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LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE MEDICA

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Presentazione sul tema: "LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE MEDICA"— Transcript della presentazione:

1 LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE MEDICA
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

2 MARTINI RODOLFI VIVORI
Attività medica: Responsabilità penale Responsabilità civile Responsabilità disciplinare STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

3 La responsabilità civile professionale medica
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

4 Responsabilità civile
L’attività del medico può dar luogo ad illecito civile da cui origina una responsabilità di natura: contrattuale: “inadempimento di una obbligazione” assunta (artt. 1218, 1176, secondo comma, e 2230 c.c.) extracontrattuale: “violazione del principio che vieta di ledere i diritti altrui provocando danni ingiusti” (art c.c.)

5 Responsabilità civile
Differenze principali tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: Onere della prova (artt debitore “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” - e 2043 c.c. – danneggiato -) Prescrizione (artt – 10 anni - e 2947 c.c. - 5 anni)

6 Responsabilità civile
Concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: “La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono concorrere allorché un unico comportamento risalente al medesimo autore … appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizi … alla propria incolumità personale … di cui è titolare” (Cass n e Cass n. 6064)

7 Evoluzione giurisprudenziale
Per i medici liberi professionisti, principio costante, era quello del concorso tra responsabilità extracontrattuale e contrattuale A partire dai primi anni del ‘900: “nei rapporti tra l'operatore e l'infermo si stabilisce un contratto di locazione d'opera, in forza del quale l'operatore assume l'obbligazione di usare ogni cura per raggiungere la guarigione dell'infermo e di adottare le cautele opportune a prevenire qualsiasi sinistro” (Cass , GI, 1926, I, 1, 537)

8 Responsabilità del medico dipendente di struttura ospedaliera
Due orientamenti sino alla fine degli anni ’90: Responsabilità solo extracontrattuale: “Nel caso concreto si è nel campo della responsabilità extracontrattuale, non essendo stato concluso alcun contratto tra il medico dipendente USSL ed il paziente in ordine alla operazione chirurgica, mentre deve ritenersi pacifico che il rapporto contrattuale è sorto tra l’ente ospedaliero e lo stesso paziente” (Cass n. 2428)

9 Responsabilità del medico dipendente di struttura ospedaliera
Responsabilità anche di natura contrattuale: “La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale” (Cass n e Cass n. 4152)

10 Responsabilità del medico dipendente di struttura ospedaliera
Oggi, la responsabilità è anche di natura contrattuale, sulla base del c.d. contatto sociale: “L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale” Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale”(Cass. Sez. 3^ n. 589)

11 Obbligazione del medico (libero professionista o dipendente)
E’ sempre stata considerata, per dottrina e giurisprudenza unanime una obbligazione di mezzi e non di risultato (salvo eccezioni) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

12 MARTINI RODOLFI VIVORI
Obbligazione di mezzi Il professionista offre al cliente la propria attività intellettuale, impegnandosi a fornire i mezzi tecnici (esperienza, preparazione, capacità professionale, ecc.) per il raggiungimento dello scopo desiderato dal cliente, senza peraltro garantirne la realizzazione, giacchè questa realizzazione dipende da fattori estranei al suo comportamento e alla sua volontà Da ciò ne consegue che il mancato raggiungimento del risultato voluto, o soltanto sperato dal cliente, non costituisce automaticamente in colpa il professionista, dovendo il cliente insoddisfatto dimostrare come l’opera professionale non sia stata prestata con la dovuta diligenza STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

13 Obbligazione di risultato
Sono quelle obbligazioni in cui il debitore (e quindi anche il professionista) s’impegna, con la propria prestazione, a fare in modo che il creditore consegua il risultato voluto. La mancanza (o il difetto) del risultato è la prova dell’inadempimento Sul debitore (professionista) incombe l'onere della prova che il mancato risultato sia dipeso da causa a lui non imputabile STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

14 Obbligazione del medico come obbligazione di mezzi
L'obbligazione che il professionista assume verso il cliente per effetto dell'incarico conferitogli: “ha per contenuto lo svolgimento dell'attività professionale necessaria ed utile al caso concreto ed in vista del risultato che, attraverso il mezzo tecnico-professionale, il cliente spera di conseguire (cosiddetta obbligazione di mezzi o di comportamento e non di risultato). Il professionista, dunque, ha il dovere di svolgere l'attività professionale necessaria od utile al caso concreto, ed ha il dovere di svolgerla con la necessaria diligenza" (sin da Cass , n. 4394). Il principio si riallaccia alla nota e ormai discussa distinzione tra obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato .. E’ pacifico, peraltro, che l'obbligazione assunta dal sanitario è, in generale - adottando quella distinzione - "di mezzi“ (Cass n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

