Alcune questioni normalmente coinvolte in casi di licenziamento per G

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Art. 41 Costituzione (insindacabilità scelte datoriali e libertà di iniziativa economica privata)

Alcune questioni normalmente coinvolte in casi di licenziamento per G Alcune questioni normalmente coinvolte in casi di licenziamento per G.M.O. INSINDACABILITA’ DELLE SCELTE GESTIONALI e verifica del nesso causale (tra scelta datoriale e soppressione del posto di lavoro) EVENTI OGGETTIVI che incidono sulla concreta utilizzabilità del prestatore Onere di REPECHAGE (il datore di lavoro deve dimosttrare l’ impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse con riguardo all’organizzazione aziendale (complessiva) in essere al momento del recesso. N.B. Secondo parte della giurisprudenza, il datore di lavoro deve anche fornire la prova di aver offerto al lavoratore, senza ottenere il suo consenso, il reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. 1/7/11 n.14517)

Insindacabilità delle scelte imprenditoriali (alcune sentenze) Cass. 22/02/2011 n. 4276 “Le ragioni inerenti all’attività produttiva possono essere le più varie e non possono considerarsi legittime solo quelle volte a fronteggiare situazioni sfavorevoli Cass. 24/02/2012 n. 2874, Cass. 02/02/2012 n. 1461 “Perché sussista il GMO di licenziamento causato da un riassetto organizzativo dell’Azienda, detta decisione deve essere volta a fronteggiare situazioni sfavorevoli strutturali e non temporanee (no alla pretestuosità o al mero aumento di profitto) Cass. 16/02/2012 n. 2250, Cass. 07/04/2010 n. 8237, Cass. 13/07/2009 n. 16323 “Le scelte Aziendali sono insindacabili nel merito in virtù dell’Art. 41 Costituzione, dovendo il controllo giurisdizionale limitarsi a verificare l’effettività dell’esigenza aziendale addotta dal datore di lavoro

Conseguenza licenziamento ILLEGITTIMO 1° Liv. REINTEGRAZIONE PIENA (licenziamento discriminatorio, licenziamento orale…)  RISARCIMENTO INTEGRALE PERIODI PREGRESSI (in attesa del giudizio) OPZIONE PER LE 15 MENSILITA’ 2° Liv. REINTEGRAZIONE ATTENUATA (“Ingiustificatezza macroscopica” insussistenza del fatto contestato, violazione criteri di scelta, manifesta infondatezza nei licenziamenti per GMO) MAX 12 MESI DI RISARCIMENTO DANNO + REINTEGRA (oppure 15 mensilità) 3° Liv. RISARCIMENTO PIENO (vizi procedurali nei licenziamenti collettivi giusta causa – GMO che non rientrano nelle precedenti ipotesi) INDENNITA’ RISARCITORIA ONNICOMPRENSIVA DA 12 A 24 MENSILITA’ 4° Liv. RISARCIMENTO ATTENUATO (licenziamento privo di motivazione scritta, violazioni formali) INDENNITA’ RISARCITORIA ONNICOMPRENSIVA DA 6 A 12 MENSILITA’

DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO DOPO IL D. LGS ATTUATIVO DEL JOBS ACT (n DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO DOPO IL D.LGS ATTUATIVO DEL JOBS ACT (n. 23 del 4 Marzo 2015) In vigore dal 7 Marzo 2015; Contratto di lavoro subordinato a t.i. “a tutele crescenti”; Norme applicabili a tutti i dipendenti assunti con contratto a t.i. dopo l’entrata in vigore del d.lgs ed alle aziende che superino i requisiti dimensionali ex art. 18 Statuto dei lavoratori; Marginalità della tutela reale con diritto del lavoratore alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro, in favore di quella obbligatoria (risarcitoria).

N.B : presenza di due distinti regimi tra lavoratori appartenenti alla stessa azienda in ragione della data di assunzione. Licenziamento discriminatorio, orale, per motivi soggettivi in cui sia dimostrata insussistenza del fatto = reintegrazione. In tutti gli altri casi di dichiarata illegittimità del licenziamento, la tutela è esclusivamente risarcitoria.

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO INDIVUALE (Aziende sopra i 15 dipendenti) Conseguenze: Reintegrazione commutabile (diritto di opzione: il lavoratore può richiedere un’indennità di 15 mensilità, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro) + Indennita’ risarcitoria (non inferiore a 5 mensilità) NULLITA’; DISCRIMINAZIONE; MANCANZA DI FORMA SCRITTA ; DISABILITA’ FISICA O PSICHICA; VIOLAZIONE ART 2110 C.C (malattia, gravidanza, puerperio).

GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Rapporto estinto alla data del licenziamento; Indennità risarcitoria nella misura di 2 mensilità per ogni anno di anzianità(non inferiore a 4 se l’anzianità è inferiore a 2 anni), né superiore a 24; Non è dovuta contribuzione previdenziale; Non si applica la procedura presso la DTL ex art. 7 legge n. 604/1966 prevista dalla Legge Fornero.

GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA Insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore: reintegrazione commutabile + indennità (non superiore a 12 mensilità) se dimostrata in giudizio, con onere a carico del lavoratore. Riferimento alla sola ipotesi in cui il fatto contestato non si sia materialmente verificato; Il giudice non rileva sproporzione tra fatto contestato e licenziamento irrogato: entro 30 giorni dalla sentenza o dall’invito a riprendere il lavoro, il lavoratore può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità ma senza contribuzione previdenziale. Risoluzione del rapporto di lavoro.

VIZI FORMALI E PROCEDURALI 1 mensilità dell’ultima retribuzione pari a quella di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (non inferiore a 2, né superiore a 12); Se il licenziamento risultasse discriminatorio o disciplinare, si applicheranno le tutele previste.

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO INDIVIDUALE (Aziende con meno di 15 dipendenti) Reintegrazione; Indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; Possibilità per il lavoratore di richiedere un’indennità di 15 mensilità con estinzione del rapporto. MANCANZA DI FORMA SCRITTA; DISCRIMINATORIO NULLO DISABILITA’ FISICA O PSICHICA VIOLAZIONE 2110 C.C

MANCANZA DI GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E SOGGETTIVO 1 mensilità di ammontare pari alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (non inferiori a 2, né superiori a 6 mensilità).

VIZI FORMALI E PROCEDURALI ½ mensilità per ogni anno di servizio, commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; Non inferiore a 1 né superiore a 6 mensilità.

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE E OFFERTA DI CONCILIAZIONE DA PARTE DEL DATORE Entro 60 giorni dal licenziamento (termine per impugnazione) per evitare il giudizio; Pagamento di un’indennità risarcitoria pari a una mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio con un min di 2 e un max di 18 (oppure min 1 e max 6 per piccole imprese). Il rapporto è risolto è l’impugnazione del licenziamento rinunciata.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO DOPO IL JOBS ACT Art. 24 comma 1, Legge n. 223/1991; Per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro (criterio qualitativo); Almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva (criterio quantitativo); N.B: requisito dimensionale necessario per la procedura ex. art 4 coincide con il limite richiesto per CIG straordinaria.

IPOTESI ESCLUSE DALLA LEGGE n. 223/1991 Esclusione applicabilità disciplina dei licenziamenti collettivi “nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali e saltuarie”; Giustificate dalla natura dei rapporti contrattuali.

PROCEDURA Comunicazione scritta preventiva, ex art. 4 commi 2-3 legge 223/1991 alle RSA, RSU ed associazioni di categoria con indicazione esuberi, ragioni che li giustificano e motivi che impediscono soluzioni alternative; Iter di negoziazione tra azienda e sindacato, poi con le Istituzioni: Regione o Ministero del Lavoro; Possibilità di raggiungere accordi sindacali (es: sui criteri di scelta o sul ricorso alla CIGS).

CRITERI DI SCELTA Art. 5 legge n. 223/1991; Esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale; Criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati (es: prossimità alla pensione); Criteri legali dei carichi di famiglia (es: assegni familiari), anzianità (servizio in azienda).

Lavoratori con “vecchio” contratto a tempo indeterminato, assunti prima del 7 marzo 2015: disciplina ex art. 18 Statuto dei lavoratori come modificato dalla Legge Fornero n. 92/2012; Lavoratori con “nuovo” contratto a tutele crescenti: d.lgs n. 23/2015. (reintegrazione solo nel caso in cui il licenziamento collettivo non sia stato annunciato in forma scritta, per ogni altra violazione, il lavoratore otterrà unicamente una tutela risarcitoria).

Lavoratori “vecchio” contratto (art. 18) Mancanza di forma scritta: (art 18 co.1) nullità licenziamento + reintegrazione + risarcimento in 5 mensilità; Violazione procedura ex art. 4 comma 12: (art. 18 co. 7) indennità risarcitoria fra 12 e 24 mensilità; Violazione criteri di scelta ex art. 5: (art 18 co. 4) reintegrazione + pagamento della retribuzione dal licenziamento alla reintegra fino ad un massimo di 12 mensilità.

Lavoratori assunti dopo il 7 Marzo 2015 Licenziamento collettivo privo di forma scritta: (art 2 d.lgs n. 23/2015) reintegra sostituibile + indennità risarcitoria + versamento contributi previdenziali e assistenziali; Violazione della procedura ex art. 4 o criteri di scelta ex art. 5: indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento ed in ogni caso non inferiore a 4.