggetto: attività finanziarie oggetto di emersione ancora segretate, non prelevate o dismesse Imposta ricorrente annuale Anno 2012 rilevazione alla data del 6.12.11 A partire dal 2013 rilevazione alla data del 31.12 dellanno precedente Aliquota dellimposta di bollo applicata Anno 2012 – 1%(10 per mille) Anno 2013 – 1,35% (13,5 per mille) Dal 2014 – 0,4% (4 per mille)

6 27 marzo 2014 n. 6 Decreto Salva Italia di Monti (3) (DL 6/12/11 n.201 convertito dalla Legge 22/12/11 n. 214) 2. Imposta straordinaria – oggetto: attività finanziarie oggetto di emersione che alla data del 6.12.11 sono state prelevate o dismesse dal rapporto segretato Imposta una tantum Aliquota dellimposta di bollo applicata Anno 2012 – 1%(10 per mille)

7 Gli intermediari provvedono a trattenere limposta speciale e straordinaria o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Base imponibile imposta speciale: le attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e giuridico) e che sono ancora detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre (primo anno) e al 31 dicembre per gli anni successivi, sono valorizzate al valore di mercato o, in mancanza, al valore nominale o di rimborso sulle attività rimpatriate. Non rientrano le regolarizzazioni e sono escluse le operazioni di scudo aventi oggetto beni patrimoniali (immobili, opere darte, yacht, gioielli). Base imponibile imposta straordinaria: per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di amministrazione ovvero comunque dismesse, limposta si applica sulle somme o sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. 27 marzo 2014 n. 7 Imposta attività scudate: modalità e termini di pagamento

8 Possibilità di scorporo dellimposta di bollo ordinaria per quanto riguarda i beni depositati presso intermediari italiani. Versamento da effettuarsi entro il 16 maggio. Un emendamento al Decreto Legge Fiscale approvato il 16 aprile in Commissione Finanze della Camera fa slittare la data di pagamento al 16 luglio. In mancanza di provvista lintermediario ha lobbligo di effettuare la segnalazione nominativa sul modello 770. Lo stesso emendamento prevede unestensione dei poteri di rivalsa degli intermediari nei confronti del contribuente. Una volta effettuata la segnalazione lAmministrazione finanziaria provvede allincasso dellimposta dovuta mediante riscossione coattiva ed iscrizione a ruolo. 27 marzo 2014 n. 8 Imposta attività scudate: modalità e termini di pagamento

9 A seguito della proroga dei termini di pagamento per limposta di bollo sulle attività emerse dal 16 febbraio al 16 maggio, e infine al 16 luglio rimangono ancora alcuni punti interpretativi aperti per i quali gli intermediari finanziari sono in attesa dei provvedimenti attuativi da parte del Direttore dellAgenzia delle Entrate. Le problematiche più significative che sono state fatte emergere dalle diverse associazioni di categoria sono le seguenti. -Imposta ordinaria e straordinaria – modalità di applicazione dellimposta -Imposta straordinaria – periodo di riferimento -Imposta straordinaria – definizione univoca di prelievo e di dismissione -Imposta ordinaria e straordinaria – identificazione dellintermediario che ha lobbligo di addebito e di comunicazione -Imposta ordinaria e straordinaria – determinazione delle modalità di valorizzazione -Imposta ordinaria – mantenimento del regime segretato 27 marzo 2014 n. 9 Problematiche emerse

10 Deve essere chiarito il significato e la portata della previsione contenuta nellArt. 19 del D.L. 6/12/11 n. 201 secondo cui gli intermediari «provvedono a trattenere limposta….dal conto del soggetto che ha effettuato lemersione». Lemendamento al Decreto Legge Fiscale approvato in Commissione Finanze della Camera ha previsto unestensione dei poteri di rivalsa degli intermediari nei confronti del contribuente. In caso di estinzione del conto, gli intermediari potranno riscuotere la provvista dagli altri conti intestati allo stesso soggetto. Deve essere precisato se si tratta di un obbligo di legge che la normativa pone a carico degli intermediari o se si tratta della indicazione di una modalità per approvvigionarsi dei fondi necessari al pagamento dellimposta in alternativa alla provvista da parte del cliente ovvero alla segnalazione alla Agenzia delle Entrate in caso di mancata applicazione e versamento dellimposta. In sostanza deve essere chiarito se lintermediario è tenuto a trattenere limposta dalla liquidità, eventualmente presente sul conto del cliente, anche senza il preventivo consenso da parte di questultimo. 27 marzo 2014 n. 10 Modalità di applicazione dellimposta

11 Larco temporale di riferimento per identificare le operazioni che hanno fatto fuoriuscire le attività da rapporti segretati risultava essere ampio: losservazione partiva dal 2001. Questo poteva violare il principio di capacità contributiva del contribuente (anticostituzionale) in virtù del fatto che limposta sarebbe stata applicata a ricchezza esistente in periodi di imposta precedenti e che poteva non più esistere in quello in cui la nuova norma è entrata in vigore. Gli intermediari avevano proposto di limitare il periodo di riferimento al solo anno 2011. Lemendamento approvato in Commissione Finanza ha circoscritto lapplicazione dellimposta straordinaria a tutte le attività alienate o dismesse nel periodo 1 gennaio – 6 dicembre 2011. 27 marzo 2014 n. 11 Imposta straordinaria sui prelievi e dismissioni dai rapporti segretati – periodo di riferimento

