Istituzioni di diritto romano Negozio giuridico. Nell’ambito della riflessione sui fatti giuridici volontari è sorta nel XIX secolo, soprattutto grazie.

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Istituzioni di diritto romano Negozio giuridico

Nell’ambito della riflessione sui fatti giuridici volontari è sorta nel XIX secolo, soprattutto grazie alla riflessione della dottrina tedesca, la teoria del negozio giuridico

Negozio giuridico Questa teoria rispondeva alle idee politiche del tempo che valorizzavano l’autonomia dell’individuo, la sua libertà anche di azione nell’ambito della vita economica e giuridica, in contrapposizione alle precedenti concezioni che attribuivano la creazione di rapporti giuridici esclusivamente alla volontà del legislatore

Negozio giuridico Questa teoria è stata applicata anche al diritto romano ed è sicuramente di aiuto nel comprendere meglio gli istituti giuridici romani, ma non bisogna dimenticare che non è una teoria elaborata dai giuristi romani

Negozio giuridico Partiamo dalla nozione di negozio giuridico: la prima cosa da dire è che rientra nei fatti giuridici volontari leciti Una possibile definizione del negozio giuridico è questa: “manifestazioni di volontà alle quali l’ordinamento giuridico, nelle condizioni e nei limiti da esso determinati, riconosce l’efficacia di produrre effetti giuridici conformi ai risultati pratici voluti dalle parti”

Negozio giuridico Es.: Tizio e Caio vogliono di comune accordo che Tizio abiti per un determinato periodo nella casa di Caio, pagando un canone mensile. L’ordinamento giuridico, riconoscendo il fine lecito, attribuisce al contratto di locazione tra Tizio e Caio effetti giuridici conformi a quelli pratici voluti dalle parti, cioè attribuisce a Tizio il diritto di abitare la casa di Caio e a Caio il diritto di ricevere da Tizio ogni mese il canone di locazione

Negozio giuridico Gli elementi essenziali del negozio giuridico sono: 1) volontà; 2) causa. Affinché esista un negozio giuridico è necessario che i soggetti abbiano la capacità di agire, che il soggetto voglia effettivamente quel negozio giuridico, cioè sia consapevole degli effetti pratici che si produrranno e che questa volontà interiore sia manifestata al mondo esterno, vi sia cioè la manifestazione della volontà

Negozio giuridico L’ordinamento giuridico può prescrivere che che la volontà sia manifestata in una certa forma (es. pronuncia di parole solenni, gesti) altrimenti gli effetti giuridici non si producono Questi negozi si chiamano formali o solenni (es. mancipatio)

Negozio giuridico Quando invece la legge non prescrive alcuna forma determinata, la volontà può esprimersi in qualsiasi modo, purché non vi siano dubbi sulla volontà (oralmente, per iscritto, gesti) In taluni casi si può dare rilievo anche alla manifestazione tacita della volontà, cioè la volontà viene desunta da un comportamento incompatibile con una volontà diversa (c.d. fatti concludenti)

Negozio giuridico Es.: l’erede volontario che deve accettare l’eredità, invece di dichiarare di accettare, inizia ad amministrare i beni del defunto, a pagare i debiti e così via: da questo comportamento si desume la sua volontà interiore di essere erede e ciò equivale ad accettazione (PRO HEREDE GESTIO)

Negozio giuridico La causa del negozio giuridico la possiamo definire invece come la “funzione economico-sociale svolta dal negozio stesso” Nella compravendita la funzione economico sociale svolta dal negozio stesso è lo scambio di cosa contro prezzo

Negozio giuridico Parlando della causa, dobbiamo soffermarci sui negozi formali, cioè quelli in cui gli effetti giuridici discendono dal rispetto di alcune formalità (es. pronuncia di certa verba) Nei negozi formali troviamo quelli c.d. astratti, nei quali non ha rilievo che vi sia coincidenza tra la manifestazione di volontà e la volontà interiore

Negozio giuridico Nei negozi astratti conta solo il rispetto della forma e da quel rispetto derivano gli effetti giuridici Nei negozi astratti la forma sostituisce la causa

