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LE GUIDE CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO: IL TESTO COMPLETO GUIDA AGLI INFORTUNI SUL LAVORO, ALLE MALATTIE PROFESSIONALI E ALLA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO GUIDA AGLI ORARI DI LAVORO GUIDA AI CONCORSI PUBBLICI GUIDA AI PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI GUIDA AL CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA GUIDA AL MATRIMONIO E AL PATRIMONIO FAMILIARE GUIDA AL MOBBINGGUIDA AL PART-TIME GUIDA ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ GUIDA ALLA TUTELA DELLA DISABILITÀ: PERMESSI – CONGEDI– DIRITTI GUIDA ALLA TUTELA DELLA MALATTIA: DIRITTI E DOVERI GUIDA ALLE PENSIONIGUIDA ALLE UNIONI CIVILI E ALLE CONVIVENZE DI FATTO GUID ALLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2016 “COMPARTI PRIVATI” GUIDA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONI DELLO STRANIERO GUIDA RSU 2015

MATERNITA’ E ALLA PATERNITA’ F.P. CGIL UN LUNGO CAMMINO SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E ALLA PATERNITA’ A cura di Antonio Marchini

UNO SGUARDO AL PASSATO Codice napoleonico Nel suo Codice, preso a modello del Codice Civile italiano dopo l’Unità proclamava: “Il marito deve a sua moglie protezione e la moglie deve a lui obbedienza”.  Il Codice napoleonico fu un modello giuridicamente avanzato per gli uomini, a cui vennero riconosciuti tutti i diritti politici e civili  La donna invece perse tali diritti divenne totalmente subordinata all’uomo

Figure di spicco nella storia delle donne Anna Maria Mozzoni Fu una delle principali protagoniste dell'emancipazione femminile italiano; il suo impegno fu rivolto soprattutto alla estensione del diritto di voto alle donne e al promuovere l'istruzione femminile Nel 1884 scrisse un opuscolo, “Alle Fanciulle” le cui principali richieste erano:

RICHIESTE - fine della disparità dei diritti nella famiglia ammissione della donna a tutte le funzioni occupazioni - partecipazione alle elezioni - una migliore istruzione

Il diritto di voto  Nel marzo 1906, la Mozzoni redigeva la Petizione delle donne italiane al Senato del Regno e alla Camera dei deputati per il voto politico e amministrativo.  Il diritto di voto è riconosciuto nel 1945 (voto attivo) e nel 1946 Il primo paese al mondo a dare il voto alle donne fu la Nuova Zelanda nel 1893.

Premio Nobel per la Pace nel 1905 BERTHA SOPHIA FELICITA KINSKY VON SUTTNER Figlia di un anziano feldmaresciallo asburgico. Riceve un’educazione in lingue, la filosofia, la storia e la musica Una delle prime donne pacifiste della storia Promotrice in Austria di lotte e manifestazioni per la tutela della maternità Premio Nobel per la Pace nel 1905 Le ultime parole che la Baronessa pronuncia in punto di morte, raccolte dalla cognata, sono ancora un grido: Giù le armi! ditelo a tutti

Alessandrina Massini Ravizza Organizzò varie opere assistenziali, fra cui: la cucina per ammalati poveri, il magazzino cooperativo benefico, l’ambulatorio medico gratuito .

Linda Malnati Nel 1908, intervenendo al I Congresso di attività pratica femminile, sostenne il diritto delle donne alla giornata lavorativa di otto ore, alla parità retributiva tra lavoranti a domicilio e lavoranti di fabbrica, l'istituzione di moderni nidi d'infanzia e "Case per bambini"

Florence Nightingale Grande donna nella storia della medicina. Anche nota come "La signora con la lanterna", è stata l'infermiera britannica considerata fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. la sua teoria di nursing è incentrata infatti sul concetto di ambiente, fattore principale nello sviluppo di malattie, all’interno del quale individuò cinque requisiti essenziali che un ambiente deve possedere per essere salubre: aria pulita acqua pura sistema fognario efficiente pulizia luce con l’aggiunta di requisiti come silenzio, calore e dieta, non essenziali, ma positivi. 

