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Pacchetto Lavoro Legge di Stabilità gennaio 2016

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Presentazione sul tema: "Pacchetto Lavoro Legge di Stabilità gennaio 2016"— Transcript della presentazione:

1 Pacchetto Lavoro Legge di Stabilità 2016 20 gennaio 2016
Lorenzo Carminati Senior Manager Bernoni Grant Thornton

2 Introduzione Riferimento: Legge di Stabilità 2016
Agevolazioni che riguardano i rapporti di lavoro dipendente: Premi produttività Welfare aziendale Rientro dei Cervelli Altre agevolazioni

3 A. Premi di Produttività – introduzione
Finalità: Dare carattere permanente ad uno strumento di incentivazione all’incremento della produttività dei lavoratori (Art. 1, Co ) Oggetto: Introduzione di un’imposta sostitutiva pari al 10% sui premi di produttività, quali: i premi di risultato, di ammontare variabile, legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, “misurabili e verificabili” le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Decorrenza: 1° gennaio 2016 Duplice effetto: ai fini IRPEF e Contributivi % di divario rispetto alla media semplice dei 17 Paesi più ricchi (Fonte OCSE)

4 A. Premi di Produttività – precedenti
Nessun incentivo per il 2015 a causa di mancanza di risorse

5 A. Premi di Produttività – novità e condizioni
Caratteristiche specifiche del nuovo beneficio: Carattere permanente (a differenza delle precedenti normative “sperimentali”) Importo complessivo del beneficio: euro lordi (innalzato a euro per le imprese che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale del lavoro). Ambito di applicazione soggettivo: Lavoratori dipendenti del settore privato (a tempo determinato, a tempo indeterminato ed in somministrazione); Con reddito ex. art. 49 del TUIR percepito nell’anno precedente non superiore a euro (in precedenza il limite massimo era 40€k; sono esclusi i redditi sottoposti a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente). Devono, pertanto, ritenersi esclusi dall’agevolazione: i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente (collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità progetto); i lavoratori tassati su base convenzionale ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis del TUIR.

6 A. Premi di Produttività – condizioni
Ambito di applicazione oggettivo: "erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.” Richiamo all’art. 1, comma 67 Legge n. 247/2007 ai fini dell’individuazione delle somme da assoggettare a sgravio contributivo. Con un decreto congiunto del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (1° marzo 2016) saranno definiti sia i criteri di misurazione dei predetti incrementi di produttività, le modalità di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, nonché le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

7 A. Premi di Produttività – applicazione
Modalità di applicazione: Dove sussistano i requisiti previsti dalla norma, il sostituto di imposta è tenuto ad applicare il regime agevolato, salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore (qualora ad esempio l’applicazione dell’imposta sostitutiva non risulti conveniente). L’imposta sostitutiva si applica sull’ammontare del premio, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare in forma scritta al sostituto di imposta: l’importo dei redditi di lavoro dipendente percepiti l’anno precedente in caso di cambio del sostituto di imposta; le cause di insussistenza del diritto a fruire dell’agevolazione (es. superamento della soglia dei euro).

8 B. Welfare Aziendale – introduzione
Finalità: Incentivare la diffusione dei c.d. piani di welfare aziendale (Art. 1, Co. 190) Oggetto: Modifiche all’art. 51, «Determinazione del reddito di lavoro dipendente» Comma 1: principio di onnicomprensività (cash + in kind) Comma 2: elementi che non concorrono a formare reddito per il dipendente Comma 3: principi valutazione «benefit in kind» diversi comma 2 (art. 9 TUIR) Comma 3-bis: modalità di erogazione dei benefici Comma 2 e 3 Comma 4: valutazione di «fringe benefit» specifici (auto, prestiti, fabbricati, trasporto, ecc.) Decorrenza: 1° gennaio 2016 Duplice effetto: novità valide ai fini IRPEF e, quindi, Contributivi

