I FONDI SANITARI INTEGRATIVI

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I FONDI SANITARI INTEGRATIVI Sono Enti no profit aventi esclusivamente fine assistenziali che perseguono lo scopo di completare le prestazioni erogate dal SSN. Si basano sulla contribuzione volontaria o negoziale, sulla suddivisione del rischio fra tutti gli assistiti, applicando il principio della porta aperta ed esprimendo una gestione democratica. “

LE TRE GRANDI “ RIFORME “ DEL DIRITTO SANITARIO NAZIONALE Legge 833/1978 D.Lgs 502/92 e il D.lgs 517/93 D.Lgs 229/99

L’ASSISTENZA SANITARIA I TRE PILASTRI L’ASSISTENZA SANITARIA SANITA’ PUBBLICA eroga le prestazioni base nel rispetto dei principi dei LEA SANITA’ COLLETTIVA INTEGRATIVA PRIVATA integra le prestazioni di base del SSN (mutualità volontaria) SANITA’ INDIVIDUALE tramite polizze assicurative risponde al principio della copertura individuale

ASSISTENZA SANITARIA DI SECONDO LIVELLO . ASSISTENZA SANITARIA DI SECONDO LIVELLO Forma di assistenza sanitaria privata con l’obbiettivo di affiancare le prestazioni assicurate dal SSN, attraverso prestazioni: - Integrative (o complementari) - Aggiuntive (o supplementari) - Sostitutive (o duplicative) rispetto a quelle comprese nei LEA.

Breve Storia dell’assistenza di 2°livello Legge 833/1978 Istituzione del SSN. La L. 833/78 nel rispetto dell’Art. 32 della Costituzione garantisce la tutela della salute attraverso un sistema solidale ed universale, Offre anche la possibilità di integrare le prestazioni erogate dal pubblico a) ricorrendo direttamente al mercato sanitario b) partecipando a forme di mutualità volontaria

Legge 833/78 : Forme integrative di assistenza sanitaria Le forme di ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA possono essere realizzata da: Enti con scopo di lucro (Assicurazioni) Polizze individuali sottoscritte dal singolo Polizze collettive sottoscritte dal datore di lavoro o dall’ente collettivo di riferimento Enti senza scopo di lucro (Fondi Sanitari)

L’Art.9 istituisce i fondi sanitari integrativi del SSN D.Lgs. 502/1992 Introduce modificazioni al D.Lgs. n. 502/1992 riordino della disciplina in materia sanitaria) D. lgs. 517/1993 E’ l’Art. 9 della 502 a disporre la possibilità di istituire Fondi Sanitari Integrativi stabilendo anche le fonti istitutive Mentre è l’Art. 10 della 517 a stabilire le prestazioni che possono essere erogate, prevedendo anche la possibilità di erogare prestazioni “aggiuntive”.

La riforma ter del SSN D.Lgs 229/99 (Riforma Bindi) La normativa sui fondi , mai applicata, viene ripresa dal D.lgs. 229/99 introducendo nel mercato la tipologia dei Fondi Sanitari Integrativi volti ad incoraggiare la copertura di servizi integrativi del SSN , preservando però le caratteristiche di solidarietà ed universalità del sistema pubblico

L’Art. 9 disciplina i F. S. I. del SSN modificando l’art. 9 del D. Lgs D.Lgs. 229/99 (riforma Bindi) E’ tale riforma che introduce nell’assistenza i fondi sanitari integrativi del S.S.N. (Fondi DOC) finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei LEA

FONDI SANITARI INTEGRATIVI (DOC) Con la L. 229/99 si vengono così a configurare: FONDI SANITARI INTEGRATIVI (DOC) Fondi Sanitari Integrativi del SSN , istituiti o adeguati ai sensi dell’art.9 D.Lgs. 502/1992, disciplinati dal D.229/1999. Erogano prestazioni integrative del SSN attraverso l’assistenza privata offrendo una copertura su base collettiva per tutte le prestazioni escluse o parzialmente escluse dal servizio pubblico. Tali Fondi sono caratterizzati da: a) non selezione dei rischi sanitari b) non selezione in base all’età ed al sesso c) non discriminazione nei premi da pagare d) non concorrenza col SSN