Un uomo Alessandro Roster 1865-1919 Da sempre critico nei confronti dell’opera dei brefotrofi, nel novembre 1910 inizia, assieme a un gruppo di signore, l’esperienza innovativa dell’ Asilo materno. “l’opera degli istituti dei trovatelli apparentemente benefica e umanitaria, è invece tutt’altro che filantropica; nel fatto uccide i sentimenti materni quando ancora sarebbe possibile, con aiuti e criteri diversi, creare delle “mamme”… “I BREFETROFI DEVONO SPARIRE”

NASCITA DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO Intorno al 1840 si costituì, promossa da Mazzini, l’Unione degli Operai italiani, la prima organizzazione politica del proletariato italiano. NASCITA DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO 13

Nei primi decenni dell’800 nelle officine e negli opifici maggiori del nord Italia erano limitatamente diffuse le collette, casse-deposito alimentate dai lavoratori e gestite dal padrone che doveva provvedere a sostenerli in caso di malattia. Mancava pressoché ovunque una legislazione sociale. Le imprese potevano disporre della manodopera liberamente, senza alcun vincolo. Previdenza, prevenzione degli infortuni e tutela dei diritti dei lavoratori erano concetti inesistenti.

Sostegno dei loro colleghi in difficoltà. I lavoratori utilizzano parte del loro salario per costituire fondi a Sostegno dei loro colleghi in difficoltà. A cosa servono? Malattia Disoccupazione Infortuni Invalidità -Inabilità 15

Al momento dell’unità d’Italia, nel 1861, gli uffici ministeriali censirono 443 società DUE ANNI PRIMA: in TURCHIA 40 immigrati italiani costituiscono una società di mutuo soccorso: “ In tutte le epoche ed in tutti i tempi la mancanza di associazione, di fratellanza, di diritti generò la discordia, e dalla discordia venne la guerra. Noi immigrati italiani ci uniamo in fratellanza e solidarietà perché l’unione soltanto costituisce la forza”

LA CGIL NEL 1891 NASCE A MILANO LA PRIMA CAMERA DEL LAVORO 110 ANNI FA NEL 1906 NASCE A MILANO IL PRIMO SINDACATO ITALIANO LA CGIL 17

LE PRIME LOTTE OPERAIE 1902 divieto del lavoro notturno fanciulli; quattro settimane di assenza dal lavoro dopo il parto NON PAGATE

Tra le due Guerre La legislazione del periodo fascista è volta ad affermare il ruolo della famiglia, imperniata sulla paternità e la virilità. 1936 assegni familiari SOLO per i padri che hanno la moglie e i figli a carico Se la moglie figli a carico NO Bambini schierati su un arco di trionfo a forma di M

Tra le due Guerre Il Codice Rocco prescrive che la moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

IL SECONDO DOPOGUERRA

LE DONNE ALLA COSTITUENTE: L’UNIONE DELLE DONNE DÀ I PRIMI RISULTATI 21 deputate donna Art. 51 della Costituzione Accesso dell’uno e dell’altro sesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. L’art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

Dalla tutela alla parità nel secondo dopoguerra Le leggi di tutela degli anni cinquanta Un primo intervento organico a tutela della maternità: la legge 860/1950  Si applica "alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera negli uffici o dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Un mese di assenza dopo il parto retribuito. LAVORATRICI PRIVATE, un mese di assenza NON retribuito

Legge 28.5. 1956 riposi per l’allattamento del bambino fino ad un anno di età, di 1 ora viene riconosciuta un’indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria dell’80% della retribuzione. Sia pubblici che privati viene vietato il licenziamento nel periodo della gestazione e fino ad un anno di età del bambino.

