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IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”

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Presentazione sul tema: "IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”"— Transcript della presentazione:

1 IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche” N. 1 Nozioni fondamentali su Impresa e Diritto: “SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (s.r.l)”

2 Impresa e Diritto, Forme Giuridiche, SOCIETA’ a RESPONSABILITA’ LIMITATA – s.r.l
La società a responsabilità limitata (S.r.l.), disciplinata nel Codice Civile dagli articoli , rappresenta la forma più flessibile e diffusa tra le società di capitali, destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte. La S.r.l. presenta caratteristiche intermedie tra società di capitali e società di persone, condividendo con le prime l’autonomia patrimoniale perfetta, con i soci che rispondono limitatamente alla propria quota delle obbligazioni sociali, e con le società di persone la forte autonomia statutaria nella disciplina dei rapporti interni tra soci. Il capitale sociale minimo è di € ,00, suddiviso in quote che attribuiscono a ciascun socio un potere proporzionale alla quota posseduta, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Possono essere oggetto di conferimento (art c.c.) tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica: denaro, crediti, beni mobili ed immobili, ma anche prestazioni di opera o di servizi in favore della società, per le quali si richiede la presentazione di una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantisca gli obblighi assunti dal socio. Al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo è richiesto che venga versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (l’intero ammontare in caso di S.r.l. con un unico socio): tale versamento può essere sostituito da una polizza o da una fideiussione bancaria che lo garantisca. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare i dati necessari all’identificazione dei soci e della società, l’attività che costituisce l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, i conferimenti e le quote di partecipazione di ciascun socio, i soggetti cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza e ripartendo di conseguenza le competenze fra soci e amministratori, l’importo globale delle spese di costituzione. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione il notaio provvede a depositare l’atto costitutivo presso l’ufficio del Registro delle imprese competente, richiedendo contestualmente l’iscrizione della società al registro stesso, che conferisce personalità giuridica alla società. Per le operazioni compiute prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione è affidata ad uno o più soci (art c.c.) nominati dall’assemblea. L’ampia autonomia statutaria di cui gode la S.r.l. con riferimento alle strutture organizzative, porta all’individuazione di diversi modelli di amministrazione e organi amministrativi:

3 Impresa e Diritto, Forme Giuridiche, SOCIETA’ a RESPONSABILITA’ LIMITATA – s.r.l
- organo amministrativo monocratico, con la figura dell’amministratore unico; - organo amministrativo pluripersonale, con la costituzione di un consiglio di amministrazione che può deliberare collegialmente o non collegialmente, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto dagli amministratori; organo amministrativo pluripersonale con regime di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, con l’applicazione delle regole previste per le società di persone (artt c.c.). Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e sono solidalmente responsabili verso di essa per i danni che possono derivare dall’inosservanza dei doveri imposti dall’atto costitutivo o della legge. Tale responsabilità non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa o che abbia fatto constare il proprio dissenso. I soci hanno potere decisionale, oltre che sulle materie loro riservate dallo statuto, sulla nomina degli amministratori e del collegio sindacale, sulle modifiche dell’atto costitutivo, sull’approvazione del bilancio e sulle operazioni che possono portare a modificazioni dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci. Per l’approvazione dell’assemblea dei soci è necessaria la maggioranza degli aventi diritto al voto ed almeno la metà del capitale sociale. Nel caso in cui la società sia a tempo indeterminato, il socio ha diritto di recesso in qualsiasi momento inviando comunicazione con lettera raccomandata almeno 180 giorni prima. Colui che recede ha diritto a veder liquidata la propria quota in modo proporzionale al valore del patrimonio sociale, alle prospettive reddituali della società stessa e del probabile valore di mercato delle quote. L’esclusione del socio è prevista solo per giusta causa o per i casi indicati nello statuto. Come nelle società di persone, la decisione deve essere presa a maggioranza dall’assemblea dei soci. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. Qualora il capitale sociale sia uguale o maggiore di quello previsto per le S.p.A. (€ ,00) o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’art bis, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Lo scioglimento della società è disciplinato dall’art c.c., che prevede le seguenti cause:

4 Impresa e Diritto, Forme Giuridiche, SOCIETA’ a RESPONSABILITA’ LIMITATA – s.r.l
decorrenza del termine; conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea; riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, fatta salva la sua contestuale reintegrazione; ipotesi previste dall’art del c.c., connesse al procedimento di liquidazione della partecipazione sociale che fa capo al socio recedente; deliberazione dell’assemblea; altre cause previste dall’atto costitutivo, dallo statuto e dalle leggi vigenti.


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