FONDI SANITARI NON DOC Con la L. 229/99 si vengono così a configurare: Fondi Sanitari non disciplinati dal D. 229/1999 denominati Enti, casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali. Erogano sia prestazioni Integrative che prestazioni sostitutive o aggiuntive del SSN ovvero anche prestazioni ricomprese nei LEA e fornite anche da strutture non convenzionate con il SSN

DECRETO TURCO D.M. del 31/03/2008 E’ con tale decreto che si va al superamento dei fondi Doc e Non Doc determinando gli ambiti di intervento dei Fondi Sanitari integrativi, istituiti o adeguati all’art.9 del D.lgs 502 e successive modifiche, stabilendo così le regole tra Fondi Sanitari integrativi e Società di Mutuo Soccorso aventi fini “esclusivamente assistenziali”.

DECTRETO SACCONI D.M. del 27/10/2009 E’ l’Art. 2, comma 2, lettera b) del decreto Sacconi a definire i FONDI SANITARI in a) Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art. 51 ,comma2,lettera a) del TUIR b) Fondi Sanitari Integrativi istituiti o adeguati ai sensi dell’art.9del D.Lgs502/92 rientranti nell’art.10, comm1, lettera e-ter del TUIR

IN SINTESI ENTI, CASSE E SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO L’Assistenza Sanitaria DI 2° livello viene erogata essenzialmente attraverso FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN Istituiti ai sensi dell’Art.9 del D.Leg.502/1992, disciplinati dal D.leg. 229/1999. Erogano prestazioni integrative del SSN non comprese nei LEA ENTI, CASSE E SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO Fondi Sanitari NON disciplinati dal D.Leg.229/1999, previsti dall’Art.51, c.2, lett. a) aventi esclusivamente fine assistenziale. Erogano prestazioni sostitutive e/o integrative del SSN

FONDI SANITARI INTEGRATIVI e SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO FONDI SANITARI INTEGR. e SMS NO Concorrenza col SSN (Fondi DOC) NO Discriminazioni in base all’età e al sesso . Selezione dei rischi sanitari NO Discriminazione nei premi in base allo stato di salute Prestazioni cosiddette vincolate (Fondi NON DOC)

NATURA GIURIDICA DEI FONDI SANITARI Le difficoltà di inquadramento e interpretative sono molteplici . Quale forma civilistica utilizzare per costituire un F.S.? : - Associazione Non Riconosciuta - Associazione Riconosciuta - Società di Mutuo Soccorso Nè l’Art 9 della502/99, nè i successivi D.M. hanno fatto chiarezza. Nella prassi si cerca di seguire le forme utilizzate per i soggetti di natura giuridica associata, ai sensi dell’Art.36 CC. Un numero considerevole di F.S. ha optato per tale forma giuridica in quanto consente ampia libertà costitutiva ed organizzativa.

NATURA GIURIDICA DEI FONDI SANITARI Entrambe le tipologie dei fondi sono costituite spesso da Enti no profit, e l’attuale normativa non fornisce disposizioni specifiche in ordine alla loro natura giuridica. COSTITUZIONE : In forma di associazione riconosciuta (Art. 12 C.C.) dotata di personalità giuridica e autonomia soggettiva patrimoniale In forma di associazione NON riconosciuta (Art. 36 C.C.) NON dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale In forma di Società di Mutuo Soccorso( Legge 3818/1886) Possono inoltre assumere la forma di altri soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi del codice Civile ( Es. FONDAZIONI)

FONTI ISTITUTIVE DEI F.S.I. (D.Lgs 229/99*) - Contratti ed accordi collettivi, anche aziendali - Accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale - Regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali - Deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio sanitaria o dell’assistenza sanitaria - Deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute - Atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione del rischio o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti

Gestione dei F. S. Integrativi del SSN ( D. Lgs. 229/1999 art Gestione dei F.S. Integrativi del SSN ( D.Lgs. 229/1999 art. 9 comma 7) Il comma 7 recita:” I fondi integrativi del SSN sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno 5 anni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità…….omissis.. “ Pertanto possono essere essere autogestiti dagli organismi che li hanno istituiti , autogestito avvalendosi di servizi amministrativi esterni, ovvero affidati in gestione mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario da almeno 5 anni