Negozio giuridico Es. nella mancipatio sono prescritti il compimenti di gesti e la pronuncia di parole solenni: rispettata la forma, la proprietà della cosa passa al compratore, indipendentemente dalla volontà delle parti

Negozio giuridico La conseguenza più importante di ciò è che la mancipatio è stata usata per perseguire scopi economico-sociali diversi da quelli originari (scambio di cosa contro prezzo): poteva farsi la mancipatio per trasferire la proprietà di res mancipi, per adempiere una obbligazione, per effettuare una conventio in manum, per emancipare il filius

Negozio giuridico In sostanza per realizzare scopi che nulla avevano a che fare con l’antica pesatura del bronzo e la pronuncia di parole solenni, che rispondevano invece all’antica funzione di scambio della cosa contro prezzo Dai negozi astratti si distinguono i negozi causali

Negozio giuridico I negozi causali sono quei negozi che non producono effetti giuridici se non risulta la causa, cioè che la volontà delle parti è diretta a realizzare il fine economico-sociale che l’ordinamento giuridico prevede per quel determinato negozio

Negozio giuridico TIPI DI NEGOZI: i negozi giuridici si distinguono in unilaterali e bilaterali I primi sono quei negozi giuridici che sorgono per la manifestazione di volontà di un solo soggetto (es.: se un pater istituisce erede un figlio, alla sola manifestazione di volontà del pater l’ordinamento ricollega l’effetto di far sorgere in capo al figlio la qualità di erede: il figlio è infatti erede necessario, cioè diventa erede automaticamente alla morte del pater)

Negozio giuridico Sono bilaterali quei negozi giuridici per la cui esistenza è richiesta la manifestazione di volontà di due soggetti (es. stipula di un contratto, trasferimento della proprietà di una cosa) L’incontro delle due manifestazioni di volontà convergenti verso un medesimo scopo prende il nome presso i romani di consensus, cioè l’accordo

Negozio giuridico I negozi giuridici si distinguono poi in onerosi e gratuiti: è oneroso il negozio giuridico che accanto all’utile comporta una perdita Es.: nella compravendita da una parte il venditore ha un incremento patrimoniale pari al prezzo pagato dall’acquirente della cosa, ma al tempo stesso ‘perde’ la cosa che è costretto a trasferire al compratore; il compratore dal canto suo acquista la cosa, ma ‘perde’ una somma di denaro pari al prezzo pagato

Negozio giuridico Il negozio giuridico è invece gratuito quando all’incremento patrimoniale non segue una perdita, come nel caso della donazione: il beneficiario della donazione consegue solo un utile e nessuna perdita Distinguiamo poi i negozi giuridici inter vivos e mortis causa

Negozio giuridico I primi sono negozi giuridici destinati a produrre effetti durante la vita del soggetto che ha manifestato la volontà; mortis causa sono i negozi giuridici destinati a produrre effetti dopo la morte del soggetto, come avviene con il testamento

Negozio giuridico Abbiamo poi i negozi giuridici iuris civilis e iuris honorarii, cioè di diritto civile e diritto onorario I negozi iuris civilis sono quelli regolati da norme del diritto civile, mentre i negozi del diritto onorario sono manifestazioni di volontà di privati che, pur non essendo riconosciute dal diritto civile, sono protette dal pretore

Negozio giuridico Es.: Caio e Sempronio fanno un PACTUM, cioè un accordo non riconosciuto e non tutelato dal diritto civile In particolare, stabiliscono che il creditore non richieda il credito al debitore (PACTUM DE NON PETENDO)

Negozio giuridico Il diritto civile non riconosce alcun effetto a questo pactum, con la conseguenza che il creditore può intentare comunque un’azione per costringere il debitore a pagare, ma in questo caso sarà il pretore a far rispettare il pactum, concedendo al debitore un’eccezione con la quale verrà assolto

Negozio giuridico Si dicono, inoltre, iuris civilis i negozi che possono essere validamente compiuti solo dai cittadini romani e si contrappongono a quelli di iuris gentium che possono essere compiuti anche dagli stranieri

