Diritto privato Efficacia e invalidità. L’inefficacia Di inefficacia degli atti si potrebbe parlare rispetto agli atti invalidi. Di inefficacia pura e.

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Diritto privato Efficacia e invalidità

L’inefficacia Di inefficacia degli atti si potrebbe parlare rispetto agli atti invalidi. Di inefficacia pura e semplice si parla allorquando il contratto seppur valido trova una ragione ostativa alla produzione degli effetti (v. posizione maggioritaria di dottrina e giurisprudenza sul contratto del falsus procurator e sul negozio simulato).

L’inefficacia L’inefficacia in senso stretto sarebbe altresì distinta dalla irrilevanza in quanto quest’ultima è relativa al riconoscimento dell’atto da parte dell’ordinamento giuridico. La prima, invece, concerne gli effetti dell’atto che l’ordinamento ha riconosciuto

Inefficacia e condizione contrattuale La condizione contrattuale consiste nella subordinazione degli effetti negoziali al verificarsi di un evento futuro ed incerto. Il termine convenzionale determina la subordinazione degli effetti contrattuali al verificarsi di un evento futuro e certo.

Condizione Si distingue una condizione SOSPENSIVA, che sospende gli effetti del contratto in attesa del determinarsi (o meno) dell’evento in condizione, da una condizione RISOLUTIVA, che risolve gli effetti del contratto al determinarsi dell’evento in condizione.

Condizione L’attesa in caso di condizione sospensiva senza termine può protrarsi in perpetuo? Cass. civ., sez. III, , n Nel caso in cui le parti abbiano condizionato l’efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l’avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l’esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art c.c., quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare.

Qualificazione della condizione Condizione legale: riposa in una previsione legale Condizione potestativa: l’avveramento dell’evento dipende dalla volontà di una delle parti Condizione meramente potestativa: l’avveramento dell’evento dipende dal mero arbitrio di una delle parti  nullità dell’alienazione o dell’assunzione di un obbligo ad essa condizionate (art. 1355)  la norma risulta espressiva della vincolatività del contratto di cui all’art

Qualificazione delle condizioni Condizione casuale: l’avveramento dell’evento non dipende dall’iniziativa delle parti Condizione mista: l’avveramento dell’evento dipende in parte dall’iniziativa delle parti Condizione illecita determina la nullità del contratto ex art. 1354

Qualificazione delle condizioni Condizione impossibile: riferita ad un evento che ragionevolmente non può realizzarsi - Se è sospensiva: il contratto è nullo in quanto impossibilitato a produrre effetti; - Se è risolutiva: la condizione si considera non apposta. La risoluzione infatti non potrà determinarsi.

Pendenza della condizione Chi ha acquistato un diritto sotto condizione risolutiva o chi ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva è titolare di una SITUAZIONE GIURIDICA CONDIZIONATA. Chi ha alienato un diritto sotto condizione risolutiva o chi ha acquistato un diritto sotto condizione sospensiva è titolare di una ASPETTATIVA DI DIRITTO.

Pendenza della condizione Durante il periodo di pendenza: - l’acquirente del diritto sotto condizione sospensiva può compiere atti conservati (art. 1356,1); - L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può esercitarlo (art. 1356, 2);

Pendenza della condizione Chi è titolare di un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva, può disporne nel periodo di pendenza ma la controparte può compiere atti conservativi (art. 1357).

Pendenza e buona fede In base all’art durante la pendenza della condizione le parti devono comportarsi secondo buona fede ovvero evitando di pregiudicare le ragioni della controparte. Un’espressione di tale principio è individuata nell’art il quale prevede che “la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”  c.d. FINZIONE DI AVVERAMENTO

Avveramento della condizione Lo stato di pendenza è il periodo di tempo entro il quale non vi è certezza sul determinarsi dell’evento. Gli effetti determinati dall’avveramento si produrranno retroattivamente sin dalla conclusione del contratto ex art fatte salve le ipotesi ivi previste: diversa previsione delle parti; natura del rapporto; nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (1360, 2).

Avveramento della condizione L’avveramento della condizione inoltre non pregiudica gli atti di amministrazione compiuti dalla parte cui durante la pendenza spettava l’esercizio del diritto (1361, 1). Salve diverse disposizioni i frutti sono dovuti solo dal giorno dell’avveramento della condizione (1361, 2).

SIMULAZIONE Si ha simulazione quando le parti dichiarano di fare un contratto, mentre non ne vogliono alcuno (SIMULAZIONE ASSOLUTA) oppure quando le parti dichiarano di fare un contratto, ma ne vogliono un altro (SIMULAZIONE RELATIVA).