9 B. Welfare Aziendale – novità sostanziali (1/2)
Contenuto: Opere e servizi di utilità sociale Non imponibilità delle opere e dei servizi di utilità sociale erogati volontariamente o contrattualmente («in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale») per le finalità di cui all’art. 100 del TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto) [comma 2, lett. f]. Si superano le precedenti interpretazioni di AE che vincolavano la non imponibilità alla «volontà» del datore di lavoro (e.g. non erano considerati esenti se erogati in adempimento di un vincolo contrattuale). Educazione ed istruzione Aggiornamento della casistica delle prestazioni oggetto di agevolazione: «servizi di educazione ed istruzione in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali» [comma 2, lettera f-bis] No modifiche per Borse di studio

10 B. Welfare Aziendale – novità sostanziali (2/2)
Contenuto (segue): Assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti Introduzione di una nuova ipotesi di esclusione per le somme e dei servizi erogati per assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti [comma 2, lettera f-ter] Tali prestazioni potevano già beneficiare della non imponibilità, riconducendole in via interpretativa ai servizi di finalità di assistenza sociale, di cui all’art. 51, co. 2, lett. f) del TUIR. Ora si estende tale regime agevolato anche alle ipotesi in cui tali servizi sociali siano corrisposti dal datore di lavoro sotto forma monetaria (es. rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per assistenti ai familiari).

11 B. Welfare Aziendale – novità formali
Condizioni generali: servizi erogati alla generalità o categorie di dipendenti ed ai loro familiari (non ci sono novità) Comma 3-bis: «Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale» Tale norma risolve alcune incertezze interpretative esistenti sul regime fiscale applicabile alle assegnazioni ai dipendenti dei c.d. vouchers e titoli similari da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi presso imprese convenzionate (negozi, punti-vendita della grande distribuzione, distributori di carburanti, eccetera).

12 B. Welfare Aziendale – peculiarità
Conversione Premi Produttività in Welfare aziendale (Art. 1, Co. 184) Contenuto: È prevista per i lavoratori la possibilità di convertire i Premi di Produttività in benefici di welfare aziendale («le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico»), ottenendo – laddove il beneficio in natura previsto la preveda – una detassazione integrale del premio (di fatto si seguono le regole di determinazione del reddito relative al beneficio usufruito). La scelta è del lavoratore. Si superano alcune interpretazioni fornite dall’AE in risposta ad interpelli nelle quali era stata negata la non imponibilità di servizi di welfare fruiti, a scelta del lavoratore, in sostituzione di quote di retribuzione monetaria, fissa o variabile.

13 B. Conclusioni su Premi e Welfare
Le misure introdotte sono positive: forte impulso alla contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale) favorire lo sviluppo di nuove politiche retributive (nuovi accordi finalizzati alla crescita della produttività economica grazie ad una normativa permanente) conciliazione lavoro-famiglia con maggiore fidelizzazione delle risorse umane e miglioramento del potere di acquisto dei dipendenti In generale, le novità pongono l’Italia nel novero dei Paesi più virtuosi con riferimento al welfare aziendale (almeno per la casistica di fringe benefit oggetto di agevolazione) Cosa serve: tempestiva emanazione, da parte del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze, del decreto ministeriale per identificare i nuovi criteri di misurazione dei premi di risultato Occorrerà chiarire le modalità di accesso all’agevolazione fiscale per le componenti retributive variabili che saranno erogate nel corso del 2016, maturate con riferimento al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2015, (es. autodichiarazione?)