Negozio giuridico Rappresentanza: si ha la rappresentanza quando un soggetto (rappresentante) pone in essere con la sua volontà un negozio giuridico con lo scopo che gli effetti giuridici nascenti dal negozio si producano direttamente o indirettamente ad altra persona, c.d. rappresentato

Negozio giuridico Si distinguono la rappresentanza diretta e indiretta; si ha la rappresentanza diretta quando alla volontà manifestata da un soggetto l’ordinamento riconosce l’efficacia di produrre gli effetti del negozio direttamente ed immediatamente in capo ad un’altra persona

Negozio giuridico Nel diritto romano questo si verifica con riguardo agli acquisti compiuti dai filii e dagli schiavi che in ragione dello stato di soggezione in cui si trovano rispetto al pater e al dominus acquistano direttamente a vantaggio del pater e del dominus

Negozio giuridico Si ha la rappresentanza indiretta quando un soggetto pone in essere un negozio giuridico i cui effetti si producono in capo a se stesso, ma questo stesso soggetto, in base ad un precedente rapporto giuridico, deve trasferire gli effetti alla persona nell’interesse della quale opera

Negozio giuridico Es.: Tizio incarica Caio di andare dal negoziante Sempronio a comprargli un vaso. Tra Tizio e Caio sorge un contratto di mandato. Caio va da Sempronio e acquista il vaso: gli effetti si producono in capo a Caio che è ora proprietario del vaso Tuttavia Caio ha comprato per incarico di Tizio ed a lui deve trasferire gli effetti giuridici del negozio compravendita

Negozio giuridico ELEMENTI ACCIDENTALI: gli elementi accidentali sono elementi non essenziali al negozio giuridico, ma che i soggetti possono apporre e una volta inseriti dalle parti diventano parte integrante del negozio giuridico stesso Si chiamano accidentali proprio perché possono o meno essere presenti per volontà delle parti

Negozio giuridico Gli elementi accidentali sono: condizione, termine, modus Condizione: si ha un negozio giuridico condizionato quando la manifestazione di volontà delle parti lega il sorgere degli effetti giuridici propri del negozio al verificarsi o non verificarsi di un avvenimento futuro e incerto

Negozio giuridico Es.: Tizio si obbliga a dare a Caio 100 sesterzi se una certa nave arriverà dall’Asia. Sorge un negozio giuridico condizionato, i cui effetti (dare 100 sesterzi) si verificheranno solo se e quando si verificherà l’avvenimento futuro e incerto (arrivo della nave dall’Asia)

Negozio giuridico Caratteristica tipica di un negozio giuridico condizionato è che sino a quando non si verifica l’avvenimento futuro e incerto, gli effetti del negozio giuridico rimangono sospesi Si potranno avere così tre casi: a) la condizione è pendente, cioè l’avvenimento non si è ancora verificato. In questo caso i soggetti debbono astenersi dal compiere delle attività che possano impedire il verificarsi dell’evento futuro e incerto

Negozio giuridico Se l’evento non si realizza a causa degli atti compiuti dai soggetti, si considera la condizione avverata e si producono gli effetti del negozio giuridico b) l’avvenimento futuro e incerto si verifica, in questo caso il negozio giuridico è considerato puro, come se non fosse stato sottoposto a condizione e si attuano gli effetti giuridici

Negozio giuridico Ma in quale momento si attuano? Dal momento della manifestazione della volontà o dal momento in cui si verifica l’avvenimento? Secondo i giuristi romani, gli effetti si producono solo dal momento in cui si verifica l’avvenimento

Negozio giuridico Es.: Tizio consegna a Caio una cosa affinché ne divenga proprietario se una nave arriverà dall’Asia e gli consegna la cosa il 20 maggio; se la nave arriva il 20 agosto, Caio diviene proprietario della cosa il 20 agosto