15 MARTINI RODOLFI VIVORI
Eccezioni Chirurgia estetica: “il chirurgo estetico può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, osservandosi tuttavia che quest'ultimo … non costituisce, comunque, un dato assoluto, dovendosi viceversa valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie” (Cass n ; in senso conforme Cass n ). STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

16 MARTINI RODOLFI VIVORI
Eccezioni Odontoiatria: “In materia di responsabilità del professionista, l'odontoiatra incaricato di progettare ed installare un manufatto protesico contrae un'obbligazione di mezzi e di accorgimenti tecnici, idonei a garantire quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico” (Trib. Forlì , RIML, 1996, 1232, con nota di BETTI, CORTIVO; in senso conforme App. Milano , FP, 1983, I, 191 e Pret. Modena, , GI, 1994, I, 2, 1032). STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

17 La dicotomia obbligazione di mezzi e di risultato non è più attuale
La distinzione tra i due tipi di obbligazioni è dapprima entrata in crisi, con l’affermazione del principio secondo cui si andava: “verso la sostanziale trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) risultato” (Cass n. 9471) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

18 La dicotomia obbligazione di mezzi e di risultato non è più attuale
La differenza è oggi venuta meno: “Per il professionista e conseguentemente per la struttura sanitaria non vale dunque invocare, al fine di farne conseguire la propria irresponsabilità, la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, sostenendo che la propria attività è da ricomprendersi tra le prime, sì da non rispondere in caso di risultato non raggiunto” (Cass n. 8826) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

19 La dicotomia obbligazione di mezzi e di risultato non è più attuale
“Se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente superata, quanto meno in tema di riparto dell'onere probatorio dalla sentenza delle S.U. n /2001. Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art cc., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art cc., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato” (Cass. Sezioni Unite n. 577) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

20 Elementi della colpa (elemento soggettivo del fatto illecito)
Imprudenza Negligenza Imperizia Inosservanza di leggi, ordini, discipline e regolamenti STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

21 MARTINI RODOLFI VIVORI
Prova della colpa In ambito di responsabilità professionale medica, la giurisprudenza ha in passato ripartito l’onere probatorio circa gli elementi caratteristici della colpa, distinguendo: Interventi o diagnosi di natura c.d. routinaria Interventi o diagnosi di speciale complessità STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

22 a) Interventi o diagnosi di natura c.d. routinaria
Responsabilità presunta del professionista. E’ onere probatorio del sanitario dimostrare che l’insuccesso si è verificato per fatti imprevedibili o eccezionali: “In tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, incombe al paziente l'onere di provare che l'intervento era di facile o routinaria esecuzione ed in tal caso il professionista ha l'onere di provare, al fine di andare esente da responsabilità, che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria” (Cass n. 2335; in senso conforme Cass , n. 5005; Cass , n e Cass , n. 4152) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

23 b) Interventi o diagnosi di speciale complessità
Il medico ha l’onere di provare la complessità dell’intervento, mentre il paziente deve provare che l’insuccesso va ascritto ad una condotta colposa del medico: “quanto all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza” (Cass n. 4852; in senso conforme Cass n. 8470; Cass n. 5005; Cass n e Cass n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

24 Novità: viene meno la distinzione
L’onere probatorio rimane sempre a carico del sanitario, nel senso che è lui (come debitore) a dover provare che l’intervento era effettivamente di speciale complessità, ed in secondo luogo che manca la colpa grave o il dolo, oltrechè ovviamente la imprudenza e la negligenza: “In tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto" e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

25 Novità: viene meno la distinzione
Ed ancora: “La prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore (nella specie specialista di una professione protetta)” (Cass n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

26 Novità: viene meno la distinzione
“In base alla regola di cui all’art c.c.”, pertanto: “il paziente-creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità” (Cass n. 8826) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

27 MARTINI RODOLFI VIVORI
In definitiva: “E’ da superarsi, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, ogni distinzione tra interventi “facili” e “difficili”, in quanto l’allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione, l’art c.c. dovendo essere inteso come contemplante una regola di mera valutazione della condotta diligente del debitore (vedi Cass. n /04 e Cass. n /04). Va quindi conseguentemente affermato che in ogni caso di insuccesso (aggravamento dello stato morboso, insorgenza di nuova patologia o inalterazione della situazione: mancato miglioramento) incombe al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione” (Cass N. 8826) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