SIMULAZIONE Il contratto SIMULATO NON PRODUCE EFFETTO TRA LE PARTI. In caso di simulazione relativa PRODUCE EFFETTI IL DISSIMULATO purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. liceità del forma del dissimulatodissimulato Nel caso di una vendita che cela una donazione (dissimulato), la vendita dovrà essere fatta per atto pubblico alla presenza di due testimoni (forma della donazione) e dovrà rispettare i requisiti per la liceità della donazione.

SIMULAZIONE Sono previste norme a tutela dei terzi:  Art tutela dei terzi acquirenti in buona fede dal titolare apparente  Art tutela dei creditori del titolare apparente che hanno compiuto atti esecutivi in buona fede e dei creditori del simulato alienante

SIMULAZIONE ART “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.” Le parti possono provare l’accordo simulatorio documentalmente mediante le controdichiarazioni.

Le invalidità contrattuali Nullità  interesse generale Annullabilità  interesse particolare Rescissione

La nullità Cause di nullità: Ex art. 1418: Contrarietà a norma imperativa Mancanza degli elementi essenziali Altri casi previsti dalla legge

La nullità- caratteristiche dell’azione Art la nullità è generalmente parziale. La nullità di parti o clausole del contratto importa nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza le parti invalide. Si ha sempre nullità parziale se risulta che le parti invalide sono sostituite da norme imperative (art. 1339).

La nullità Art. 1420: Nei contratti plurilaterali a scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola parte non importa nullità dell’intero contratto, salvo che la partecipazione di questa debba considerarsi essenziale.

La nullità Art  legittimazione assoluta Art  imprescrittibilità dell’azione Art  inammissibilità della convalida, salva diversa disposizione di legge. E’ ammessa (art. 1424) invece la conversione del contratto nullo in un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, tenuto conto dello scopo perseguito dalle parti deve ritenersi che esse lo avrebbero concluso se avessero conosciuto la causa di nullità.

La annullabilità Cause: - Incapacità - Vizi del consenso - Conflitto di interessi nella rappresentanza

VIZI DEL CONSENSO Il contratto è annullabile quando il consenso è - DATO PER ERRORE (per falsa rappresentazione della realtà) - ESTORTO CON VIOLENZA - CARPITO CON DOLO (falsa rappresentazione della realtà indotta)

errore L’errore per determinare annullabilità deve essere: - Essenziale (ipotesi indicate all’art. 1429). - Riconoscibile dalla controparte (1431). L’errore di calcolo dà luogo solo a rettifica.

violenza La violenza è causa di annullamento quando è costituita dalla MINACCIA DI UN MALE INGIUSTO E NOTEVOLE verso la persona o i beni del contraente (coniuge, discendente o ascendente del contraente) e sia tale da FAR IMPRESSIONE SU UNA PERSONA SENSATA.

violenza Il solo timore reverenziale non è causa di annullamento. La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

dolo Il dolo è causa di annullamento quando i raggiri usati da uno dei contraenti (o da un terzo purché noti al contraente che ne trae profitto) sono tali che senza di essi l’altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439). Il dolo deve essere determinante. Non è causa di annullamento, ma solo di risarcimento del danno, il dolo incidente ovvero quello che ha indotto a concludere a determinate condizioni (art. 1440).

La annullabilità – caratteristiche dell’azione 1441  relatività dell’azione 1442  prescrittibilità in 5 anni dell’azione Decorso: dal giorno in cui è cessata la violenza scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o inabilitazione, il minore ha raggiunto la maggiore età, dalla conclusione del contratto (negli altri casi v. art. 428)  imprescrittibilità dell’eccezione

La annullabilità – caratteristiche dell’azione Art  convalidabilità Convalida espressa: dichiarazione che s’intende convalidare con menzione del vizio. Convalida tacita: se la parte cui spettava l’azione vi ha dato volontaria esecuzione conoscendo la causa di invalidità.

La annullabilità – caratteristiche dell’azione La convalida deve essere tenuta distinta da un’altra forma di conservazione di contratto annullabile  la rettifica dell’errore ex art. 1432

La annullabilità – caratteristiche dell’azione Effetti dell’annullamento e terzi: Ex art. 1445: salvi i casi di incapacità legale, non sono pregiudicati i diritti dei terzi acquistati a titolo oneroso in buona fede.

Rescissione La rescissione si applica in presenza di condizioni di SQUILIBRIO ECONOMICO tra le prestazione e di CIRCOSTANZE ANOMALE che possono aver inciso sulla determinazione a contrarre.

Stato di pericolo Art. 1447: “Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.”

Stato di bisogno Art. 1448: “Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.”

L’azione di rescissione Art prescrizione in un anno di azione ed eccezione Art esclusione della rescissione se in sede giudiziale si ha offerta di riconduzione ad equità che il giudice valuta congrua. Art inconvalidabilità Art salvezza dei diritti dei terzi Art non rescindibilità dei contratti aleatori.