Negozio giuridico Per quanto riguarda però la capacità giuridica dei soggetti, il diritto romano tiene sempre in considerazione il momento della manifestazione della volontà: se ad es. uno schiavo pone in essere un negozio giuridico condizionato e nell’intervallo tra la formazione del negozio e l’avverarsi della condizione lo schiavo viene liberato, gli effetti giuridici si produrranno sempre in capo al vecchio dominus

Negozio giuridico c) l’evento non può più verificarsi, in questo caso è come se il negozio non fosse mai esistito proprio in ragione del fatto che i soggetti non volevano, in assenza del verificarsi della condizione, gli effetti del negozio

Negozio giuridico Le condizioni possono essere positive o negative; sono positive se gli effetti del negozio giuridico dipendono dal verificarsi di un avvenimento futuro ed incerto; è negativa quando gli effetti del negozio giuridico dipendono dal non verificarsi di un avvenimento futuro ed incerto

Negozio giuridico In questo caso in genere si stabilisce un limite decorso il quale senza che l’avvenimento si sia verificato, la condizione si intende avverata e il negozio produce i suoi effetti

Negozio giuridico Si chiamano invece impossibili quelle condizioni in cui l’avvenimento non può fisicamente avverarsi (es. toccherò il cielo con un dito) o condizioni che non possono esistere giuridicamente (es. se venderò un tempio che è una res sacra e non si può vendere)

Negozio giuridico Il negozio giuridico sottoposto a condizione impossibile è nullo Quelle di cui abbiamo parlato sinora sono le c.d. condizioni sospensive, che sono state anche le uniche ad essere concepite dai romani

Negozio giuridico Nel diritto attuale si concepisce anche che il negozio giuridico possa essere sottoposto a una condizione risolutiva, cioè che gli effetti del negozio vengano a cessare se e quando si verifichi un avvenimento futuro ed incerto

Negozio giuridico Per i romani non era concepibile che, con un’unica manifestazione di volontà si potesse esprimere la volontà di far sorgere un negozio giuridico e – allo stesso tempo – farne cessare gli effetti al verificarsi di un avvenimento

Negozio giuridico I romani realizzarono questo scopo facendo due negozi giuridici, uno normale e l’altro contenente la condizione realizzatasi la quale cessavano gli effetti del primo negozio Il secondo negozio conteneva cioè una condizione sospensiva in forza della quale gli effetti giuridici del negozio (far cessare gli effetti del primo) si sarebbero realizzati solo se l’avvenimento si fosse avverato

Negozio giuridico Termine: il negozio giuridico è sottoposto a termine quando la manifestazione di volontà dei soggetti è destinata a far sorgere gli effetti del negozio in una determinata data futura o al verificarsi di un avvenimento futuro, di cui è certo che si verificherà anche se non se ne conosce la data

Negozio giuridico Es.: a) mi obbligo a trasmetterti la proprietà dello schiavo Stico il giorno 20 dicembre; b) mi obbligo a trasmettere la proprietà dello schiavo Stico quando Caio morirà. La morte è infatti il tipico esempio di un evento di cui è certo che si verificherà, ma non si sa quando

Negozio giuridico I giuristi romani distinguevano due momenti con riguardo al termine: a) il CEDERE DIEM, cioè il momento in cui il negozio giuridico è stipulato e b) il VENIRE DIEM, cioè il momento in cui il termine scade e si possono attuare gli effetti del negozio

Negozio giuridico Nell’intervallo tra questi due momenti, il negozio non produce effetti Analogamente che per la condizione, anche per il termine i romani hanno concepito solo il termine sospensivo, non quello risolutivo, cioè non hanno immaginato un negozio in cui gli effetti si producevano fino a una certa data e poi cessavano

Negozio giuridico Anche in questo caso il risultato veniva raggiunto con due negozi, uno normale e uno sottoposto a termine sospensivo, nel senso che allo scadere del termine si realizzavano gli effetti del negozio, cioè il cessare gli effetti del primo