28 MARTINI RODOLFI VIVORI
In definitiva: Secondo le Sezioni Unite, ai fini del riparto dell’onere probatorio: “l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” (l’inadempimento rilevante, infatti, non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) del danno) “Al debitore (medico-struttura) competerà dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Sezioni Unite n. 577; in senso conforme Cass n. 3520) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

29 MARTINI RODOLFI VIVORI
In definitiva: Anche da ultimo: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore stesso dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

30 “vicinanza della prova”
Sul criterio della “vicinanza della prova” Del resto, l’onere della prova deve esser ripartito, oltrechè secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l’indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il criterio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzionale di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive (art. 24 Costituzione), impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l’esercizio (Cass. Sez. Unite n e Cass n. 141)” (Cass n ; in senso conforme Cass n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

31 MARTINI RODOLFI VIVORI
Onere della prova In definitiva: “il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass n Cassata sentenza di assoluzione di struttura e medici in ipotesi di danni gravissimi al minore in conseguenza di un parto con CTU in primo grado che si era conclusa senza poter fornire adeguate spiegazioni tecniche all’evento di danno. Parto normale ma bimbo gravissimo. Non è stata fornita dai medici la prova dell’evento “imprevedibile”) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

32 MARTINI RODOLFI VIVORI
Esimente della soluzione di “problemi tecnici di speciale difficoltà” (art c.c.) L’art c.c., che vale per tutti i “prestatori d’opera intellettuale”, cioè i liberi professionisti (avvocati, notai, commercialisti, ecc.) recita: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

33 MARTINI RODOLFI VIVORI
Ratio legis Secondo la relazione del Guardasigilli al Codice Civile (anno 1942), la ratio legis di questa norma sarebbe quella di contemperare due opposte esigenze: “quella di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

34 Evoluzione interpretativa
L’attenuazione di responsabilità vale tuttavia solo quando la colpa consiste in una imperizia: “Siffatta esenzione o limitazione di responsabilità … non conduce a dover ammettere che, accanto al minimo di perizia richiesta, basti pure un minimo di prudenza o diligenza. Anzi c’è da riconoscere che, mentre nella prima l’indulgenza del giudizio del magistrato è direttamente proporzionale alle difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di formale severità” (C. Cost n. 166) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

35 Evoluzione interpretativa
La giurisprudenza da allora è stata assolutamente conforme: “Il medico chirurgo chiamato a risolvere il caso di particolare complessità, il quale cagioni un danno a causa della propria imperizia, è responsabile solo se versa in dolo od in colpa grave, ai sensi dell'art cod. civ.. Tale limitazione di responsabilità invece, anche nel caso di interventi particolarmente difficili, non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza od imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (Cass , n ; in senso conforme Cass n. 6464; Cass n. 6937; Cass , n. 4852; Cass n e Cass n. 2042) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

36 Sintesi attuale sull’art. 2236:
L’art si applica anche in sede penale (C. Cost n. 166; Cass. Sez. Unite n. 1282; Cass. Pen. 4515/1987; contra Cass. Pen n e Cass. Pen che, tuttavia, senza farne una applicazione diretta, ne fa ricorso quale “regola di esperienza”). In sede civile è richiamabile non solo nella responsabilità contrattuale, ma anche in quella extracontrattuale (Cass. civ., Sez. III, , n. 2428; in senso conforme Cass , n. 1544) L’attenuazione di responsabilità di cui all’art c.c. si applica solo in caso di colpa dovuta ad imperizia e non ad imprudenza e negligenza, laddove il medico verrà sempre chiamato a rispondere anche per colpa lieve (Cass n. 9085)   STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

37 Sintesi attuale sull’art. 2236:
3) L’art c.c. non troverà mai applicazione nei c.d. interventi routinari, o di facile esecuzione, ma solo in quelli implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, da identificarsi nelle ipotesi in cui il problema è di: “particolare complessità o perché non ancora sperimentato o studiato a sufficienza o perché ancora oggetto di dibattito con riferimento ai metodi tecnici da seguire”(Cass n. 9471; in senso conforme Cass. n. 5945/2000 e Cass n ) 4) La prova dell’esistenza del presupposto limitativo della responsabilità (“problema tecnico di speciale difficoltà”) è peraltro carico del professionista che la invoca (Cass , n ; in senso conforme Cass , n. 8218) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