14 C. Rientro dei cervelli Finalità:
Contribuire allo sviluppo del Paese attraverso la valorizzazione delle competenze, esperienze e conoscenze professionali di soggetti residenti all’estero (Art.1, co. 259). Contenuto: È prorogato al 2017 il regime di favore introdotto dalla L. 238/2010 per i lavoratori rientrati dall’estero, consistente nella detassazione IRPEF del 70% del reddito (80% nel caso di donne) Ambito di applicazione temporale: per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo (2017)

15 C. Rientro dei cervelli Condizioni (Circ. 14/2002):
Cittadini Europei, rispondenti ai seguenti requisiti (alternativi) Lavoro all’estero Sono in possesso di titolo di laurea Hanno risieduto in passato in Italia per almeno 24 mesi di fila Hanno lavorato negli ultimi 24 mesi all’estero (non nel paese d’origine o Italia) oppure Attività di studio all’estero Hanno studiato negli ultimi 24 mesi all’estero (non nel paese d’origine o Italia) conseguendo una laurea o specializzazione post-lauream E Sono rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 NB: «Nati dopo il 1 gennaio 1969» - condizione eliminata

16 C. Rientro dei cervelli Rapporto con «Regime Speciale per Lavoratori Impatriati»: La proroga del «Rientro Dei Cervelli» si affianca al neo-introdotto «Regime Speciale per Lavoratori Impatriati» ex. Art. 16 del cd. Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015); La norma (art. 16, co. 4) prevede la facoltà per i lavoratori interessati dalla proroga di optare per il regime agevolativo introdotto dal decreto internazionalizzazione (un Provvedimento del Direttore dell’AE, da emanarsi entro 90 giorni, stabilirà le modalità per esercitare l’opzione). Si ricorda che il Regime Speciale: Ha un ambito di applicazione potenzialmente più ampio (no residenza in Italia nei 5 anni precedenti, laurea e distacco in Italia sufficienti); prevede una detassazione del 30% (anziché del 70%); e ha limiti temporali diversi (4 anni dal 2015). Si attende Decreto del Ministero delle Finanze

17 Altre agevolazioni Part-time per lavoratori prossimi alla pensione («staffetta generazionale») – Art. 1, Comma 284 Trasformazione in rapporto part-time (40/60% full-time) possibile per i lavoratori dipendenti che: siano a tempo indeterminato; matureranno i requisiti anagrafici (66 anni e 7 mesi per uomini) entro 31/12/18; e hanno giù maturato i requisiti minimi di contribuzione. Beneficio: L’INPS riconosce la contribuzione figurativa sulla parte di lavoro non svolta; Il datore riconosce una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo in assenza di trasformazione La somma non fa base imponibile fiscale/previdenziale. Condizioni oggettive/formali: Base consensuale per lavoratori e datori lavoro Presentazione di domanda da parte di datore all’INPS Capienza nelle risorse a disposizione annuale per l’INPS (60€M nel 2016)

18 Altre agevolazioni Sgravi contributivi per le nuove assunzioni – Art. 1, co. Prorogato il beneficio per le nuove assunzioni introdotto dall’art.1, co,118, L190/2014 per il 2016 (entro il 31/12). Punti salienti: Esonero parziale (40%) contributi previdenziali carico azienda (e non totale); Limite massimo Euro (anziché Euro 8.000); Periodo di massimo 24 mesi (e non 36). Costo del lavoro interinale deducibile Irap Prevista la deducibilità parziale del costo dei lavoratori stagionali. Punti salienti: Deducibilità del 70% del costo del lavoro (superata la Circ. 22/2015 e la deduzione IRAP per i soli contratti a tempo indeterminato); Applicabile a imprese, banche, finanziarie, assicurazioni ed autonomi; Requisito dell’impiego del lavoratore di almeno 120 giorni per due periodi di imposta; in tal caso, deduzione a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni.

19 Altre agevolazioni Rifinanziamento Ammortizzatori sociali «speciali»
Cassa integrazione (CIG) in deroga Si affianca al nuovo sistema di fondi di solidarietà Interessa: società con meno di 5 dipendenti (fino a metà 2016, anche fino a 15) Dote di finanziamento incrementata di 250 milioni di euro A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 concessi trattamenti per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno Mobilità in deroga Non fruibile da lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni. Per i restanti lavoratori, trattamento concesso per massimo 4 mesi, non ulteriormente prorogabili (non più 6 mesi). Possibile durata di 6 mesi per i lavoratori residenti in aree svantaggiate. Il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

20 Any questions ?


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