Negozio giuridico Modus: il modus riguarda esclusivamente i negozi giuridici a titolo gratuito (donazione, istituzioni di erede, manomissione) ed è un onere (cioè un peso) che l’autore del negozio pone a carico del beneficiario (es. lo schiavo manomesso), senza però far dipendere gli effetti del negozio giuridico dell’esecuzione dell’onere stesso

Negozio giuridico Es.: Caio nomina Sempronio suo erede e vuole che gli faccia un monumento funebre, ma sono due manifestazioni di volontà indipendenti l’una dall’altra, anche se espresse contemporaneamente (Sempronio sia mio erede. Sempronio mi eriga un monumento funebre)

Negozio giuridico L’effetto della nomina ad erede si verificherà immediatamente alla morte di Caio, non sarà sospeso in attesa che Sempronio costruisca il monumento Nel caso invece della condizione, l’ipotesi è diversa perché il soggetto vuole che gli effetti del negozio si producano solo se quella persona compirà una certa attività

Negozio giuridico Nell’esempio di prima, quindi, Caio nomina erede Sempronio, ma vuole che gli effetti si verifichino solo se Sempronio gli erige un monumento funebre, scriverà: Sempronio sia mio erede se mi farà il monumento (condizione potestativa, cioè che dipende da un’attività umana)

Negozio giuridico In questo caso, la nomina di erede resterà sospesa e si verificherà solo se Sempronio erigerà il monumento. Si distingue dalla condizione potestativa, in cui il verificarsi dell’evento futuro ed incerto dipende dall’attività di uno dei soggetti, la condizione casuale, cioè quella in cui il verificarsi dell’evento dipende dal caso

Negozio giuridico Invalidità e anormalità del negozio giuridico: per il diritto romano un negozio giuridico o presentava i normali presupposti e allora nasceva perfetto, oppure mancando od essendo viziati i suoi elementi fondamentali, il negozio giuridico non sorgeva affatto

Negozio giuridico Cioè i romani conoscevano i negozi giuridici nulli e inefficaci, ma non quelli che chiamiamo annullabili Vediamo quali sono queste ipotesi Nullità: si ha un negozio giuridico nullo quando la manifestazione di volontà non produce nessuno degli effetti giuridici previsti per quel negozio. Questo avviene quando:

Negozio giuridico a) Manchi uno degli elementi essenziali del negozio (volontà, causa): es. manca la capacità di agire (furiosus) o in un negozio formale (es. mancipatio) non vengano rispettate le forme b) Pur essendovi gli elementi essenziali, taluno sia talmente viziato da non esistere in realtà.

Negozio giuridico Es.: Caio da a Sempronio 100 con la persuasione che gli restituirà la somma (mutuo), mentre Sempronio accetta pensando gli vengano donati (donazione): manca l’accordo sul negozio stesso che viene posto in essere. Il negozio giuridico non sorge perché manca l’accordo

Negozio giuridico Inefficacia: nel caso dell’inefficacia vi sono tutti i presupposti del negozio giuridico, ma gli effetti non si producono per un impedimento esterno (Es.: Caio istituisce erede il suo amico Sempronio; dopo poco però gli nasce un figlio: questo evento, si dice, rompe il testamento e l’istituzione di erede di Sempronio è inefficace)

Negozio giuridico c) annullabilità: un negozio giuridico è annullabile quando gli interessati possono invocare i vizi da cui è affetto e ottenerne la nullità, facendo cessare gli effetti giuridici prodotti e ripristinando la situazione giuridica precedente. I romani non conoscevano questa categoria e, per loro, un negozio o nasceva valido e perfetto o non nasceva affatto.