1971 LEGGE 1204 TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI E IL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DPR N. 1026/1976 1978 Legge 194 legalizzazione dell'aborto. Le leggi sul divorzio e sulla legalizzazione dell’aborto, sottoposti a referendum abrogativi vennero confermate dal voto popolare 1978 LEGGE 833 RIFORMA SANITARIA 2000 LEGGE 53 istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap 2001 DECRETO LEGISLATIVO 151 TESTO UNICO in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

NO: Se in modo peggiorativo rispetto alla legge Possono i contratti nazionali di lavoro modificare le previsioni di legge (D.lgs 151/2001) ?? NO: Se in modo peggiorativo rispetto alla legge SI: SE PER AMPLIARE I DIRITTI RISPETTO ALLA LEGGE E’ possibile ampliare i diritti relativi alla maternità e paternità con accordi a livello di posto di lavoro da parte delle RSU? SI: se ciò è previsto dal contratti nazionali di lavoro E’ Possibile farlo con contratti di naturale provinciale e/o regionale? NO

QUALI SONO I MIGLIORAMENTI CHE RIVENDICHIAMO (rispetto alla legge) NEI PROSSIMI RINNOVI CONTRATTUALI?? Nuova materia di contrattazione decentrare: CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO Retribuzione al 100 % nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici dei servizi pubblici dei settori privati, così da rendere uguale Il diritto tra lavoratrici pubbliche e lavoratrici private Possibilità di cumulare le ore di permesso per allattamento in un’unica giornata lavorativa, sia per le lavoratrici e i lavoratori pubblici che privati Frazionabilità del congedo parentale ad ore per le lavoratrici e i lavoratori pubblici (oggi è consentito solo per i lavoratori privati) per esempio lavorare mezza giornata RIENTRO MATERNITÀ: Programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo. Permessi per l’inserimento negli asili nido dei bambini

Le assenze previste dalla Legge sono: Astensione obbligatoria dal lavoro ( o congedo per maternità) Congedo di paternità Astensione facoltativa dal lavoro (o congedo parentale) Permessi prenatali per controlli per la lavoratrici gestante Riposi giornalieri (o permessi per allattamento) Congedi per malattia del figlio

Divieto di licenziamento e di sospensione Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Tale divieto di licenziamento non si applica nel caso: 􀂃 licenziamento per giusta causa 􀂃 cessazione dell’ attività dell’azienda cui essa è addetta 􀂃 ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione dal lavoro è nullo Concepimento Per la determinazione del periodo di gravidanza, agli effetti del divieto di licenziamento, si presume che il concepimento sia avvento 300 giorni prima dalla data del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza. 29

Divieto di lavoro notturno E’ vietato adibire le lavoratrici, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del figlio. La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni non è obbligata a prestare lavoro notturno Nei primi tre mesi di gravidanza dichiarata le lavoratrici non possono essere adibite in via prevalente ai videoterminali

ASTENSIONE ANTICIPATA Il congedo di maternità può essere anticipato, su richiesta della lavoratrice, sulla base di accertamento medico quando sussistano le seguenti circostanze: nel caso di gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (lo decide la ASL) quando le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino/a (lo decide la Direzione Provinciale del Lavoro) quando la lavoratrice addetta a lavorazioni pesanti, pericolose o insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni (lo decide la Direzione Provinciale del Lavoro).

PRINCIPALI LAVORAZIONI VIETATE Lavori indicati nella tabella di cui al DPR 303/56 per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche Dall’inizio della gravidanza alla fine del 7° mese dopo il parto Lavori previsti dagli art. 1 e 2 DPR 432/76 Durata la gestazione e fino alla fine del 7° mese dopo il parto Lavori che espongono a malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 Lavori esposti a radiazioni ionizzanti Lavori su scale, impalcature mobili e fisse e lavoro di manovalanza pesante Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione al lavoro Lavori che comportano la permanenza in piedi per più della metà dell’orario di lavoro o che obbligano ad una posizione affaticante

