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LE AUTONOMIE LOCALI. LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE LOCALI La Costituzione dedica l'intero Titolo V alle autonomie locali. Il primo articolo dedicato.

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Presentazione sul tema: "LE AUTONOMIE LOCALI. LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE LOCALI La Costituzione dedica l'intero Titolo V alle autonomie locali. Il primo articolo dedicato."— Transcript della presentazione:

1 LE AUTONOMIE LOCALI

2 LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE LOCALI La Costituzione dedica l'intero Titolo V alle autonomie locali. Il primo articolo dedicato alle autonomie locali, l'articolo 114, stabilisce che costituiscono la Repubblica i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.

3 Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane sono enti pubblici territoriali dotati di autonomia; cooperano con lo Stato per conseguire fini pubblici e hanno gli stessi elementi costitutivi di quest'ultimo: popolo, sovranità e territorio.

4 LE REGIONI

5 autonomia politica: le Regioni hanno la possibilità di attuare un proprio indirizzo politico, che può anche essere diverso da quello dello Stato, purché non sia in contrasto con i principi contenuti nella Costituzione; autogoverno: ogni Regione è dotata di organi di governo liberamente scelti dai cittadini; autonomia legislativa: la Regione può emanare leggi, solo nelle materie di competenza regionale (le Province, i Comuni e le Città metropolitane non hanno autonomia legislativa: possono emanare regolamenti locali); autonomia statutaria: ogni Regione delibera uno statuto al fine di regolamentare l'organizzazione e il funzionamento dell'ente; autonomia amministrativa: la Regione emana propri atti amministrativi. LE FUNZIONI DELLE REGIONI

6 Le Regioni italiane sono venti (art. 131 Cost.). Occorre distinguere tra due diversi modelli di Regione: le Regioni a statuto speciale e le Regioni a statuto ordinario. REGIONI A STATUTO ORDINARIO E REGIONI A STATUTO SPECIALE Le Regioni a statuto speciale sono: Friuli- Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta.

7 Alle Regioni a statuto speciale la Costituzione riconosce forme e condizioni di autonomia maggiori; il loro statuto è approvato tramite una legge costituzionale dal Parlamento. Questo accade in considerazione delle particolari situazioni in cui queste Regioni si sono venute a trovare nel corso della loro storia: in Sicilia e in Sardegna si erano manifestate forti spinte autonomistiche; nelle altre tre Regioni, l'autonomia ha essenzialmente lo scopo di tutelare le minoranze linguistiche (come i tedeschi in Alto Adige). Le altre 15 Regioni sono invece a statuto ordinario e hanno una minore autonomia rispetto a quelle a statuto speciale. Le Regioni a statuto ordinario sono disciplinate da statuti approvati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8 Approvazione dello Statuto regionale STATUTO SPECIALE APPROVATO DAL PARLAMENTO CON UNA LEGGE COSTITUZIONALE STATUTO ORDINARIO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE

9 La potestà legislativa regionale consiste nel potere di emanare leggi regionali, valide sul proprio territorio, nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione. LE LEGGI REGIONALI L'articolo 117 della Costituzione (riformato nel 2001) individua tre diverse modalità per esercitare la potestà legislativa.

10 Competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie elencate nel comma 2 (politica estera, immigrazione, difesa, giurisdizione ecc.). 1 Competenza legislativa concorrente Stato – Regioni nelle materie indicate dal comma 3 (istruzione, salute, governo del territorio, ecc.). In queste materie le Regioni possano emanare norma nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali; 2 Competenza legislativa esclusiva delle Regioni (comma 4) per tutte le altre materie non espressamente indicate. 3

11 11 L’articolo 117 della Costituzione prevede dunque la seguente ripartizione: 11 MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO LE FUNZIONI LEGISLATIVE DELLE REGIONI MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE STATO - REGIONI MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI

12 12 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IL CONSIGLIO REGIONALE GLI ORGANI DELLA REGIONE LA GIUNTA REGIONALE

13 IL CONSIGLIO REGIONALE Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri che varia in proporzione alla popolazione (da trenta a ottanta) ed è eletto ogni cinque anni a suffragio universale diretto. Svolge la funzione legislativa, con l'emanazione di leggi e regolamenti regionali, delibera lo statuto, approva i bilanci, può presentare proposte di legge alle Camere. L'organizzazione e le funzioni ricalcano quelle del Parlamento: c'è un Presidente del Consiglio regionale (figura simile ai presidenti delle Camere) e ci sono i Gruppi consiliari e le Commissioni competenti per materia, che agiscono sempre in sede referente. Anche il Consiglio regionale, come il Parlamento, può essere sciolto prima del termine (ad esempio per un voto di sfiducia al presidente della Regione): in tal caso si svolgono elezioni anticipate.