Negozio giuridico Interviene a tutelare questa situazione il pretore che poteva: a) inserire su domanda dell’interessato, un’eccezione che concerneva il vizio invocato, obbligando il giudice a tenerne conto, mandando assolto il convenuto e non realizzando quindi gli effetti giuridici del negozio viziato; b) negare la concessione dell’azione all’attore che voleva conseguire gli effetti del negozio giuridico viziato;

Negozio giuridico c) Concedere la in integrum restitutio e porre i soggetti nella condizione giuridica anteriore alla manifestazione di volontà Il pretore ha dato rilievo concretamente ai seguenti vizi della volontà: a) simulazione, b) errore, c) dolo, d) violenza

Negozio giuridico SIMULAZIONE: es. le parti dichiarano di fare una compravendita, cioè di fare uno scambio di cosa contro prezzo, mentre in realtà vogliono fare una donazione, cioè trasferire la proprietà di una cosa senza che sia pagato alcun prezzo

Negozio giuridico Nella simulazione cioè i soggetti manifestano esteriormente di voler compiere un determinato negozio giuridico, mentre in realtà i soggetti o non vogliono costituire alcun negozio o ne vogliono fare uno diverso Nel primo caso si parla di simulazione assoluta; nel secondo di simulazione relativa

Negozio giuridico Nel caso di simulazione assoluta, non si produrrà alcun effetto giuridico Con riguardo alla simulazione relativa, il problema che si pone è questo: dare valore alla manifestazione esteriore della volontà o alla volontà effettiva delle parti?

Negozio giuridico Nell’ordinamento odierno si tende a considerare nullo tra le parti il negozio simulato e valido quello effettivamente voluto, mentre si applica il principio contrario con riguardo ai terzi (valido il negozio simulato), terzi che sono stati tratti in inganno dalla manifestazione esteriore della volontà

Negozio giuridico I romani non avevano elaborato dei concetti generali, ma risolvevano il problema caso per caso e non sulla base del divario tra volontà e manifestazione, ma di argomenti propri legati alla fattispecie: ad es. nel caso di simulazione di compravendita dietro cui si cela una donazione, i romani negano valore giuridico alla compravendita, ma non perché simulato, ma perché per loro non poteva esistere compravendita senza prezzo

Negozio giuridico Errore: l’errore è una falsa rappresentazione della realtà in cui cade colui che manifesta la volontà negoziale Questo poteva accadere se: a) il soggetto vuole quel negozio, manifesta la volontà, ma la sua volontà è conseguenza di una falsa conoscenza della realtà

Negozio giuridico Es.: Caio compra lo schiavo Stico credendo erroneamente che sia istruito e possa diventare l’insegnante dei suoi figli: in realtà non è così; b) il soggetto compie una manifestazione di volontà a cui attribuisce un valore diverso da quello che ha in realtà

Negozio giuridico Es.: Caio firma un foglio su cui è scritto contratto di compravendita pensando, invece, ci sia scritto contratto di locazione: non sorge nessun negozio perché manca il consenso; allo stesso modo se un venditore indica un fondo diverso rispetto a quello oggetto di vendita, vi è un errore sull’identità della cosa e non sorge alcun negozio

Negozio giuridico I casi di errore in diritto romano potevano essere: ERROR IN NEGOTIO: ciascuno dei due soggetti vuole far sorgere un negozio diverso da quello che vuole far sorgere l’altro (Es. Caio vuole vendere, Sempronio accetta pensando sia un prestito): nessun negozio sorge

Negozio giuridico ERROR IN PERSONA: il soggetto fa un negozio con una persona che identifica con un’altra. Se l’identità della persona è essenziale per il negozio giuridico, allora il negozio è nullo. In caso contrario, produce i suoi effetti Quando l’identità della persona è essenziale?

Negozio giuridico Ad esempio quando do incarico a taluno di fare un dipinto per il mio salotto e do l’incarico a Sempronio credendo che sia Caio oppure quando vendo a credito a Caio insolvibile scambiandolo per Sempronio solvibile

Negozio giuridico ERROR IN CORPORE: è l’errore che verte sull’identità fisica della cosa: Tizio manifesta la volontà di vendere a 100 il fondo che ha a Sutri e Caio accetta pensando che sia il fondo di Vetralla: non vi è accordo sull’oggetto e, dunque, non sorge alcun negozio giuridico

Negozio giuridico ERROR IN SUBSTANTIA: è un errore che cade su qualità essenziali della cosa. Es.: Caio compra da Sempronio un braccialetto di rame credendo che sia oro ERROR IN QUALITATE: verte su una qualità non essenziale della cosa, ad es. pensavo di acquistare un Chianti di una certa annata e invece l’ho acquistato di un’annata meno pregiata (così per la lana o il legname)