38 Sintesi attuale sull’art. 2236:
Oggi tuttavia è a carico del sanitario (come debitore) anche l’onere di dover provare che manca la colpa grave o il dolo, oltrechè ovviamente la imprudenza e la negligenza e non viceversa (Cass n , cit; in senso conforme Cass n e Cass n Contra, in precedenza Cass n e Cass n. 4852) E’ apparso infatti: “incoerente ed incongruo richiedere al professionista la prova idonea a vincere la presunzione di colpa a suo carico quando trattasi di intervento di facile esecuzione o routinario e addossare viceversa al paziente l’onere di provare “in modo preciso e specifico” le “modalità ritenute non idonee” quando l’intervento è di particolare o speciale difficoltà” (Cass n. 8826; in senso conforme Cass. Sezione Unite n. 577) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

39 Sintesi attuale sull’art. 2236:
Tale soluzione si palesa: “ingiustificatamente gravatoria per il paziente, in contrasto invero con il principio di generale favor per il creditore-danneggiato cui l’ordinamento è informato. In tali circostanze è infatti indubitabilmente il medico specialista a conoscere le regole dell’arte e la situazione specifica – anche in considerazione delle condizioni del paziente – del caso concreto, avendo pertanto la possibilità di assolvere all’onere di provare l’osservanza delle prime e di motivare in ordine alle scelte operate in ipotesi in cui maggiore è la discrezionalità rispetto a procedure standardizzate” (Cass n. 8826) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

40 Sintesi attuale sull’art. 2236:
In tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'articolo 1218 c.c.: “il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa ne', tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'articolo 2236 c.c.) essere allegata e provata dal medico” (Cass n. 2010) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

41 Sintesi finale sull’art. 2236:
L’attenuazione di responsabilità ex art c.c., in definitiva, ha un ambito di applicazione veramente residuale, per non dire praticamente nullo. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

42 MARTINI RODOLFI VIVORI
Il nesso causale Terzo elemento costitutivo di un fatto illecito Quello del rapporto eziologico è, all’apparenza, un problema molto semplice: accertare se sussiste o meno una connessione tra due accadimenti, stabilire quindi che cosa occorra affinchè un uomo possa considerarsi causa di un evento In realtà è il problema più complesso della responsabilità civile STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

43 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
Al fine di affermare la responsabilità del sanitario è necessario accertare che, se il medico avesse tenuto il comportamento alternativo corretto, il paziente non avrebbe subito pregiudizi (avrebbe, cioè, evitato la morte o il danno alla salute) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

44 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, componendo un precedente contrasto interno alla Cassazione, relativo ai criteri di accertamento del nesso di causalità tra l'omissione del medico e l'esito infausto della malattia, hanno ritenuto non condivisibile quell'orientamento che, in tema di responsabilità per omessa diagnosi (reato colposo omissivo improprio), si richiamava alla nozione di "serie ed apprezzabili possibilità di successo", adottando invece il criterio dell’”alta o elevata probabilità logica” o “credibilità razionale” (Cass. Sez. Unite n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

45 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
Nel reato colposo omissivo improprio: “il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva” (Cass. Pen. S.U n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

46 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
In ambito civile, invece, presa di distanza: “Lo stesso principio della coincidenza tra concetto di causalità in sede penale e di causalità in sede civile .. Non può dirsi condivisibile”. Le esigenze dell’istituto del nesso causale sono diverse in ambito penale ed in ambito civile: “sia sotto il profilo morfologico che funzionale”. Nel sistema della responsabilità civile: “la causalità assolve alla duplice finalità di fungere da criterio di imputazione del fatto illecito e di regola operativa per il successivo accertamento dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile”. Due fasi della causalità: “1) giudizio sull’illecito (nesso condotta/evento); 2) giudizio sul danno da risarcire (nesso evento/danno)” (Cass. Sez. III^, n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

47 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
La causalità civile “ordinaria”, pertanto, si attesta: “sul versante della probabilità relativa (o “variabile”) caratterizzata … dall’accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive (“serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità”, ecc.) senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale … senza trasformare il processo civile (e la verifica processuale in ordine all’esistenza del nesso di causa) in una questione di verifica (solo) scientifica demandabile tout court al consulente tecnico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del “più probabile che non” (Cass n , Sentenza del “palombaro”. Confermata sentenza C. App. Genova, che aveva condannato struttura per mancato tempestivo intervento in P.S. per un caso di embolia) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

48 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
In tema di nesso causale, peraltro, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Unite n. 581) che hanno statuito: “Insufficienza del tradizionale recepimento in sede civile dell’elaborazione penalistica in tema di nesso causale nelle concezioni moderne della responsabilità civile, che costruiscono la struttura della responsabilità aquiliana intorno al “danno ingiusto” anziché al “fatto illecito” divenuto “fatto dannoso”; “Mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