14 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto (a meno che lo statuto regionale disponga diversamente) e ha competenze che corrispondono in parte a quelle del presidente del Consiglio dei ministri e in parte a quelle del Presidente della Repubblica: è Presidente della Giunta regionale e ne dirige e coordina le attività, promulga le leggi regionali, rappresenta la Regione. l presidenti partecipano alle riunioni del Consiglio dei ministri quando si discutono questioni riguardanti la loro Regione, nelle quali però possono solo esprimere un parere (solo il presidente della Regione Sicilia ha diritto di voto).

15 LA GIUNTA REGIONALE La Giunta regionale è nominata dal presidente della Regione (che può anche revocarne i componenti) e svolge funzioni simili a quelle del Consiglio dei ministri: attua le delibere del Consiglio regionale (funzione esecutiva), formula l'indirizzo politico della Regione, redige il bilancio, amministra il patrimonio. È composta dal presidente della Regione e da un numero variabile di assessori. Ogni assessore si occupa di un determinato settore dell’amministrazione regionale (assessorato): istruzione, trasporti, sanità ecc.

16 16 LE PROVINCE

17 17 La Provincia è un ente intermedio tra Regione e Comune e svolge un'attività di coordinamento e di programmazione degli interventi dei Comuni, in particolare in materia di assetto del territorio, edilizia scolastica, viabilità e trasporti. Il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale sono organi eletti dai cittadini. Il Consiglio approva i regolamenti. Il Presidente della Provincia è anche Presidente della Giunta. La Giunta attua le delibere del Consiglio (funzione esecutiva) e i suoi assessori sono nominati dal Presidente. LE PROVINCE

18 18 CONSIGLIO PROVINCIALE FUNZIONE REGOLAMENTARE FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GIUNTA PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA FUNZIONE STATUTARIA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA FUNZIONE ESECUTIVO- AMMINISTRATIVA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA PROVINCIALE FUNZIONE ESECUTIVO–AMMINISTRATIVA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO GLI ORGANI DELLE PROVINCE E LE FUNZIONI

19 19 I COMUNI

20 20 Il Comune è un ente pubblico territoriale dotato di autonomia nelle materie definite dalla legge (servizi sociali, gestione del territorio, sviluppo economico ecc.). l suoi organi principali sono il Sindaco, che preside la Giunta comunale ed è responsabile delle delibere comunali, il Consiglio comunale, organo che approva i regolamenti comunali ed esercita funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo verso la Giunta, la Giunta comunale, che è composta da assessori nominati dal Sindaco. Il sindaco e i consiglieri sono eletti dai cittadini. I COMUNI

21 21 CONSIGLIO COMUNALE FUNZIONE REGOLAMENTARE FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL SINDACO FUNZIONE STATUTARIA SINDACO SINDACO FUNZIONE ESECUTIVO- AMMINISTRATIVA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA UFFICIALE DI GOVERNO GIUNTA COMUNALE GIUNTA COMUNALE FUNZIONE ESECUTIVO–AMMINISTRATIVA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO GLI ORGANI DEI COMUNI E LE FUNZIONI

22 22 La legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (“legge Delrio”) ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale. Se verrà approvata la riforma del titolo V della Costituzione (riforma attualmente in discussione in Parlamento), le Province verranno definitivamente abolite. Rimarrebbero solo due livelli a elezione diretta: Regioni e Comuni. La legge Delrio prevede la gratuità degli incarichi. Dal 1º gennaio 2015, l’assetto istituzionale degli enti locali italiani è stato rinnovato, con le Città metropolitane guidate dai Sindaci dei territori e con l’incremento di unioni e fusioni dei Comuni. LE CITTA’ METROPOLITANE

23 23 Le Città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, più Roma Capitale con disciplina speciale. Le città metropolitane svolgono le funzioni seguenti: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia; dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province. Gli organi delle città metropolitane sono il Sindaco, il Consiglio, la Conferenza. Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo.

24 L’UNIONE EUROPEA

25 L'esigenza di un'Europa unita. Al termine della Seconda guerra mondiale si afferma progressivamente l'idea che, per impedire nuovi drammatici conflitti, bisogna superare l’Europa delle sovranità nazionali. Per ricoprire nuovamente un ruolo importante a livello internazionale in grado di contrastare l'egemonia delle due superpotenze dell'epoca, USA e URSS, è infatti necessaria la presenza di un'Europa unita. LE PRIME TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA

26 La prima significativa tappa nel processa di integrazione europea si ha nel 1951, quando sei Paesi europei (Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) istituiscono con il Trattato di Parigi il primo organismo sovranazionale europeo: la CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio). Scopo della CECA è dar vita a un mercato comune del carbone e dell'acciaio, con la creazione di una zona di libero scambio fra i Paesi membri, l'abolizione dei dazi e la proibizione di aiuti statali alle imprese del settore. I PRIMI TRATTATI

