Ufficio di supporto agli Organi Collegiali L’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali Roma, 20 febbraio 2017.

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Ufficio di supporto agli Organi Collegiali L’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali Roma, 20 febbraio 2017

1. La regolazione del diritto di sciopero tra Costituzione e norme europee Art. 40 Costituzione italiana: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (varata nel 2000, ma divenuta giuridicamente vincolante per i paesi UE a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del dicembre 2009), prevede all’art. 28: ”Diritto di negoziazione e di azioni collettive” “I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.”

2. Bilanciamento fra diritto di sciopero e diritti garantiti dalla Costituzione La legge 12.6.1990, n. 146 sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali (modificata e integrata dalla successiva legge 11.4.2000, n. 83) nasce con l’obiettivo di contemperare l’esercizio al diritto di sciopero con i seguenti diritti della persona tutelati dalla Costituzione: alla vita; alla salute; alla libertà e alla sicurezza; alla libertà di circolazione; all’assistenza e alla previdenza sociale; all’istruzione; alla libertà di comunicazione.

3. Il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero Per ciascuno dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione (vedi pagina precedente), la legge 146/1990 definisce i servizi pubblici essenziali da garantire anche in caso di sciopero. L’esercizio di sciopero nell’ambito dei servizi essenziali deve essere esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni. Le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni collegate alla tutela dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione devono individuare, nei rispettivi contratti collettivi di lavoro, i servizi indispensabili il cui funzionamento va assicurato in caso di sciopero. Nei contratti collettivi di lavoro vanno anche individuati, per ciascuna amministrazione interessata, i contingenti minimi di personale per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero.

4. Le procedure per prevenire lo sciopero nei servizi essenziali La legge 146/1990 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali fissa una cornice di regole da trasferire nei contratti collettivi di lavoro. Prevale la logica della condivisione in nome di un interesse generale, piuttosto che dell’imposizione arbitraria di un limite all’esercizio di un diritto (visione comune a molti aspetti della vita sociale ed economica italiana degli anni ’90). L’accordo governo-sindacati del 31.5.2001 ha definito le linee-guida per le procedure obbligatorie di raffreddamento e conciliazione da adottare in tutte le amministrazioni prima di proclamare uno sciopero. In alternativa, le parti possono richiedere che il tentativo di conciliazione sia svolto presso un’ autorità esterna: prefettura o comune (se lo sciopero riguarda servizi pubblici a rilevanza locale), oppure Ministero del lavoro (se la vertenza ha rilevanza nazionale).

5. Chi decide se le misure fissate nei contratti collettivi sono adeguate ? La legge 146/1990 ha istituito un’ autorità nazionale preposta a vigilare sulla corretta attuazione del rispetto delle norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali: la “Commissione di garanzia”. La Commissione esamina e valida gli accordi collettivi che fissano l’elenco dei servizi indispensabili di competenza di ciascuna Amministrazione pubblica e recepiscono le procedure per assicurarne il funzionamento in caso di sciopero. In caso di difformità rispetto alle indicazioni della legge, la Commissione respinge gli accordi e indica le modifiche da apportare. La Commissione aggiorna costantemente e rende pubblico il calendario degli scioperi proclamati in tutto il territorio nazionale.

6. Comportamenti obbligatori in caso di sciopero nei servizi essenziali Prima di proclamare uno sciopero, i sindacati devono consultare il calendario predisposto dalla Commissione di garanzia. Il primo sciopero non può superare la durata massima di un’intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi per la stessa vertenza non possono superare la durata massima di 48 ore. Gli scioperi di durata inferiore a 24 ore devono svolgersi in un unico periodo di ore continuative all’inizio o alla fine di ciascun turno. In caso di successione di scioperi per lo stesso servizio che incidono sullo stesso bacino di utenza, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo deve trascorrere un intervallo minimo di almeno 48 ore (più i successivi 10 giorni di preavviso)

7. Comportamenti obbligatori in caso di sciopero nei servizi essenziali (segue) La proclamazione o la revoca di uno sciopero va comunicata alla Commissione di garanzia e, in caso di vertenze nazionali, alla Presidenza del Consiglio (Funzione Pubblica). Le amministrazioni pubbliche interessate dallo sciopero sono tenute a darne comunicazione agli utenti almeno 5 giorni prima dell’inizio, spiegando modi e tempi con cui sarà assicurata l’erogazione dei servizi essenziali. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rendere pubblico il numero dei partecipanti allo sciopero. I criteri di partecipazione agli scioperi dei dipendenti addetti ai servizi essenziali, al di fuori del contingente minimo obbligatorio, sono definiti dai contratti collettivi di lavoro.

8. Il dialogo sociale come strumento di prevenzione dei conflitti Il CNEL non ha compiti specifici in materia di controllo sull’esercizio del diritto di sciopero. Come sede del confronto e della mediazione sociale sui temi del lavoro, dell’occupazione e dello sviluppo, il CNEL svolge una funzione utile a prevenire l’insorgere di conflitti, in particolare sulle grandi vertenze di interesse nazionale (mercato del lavoro, previdenza, ecc.). Presso l’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro sono depositati gli accordi di definizione dei servizi pubblici essenziali e delle procedure da adottare in caso di sciopero, sottoscritti a livello interconfederale e di comparto.

9. Importanza di definire regole certe sulla rappresentatività sindacale Il diritto di proclamare uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali chiama in causa la necessità di misurare il loro grado di rappresentatività. Nel pubblico impiego, dal 1998 esiste un sistema per misurare la rappresentatività sindacale. La misurazione si ottiene attraverso un calcolo (c.c.”media ponderata”) che tiene conto del numero di lavoratori iscritti alle varie oo.ss. e del numero di voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali (RSU) in ciascun ente. Il CNEL è stato indicato quale organismo di certificazione della rappresentatività sindacale presso le aziende del settore privato (Accordo interconfederale 10.1.2014). Questa funzione implica complessi problemi organizzativi. Molte imprese private svolgono servizi di pubblica utilità che rientrano fra quelli definiti “essenziali” dalla legge 146/1990.

10. Alcuni esempi di servizi pubblici essenziali ai sensi della L Sanità e igiene pubblica Protezione civile Raccolta e smaltimento dei rifiuti Dogane (limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili) Approvvigionamento di energie e beni di prima necessità Amministrazione della giustizia Trasporti pubblici urbani ed extraurbani (autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e di collegamento marittimo con le isole) Erogazione degli importi (anche tramite banche) relativi all’assistenza e previdenza sociale Istruzione pubblica e universitaria Servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali Poste e telecomunicazioni Informazione trasmessa per radio e televisioni pubbliche.