49 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
In definitiva: “I principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla “regolarità causale”, in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza” Tuttavia: “l’applicazione dei principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dalla “regolarità causale”,ai fini della ricostruzione del nesso eziologico va adeguata alle peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

50 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
Da ciò ne consegue che: “I principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale” sono identici in ambito civile e penale: “ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Pen. Sezioni Unite n ), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le parti contendenti”(vedi anche Cass. Sezioni Unite n. 584) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

51 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
L’onere della prova del nesso causale ricade sul medico, nel senso che spetta al medico provare l’inesistenza del nesso causale e non al paziente l’esistenza dello stesso: “Lo sforzo probatorio dell’attore non può spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi (astrattamente) idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”(Cass n. 1538) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

52 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
Ed: “incombendo sul medico dimostrare o che nessun inadempimento sia a lui imputabile, ovvero che esso non è stato causa del danno, il rischio della mancata prova dell’uno o dell’altro deve ricadere a suo carico”(Cass n Cassata sentenza C. App. Bologna che aveva assolto struttura ospedaliera in ipotesi di gravissime lesioni conseguenti ad intervento di chirurgia vascolare; vedi Cass n cassa sentenza di assoluzione in ipotesi di presunti errori commessi nella medicazione di una ferita cranica conseguente a craniotomia) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

53 Nesso causale in ambito di responsabilità medica
In definitiva, nell'ambito della causalità da contatto sociale il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza (“oltre ogni ragionevole dubbio”), ma è quello civilistico e probabilistico (“più probabile che non”) (Cass n Cassata sentenza della C. App Venezia che aveva assolto struttura ospedaliera che non aveva approfondito indagini su militare con consistente riduzione del visus e conseguente perdita dell’occhio; vedi Cass n per decesso signora conseguente a prelievo di sangue ed intervento che avevano favorito slatentizzazione dell’infezione da HIV con passaggio da sieropositività ad Aids conclamato) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

54 Nesso causale presunto
In tema di responsabilità medica, infine, il nesso causale può essere addirittura presunto, quando non è possibile stabilire la causa di un illecito e l’incertezza derivi dalla incompletezza della cartella clinica o dall'omesso compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico, allorché la sua condotta sia stata astrattamente idonea a causarlo STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

55 Nesso causale presunto
“la difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la "vicinanza alla prova", e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla” (Cass , n ; in senso conforme Cass n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

56 Nesso causale presunto
In senso conforme le Sezioni Unite della Cassazione: “Va condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la "vicinanza alla prova", e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla” (Cass. Sezioni Unite n. 577) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

57 Nesso causale presunto
Di recente: “Le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell’art c.c., secondo comma, sia come nesso eziologico presunto, posto che l’imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria” (Cass n Intervento di chirurgia vascolare con gravissima invalidità. Domanda respinta in primo e secondo grado. Sentenza cassata. Vedi anche Cass n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

58 Nesso causale presunto
Da ultimo: “In tema di responsabilità professionale del medico, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del sanitario e il danno, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno stesso. Anzi, la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia accertata dal medico, verosimilmente idonea a cagionare un pregiudizio al paziente, ed il pregiudizio stesso, si deve presumere allorchè sia impossibile accertare e valutare altri ipotetici causali proprio in conseguenza della lacunosa compilazione della cartella clinica” (Cass n Nel caso di specie mancava l’anamnesi generale ed ostetrica, nonché la refertazione del tracciato cardiotocografico) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

59 Nesso causale presunto
In questo quadro: “relativo alla distribuzione dell’onere probatorio assume altresì rilievo il criterio della vicinanza della prova che, nel caso in esame, è riferibile al Dott. Z in quanto soggetto che aveva l’effettiva possibilità di fornire la prova stessa (Cass. n. 577/2008; Cass. n. 583/2005; Cass. n /2004 e Cass. n /2003)” (Cass n Il Supremo Collegio ha dunque ritenuto che l’incompletezza della cartella clinica e l’assenza del tracciato cardiotocografico non potessero escludere il nesso di causalità) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

60 Nesso causale nel concorso tra causa umana e causa naturale
Concorso di cause, tra colpa medica e stato pregresso del paziente (tra inadempimento e fortuito): “Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale” (Cass n. 975) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

61 Nesso causale nel concorso tra causa umana e causa naturale
In realtà, trattasi di allocazione del rischio (in parti uguali) in ipotesi di impossibilità dell’accertamento della causa (o delle cause) che ha prodotto l’evento lesivo: “allorchè vi è stato un inadempimento colposo e come non si può concludere con certezza che esso sia la causa dell'evento dannoso e neppure lo si può escludere, anzichè accollare l'intero peso del danno all'uno o all'altro soggetto, è possibile lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato e imputare all'altro il peso del danno la cui produzione può avere trovato causa nella condotta negligente sua” (Cass n. 975) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

