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LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata

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Presentazione sul tema: "LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata"— Transcript della presentazione:

1 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
CASERTA Intervento del Prof. Tommaso Di Sabato Consiglio Generale Caserta, 09 dicembre 2009

2 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
I TEMI DELL’INTERVENTO IL CAMBIAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LA RIFORMA BRUNETTA COSA FARE Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

3 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
La Costituzione della Repubblica italiana art. 97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. art. 98 “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.” Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

4 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
IL CAMBIAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LEGGE 11 Luglio 1980, n. 312 NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO (G. U. n. 190 Suppl. Ord. del 12/07/1980) Negli anni ’80 la pressione verso l’assimilazione dei modelli organizzativi di derivazione privatistica porta al superamento del regime delle carriere (di cui al T.U. 1957/3) attraverso l’istituzione delle qualifiche funzionali, ordinate -in maniera ascendente in relazione ai parametri della qualità della prestazione e della responsabilità connesse alle funzioni svolte- in profili a cui corrispondono livelli retributivi. Ogni qualifica comprende più profili professionali; questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che compete, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica. Il primo inquadramento avviene con riguardo alle mansioni svolte nel precedente ordinamento per carriere. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

5 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
LEGGE 29 marzo 1983, n. 93 LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO (G. U. n. 93 del 6/04/1983) si prefigge l’obiettivo di assicurare: uguale trattamento di tutti i dipendenti pubblici; omogeneizzazione delle posizioni giuridiche; perequazione del trattamento economico; riassetto dei profili; disciplina collettiva degli accordi contrattuali. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

6 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
L’intervento normativo che ha cambiato il volto della pubblica amministrazione introducendo la vera riforma del pubblico impiego e della dirigenza scaturisce dalla legge delega del 1992 LEGGE 23 OTTOBRE 1992, n. 421 DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REVISIONE DELLE DISCIPLINE IN MATERIA DI SANITÀ, DI PUBBLICO IMPIEGO, DI PREVIDENZA E DI FINANZA TERRITORIO (G. U. n. 257 Suppl. Ord. del 31/10/1992), che all’art. 2 prescrive: ”Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell’efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione”. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

7 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
In attuazione della legge delega del 1992 il Governo ha emanato il DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, n. 29 (G. U. n. 30 Suppl. Ord. del 6/2/1993) intitolato: RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 421/1992 espressamente statuisce che “Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie: 1)  le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; 2)  gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 3)  i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4)  i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5)  i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 6)  la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; 7)  la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.” Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

8 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
LE “BASSANINI” LEGGE 15 MARZO 1997, n. 59 DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (G. U. n. 63 Suppl. Ord. del 17/03/1997) LEGGE 15 MAGGIO 1997, n. 127 MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO (G. U. n. 113 Suppl. Ord. del 17/05/1997) LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997, N. 127, NONCHÉ NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DISTANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (G. U. n. 142 Suppl. Ord. del 20/06/1998) Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

9 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
I DECRETI LEGISLATIVI CHE HANNO MODIFICATO IL D.Lgs 29/1993 DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DI GIURISDIZIONE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA, EMANATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (G. U. n. 82 Suppl. Ord. dell’ 8/4/1998) DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1998, n. 387 ULTERIORI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 80 (G. U. n. 261 del 7/11/1998) Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

10 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
L’adozione di provvedimenti che hanno modificato il D. Lgs 29/1993 ha portato alla “seconda privatizzazione” del pubblico impiego, che ha trovato la sua concretizzazione nel DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (G. U. n. 106 Suppl. Ord. del 9/5/2001) Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

11 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
La volontà di dare ulteriore impulso al cambiamento della pubblica amministrazione per una maggiore efficienza ed efficacia dei suoi servizi ha dato vita alla LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15 DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHÈ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI (G.U. N. 53 del 5/3/2009) Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

12 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Art. 2. (Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)      Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:         Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

13 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;   b) miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva; c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l’accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente; d) garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;          Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

14 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative; f) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; g) affermazione del principio di concorsualità per l’accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera; h) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato; Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

15 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
i) previsione dell’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico. I decreti legislativi previsti dal comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell’ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

16 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
I decreti legislativi di cui al trattasi vanno adottati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nell’osservanza dei principi e dei criteri direttivi fissati dall’articolato della Legge 15/2009 nonché nel rispetto del principio di pari opportunità,. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi in argomento il Governo potrà adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