Lavori con macchine mosse a pedale o comandate a pedale, con ritmo frequente o perché esiga molto sforzo Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione al lavoro I lavori di cura e assistenza degli infermi nei sanatori, nei reparti di malattie infettive, nei reparti di malattie nervose e mentali Durata la gestazione e fino alla fine del 7° mese dopo il parto Esposizione ad agenti fisici, biologici, Per tutto il periodo della gestazione Esposizione ad agenti chimici Durante la gestazione e per il periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA In caso di interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica che si verifichi prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, l’evento viene considerato aborto e pertanto non viene riconosciuto il diritto all’astensione obbligatoria. Sono però necessari: 10 giorni di preavviso al datore di lavoro e una certificazione medica che attesti che la ripresa del lavoro non arrecherà danno alla lavoratrice Per accertare se l’interruzione di gravidanza sia avvenuta prima o dopo il 180° giorno, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza.

Riflessi sul rapporto di lavoro va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ecc.) va considerato come periodo lavorativo ai fini della progressione di carriera 80% della retribuzione per tutta la durata del congedo al 100% nel settore pubblico FASCE ORARIE REPERIBILITA’ donne in gravidanza a rischio 2016  NON sono escluse dall’obbligo rispettare gli orari delle Visite Fiscali

I PRIMI 7 MESI ESAMI PRENATALI Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo necessario per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche. Il permesso è correlato alla durata della visita tenuto conto dei tempi di percorrenza.

MALATTIA PER GRAVIDANZA Può accadere che durante il periodo di gestazione la lavoratrice debba assentarsi dal lavoro per patologie direttamente conseguenti al suo stato particolare, che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’astensione obbligatoria anticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Cosa fare In questo caso le lavoratrici devono presentare: ✔ certificato del medico curante che contenga esplicito riferimento alla patologia conseguente allo stato di gravidanza.

PRIMA DEL PARTO In attesa di un bambino

C O N G E D P R M A T I A’ • nei due mesi precedenti la data presunta del parto Se il parto avviene dopo tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e la data effettiva del parto • nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del bambino, per scelta della lavoratrice a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro.

In caso di ricovero del neonato, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità fino alla data di dimissioni del bambino questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

Riflessi sul rapporto di lavoro Il congedo di maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera,quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti. Riflessi economici Per tutto il periodo del congedo di maternità, le lavoratrici hanno diritto al 100% se lavoratrici pubbliche, 80% se private, della retribuzione comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività nonché la tredicesima mensilità. Sono esclusi, tutti gli emolumenti la cui corresponsione è sempre strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni). Riflessi economici Per tutto il periodo del congedo di maternità, le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività nonché la tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, RIFERIMENTI NORMATIVI Testo Unico n; 151/2001, artt. 16, 20, 21, 22 Legge n. 1026/1976, art. 6

E NATO UN BAMBINO

DOPO IL PARTO CONGEDO DI MATERNITÀ Le lavoratrici devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei tre mesi successivi al parto oppure, se hanno fruito del congedo di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi. E’ possibile superare i 5 mesi complessivi di astensione obbligatoria?

Un solo caso la durata complessiva del congedo di maternità può superare i 5 mesi, quando il parto, fortemente prematuro avvenga prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto. In questo caso la madre avrà diritto al congedo di maternità per:  tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e la data di inizio del congedo (due mesi antecedenti la data presunta del parto) -  più i cinque mesi previsti per le gravidanze con decorso normale.

Riflessi sul rapporto di lavoro Il congedo di maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie. Riflessi economici Per tutto il periodo del congedo obbligatorio, le lavoratrici hanno al 100% della retribuzione se dipendenti da comparti pubblici, 80% se dipendenti da settori privati, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi tutti gli emolumenti la cui corresponsione è sempre strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio. RIFERIMENTI NORMATIVI Testo Unico n. 151/2001, artt; 16, 21, 22 D.P.R. n. 1026/1976, art. 15 Ha diritto di rientrare nel medesimo posto di lavoro

