S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Un contributo tecnico alla tematica del falso in bilancio MARIO BOELLA Presidente ASSIREVI Il reato di falso in bilancio alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione 27 giugno 2016 Sala Convegni – C.so Europa, 11
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 2 IL FALSO IN BILANCIO Sezioni Unite Cass. pen /2015 (C RESPI ) Cass. pen. 6916/2016 (B ANCA P OP. A LTO A DIGE ) falso valutativo Contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevanza delle valutazioni nella nuova formulazione degli artt e 2622 cod. civ.: Cass. pen. 890/2016 (G IOVAGNOLI ) Cass. pen /2016 (B ECCARI )
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 3 IL FALSO IN BILANCIO Sentenza n Cassazione Sezioni Unite «….sembra opportuno….. affrontare il problema, innanzitutto, sotto l’aspetto sistematico, vale a dire in una visione – organica e tendenzialmente unitaria e coerente – dell’intera materia societaria in tema di bilancio e del sottosistema delle norme penali poste a tutela della corretta redazione del predetto documento, partendo dal presupposto – non contestabile – che l’oggetto della tutela penale è da individuarsi nella «trasparenza societaria». Riferimento a criteri di valutazione normativamente fissati, criteri tecnici generalmente accettati, principi contabili
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 4 IL FALSO IN BILANCIO BILANCIO FALSO BILANCIO NON CORRETTO DEVIAZIONE DAL FRAMEWORK CONTABILE DI RIFERIMENTO FRODE PRINCIPI CONTABILI OIC IAS/IFRS
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 5 IL FALSO IN BILANCIO Il riferimento ai P C nell’identificazione del bilancio non corretto: consente una più oggettiva identificazione degli «errori» ivi inclusi quelli relativi a: valutazioni stime aspetti qualitativi (es. classificazioni) fornisce orientamenti per la definizione della «significatività»
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 6 IL FALSO IN BILANCIO La significatività: significatività rilevanza materialità i riferimenti nei principi contabili: errori e semplificazioni sono inevitabili e trovano il loro limite di accettabilità nel concetto di rilevanza; «essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari» (OIC 11) «non è possibile definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore che possano determinare la non conformità al postulato della rappresentazione veritiera e corretta prevista dell’art comma 2» (OIC 29) IAS IFRS «omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements».
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 7 IL FALSO IN BILANCIO (segue) La significatività: secondo la sentenza delle Sezioni Unite per essere penalmente rilevante il falso «deve avere la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico» una domanda: perché differenza tra art e 2622?
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 8 IL FALSO IN BILANCIO Oggetto materiale dei reati di cui agli artt e 2622 cod. civ. = LE COMUNICAZIONI SOCIALI: bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge (art. 2621) bilanci, relazioni altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico (art. 2622) l’evoluzione della informativa (finanziaria e non finanziaria)