Negozio giuridico In questo caso il negozio giuridico sorge e produce i suoi effetti ERROR IN QUANTITATE: è l’errore sulla quantità della cosa oggetto del negozio giuridico: se vi è l’accordo almeno su una parte della cosa il negozio giuridico sorge, altrimenti no

Negozio giuridico Se io do in locazione un fondo per 10 e tu pensi per 5, il contratto è nullo perché manca l’accordo; ma se io lo loco per 5 e tu intendi per 10, il contratto è valido per 5, perché chi vuole dare 10 tanto più vorrà dare 5

Negozio giuridico Nelle decisioni di alcuni imperatori si iniziò a dare rilievo all’errore sui motivi con riguardo al testamento: se taluno nominava erede una persona e, in un secondo momento, ritenendola morta, faceva un secondo testamento in cui istituiva erede un’altra persona, se si scopriva che la prima persona non era morta, si considerava nullo il secondo testamento e valido il primo

Negozio giuridico DOLO: il dolo è, secondo la definizione del giurista Labeone, “ogni attività diretta a indurre o a mantenere in errore il soggetto di un negozio giuridico, alterando artificiosamente o fraudolentemente la verità dei fatti e questo al fine di procurarsi un vantaggio”

Negozio giuridico Vi è, dunque, da parte dell’agente la riflessione e la capacità di capire e architettare l’attività fraudolenta, la volontà di attuare il piano con lo scopo di indurre in errore altri a proprio vantaggio I mezzi per difendersi dal dolo erano: a) exceptio doli, cioè la vittima del dolo non eseguiva il negozio giuridico e se l’altra parte agiva in giudizio, la vittima chiedeva al pretore di inserire nella formula l’exceptio doli che mandava assolto il convenuto

Negozio giuridico b) l’ actio doli cioè un’azione con la quale il raggirato otteneva 1) condanna a pagare una pena pecuniaria da parte del colpevole; 2) la restituzione di quanto aveva dato o la riparazione del danno e si esperiva quando al negozio giuridico era stata data attuazione; c) in integrum restitutio

Negozio giuridico VIOLENZA: si ha questa ipotesi quando taluno è costretto ad esprimere una volontà negoziale da una violenza fisica o morale. La violenza fisica prende il nome di vis impulsiva e, in questo caso, la manifestazione di volontà è il risultato di un’attività materiale esercitata sul corpo del soggetto

Negozio giuridico Es.: afferro la mano di un altro e con la forza gli faccio firmare un contratto In questo caso il negozio giuridico è considerato inesistente perché non esiste proprio la volontà negoziale del soggetto La violenza morale si chiama invece vis compulsiva

Negozio giuridico La vis compulsiva consiste nella minaccia di un male grave contro la persona, il suo onore, o un suo congiunto e questa minaccia costringe la persona a manifestare la volontà negoziale Affinché si abbia la vis compulsiva occorre che:

Negozio giuridico a) la minaccia non sia diretta a realizzare una fondata pretesa giuridica di chi la compie; b) il male minacciato sia più grave del danno che si subisce dal negozio giuridico; c) la minaccia sia fatta allo scopo di indurre il soggetto a compiere quel negozio giuridico; d) che la minaccia sia tale da incutere timore in un uomo normale

Negozio giuridico I mezzi di tutela erano i soliti apprestati dal pretore: a) in integrum restitutio ; b) diniego dell’azione all’autore della violenza che voleva conseguire gli effetti del negozio giuridico in giudizio; c) exceptio metus (metus = paura), cioè la vittima chiedeva al pretore di inserire nella formula questa eccezione, in modo che il giudice lo assolvesse;

Negozio giuridico d) actio metus, azione intentata dalla vittima e con la quale si otteneva la condanna dell’autore della violenza al quadruplo del valore della cosa che la vittima aveva data all’altra parte o del valore della diminuzione patrimoniale che aveva subito