• grave infermità della madre; • affidamento del bambino al solo padre CONGEDO DI PATERNITÀ Quando la madre non può prendersi cura del neonato, il diritto al congedo obbligatorio per i primi tre mesi dopo il parto può essere fruito dal padre lavoratore. Questo non solo per assicurare comunque al bambino l’assistenza necessaria al suo sviluppo fisico, ma anche e soprattutto per consentire l’instaurarsi di rapporti affettivi indispensabili alla formazione della sua personalità. Il diritto al congedo obbligatorio post partum spetta al padre lavoratore nei casi di: morte della madre. • grave infermità della madre; • affidamento del bambino al solo padre • abbandono del bambino da parte della madre. Tale diritto spetta al padre indipendentemente dalla circostanza che la madre sia lavoratrice dipendente.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ il congedo di paternità obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso: la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale di congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre;

FINO AL 1° COMPLEANNO PERICOLOSITA’ DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE DI LAVORO La madre che riprende l’attività lavorativa al termine del periodo di congedo obbligatorio dal lavoro, non può essere adibita alle lavorazioni che la legge individua come faticose, pericolose ed insalubri, per i periodi che la stessa legge stabilisce. Durante questo periodo le lavoratrici saranno adibite ad altre mansioni. L’ambiente di lavoro, in generale, deve comunque garantire alle lavoratrici che hanno partorito da poco e che allattano, la possibilità di riposarsi in posizione distesa e condizioni appropriate RIFERIMENTI NORMATIVI Testo Unico n. 151/2001, art. 7 Decreto legislativo. n. 626/1994 D.P.R. n. 1026/1976, art. 5

ALLATTAMENTO: RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di due periodi di riposo di un’ora, anche cumulabili nella giornata Spetta un solo periodo di riposo di un’ora se l’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito è inferiore a sei ore Spettano alla madre se lavoratrice dipendente, oppure al padre lavoratore nei casi in cui: i figli sono affidati solo al padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale; la madre non è lavoratrice dipendente (ma autonoma, ad esempio, o casalinga); la madre sia morta o gravemente malata. 

I riposi giornalieri in caso di parto plurimo Nel caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e possono arrivare, quindi, fino ad un massimo di 4 ore al giorno, da fruire consecutivamente o frazionatamene nell’arco della singola giornata. Le 2 ore aggiuntive, possono essere fruite dal padre, purché non ne faccia uso la madre.  I riposi giornalieri nel caso di figlio con handicap grave Nel caso di figlio con handicap in condizione di gravità, i riposi giornalieri possono essere fruiti fino al compimento del terzo anno di età del bambino. In alternativa alle due ore di riposo giornaliero, i genitori del bambino disabile possono fruire dei 3 giorni al mese di permesso retribuito.

ASTENSIONE FACOLTATIVA CONGEDO PARENTALE: ASTENSIONE FACOLTATIVA Entro i primi 12 anni di vita del bambino un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Il periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

La lavoratrice può rientrare in servizio prima del termine del periodo richiesto L’astensione facoltativa non esclude la possibilità di fruire nello stesso anno di permessi retribuiti, quando ne ricorrano le circostanze (ad esempio permesso per matrimonio, partecipazione a concorsi, lutto di famiglia, gravi motivi personali). Non hanno diritto all’astensione facoltativa le lavoratrici sospese dal lavoro.

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora. al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

QUANTO SPETTA entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato

NEL PUBBLICO IMPIEGO Primi 30 gg. di congedo con retribuzione pari al 100% se fruiti nei primi 12 anni del bambino (prima era 8 anni) Per gli ulteriori periodi di congedo parentale, per i primi sei anni di vita del bambino, è riconosciuto il 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi. Per i periodi richiesti dopo i sei e fino agli otto anni del bambino, si ha diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione solo qualora il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

L’astensione facoltativa per maternità dipendenti pubblici non dà diritto alla maturazione di ferie e alla tredicesima.