12 Definizione di «prelievo» e «dismissione» Le associazioni di categoria e lAgenzia delle Entrate hanno condiviso linterpretazione relativa alle operazioni che devono essere assoggettate allimposta straordinaria di bollo dell1%: sono tutte le operazioni di uscita volontaria dal rapporto scudato verso conti non segretati sia intestati allo stesso soggetto che a soggetti diversi (es. donazione). Nellambito dei prelevamenti non vanno compresi i trasferimenti ad altro intermediario con mantenimento della segretazione. 27 marzo 2014 n. 12 Prelievi Dismissioni e Segretazione (1)

13 Imposta su beni oggetto di successione ed eredi Linterpretazione proposta allAgenzia delle Entrate da parte delle Associazioni degli Intermediari è quella secondo cui limposta non sarebbe dovuta nel caso di decesso precedente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (6/12/11). In caso di decesso successivo limposta sarebbe invece dovuta dagli eredi. Perdita del regime segretato a seguito di verifiche fiscali Lesibizione dello scudo fiscale da parte dei contribuenti a fronte di verifiche fiscali effettuate dalla GdF o dallAgenzia delle Entrate, farebbe cadere il regime di segretazione nella data della verifica. Rimarrebbe da comprendere come applicare sia limposta ordinaria sia limposta straordinaria. 27 marzo 2014 n. 13 Prelievi Dismissioni e Segretazione (2)

14 Individuazione dellintermediario tenuto allapplicazione dellimposta di bollo (Banche, SIM, Fiduciarie, SGR) Nellipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale ha effettuato la procedura di rimpatrio, tale intermediario è tenuto a prelevare limposta di bollo speciale annuale e leventuale imposta straordinaria sui prelievi. Lapplicazione dellimposta ordinaria viene effettuata in considerazione delle attività finanziarie ancora segretate alla data del 31.12 (6.12 per lanno 2011). Lemendamento approvato in Commissione Finanze ha previsto lintroduzione di una sistema di calcolo pro rata sulle attività finanziarie rimaste secretate solo per un periodo dellanno. Lammontare da versare andrà parametrato alla durata delle secretazione. 27 marzo 2014 n. 14 Quale intermediario e su quali valori (1)

15 Nel caso di trasferimento delle attività ad altro intermediario è necessario distinguere: il trasferimento è avvenuto mantenendo il regime di segretazione LIntermediario di destinazione è tenuto al prelievo delle imposte il trasferimento è avvenuto senza mantenere il regime di segretazione LIntermediario di provenienza avrà lobbligo di applicare limposta sulle attività trasferite o prelevate trasferimento effettuato dopo la data di riferimento (6 dicembre 2011) Qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato in questo periodo e non abbia fornito la provvista, lintermediario provvederà alla segnalazione del nominativo allAgenzia delle Entrate. 27 marzo 2014 n. 15 Quale intermediario e su quali valori (2)

16 Valorizzazione delle attività finanziarie oggetto di emersione Il principio è quello di applicare i criteri di valorizzazione utilizzati per limposta di bollo sulle attività finanziarie previste dal DPR 642/1972; quindi utilizzando i seguenti valori: mercato, se non presente nominale o di rimborso e in maniera residuale il costo di acquisto. Non è previsto un obbligo di determinare il valore con apposita perizia. 27 marzo 2014 n. 16 Quale intermediario e su quali valori (3)

17 Segnalazioni 27 marzo 2014 pagina n. 17 Gli intermediari segnalano allAgenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate. La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti dimposta e degli intermediari a decorrere da quello relativo al periodo dimposta 2012 (Modello 770/2013) Nei confronti di tali contribuenti limposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dellArt. 14 del D.P.R. 29/9/73 n. 602 (iscrizione a ruolo a titolo definitivo). Per lomesso versamento delle imposte si applica una sanzione pari allimporto non versato.

18 A partire dallanno 2012, il presupposto per lapplicazione dellimposta di bollo ordinaria è il mantenimento delle attività oggetto di emersione su conti segretati alla data del 31 dicembre di ogni esercizio. Attività presente su conto segretato al: 6.12.11imposta di bollo ordinaria prelevata al 16.7.2012 relativa al 2011 31.12.12 imposta di bollo ordinaria prelevata al 16.?.2013 relativa al 2012 31.12.13 imposta di bollo ordinaria prelevata al 16.?.2014 relativa al 2013 Le attività finanziarie presenti nei rapporti scudati alle date di rilevazione mantengono il regime segretato. In caso di perdita di segretazione nel corso dellanno solare e prima del 31 dicembre limposta va applicata pro rata temporis. 27 marzo 2014 n. 18 Mantenimento del regime di segretazione


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