17 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, N. 150 ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (G.U. N del 31/10/2009 – Suppl. Ord. n.197) Interviene in materia di: valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche (Titolo II) valorizzazione del merito (Titolo III) ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Titolo IV) con particolare riferimento a: dirigenza pubblica responsabilità disciplinare contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

18 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Si prefigge l’obiettivo di assicurare: una migliore organizzazione del lavoro; elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi; l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa; la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera; il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza; il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali; l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo; la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

19 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE ED INTEGRATIVA (CAPO IV) La delega contenuta nella legge 15/2009 ha operato una parziale rilegificazione delle materie attualmente regolate dalla contrattazione collettiva, ridefinendo gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati alla contrattazione collettiva e alla legge. L’articolo 54 ha sostituito i commi dall’1 al 3 dell’articolo 40 del D.Lgs 165/2001 intitolato “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” modificandolo sostanzialmente a partire dalle materie che vengono escluse dalla contrattazione che sono: l’organizzazione degli uffici; la partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 165; le funzioni connesse agli uffici dirigenziali generali ed ai compiti e poteri propri nell’ambito delle responsabilità di indirizzo; il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali; l’affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

20 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
La contrattazione collettiva è consentita, negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge, nelle materie relative a: sanzioni disciplinari valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio mobilità e delle progressioni economiche Restano di competenza dei dirigenti: la gestione delle risorse umane la direzione e l’organizzazione del lavoro il potere disciplinare l’individuazione delle competenze e delle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti dell’ufficio la mobilità all’interno degli uffici, nel rispetto di criteri oggettivi e di trasparenza delle scelte effettuate. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

21 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Nell’ambito del generale riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, l’articolo 54, comma 3, dispone la coincidenza tra vigenza giuridica ed economica del contratto, prevedendo una durata triennale ed eliminando dunque la dicotomia tra il quadriennio giuridico ed il biennio economico - caratteristica dei contratti pubblici -. Il successivo articolo 63 ha stabilito la medesima cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro del il personale ad ordinamento pubblicistico. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

22 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
L’articolo 54 prevede ancora la costituzione di quattro Comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono quattro Aree separate per la dirigenza, secondo specifiche procedure. Sono previste apposite aree all’interno della dirigenza per la dirigenza del ruolo sanitario e per i professionisti degli enti pubblici appartenenti alla X qualifica funzionale. Inoltre, possono essere costituite specifiche sezioni contrattuali nell’ambito dei comparti di competenza. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

23 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
In materia di contrattazione collettiva integrativa l’art. 54 prevede : l’attivazione, da parte delle amministrazioni, di livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa, assicurando il rispetto di specifici vincoli di bilancio e di adeguati livelli di efficienza e di produttività destinando al trattamento economico accessorio legato alla prestazione individuale una quota prevalente del trattamento accessorio stesso; la facoltà, per le amministrazioni, in caso di mancato accordo, di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino al raggiungimento della sottoscrizione; la definizione, a cura della Commissione di cui all’art.13 ( entro il 31 maggio di ogni anno) delle graduatorie di performance delle amministrazioni pubbliche; Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

24 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
le modalità di utilizzo, tramite contrattazione, per determinate amministrazioni, delle risorse indirizzate alla premiazione del merito e al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti. Per le regioni e gli enti locali si dispone la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa solamente se correlate all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. la redazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, di una relazione tecnico-finanziaria e di una relazione illustrativa. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

25 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Il successivo art. 55 sostituisce l’intero articolo 40-bis del T.U. del pubblico impiego, che ora ha come epigrafe “ Controlli in materia di contrattazione integrativa” a differenza di quella originaria, che era “Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa”. L’articolo in questione stabilisce, tra l’altro: l’attribuzione al collegio dei revisori, al collegio sindacale, agli uffici centrali del bilancio ed agli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti, del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vicoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione della legge (con particolare riguardo alle disposizioni inderogabili che incidono sui trattamenti accessori); l’obbligo di trasmissione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell’Economia e finanza i contratti integrativi sottoscritti, con allegate relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa, ai fini dell’accertamento della compatibilità economico-finanziaria; Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

26 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
L’art. 57 modifica l’art. 45 del D.Lgs 165/2001 e statuisce che i contratti collettivi definiscono, sulla base della legge, trattamenti economici accessori, collegati: • alla performance individuale; • alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; • all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

27 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono: a) il bonus annuale delle eccellenze - art. 21; b) il premio annuale per l'innovazione (di valore pari al bonus) – art. 22; c) le progressioni economiche – art. 23; d) le progressioni di carriera (nella misura del 50% dei posti dell’organico da coprire con concorso) – art. 24; e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità – art. 25; f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale – art. 26. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. La contrattazione collettiva nazionale determina l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