62 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N. 975 In tale ipotesi, il medico era stato assolto in primo ed in secondo grado, perché ben due CTU non erano state in grado (la prima lo aveva escluso) di accertare la sussistenza di un nesso causale tra la perforazione del tratto protesico dell’aorta di un paziente durante un intervento ed il successivo suo decesso a distanza di tre giorni, dovuto all’insorgenza di un’emorragia. Il paziente era tuttavia affetto da difettosa irrorazione sanguigna ed aveva già in precedenza avuto un infarto. La sentenza viene cassata con rinvio STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

63 MARTINI RODOLFI VIVORI
NESSO CAUSALE NEL CONCORSO TRA CAUSA UMANA E CAUSA NATURALE REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

64 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Vertenza promossa dai genitori di un bimbo nato con invalidità permanente del 100% nei confronti di una casa di cura per asserite condotte negligenti tenute dal personale medico chiamato ad assistere la mamma al momento del parto e il neonato subito dopo la nascita. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

65 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Tribunale di Roma condanna la casa di cura a risarcire i danni subiti dai genitori, sia in proprio che quali esercenti la potestà sul bimbo. Sentenza confermata in Corte d’Appello. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

66 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N In Cassazione si chiede di valutare se sia possibile dichiarare la responsabilità esclusiva, di un sanitario, omettendo una “precisa e motivata valutazione” dell’efficienza causale “di tutte le concause naturali dell’evento così come documentate e provate nel corso del giudizio di merito” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

67 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N In pratica quale regola adottare ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del nesso di causalità in simili ipotesi di concorso di cause ? STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

68 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N In primo luogo viene rammentato che il modello di causalità disegnato dalle sezioni unite penali mal si attaglia a fungere da criterio valido anche in sede di accertamento della responsabilità civile da illecito omissivo del sanitario (vedi Cass. Sez. III^, n Sulla definitiva separazione ed autonomia tra giudizio civile e penale vedi anche Cass. Sezioni Unite n in tema di efficacia del giudicato penale nel processo civile ex art. 652 c.p.p.) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

69 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Nel processo penale vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Pen. Sezioni Unite n ), mentre nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le parti contendenti (vedi anche Cass. Sezioni Unite n. 584) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

70 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Nello specifico (efficienza concausale della pregressa condizione del paziente) non si può poi aderire a quanto sostenuto in una precedente decisione della stessa Suprema Corte che ha risolto la questione sul piano della causalità materiale (Cass n. 975) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

71 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Secondo la Corte oggi tale ragionamento non è accettabile, né sotto il profilo morfologico né sotto quello funzionale, avendo trasportato alla fase dell’accertamento del nesso di causalità materiale l’eventuale rilevanza degli stati pregressi del danneggiato (che invece devono essere valutati in sede di causalità giuridica) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

72 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Nel sistema della responsabilità civile la causalità assolve ad una duplice finalità: - fungere da criterio di imputazione del fatto illecito; - ed essere regola operativa per il successivo accertamento dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

73 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Due fasi della causalità: “1) giudizio sull’illecito (nesso di causalità materiale condotta/evento perché possa configurarsi una responsabilità); 2) giudizio sul danno da risarcire (nesso di causalità giuridica evento/danno per individuare le conseguenze dannose di una responsabilità già accertata)” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

74 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita (o inadempiente) del medico e l’evento dannoso - o sussiste - o non sussiste, - non vi sono terze ipotesi, tantomeno in via equitativa. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

75 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che di quella extracontrattuale, laddove la condotta del medico sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell’evento pregiudizievole lamentato, e si prospetti una questione circa l’incidenza di una causa naturale: “non possono che aversi due alternative: - o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa, - oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

76 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Non ci sono terze vie che possano condurre ad un “frazionamento della responsabilità, da compiersi addirittura in via equitativa”, che possano giustificare una riduzione percentuale del grado di colpa del danneggiante e di conseguenza la misura del risarcimento STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

77 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Diverso è il discorso, invece, circa la rilevanza degli stati pregressi della vittima sotto il profilo delle conseguenze dannose del fatto illecito (il c.d. danno conseguenza), e dunque sul piano della c.d. causalità giuridica. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