Mesi massimi di astensione ASTENSIONE FACOLTATIVA PER IL PADRE Il padre può fruire del periodo di 6 mesi di astensione facoltativa anche contemporaneamente alla madre nei primi otto anni di vita del bambino. L’astensione non deve superare comunque i dieci mesi complessivi. Il diritto di astenersi dal lavoro compete anche se l’altro genitore non ne ha diritto. Se il padre si astiene dal lavoro per più di tre mesi, il limite di astensione complessiva diventa di undici mesi e il limite del padre passa da sei a sette mesi. Se il padre é l’unico genitore, il diritto di astenersi dal lavoro compete per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi Soggetti Mesi massimi di astensione Madre 6 5 4 3 2 1 Padre (4+1) (5+1) 7 (6+1) Totale 11 10 9 8

FRAZIONAMENTO DELL’ASTENSIONE I periodi di astensione facoltativa non possono essere frazionati in distinti periodi di cinque giorni ciascuno (dal lunedì al venerdì) intervallati solo dal sabato e dalla domenica (se giorni non lavorativi). a mesi interi quando il periodo richiesto è esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso Esempio: il mese di gennaio UN MESE oppure dal 15 febbraio al 14 aprile DUE MESI

a giorni quando il periodo richiesto è di durata inferiore al mese e 30 giorni equivalgono ad un mese; a mesi e giorni quando il periodo richiesto è di durata superiore ad uno o più mesi. Esempio dal 12 al 28 giugno = giorni 17 dal 10 luglio al 31 ottobre = mesi 3 giorni 22 dal 9 novembre all’8 dicembre = mesi 1 Il totale è di mesi 5 e 9 giorni e residuano ancora 21 giorni. Per comprendere come utilizzare al massimo le opportunità del frazionamento si pensi a due genitori che fruiscono dell’astensione facoltativa con le seguenti modalità: prima la madre dal lunedì al venerdì di ogni settimana; poi il padre sempre dal lunedì al giovedì di ogni settimana.

La madre esaurisce i sei mesi (189 giorni) nell’arco di 45 settimane cioè 10,5 mesi, mentre al padre occorrono circa 37,5 settimane, cioè quasi 9 mesi, per fruire dei 5 mesi (135 giorni) di sua spettanza. Questi genitori possono stare alternativamente con il proprio figlio, ad eccezione del venerdì, per oltre un anno e mezzo.

Rispetto alle modalità giornaliera o mensile, la modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo. I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva. Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Esempio 1: genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale. Esempio 2: lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 3 luglio – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 – parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 13 luglio – le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell’11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO fino a 3 anni di età del bambino, ciascun genitore ha diritto di assentarsi per periodi illimitati corrispondenti alla malattia di ogni figlio entro il predetto limite di 3 anni di età del bambino, sono riconosciuti alle lavoratrici madri e, in alternativa, ai lavoratori padri, per ciascun anno di età del bambino, 30 giorni di assenza a retribuzione al 100% anche frazionati. Detti periodi sono computati nell’anzianità di servizio, sono validi ai fini della maturazione delle ferie ma non della tredicesima mensilità

ulteriori periodi successivi ai primi 30 giorni di astensione per malattia non sono retribuiti, non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della 13^ mensilità, sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa dai 3 agli 8 anni di età del bambino, ciascun genitore ha diritto a 5 (cinque) giorni di congedo non retribuito per ogni anno anagrafico del bambino detti periodi sono computati nell’anzianità di servizio con esclusione degli effetti relativi alle ferie ed alla 13^ mensilità Nei casi di fruizione dei congedi per malattia del figlio non trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali sul controllo della malattia del lavoratore (visita fiscale).

BAMBINI CON HANDICAP PRIMI 3 ANNI DI ETA’ al genitore che lo richiede il diritto di fruire, alternativamente, dei seguenti permessi: • prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale, anche per periodi non continuativi, esclusi i casi in cui il bambino é ricoverato presso istituti specializzati; • due ore di permesso giornaliero retribuito, anche frazionabile con il limite minimo di un’ora, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Detto beneficio può essere goduto anche se il dipendente effettua comunque una prestazione giornaliera pari alla metà dell’orario di lavoro previsto.

