Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.

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Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi

Gai 3.88: Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. Ed ora passiamo alle obbligazioni, delle quali la più importante suddivisione si fa in due specie: infatti ogni obbligazione nasce o da contratto o da delitto.

Gai 3.89: Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu. E prima vediamo queste che nascono da contratto. Ve ne sono di quattro generi: l’obbligazione si contrae o con la dazione della cosa o con le parole (pronuncia di parole solenni), o con la scritturazione o con il consenso.

GAI 3.182: Transeamus nunc ad obligationes, quae ex delicto nascuntur, veluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam commiserit. Quarum omnium rerum uno genere consistit obligatio, cum ex contractu obligationes in IIII genera diducantur, sicut supra exposuimus. Passiamo ora alle obbligazioni che nascono da delitto, come quando qualcuno compie un furto, rapina dei beni, compie un danneggiamento, commette un’offesa ingiusta (lett.“ingiuria”). L’obbligazione che scaturisce da tutte queste fattispecie è di un solo tipo, mentre, come abbiamo detto sopra, le obbligazioni da contratto sono di quattro tipi.

D pr. (Gaius 2 aureorum) : Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris. Digesti principio (Gaio libro II dei « dicta aurea », detti aurei) Le obbligazioni nascono o da contratto o da delitto, o, secondo specifiche norme, da altre figure di fonti (di cause).

I.3.13: Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. Istituzioni (di Giustiniano) 3.13: Ora passiamo alle obbligazioni. L’obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale possiamo costringere qualcuno all'adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato.

Omnium autem obligationum summa divisio in duo genera deducitur: namque aut civiles sunt aut praetoriae. Civiles sunt, quae aut legibus constitutae aut certe iure civili comprobatae sunt. praetoriae sunt, quas praetor ex sua iurisdictione constituit, quae etiam honorariae vocantur. Di tutte le obbligazioni, la principale divisione si fa in due specie: infatti le obbligazioni sono civili o pretorie. Quelle civili, sono obbligazioni introdotte da leggi o comprovate dal diritto civile. Le obligazioni pretorie sono quelle che il pretore ha introdotto in base alla sua giurisdizione, e sono chiamate anche onorarie.

Sequens divisio in quattuor species deducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio. La divisione seguente si fa in quattro specie: infatti le obbligazioni nascono da contratto, da quasi contratto, da delitto o da quasi delitto.

Art c.c. (l.IV) Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto illecito (2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell’ordinamento giuridico.

Altra definizione di obligatio: del giurista Giulio Paolo D pr. (Paul. 2 instit.): obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum vel faciendum vel praestandum. Paolo, libro II delle Istituzioni: L’essenza delle obbligazioni non si trova nella circostanza che ci rendano titolari di un diritto di proprietà o di servitù, ma che vincolino qualcuno a eseguire nei nostri confronti una prestazione di “dare” “fare” o “prestare”.

QUATTRO GRUPPI DI OBBLIGAZIONI: - o. contractae del ius civile vetus -o. ex contractu (o consensu contractae) del ius civile novum -o. non contractae (da pacta, da convenzioni cd. innominate, che inizialmente non avevano un nome, come la permuta o la transazione) - o. di responsabilità primaria (delitti civilistici) e secondaria (da inadempimento delle o. primarie di debito o di responsabilità).

TIPI ANOMALI DI OBBLIGAZIONI: Obligationes honorariae (o praetoriae) Obligationes naturales O. honorariae: rapporti relativi in origine tutelati dal pretore in base al ius honorarium. -In età classica furono riconosciute alla stregua di azioni civili -In età postclassica: rimase la distinzione puramente nominale (conservata nelle Istituzioni di Giustiniano)

Obligationes naturales: - Sfornite di azione per l’adempimento -Il debitore si sentiva vincolato a adempiere “per impulso naturale (spontaneo)” Casi più frequenti: -Schiavi, figli in potestà -Diritto alla soluti retentio (=ritenzione della prestazione)

D (Iavol. 2 post. Lab.): Dominus servo aureos quinque eius (rationis) legaverat: "Heres meus Sticho servo meo, quem testamento liberum esse iussi, aureos quinque, quos in tabulis debeo, dato". Digesto, (Giavoleno, II libro dell’opera basata sui responsi di Labeone, pubblicata postuma). Un dominus aveva legato al suo schiavo 5 aurei dal suo patrimonio: “Il mio erede darà al mio schiavo Stico, che io ho liberato nel mio testamento, 5 aurei dei quali gli sono debitore secondo i libri contabili”.

Nihil servo legatum esse Namusa Servium respondisse scribit, quia dominus servo nihil debere potuisset: ego puto secundum mentem testatoris naturale magis quam civile debitum spectandum esse, et eo iure utimur. Namusa riporta che in questa fattispecie Servio era dell’opinione che il legato fatto allo schiavo fosse nullo, perché il dominus non poteva essere debitore nei confronti dello schiavo. Io penso che se si vuole seguire l’intenzione del testatore, bisogna intendere il debito nei confronti dello schiavo come un debito naturale e non civile; e nell’uso ci si uniforma a questa inerpretazione.