28 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa (art. 27) Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

29 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
L’art. 58 interviene in merito alle funzioni dell’ARAN disponendo che ad essa compete attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai Comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione (art. 56) Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

30 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
l’obbligo di invio di specifiche informazioni al Ministero dell’Economia e finanza, entro il 31 maggio di ogni anno, ai fini dell’accertamento del rispetto dei vincoli finanziari inerenti alle risorse destinate alla contrattazione decentrata e alla definizione ed applicazione dei criteri improntati a valori meritocratici; l’obbligo di pubblicazione sui propri siti istituzionali, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificate dagli organi di controllo; il divieto, per le amministrazioni, di procedere all’adeguamento delle risorse per la contrattazione integrativa in caso di mancato adempimento delle prescrizioni richiamate e delle relative procedure. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

31 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Cambia la composizione dell’ARAN Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il Collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal Presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

32 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio delibera a maggioranza, su proposta del Presidente. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

33 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Come si svolge la Contrattazione nazionale L’art. 59 sostituisce l'art. 47 del Decreto legislativo 165/2001 “Procedimento di contrattazione collettivi” stabilendo che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai Comitati di settore ed al Governo entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione. Il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro venti giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

34 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Per le amministrazioni diverse da quelle centrali il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

35 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente Comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. I contratti e accordi collettivi nazionali nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

36 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Nel Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito l’art. 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici con cui si dispone che decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione degli incrementi è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

37 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
L’art. 65 prescrive l’adeguamento e l’efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento della pubblicazione del decreto delegato e dispone che entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni riguardanti “Merito e Premi”. In caso di mancato adeguamento i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs 150/2009 cessano la loro efficacia dall’ 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

38 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
CARATTERI DEL NUOVO MODELLO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA a) Convergenza con il privato degli assetti regolativi del lavoro pubblico e del sistema delle relazioni sindacali b) Inderogabilità delle disposizioni di legge, regolamento o statuto sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici da parte della contrattazione (eccetto nel caso di esplicita indicazione delle norme stesse) Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

39 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
Art. 2, comma 2 del D. Lgs 165/ Fonti “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.” la nuova formulazione voluta dall’art.1, comma 1, della legge 15/2009 è, invece: “….solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.” (la formulazione si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della legge – ). Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

40 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
L’ambito della contrattazione collettiva nazionale I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. I contratti nazionali hanno durata triennale e si prevede la concoincidenza fra la vigenza delle norme giuridiche e quella delle norme economiche. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

41 LA RIFORMA BRUNETTA Le novità della contrattazione decentrata
La Contrattazione integrativa La Contrattazione integrativa (di amministrazione o anche territoriale) che si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali è caratterizzata dalle seguenti fasi: • le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; • la contrattazione integrativa mira ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità delle prestazioni attraverso l’attribuzione di trattamenti economici accessori, anche temporanei, legati al raggiungimento di risultati ovvero allo svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e responsabilità. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

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Per Regioni, Sanità ed Autonomie Locali, si prende atto del nuovo regime di finanziamento (risorse proprie e non trasferite) e si dispone che il controllo governativo verrà meno con la piena attuazione del federalismo fiscale. INOLTRE Le amministrazioni regionali e gli enti locali esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva nazionale. Per le amministrazioni regionali, il Servizio sanitario nazionale e gli enti locali viene costituito un secondo Comitato di settore nell’ambito della Conferenza dei presidenti delle Regioni, dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), dell’Unione delle Province d’Italia(UPI) e dell’Unioncamere. Rappresentanti designati dai comitati di settore possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

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CONDIZIONI PRELIMINARI NECESSARIE Per avviare un sistema di misurazione e valutazione delle performance sono necessarie le seguenti azioni: Riorganizzare l’ente; Razionalizzarne le attività; Attivare o ridefinire il sito informatico istituzionale secondo quanto stabilito dall’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle Leggi 2/2009, 69/2009 e D.Lgs 150/2009; Attivare un sistema di dati e di metodologie trasparenti per la valutazione delle performance. Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

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LE REGOLAMENTAZIONI DA ADOTTARE Regolamento di organizzazione Regolamento per l’ Organismo Indipendente Valutazione Performance Regolamento di attuazione della Legge 241/1990 Attuazione della Legge 150/2000 Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale Caserta, 09 dicembre Prof. Tommaso Di Sabato

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