DOPO IL 3° ANNO DI ETA’ Dopo che il bambino ha compiuto i tre anni e sempre che non sia ricoverato a tempo pieno, i genitori hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, da fruire alternativamente anche in maniera continuativa. Spetta alternativamente ai genitori l’ulteriore diritto ad un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni, da fruirsi entro sessanta giorni dalla richiesta, qualunque sia l’età del figlio, sempre che la gravità dell’handicap sia stata accertata da almeno cinque anni nelle forme previste dalla legge 104 del 1992. Detto periodo é coperto da contribuzione figurativa e retribuito con indennità INPS corrispondente all’ultima retribuzione.

Assenza Riferimento Requisiti Documenti Madre Padre Trattamento Previdenza Permessi esami prenatali Art. 7 d.lgs 645/1996 Gravidanza corso Certificato di gravidanza. Domanda. Certificato rilasciato dalla ASL. SI NO 100% Interdizione obbligatoria Art. 5 legge 1204/1971 Gravi complicanze Condizioni di lavoro disagevoli Domanda. Ispettorato del lavoro. Certificato dell’ispettorato Astensione obbligatoria Art. 4 legge 1204/1971 Raggiungimento del 7° o 8° mese di gravidanza Certificato con data presunta del parto. Certificato medico SSN o del medico competente SI solo in alcuni casi Art. 13 legge 53/2000 Astensione obbligatoria Adozione Art. 6 e 6 bis legge 903/1977 e art. 39 legge 476/1998 Adozione o affidamento preadottivo di minore Copia decreto adozione o affidamento con l data di ingresso in famiglia

Congedi dei genitori (astensione facoltativa) Per adozione Art. 7 legge 1204/1971 Art.3 legge 53/2000 Figlio di età inferiore a 8 anni Domanda. Documentazione attestante i periodi già fruiti dal coniuge e trattamento economico già corrisposto. Attestazione reddito individuale dell’interessato SI Primi 30 giorni al 100% Successivi al primo mese e fino al sesto 30% tra il 3° mese e l’8° anno od oltre i sei mesi (*) “ Congedi dei genitori di minore handicappato in situazione di gravità Art.33 legge 104/1992 Figlio minore di 3 anni Certificato della ASL. Non ricoverato SI in alternativa alla madre Come per l’astensione facoltativa

Congedo dei genitori per malattia del bambino Art. 7, comma 4, legge 1204/1971 Figlio di età inferiore a 3 anni Domanda. Certificato medico. Attestazione dei periodi già usufruiti dl coniuge SI SI in alternativa alla madre 30 giorni con retribuzione al 100% oltre i quali non spetta retribuzione Figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni Attestazione dei periodi già usufruiti dl coniuge. Non contemporaneità dell’astensione 5 g i o r n Nessuna retribuzione Figurativi Periodi di riposo Art. 10, coma 6, legge 1204/1971 e art. 6 ter legge 903/1977 Entro il primo anno di vita del bambino Si (nei casi previsti) Permessi per eventi e cause particolari Art. 4 legge 53/2000 Decesso o grave infermità del coniuge Documentazione medica Congedi per eventi e cause particolari 2 anni Gravi e documentati motivi di famiglia Domanda Riscatto o contributi volontari

Lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni Qualora l'astensione obbligatoria abbia inizio dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto all'indennità di maternità è riconosciuto a condizione che la lavoratrice risulti, alla data di inizio dell'astensione obbligatoria, in godimento del trattamento ordinario e speciale di disoccupazione. Qualora non percepisca l'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria, non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino versati o dovuti a suo favore almeno 26 contributi settimanali.

Lavoratrici sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate da almeno 60 giorni Alle lavoratrici spetta il normale trattamento economico di maternità, purché non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e la data di inizio dell'astensione obbligatoria. Naturalmente il trattamento economico compete anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche se anticipata. Per il computo dei 60 giorni non si tiene conto dei periodi di assenza per malattia o infortunio sul lavoro

Lavoratrici sospese da oltre 60 giorni La lavoratrice sospesa dal lavoro da oltre 60 giorni alla data di inizio dell'astensione obbligatoria ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché alla data di inizio dell'astensione obbligatoria stessa risulti in godimento del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.

