Imposta sul Valore Aggiunto I.V.A.

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Imposta sul Valore Aggiunto I.V.A. Imponibilità ed esigibilità dell’ imposta

Cassazione SS. UU. , 9 Febbraio 2016 – 21 Aprile 2016 n. 8059 Pres. R Cassazione SS. UU., 9 Febbraio 2016 – 21 Aprile 2016 n. 8059 Pres. R. Rordorf, Rel. A. Cappabianca Sezioni Unite Ricorso per cassazione Giudice di legittimità Questioni non sul fatto Solo questioni di diritto SS.UU. Questioni di diritto di particolare importanza Esigenza nomofilattica - rimuovere incertezze e prevenire contrasti interpretativi

LE PARTI: Contribuente: Già Professionista; esercente la professione di architetto

Avviso di accertamento aa.2002 Fase amministrativa Avviso di accertamento aa.2002 IRPEF IRAP IVA

FASE GIUDIZIARIA Ricorso alla commissione tributaria provinciale OGGETTO DELLA CONTROVERSIA : Assoggettabilità ad imposta del compenso percepito successivamente alla cessazione dell’attività professionale, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita. Prestazione di servizio Il fato Cessazione di esercizio della sua attività professionale 1997 Conseguimento del compenso 2002

Il contribuente sostiene l'applicabilità della seguente normativa: Presupposti di imponibilità IVA D.P.R.n.633 ,del 1972 art.1° art.5 comma1 Soggettivo: qualifica di professionista Oggettivo Temporale Art. 1, D.P.R. 633/72 Operazioni imponibili ‘’ L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell‘ esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate ‘’

Effettuazione delle operazioni Operazioni di cessione di beni TEMPORALMENTE RICOLLEGATE AL MOMENTO DI ESECUZIONE Prestazioni di servizi In assenza di fattura si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo Art. 6 comma 3 e 4, D.P.R. 633/72 Effettuazione delle operazioni ‘’Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo’’ ‘’Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione dei casi previsti alle lettera d bis) del secondo comma’’

Sentenza della C.T.P.: Recupero IVA illegittimo Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) La C.T.R. rigetta l’ appello dell’ AE e conferma la decisione impugnata Ricorso per Cassazione contro la sentenza C.T.R. Motivi: per falsa applicazione dell’art.6 e per non aver considerato che una prestazione di servizi, se imponibile a fini Iva al momento della sua esecuzione , resta necessariamente tale, anche se il pertinente corrispettivo venga conseguito successivamente alla cessazione dell’attività professionale. Provvedimento: Dichiarazione di inammissibilità del ricorso Causa – difetto di notifica –manca avviso di ricevimento Dunque : la sentenza della C.T.R. diventa definitiva Il Contribuente non paga l’ IVA Questione rimessa alle SS.UU.per esigenze di rimozione delle incertezze e per prevenire contrasti interpretativi .

Ricorso in Cassazione Violazione del D.P.R. 633/72 art. 5 comma 1 ‘’ Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse’’ Art. 21 comma 1, D.P.R. 633/72 Fatturazione delle operazioni ‘’ Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte’’ Art. 6 commi 3 e 4, D.P.R. 633/72 Effettuazione delle operazioni ‘’Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo’’ ‘’Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione dei casi previsti alle lettera d bis) del secondo comma’’

Sezioni Unite Nell‘ordinamento giuridico italiano, le Sezioni Unite (SS.UU.) costituiscono la sezione più autorevole della Corte Suprema di Cassazione. La pronuncia delle sezioni unite è statuita dall'art. 374 c.p.c. (pronuncia a sezioni unite) che ne prevede la possibilità espressamente nei casi indicati dall'art. 360 e 362 c.p.c. Ovvero quando le questioni proposte sono di speciale importanza (ad esempio perché si tratta di una questione che si presenta per la prima volta) il Presidente della Corte di cassazione, su richiesta del Procuratore Generale, dei difensori delle parti o anche d'ufficio, assegna il ricorso alle Sezioni Unite.

Contrasto con la normativa CE Il ‘’Punctum Dolens’’ Art. 6 D.P.R. 633/72 VS Artt. 62 e 63, Direttiva CE 112/2006

Art. 62 commi 1 e 2, Direttiva CE 112/2006 Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «fatto generatore dell'imposta» il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta; 2) «esigibilità dell'imposta» il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.

Art. 63 Direttiva CE 112/2006 ‘’Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi’’

Art. 66 Direttiva CE 112/2006 In deroga agli articoli 62-65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti: - non oltre l’emissione della fattura - non oltre il pagamento del corrispettivo - in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

Art. 6 comma 3, D.P.R. 633/72 Effettuazione delle operazioni ‘’Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo’’

Interpretazione della Corte Premesso che l’ art. 66 della Direttiva CE, conferisce agli stati membri la facoltà di derogare le condizioni di esigibilità dell’imposta, la Corte di Giustizia afferma che: ‘’L’ art. 6 D.P.R. non è incompatibile con il Diritto Comunitario, in quanto dichiara che quest’ultimo fa riferimento esclusivo alla mera esigibilità dell’imposta. Qualora vedesse coinvolta anche la sua rilevanza ai fini dell’imponibilità allora sarebbe incompatibile’’.

Conclusioni Per l’interpretazione della Corte esposta in precedenza,…

…per il rispetto del principio di neutralità dell’imposta: Il tributo è esclusivamente destinato a gravare sul consumatore finale e non può risolversi né in svantaggio né in vantaggio per gli operatori economici che intervengono nei passaggi intermedi del ciclo produttivo/distributivo. ed infine…

…per le disposizioni dell’ art. 35 commi 3 e 4, D.P.R. 633/72 ‘’ In caso di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati ’’ ‘’ In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta computando anche le operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta ’’

…si rinviene che: L’imponibilità, sorge nel momento in cui il bene viene ceduto o la prestazione eseguita. Di conseguenza, la mancata riscossione del corrispettivo prima della cessione dell’attività, non fa venir meno l’obbligazione tributaria.

Vi ringraziamo per la cortese attenzione A cura di: Cristian Luzzi Matr. 0212592 Inga Gincu Matr. 0227060 Vi ringraziamo per la cortese attenzione