27 Il primo costituisce l'EURATOM (Comunità europea per l’energia atomica), i cui compiti consistono nella formazione e nello sviluppo delle industrie nucleari europee, in campo civile e pacifico. Si decide di proseguire sulla strada dell'integrazione con la firma, avvenuta a Roma il 25 marzo 1957, di due nuovi trattati. Il secondo istituisce la CEE (Comunità economica europea). Il motivo ispiratore della CEE è promuovere, grazie alla creazione di un Mercato Comune Europeo (MEC), uno sviluppo equilibrato delle economie dei Paesi aderenti, con un riavvicinamento delle politiche economiche.

28 L'adesione dei nuovi Stati. La Comunità Europea si allarga progressivamente con l'ingresso di nuovi Stati, fino a coinvolgere oggi 28 Paesi europei. L'Atto Unico Europeo. Mentre il trattato istitutivo della CEE del 1957 si proponeva di integrare i mercati dei singoli Paesi per costituire un mercato comune europeo con la formazione di un'area di libero scambio, la progressiva abolizione dei dazi doganali per i beni prodotti dai Paesi della Comunità e l'adozione di una tariffa doganale comune per le merci di provenienza extracomunitaria, con l'Atto Unico Europeo, siglato nel 1986 a Lussemburgo, inizia un processo di integrazione più vasto, che riguarda anche gli aspetti politici e sociali dell'Europa. La Comunità si occupa anche di problemi ambientali, di ricerca e sviluppo e di politiche sociali.

29 Il mercato unico europeo è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sotto il profilo economico, i Paesi membri si impegnano a costituire, dal 1° gennaio 1993. il mercato unico europeo, che prevede l’abolizione delle barriere non tariffarie tra i diversi Paesi, cioè le barriere fisiche (il controllo delle merci e delle persone), le barriere finanziarie (i controlli sui movimenti di capitale), le barriere tecniche (con l’armonizzazione delle diverse normative per il commercio dei prodotti), le barriere fiscali (con la progressiva unificazione delle aliquote per le imposte indirette sui consumi).

30 LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA Il Trattato sull'Unione Europea, stipulato a Maastricht in Olanda nel 1992 ed entrato in vigore nel 1993, rappresenta la fase più ambiziosa del processo di integrazione europea. Con il Trattato di Maastricht si modificano i trattati precedenti: al posto delle tre comunità esistenti viene creata un'organizzazione più generale denominata Unione Europea (UE). Gli obiettivi stabiliti dal Trattato sull'Unione Europea sono sia di natura economica sia di carattere politico. Dal punto di vista economico, il Trattato di Maastricht si prefigge una maggiore coesione economica e sociale. Mentre il mercato comune può infatti essere visto semplicemente come un'area dove avvengono scambi di merci senza barriere doganali, il mercato unico, assicurando la libera circolazione di persone, merci e capitali, presuppone un governo comune dell’economia.

31 Infatti il Trattato di Maastricht prevede anche la nascita dell'Unione Economica e Monetaria (UEM) fra i Paesi aderenti, con l'emissione dell'euro (la moneta unica europea) e l'istituzione della Banca Centrale Europea (BCE). Sono inoltre previste misure specifiche per garantire il progresso economico e sociale delle regioni più arretrate. Dal punto di vista politico, l'Unione Europea garantisce: una maggiore cooperazione tra gli Stati, finalizzata ad assumere posizioni comuni in materia di politica estera, sicurezza internazionale, giustizia, politica dell'immigrazione e tutela del lavoro; la nascita della cittadinanza dell'Unione, con la possibilità per i cittadini dei Paesi dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione e di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali anche in Paesi diversi da quello di appartenenza.

32 Il Trattato di Nizza. Con il Trattato di Nizza, del dicembre 2000, viene adottata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Carta elenca, nei suoi 54 articoli, i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione suddivisi in sette capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia e disposizioni generali. A fianco dei diritti civili e delle libertà che derivano dalla tradizione liberale sono previsti i diritti di natura socio-economica e altri diritti di “nuova generazione” (difesa dell'ambiente, tutela del consumatore, libertà di comunicazione ecc.). Il Trattato di Amsterdam. Il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999, amplia ulteriormente le competenze dell'Unione Europea. Il Trattato di Lisbona. Nel 2007 viene sottoscritto il Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato istitutivo della Comunità Europea e il Trattato di Maastricht.