78 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Una volta risolto il problema della responsabilità (dell’imputazione dell’evento di danno), difatti, lo stato di salute pregresso del paziente dovrà, invece, essere necessariamente preso in considerazione dal Magistrato in relazione all’individuazione/quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli sul piano della causalità giuridica (ex art c.c.). STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

79 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N L’analisi (da condurre con rigoroso rispetto delle evidenze probatorie del caso concreto) delle conseguenze dannose dell’evento dovrà essere svolta: “in termini di se e di quanto di differenze in negativo che il fatto lesivo – ormai definitivamente imputato al debitore – abbia cagionato in capo alla vittima, tenuto conto delle sue condizioni precedenti all’evento pregiudizievole e degli stati in cui si sarebbe venuto a trovare se l’evento in parola non fosse intervenuto”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

80 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Nel caso in cui il danneggiato presenti già prima dell’evento dannoso una reale e conclamata patologia (e non una mera “predisposizione” o uno “stato di vulnerabilità”) tale (in base a prova da fornirsi dal danneggiante) da rendere le conseguenze dell’evento configurabili, sul piano probabilistico, alla stregua di “un aggravamento dello stato patologico pregresso” (o della perdita di chances di evitare o differire la degenerazione della situazione preesistente), il quantum potrà essere eventualmente ridotto o comunque adeguato alla situazione STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

81 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N 4 IPOTESI: 1) Il danneggiato, affetto da patologia pregressa ed irreversibile con effetti già invalidanti subisce un ulteriore vulnus alle sue condizioni di salute: il danno sarà determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo l’intervento e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

82 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N 4 IPOTESI: 2) Il danneggiato, affetto da patologie prive di effetti invalidanti subisce una menomazione della salute con conseguenze invalidanti: irrilevanza dello stato patologico pregresso, salva rigorosa dimostrazione che gli effetti invalidanti si sarebbero comunque verificati a prescindere dalla concausa imputabile STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

83 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N 4 IPOTESI: 3) Il danneggiato, già affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo a produrre effetti mortali, decede in conseguenza dell’intervento medico; lo stato di invalidità pregresso sarà irrilevante quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure succesionis, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell’evento (la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

84 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N 4 IPOTESI: 4) Il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito di intervento; la risarcibilità iure proprio dei danni patrimoniali e non riconosciuti ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero ancora potuto godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

85 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N CONCLUSIONI: Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (nel caso di specie 100% di invalidità permanente) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da nesso di dipendenza causale) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

86 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N CONCLUSIONI: Il giudice deve accertare sul piano della causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra condotta ed evento di danno, ex art primo comma c.c.), l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento ex art. 41 c.p. (a mente del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità), così ascrivendo l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

87 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N CONCLUSIONI: Successivamente potrà dunque procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenze, imprudenza e imperizia del sanitario STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

88 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N CONCLUSIONI: Ma quando realmente un fattore naturale può dirsi “concorrente” con un’azione umana ? Le ipotesi fatte in sentenza sono in realtà delle ipotesi di aggravamento di un pregiudizio già esistente prodotto da una causa diversa e non concorrente con quella che ha cagionato quest’ultimo con relativo “danno differenziale” (vedi Cass n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

89 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N CONCLUSIONI: L’evento in questione, in realtà, dovrebbe essere causato solo dall’interazione funzionale dei fattori concorrenti, i quali, invece, ciascuno per proprio conto, sarebbero stati insuscettibili di provocarlo. Si ha realmente concorso fra concomitanti cause naturali e cause umane quando fra queste si verifica una interazione funzionale che, per effetto delle reciproche influenze, produce un unico evento dannoso STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

90 in tema di responsabilità civile professionale
Le novità 2012 in tema di responsabilità civile professionale STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

91 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Obbligo assicurativo per il professionista Legge n. 187 del (conversione D.L. “Balduzzi” n. 158) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

92 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Obbligo assicurativo per il professionista Art. 3, comma quinto lettera e) del D.L. n. 138 del convertito con modifiche in L. n. 148 del Integrato con “Legge Stabilità” n. 183 del Modificato con D.L. n. 201 del (cd D. “Salvaitalia”) convertito in L. n. 214 del Modificato dal D.L. n. 1 del (cd D. “Crescitalia”) convertito con modifiche dalla Legge n. 27 STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

93 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Obbligo assicurativo per il professionista DPR 7 agosto 2012, n Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali – Entrata in vigore dell’obbligo assicurativo: 15/08/2013 STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

94 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità ART. 3 QUINTO COMMA LETTERA E) D. L N. 138 A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