La gestione dei F.S. può operare con due modalità Gestione Diretta: il sottoscrittore si rivolge all’erogatore della prestazione e il Fondo paga l’erogatore Gestione Indiretta: il sottoscrittore si rivolge all’erogatore, paga la prestazione e chiede il rimborso totale o parziale al Fondo

PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs. 229/1999 Art. 9 ,c. 4 e 5 ) Prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate Prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non convenzionate Assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza, odontoiatrica e protesica, a determinate categorie di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità

PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs PRESTAZIONI DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL SSN (D. Lgs. 229/1999 Art. 9 ,c. 4 e 5 ) Prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, per la sola quota parte a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito Cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN Prestazioni sociosanitarie, erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota parte a carico dell’assistito

PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D. M PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D.M.della Salute (Decr.Turco 31/03/2008) Prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste dai rispettivi statuti e regolamenti. Costi dei ticket e delle prestazioni in regime intramurario sostenuti dai cittadini nella fruizione del SSN Prestazioni cosiddette “vincolate” erogate da strutture autorizzate anche se non accreditate nella misura non inferiore al 20% delle risorse, per ottenere il beneficio fiscale della deducibilità dei contributi fino al massimo di € 3.165,20) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale per non autosufficienti;

PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D. M PRESTAZIONI degli ENTI, CASSE e SOC. di MUTUO SOCCORSO D.M.della Salute (Decr.Turco 31/03/2008) prestazioni erogate presso strutture residenziali e semi residenziali per non autosufficienti; prestazioni per il recupero di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio (ausili, dispositivi ecc.); cure termali e prestazioni riabilitative non comprese nei LEA; prestazioni odontoiatriche non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI i L’iscrizione rappresenta il presupposto per beneficiare del regime fiscale agevolato (deduzione o detrazione) relativamente ai contributi versati al Fondo Sanitario . PROCEDURA: A) Registrazione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari B) Iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari

Sono previste Due distinte Sezioni ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI istituita per censire i soggetti operanti nella sanità integrativa e verificare il rispetto della soglia delle risorse vincolate Il D.M. 31/3/2008 (D. Turco) istituisce c/o Ministero Salute l’Anagrafe dei F.S., ai sensi dell’Art. 9,c.9, del D.Legs. 520/1992; le procedure e le modalità del funzionamento vengono regolamentate dal D.M. 1999 (Decr.Sacconi) Sono previste Due distinte Sezioni A) F.S.I. del SSN, istituiti o adeguati ai sensi dell’Art.9 D. Lgs. 502/92 ( F.Aperti) B) Enti, casse, società di mutuo soccorso di cui all’Art.51, c. 2 lett.a) (Fondi Chiusi)

Disciplina Fiscale: la DEDUCIBILITA’ dei contributi versati ai Fondi Sanitari Integrativi I contributi versati ai Fondi integrativi sono deducibili sino a € 3.615,00 indipendentemente dal reddito di lavoro dipendente o autonomo In base all’Art.10 lett.e ter del TUIR sono deducibili i contributi versati ai F:S.I. del SSN istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 502/1992 In base all’Art. 51, c.2, lett.a) del TUIR non concorrono a formare reddito i contributi assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza alle disposizioni di legge

Disciplina Fiscale: la DETRAIBILITA’ dei contributi versati a Società di Mutuo Soccorso I contributi versati alle Società di Mutuo Soccorso sono detraibili dalle imposte al 19% sulla somma massima versata di € 1.291,14 Il D.Lgs. 460/97 all’art 13 ha introdotto la possibilità per i soci di detrarre dalle imposte dovute le quote associative versate alla SMS In base all’Art.15, comma1,lett.i-bis) TUIR , dall’imposta si detrae un importo pari al 19% sulla somma max. di € 1.291,14 versata per contributi associativi alle SMS

La Risoluzione n. 107/E del 3 dic. 2014 dell’Agenzia delle Entrate La Risoluzione n.107/E del 3 dic. 2014 dell’Agenzia delle Entrate. Non deducibilità dei contributi versati da un libero professionista a Enti, Casse e Società di mutuo Soccorso. L’Agenzia ha precisato che gli Enti, Casse e SMS aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’Art 51, comma2, lettera a) TUIR, non possono essere equiparati ai FSI di cui all’Art. 9, D.Lgs 502/99 e pertanto non può applicarsi l’Art 10, comma 1, lettera e-ter) TUIR. L’Agenzia, sulla base delle disposizioni normative e del parere del Ministero Della Salute, ha chiarito che un libero professionista non può dedurre i contributi versati ad un fondo che non rientri tra i Fondi Sanitari Integrativi

