Il fascicolo sanitario elettronico tra deontologia, privacy e efficacia 27.01.2017 Guido Marinoni.

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Il fascicolo sanitario elettronico tra deontologia, privacy e efficacia 27.01.2017 Guido Marinoni

DL 18 ottobre 2012 n.179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese Art. 12 Fascicolo Sanitario Elettronico e sistema di sorveglianza nel settore sanitario 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Comma 2: Il Fascicolo Sanitario Elettronico è istituito dalla Regioni e Provincie Autonome ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di cui al comma 7.

Comma 2 bis: le farmacie Per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è alimentato da I soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del SSN e dei servizi socio sanitari regionali nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

La legge prevede inoltre L’attribuzione di un codice identificativo univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato L’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo

Recenti modifiche di legge hanno inoltre previsto L’opportunità per le Regioni e le Provincie Autonome di utilizzare l’infrastruttura per l’interoperabilità la cui realizzazione è curata dal MEF attraverso l’uso del sistema Tessera Sanitaria

Quale coinvolgimento istituzionale della Professione? La FNOMCeO ha partecipato al gruppo di lavoro per la definizione dello schema di DCPM attuativo del fascicolo sanitario elettronico, attività che si è svolta nel corso del 2013, a partire dalle premesse legislative già definite (in particolare la legge 17.12.2012 n.221, poi modificata, nel corso dell'attività del gruppo di lavoro, dal DL 21.06.2013 n.69).

Quali sono stati i contenuti del contributo FNOMCeO? Come è evidente dalle premesse il contributo è stato richiesto e quindi fornito in una fase di elaborazione tecnico organizzativa La delegazione FNOMCeO, su mandato del Comitato Centrale, ha comunque fondato il suo contributo sugli aspetti di sostenibilità deontologica,coerenti con quanto poi codificato nell'art. 78 del nuovo Codice di Deontologia Medica e negli indirizzi applicativi allegati,oltre che su alcuni aspetti di sostenibilità organizzativa professionale

Successivamente alla definizione delle linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE La FNOMCeO non è stata più coinvolta nel monitoraggio della realizzazione del FSE

L'art. 79 Del Codice di Deontologia Medica Innovazione e organizzazione sanitaria. Il medico partecipa e collabora con l'organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina. Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l'appropriatezza clinica nell'organizzazione sanitaria

Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art.78 del nuovo Codice di Deontologia Medica comma 1 Il medico, nell'uso di qualsiasi strumento informatico,deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla garanzia della pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza

Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art.78 del nuovo Codice di Deontologia Medica comma 2 Il medico collabora a eliminare ogni forma di discriminazione nell'uso delle tecnologie informatiche e a garantire uguaglianza nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi sanitari, nonché il recupero del tempo necessario per la relazione di cura

Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art.78 del nuovo Codice di Deontologia Medica comma 3 Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso dell'informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di conservazione

Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art.78 del nuovo Codice di Deontologia Medica comma 5 L'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i cittadini

Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art.78 del nuovo Codice di Deontologia Medica comma 8 ll medico deve favorire l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per la gestione della complessità propria della medicina e per il miglioramento degli strumenti di prevenzione individuale e collettiva in particolare a fronte di risultanze cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino la scelta preferenziale

Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art.78 del nuovo Codice di Deontologia Medica comma 9 Il medico collabora a garantire l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva finalità di tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricerca, di governo e di controllo e di telemonitoraggio della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza da attuarsi secondo le previsioni della vigente normativa, della raccolta, utilizzo e monitoraggio dei dati dei pazienti

Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art Alcuni aspetti degli indirizzi applicativi allegati all'art.78 del nuovo Codice di Deontologia Medica comma 11 L'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla maggiore efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, nonché alla promozione del miglioramento delle procedure professionali e della valutazione dei risultati delle prestazioni mediche

Il problema dell'utilizzo dei dati con finalità di ricerca e di governo La delegazione FNOMCeO si è espressa a favore del trattamento dei dati (resi anonimi e non tracciabili) per finalità di ricerca e di governo, in quanto sarebbe stato riduttivo limitare al solo utilizzo clinico un'insostituibile fonte di informazioni utili per migliorare le conoscenze e il servizio Per consentire tale tipo di trattamento, tuttavia, è stata necessaria una modifica legislativa.

Modifiche all'art. 12 della legge 17. 12. 2012 n Modifiche all'art.12 della legge 17.12.2012 n.221 apportate dalla legge 9 agosto 2013 n.98 al comma 6, le parole "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle seguenti "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE"

Il problema dell’”oscuramento dell’oscuramento” La costituzione del FSE, ovviamente, può avvenire solo dopo che il paziente abbia prestato il consenso, sempre revocabile Il paziente, tuttavia, può sempre chiedere l’oscuramento di una parte dei dati e anche che di tale oscuramento non vi sia traccia

Il profilo sanitario sintetico Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto, il profilo sanitario sintetico è il documento socio sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, che riassume la storia clinica del paziente e la sua situazione corrente conosciuta.

Il profilo sanitario sintetico Si è condiviso un modello che, pur essendo in prospettiva adeguabile a un sistema totalmente codificato e potenzialmente in grado di consentire quindi un'interoperabilità internazionale a prescindere dalle differenze linguistiche, consente, in una prima fase, di inserire solo le informazioni essenziali anche con l'utilizzo di campi a testo libero E' ovviamente previsto il carico in automatico dei dati amministrativi già presenti nel sistema

Profilo sanitario sintetico 1

Profilo sanitario sintetico 2

Profilo sanitario sintetico 3

Profilo sanitario sintetico 4

Profilo sanitario sintetico 5

Fascicolo sanitario sintetico 6

Altri contributi FNOMCeO Sono stati forniti inoltre contributi relativi a numerosi aspetti della stesura della bozza di decreto relativi, ad esempio, alle definizioni, ai profili di accesso, ai profili di responsabilità dei diversi soggetti interessati, ecc...

Alcune considerazioni sull’utilizzo pratico nell’esperienza lombarda Il FSE in Lombardia è ormai utilizzato da molti anni Il medico vi accede con un’ “autenticazione forte” tramite carta operatore I documenti sono forniti in formato pdf e pertanto non fruibili per l’importazione automatica nelle schede sanitarie degli assistiti ( differenza di quanto avviene in altre Regioni) Non è stato implementato il “patient summary”

Alcune considerazioni sull’utilizzo pratico nell’esperienza lombarda I tempi di accesso sono relativamente lenti sia in modalità diretta che mediata dai software delle schede sanitarie La visione di insieme degli accertamenti del paziente è poco fruibile: il sistema è più adatto alla ricerca di un singolo documento

Alcune considerazioni sull’utilizzo pratico nell’esperienza lombarda Il medico riceve per email l’avviso di disponibilità di ogni singolo referto di ogni singolo assistito che abbia prestato il consenso con un link per l’accesso protetto tramite carta operatore In futuro è prevista l’importazione diretta nelle schede sanitarie. Problemi medico legali?