95 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Aspetti critici: Manca obbligo a contrarre Manca disciplina contrattuale obbligatoria (“idonea assicurazione”) Manca regime supplettivo (Fondo) Manca facoltà azione diretta STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

96 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità ART. 3 LEGGE 8 novembre 2012 n. 189 che ha convertito il Decreto Legge “Balduzzi” n. 158 “Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

97 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Art. 3 comma I – La disciplina della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria – Profili innovativi e valutazione della colpa nel comparto penale e civile. Art. 3 comma II e IV - Il Fondo per la garanzia delle coperture assicurative – Vincoli contrattuali (disdetta) Art. 3 comma III - Il risarcimento del danno biologico conseguente all’attività dell’esercente la professione sanitaria – applicazione del Codice delle Assicurazioni. Art. 3 comma V - Il consulente tecnico del tribunale. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

98 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Art. 3 comma V - Il consulente tecnico del tribunale. “Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’art. 13 del R.D n. 1368, recante disposizioni d’attuazione del c.p.c., devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra le quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

99 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Art. 3 comma III - Il risarcimento del danno “Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del CdA, integrate con la procedura di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

100 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Art. 3 comma II e IV - Il Fondo e la copertura assicurativa “Con DPR … da emanare entro il … al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri: a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

101 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Art. 3 comma II e IV - Il Fondo e la copertura assicurativa “Il Fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizione dell’assicurazione per i danni derivanti dall’attività medico-professionale, determinato in misura comunque non superiore al 4% dei premi incassati nel precedente esercizio” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

102 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Art. 3 comma II e IV - Il Fondo e la copertura assicurativa “b) determinare il soggetto gestore del Fondo e le sue competenze senza oneri a carico della finanza pubblica, c) Prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

103 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Art. 3 comma I La colpa lieve Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del c.c., nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’art c.c., tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

104 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità - Aspetti giuridici controversi - Natura della colpa penale - Contesto del richiamo all’art c.c. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

105 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Verso una diversa disciplina della colpa extracontrattuale ? Focus Tribunale di Varese (Giudice Dott. Buffone) “La norma, con la dichiarata finalità di intervenire contro il dilagante fenomeno della cd. medicina difensiva, introduce una sorta di “esimente” speciale nella responsabilità penale medica, circoscrivendola alle sole ipotesi di colpa grave e dolo. Per il caso della colpa lieve, tuttavia, dichiara la persistenza della responsabilità civile del medico; e, però, così facendo, individua quale grimaldello normativo non già l’art c.c., bensì l’art c.c” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

106 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Prima lettura: restaurerebbe il regime di responsabilità civile anteriore al revirement del 1999: “il Legislatore consapevole avrebbe indicato agli interpreti la preferenza del Parlamento per l’orientamento giurisprudenziale che predica(va) l’applicazione dell’art c.c. e non anche lo schema del cd. contratto sociale qualificato” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

107 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Seconda lettura: il riferimento all’art c.c. costituirebbe semplicemente una svista del Legislatore, inidonea a mutare il senso della giurisprudenza costante in tema di applicabilità dello statuto della responsabilità contrattuale. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

108 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità Terza lettura: il riferimento è semplicemente monco della citazione (da intendersi implicita) al pure applicabile art c.c. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

109 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità “Relazione Servizio Studi del Senato” al Dis.Legge di conversione al “Balduzzi” Si ricorda che, nell'attuale ordinamento, è controverso se la responsabilità dell'esercente una professione sanitaria che operi come lavoratore dipendente o come collaboratore di una struttura sanitaria sia riconducibile a responsabilità contrattuale o invece a quella extracontrattuale (?) In ogni caso, il riferimento di cui al presente comma 1 alla responsabilità extracontrattuale non appare congruo quanto meno per i casi in cui vi sia un rapporto contrattuale diretto ed esclusivo del professionista con il paziente. Naturalmente, la responsabilità della struttura sanitaria verso l'assistito è di natura contrattuale. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

110 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità “Opinione Personale” Norma che potrebbe avere efficacia in ambito penale (depenalizzazione per colpa lieve) anche se la nozione di “linea guida” … In sede civile efficacia comunque molto limitata STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

111 MARTINI RODOLFI VIVORI
Le novità “Opinione Personale” Non vale per strutture ospedaliere (pubbliche, private convenzionate o private) Non vale per i liberi professionisti che hanno rapporto contrattuale diretto con il paziente Potrebbe valere (unicamente peraltro nei casi dell’esimente penale) solo per i medici dipendenti o collaboratori che operano all’interno delle strutture pubbliche e/o private che hanno rapporto “di fatto” con il paziente STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI


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