IIN SINTESI DEDUCIBILITA’ DETRAIBILITA’ Godono della deducibilità i contributi versati ai F.S.I. che erogano prestazioni “integrative” del SSN ed i contributi che non concorrono a formare reddito versati dal datore di lavoro o dal lavoratore dipendente . DETRAIBILITA’ Sono detraibili i contributi versati da tutti i soci ( anche dai liberi professionisti) alla Società di Mutuo Soccorso

Fondi Sanitari e polizze assicurative a confronto Per la erogazione delle prestazioni e quindi della copertura assicurativa le S.M.S. operano sulla base del principio di solidarietà tra le categorie occupazionali o gruppi di cittadini Mentre le assicurazioni operano sulla base di principi attuariali secondo i quali i premi sono sono fondati su stime probabilistiche relative alle frequenze e al costo dei sinistri

Fondi Sanitari e polizze assicurative a confronto Rapporto regolato da statuto/regolamento Non selezione dei rischi Coperte le malattie pregresse Il rapporto associativo non può essere risolto POLIZZE ASSICURATIVE Rapporto regolato da contratto di assicurazione Selezione dei rischi Non assicurate le patologie pregresse Il contratto di assicurazione può essere rescisso

. FONDI SANITARI POLIZZE ASSICURATIVE Entità del contributo non differenziato in base al soggetto Non hanno scopo di lucro Rapporto tra socio e fondo di tipo associativo Stabilità e solvibilità patrimoniale non disciplinata POLIZZE ASSICURATIVE Premio sulla base del singolo rischio ( età, attività lavorativa) Hanno scopo di lucro Rapporto tra assicurato e comp. di assic. regolato da contratto Stabilità e solvibilità disciplinata da IVASS .

1) QUADRO NORMATIVO Legge 3818/1886 Disciplina la materia e le attività delle Società di Mutuo Soccorso Legge 833/1978 Istituzione SSN. Prevede il principio che la mutualità volontaria è libera DPR 917/1986 (TUIR) L’Art. 51 prevede la deducibilità fiscale sino a € 3615

L’Art.9 istituisce i fondi sanitari integrativi del SSN 2) QUADRO NORMATIVO Legge 421/1992 Delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità Legge 502/1992 L’Art.9 istituisce i fondi sanitari integrativi del SSN D. LAGS. 517/1993 Modificazioni al d. lgs. n. 502/1992, riordino della disciplina in materia sanitaria

3) QUADRO NORMATIVO DPR 328/2000 D.P.C.M.2001 L. 229/99 (rif. Bindi) L’Art. 9 disciplina i F.S.I. del SSN modificando l’art.9 del D.Leg.502/92 DPR 328/2000 L’Art.28 ,c.1, estende l’ambito di attività dei FSI ai programmi assistenziali a domicilio ovvero in strutture residenziali D.P.C.M.2001 Definizione dei L.E.A.

D.M. 27/10/2009 (decreto Sacconi) 4) QUADRO NORMATIVO L. 224/2007 (finanziaria 2008) Stabilisce le condizioni che devono rispettare i F.I. per beneficiare della deducibilità fiscale D.M. 31/3/2008 (decreto Turco) Fissa gli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai F:S.I. D.M. 27/10/2009 (decreto Sacconi) Modifica il decr. Turco, specificando le prestazioni erogabili dai F.S.I. per ottenere i benefici fiscali

W.I.S.E. W.I.S.E WELFARE: un welfare reale, praticato, può fare da vero collante al patto generazionale e garantire così la sostenibilità della Cassa INVESTIMENTO: investire in aree che riguardano i servizi alla persona, alla collettività (infrastrutture, biotecnologie, green economia, stili di vita) significa tutelare la qualità e la quantità del lavoro da cui scaturiscono i flussi contributivi SERVIZI: attuare nei servizi una economia di scala individuando aree comuni di attività fra le casse, per costruire una piattaforma di servizi rivolta anche alla formazione EUROPA: intercettare i finanziamenti Europei anche attraverso la piattaforma di cui sopra