LA «LEGGE MADIA» E LA SUA DECRETAZIONE DELEGATA: IL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, n. 126 cd. “DECRETO SCIA 1” Bologna, 20-21-26 ottobre 2016.

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LA «LEGGE MADIA» E LA SUA DECRETAZIONE DELEGATA: IL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, n. 126 cd. “DECRETO SCIA 1” Bologna, 20-21-26 ottobre 2016 Stefano Bianchini

L. 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” cd. “Legge Madia”

La L. 124/2015 è composta da 23 articoli, suddivisi sistematicamente in 4 Capi: • Capo I – Semplificazioni amministrative • Capo II – Organizzazione • Capo III – Personale • Capo IV – Deleghe per la semplificazione normativa

La L. 124/2015 intercetta le seguenti materie: • procedimento amministrativo • trasparenza e anticorruzione • rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. • amministrazione digitale • servizi pubblici locali • società a partecipazione pubblica • assetto dell’ amministrazione centrale e periferica • razionalizzazione delle funzioni di polizia e accorpamento del corpo forestale • processo innanzi alla Corte dei conti

La L. 124/2015 ha un’articolazione complessa: 1) da un lato , è una legge delega → decreti legislativi delegati (art. 76 Cost.) 2) dall’altro, detta prescrizioni immediatamente precettive (ad es. artt. 3 e 6)

Art. 5 L. 124/2015 Delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di: • SCIA; • silenzio – assenso; • autorizzazione espressa; • comunicazione preventiva.

Procedimento di adozione dei decreti delegati: 1) schema di decreto proposto dal Ministro per la semplificazione e la p.a. (di concerto con il Ministro dell’interno); 2) deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri sullo schema di decreto; 3) parere (obbligatorio ma non vincolante) della Conferenza unificata; 4) parere (obbligatorio ma non vincolante) del Consiglio di Stato; 5) parere (obbligatorio ma non vincolante) delle Commissioni parlamentari competenti; 6) deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri; 7) emanazione da parte del Presidente della Repubblica.

La delega di cui all’art. 5 L. 124/2015 ha un duplice oggetto: “precisa individuazione” dei procedimenti soggetti a SCIA, silenzio - assenso, autorizzazione espressa, comunicazione preventiva (→ cd. “decreto SCIA 2”); introduzione della “disciplina generale” applicabile alle attività private “non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa” (→ D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, cd. “decreto SCIA 1”).

Entrato in vigore lo scorso 28 luglio D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (cd. “Decreto SCIA 1”) Entrato in vigore lo scorso 28 luglio

Art. 2 D.Lgs. 126/2016 Adozione di “moduli unificati e standardizzati” che, per singola tipologia di procedimento, definiscano esaustivamente: 1) i contenuti tipici; 2) la documentazione da allegare; 3) la possibilità per il privato di indicare l’eventuale domicilio digitale (ex art. 3 bis D.Lgs. 82/2005).

I “moduli” devono essere pubblicati ai sensi del D. Lgs. 33/2013 (cd I “moduli” devono essere pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (cd. “decreto trasparenza”): sezione “Amministrazione trasparente” (Allegato A); sottosezione di primo livello “Attività e procedimenti”; sottosezione di secondo livello “Tipologie di procedimento” (art. 35, comma 1)

Art. 35, comma 1, lett. d), D.Lgs. 33/2013 Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: “d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni (…) nonché gli uffici ai quali rivolgersi”, con indicazione dei relativi recapiti.

L’amministrazione non può chiedere al soggetto istante: Art. 2, comma 4, D.Lgs. 126/2016 L’amministrazione non può chiedere al soggetto istante: ulteriori documenti o informazioni rispetto a quelli indicati sul sito; 2) documenti già in possesso di una p.a. (non solo di quella procedente).

Art. 18 bis L. 241/1990 (come inserito ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 126/2016) Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni “è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta” che attesti: 1) l’avvenuta presentazione dell’istanza o segnalazione o comunicazione; 2) i termini entro cui la p.a. è eventualmente tenuta a rispondere o entro cui si forma il silenzio – assenso.

Art. 5, comma 4, d.P.R. 160/2010 “Il SUAP, al momento di presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta (…)”.

Ricevuta – comunicazione di avvio del procedimento: 1) amministrazione competente; 2) oggetto del procedimento promosso; 3) ufficio e persona responsabile del procedimento; 4) attestazione della data di avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione; 5) (eventuale) indicazione: a. se l’amministrazione è tenuta a rispondere e in che termini e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; b. se e in che termini il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; 6) ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 7) (eventuali) modalità per esercitare in via telematica i diritti di partecipazione di cui all’art. 10 della L. 241/1990 (ex art. 41 D.Lgs. 82/2005)

Art. 18 bis, comma 1, L. 241/1990 (come inserito ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 126/2016) “La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione.”

Art. 19 bis, comma 2, L. 241/1990 (come inserito ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 126/2016) Qualora, per lo svolgimento di attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello unico.

Art. 19 bis, comma 3, L. 241/1990 (come inserito ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 126/2016) “Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni (…)” l’interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza.

Art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 126/2016 Il nuovo art. 29, comma 2–ter, L. 241/1990 prevede che: “Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni (…)”.

Art. 4 D.Lgs. 126/2016 “Ai sensi dell’art. 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.”

Schema di decreto legislativo “in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (cd. “decreto SCIA 2”)

Art. 2, comma 2, schema di “decreto SCIA 2” “Le attività non elencate, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale.”

Art. 5 schema di “decreto SCIA 2”: modifiche all’art. 26, comma 5, D Art. 5 schema di “decreto SCIA 2”: modifiche all’art. 26, comma 5, D.Lgs. 114/1998 Testo vigente Modifiche E’ soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. E’ soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. La cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 non è soggetta ad alcuna comunicazione.

Testo vigente Modifiche Art. 5 schema di “decreto SCIA 2”: modifiche all’art. 64, comma 1, D.Lgs. 59/2010 Testo vigente Modifiche L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 6, comma 2, schema di “decreto SCIA 2” “Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l’allegata tabella A preveda un regime di SCIA, quest’ultima svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.”