33 LE ISTITUZIONI EUROPEE

34 GLI ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA l principali organi dell'Unione Europea sono il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo, la Commissione europea, la Corte di giustizia e il Consiglio europeo. Il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione Europea (o Consiglio dei ministri) è il principale organo decisionale dell'Unione. È costituito dai ministri dei Paesi membri: a seconda delle materie da trattare, ciascun Paese viene rappresentato dal ministro competente. Ad esempio, se si deve adottare una decisione in materia scolastica, intervengono i ministri dell'Istruzione. La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dai Paesi aderenti per un periodo di sei mesi. Il Consiglio esercita con il Parlamento europeo il potere normativo, emana cioè gli atti normativi dell’UE, che sono costituiti dai regolamenti e dalle direttive.

35 Il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è l'organo di espressione democratica e di controllo politico. Ha la sede principale a Strasburgo (ma si riunisce anche a Bruxelles) e viene eletto ogni cinque anni a suffragio universale dai cittadini degli Stati membri (il numero dei parlamentari non può essere superiore a 750). In base al Trattato di Maastricht, è previsto che Parlamento e Consiglio per alcune materie possano adottare decisioni solo congiuntamente (procedura di codecisione). Parlamento e Consiglio dei ministri esercitano insieme il potere normativo. Il Parlamento, inoltre, approva il bilancio dell’UE e controlla l’attività della Commissione, alla quale può esprimere la sfiducia, costringendola alle dimissioni.

36 La Commissione. La Commissione europea è l’organo esecutivo dell'Unione: propone nuove norme (regolamenti e direttive) da sottoporre al Consiglio e al Parlamento e dà esecuzione alle delibere del Consiglio e del Parlamento, controllando che esse siano rispettate da tutti gli Stati membri (può denunciare alla Corte di giustizia i Paesi inadempienti). Ha sede a Bruxelles, dove si trovano tutti gli uffici centrali dell'Unione Europea. E’ composta da ventotto membri che durano in carica cinque anni. Il presidente è scelto dal Consiglio dell'Unione Europea e approvato dal Parlamento europeo. Gli altri commissari sono scelti dal Presidente (in base alle proposte dei Governi nazionali) e necessitano dell'approvazione del Parlamento. Vicepresidente della Commissione è l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che ha il compito principale di coordinare la politica estera dell'Unione.

37 La Corte di giustizia. La Corte di giustizia si compone di un giudice per ogni Stato membro, in modo da rappresentare i ventotto ordinamenti giuridici nazionali dell'Unione, nominato dal Governo nazionale. La Corte controlla il rispetto della normativa europea nei rapporti fra gli Stati membri e fra Stati e cittadini e decide sulle controversie che sorgono sull'interpretazione dei trattati. Dura in carica sei anni e ha sede a Lussemburgo. Il Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è costituito dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, dal presidente della Commissione e dal presidente del Consiglio europeo, figura istituita dal Trattato di Lisbona, in carica per due anni e mezzo. Si riunisce due volte all'anno nel Paese che, in quel momento, detiene la presidenza dell'Unione. Definisce gli orientamenti generali della politica comunitaria.

38 IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

39 L'ordinamento giuridico dell'UE. L'Unione Europea è un'organizzazione sovranazionale: si colloca cioè al di sopra degli Stati che vi aderiscono in quanto è dotata di un proprio potere sovrano e di un ordinamento giuridico indipendente da quello degli Stati membri. l principali atti normativi emanati dall'UE, che costituiscono vere e proprie fonti del diritto per i singoli Stati, sono i regolamenti e le direttive.

40 l regolamenti. l regolamenti entrano a far parte dell'ordinamento giuridico di ciascun Paese senza bisogno di essere recepiti con una legge dello Stato, sono obbligatori per tutti i cittadini dell'Unione Europea e si pongono al di sopra delle leggi interne. l regolamenti si applicano automaticamente a tutti gli Stati membri e hanno efficacia diretta e immediata per i cittadini dell'Unione. Nelle materie di competenza dell'Unione, i regolamenti prevalgono sulle leggi interne; se il Parlamento italiano approva una legge che è in contrasto con un regolamento comunitario, il giudice italiano deve applicare le norme contenute nel regolamento.

41 Le direttive. Le direttive sono solitamente usate come mezzo per armonizzare le legislazioni di tutti gli Stati membri, che devono recepire i principi in esse contenuti emanando appositi atti normativi interni. Le direttive sono atti normativi che vincolano gli Stati membri a emanare proprie leggi per adeguare il diritto interno alle disposizioni comunitarie. Le direttive non trovano applicazione diretta negli Stati dell'Unione e non si rivolgono direttamente ai cittadini, quanto piuttosto agli Stati membri, indicando gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Se uno Stato non adegua la propria normativa a una direttiva comunitaria nel termine stabilito, può essere condannato dalla Corte di giustizia per inadempienza degli obblighi comunitari.


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