Arriva un bambino: adozione o affidamento temporaneo

I PRIMI TRE MESI DALL’INGRESSO IN FAMIGLIA CONGEDO DI MATERNITÀ La lavoratrice che adotta un bambino oppure ottiene l’affidamento preadottivo o temporaneo, ha diritto all’astensione dal lavoro post partum, sempreché il bambino, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione internazionale il congedo di maternità spetta fino al limite di diciotto anni di età del minore adottato o in affidamento preadottivo. Il diritto decorre dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria o adottiva.

Cosa fare La lavoratrice deve presentare: ✔ certificato di nascita del bambino; ✔ copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’adozione ol’affidamento; ✔ idonea documentazione attestante l’ingresso del bambino in famiglia (dichiarazione dell’Istituto pubblico o privato da cui proviene il bambino o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Riflessi sul rapporto di lavoro Il congedo di maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti. Il congedo di maternità non è utile ai fini del computo del periodo di prova.

Riflessi economici Per tutto il periodo del congedo, le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinarie turni). Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione. RIFERIMENTI NORMATIVI: Testo Unico n. 151/2001, artt. 26 e 27

DAI 3 MESI SUCCESSIVI ALL’INGRESSO IN FAMIGLIA ALL’OTTAVO COMPLEANNO In caso di adozione o affidamento, sia preadottivo sia temporaneo, la madre o il padre adottivo o affidatario possono fruire dei medesimi diritti di congedo parentale e di congedi per malattia del bambino, parto plurimo, riposi giornalieri, trattamento economico e contribuzione figurativa, che spettano ai genitori naturali. Questo conferma che la tutela del rapporto fondamentale fra genitore e bambinocostituisce un diritto indipendentemente dal fatto che il minore sia figlio naturale,adottato o affidato. Nel caso in cui il minore, al momento dell’affidamento, abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, anche in deroga al limite degli otto annidi età previsto per i figli naturali. RIFERIMENTI NORMATIVI Testo Unico n. 151/2001, artt. 36 e 37

ALLATTAMENTO: RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE E PER IL PADRE Anche le lavoratrici che hanno adottato bambini, o che li hanno ottenuti in affidamento preadottivo o temporaneo, hanno diritto ad usufruire di riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia, tenuto conto della identità di esigenze che si presentano quando la famiglia adottiva accoglie un bambino.

VALGONO LE STESSE NORME SOPRA DESCRITTE MALATTIA DEL BAMBINO BAMBINI CON HANDICAP VALGONO LE STESSE NORME SOPRA DESCRITTE

Divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento vige dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino o, nel malaugurato caso in cui il bambino muoia durante il parto, nei tre mesi successivi. Tale divieto opera fino al termine del periodo di astensione obbligatoria. Nell’ipotesi in cui il bambino cessi di vivere dopo il periodo di astensione obbligatoria e prima del compimento di un anno di età il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.

Il divieto di licenziamento non opera nel caso di colpa grave della lavoratrice, né nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa é addetta, di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine. La lavoratrice può essere licenziata anche in caso di esito negativo del periodo di prova. Qualora sia noto lo stato di gravidanza, è necessario fornire alla lavoratrice stessa spiegazioni dettagliate sulle ragioni che hanno prodotto il giudizio negativo. Il divieto di licenziamento opera anche nel caso di adozione o di affidamento, temporaneo o definitivo, fino ad un anno dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia

nullità di un’eventuale richiesta di dimissioni presentata da uno dei genitori durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, salva la convalida da parte del Servizio di Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro. RIFERIMENTI NORMATIVI Testo Unico n. 51/2001, artt. 54 e 55 Legge n. 53/2000, art. 18 D.P.R. n. 1026/1976, art. 2

GUIDA ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ PER SAPERNE DI PIU’ www.abcdeidiritti.it GUIDA ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ http://www.abcdeidiritti.it/esperto.html#singleQpost?id=2227