Gli interventi “regressivi” sul diritto al riposo da parte del Governo Prodi Legge Finanziaria 2008 Art. 3, co.85: All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori »
Gli interventi “regressivi Governo Berlusconi
(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro) Legge 133/2008 Articolo 41, Comma 13 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro) 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
Legge 161/2014 “Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”. Con questa disposizione contenuta nell’art. 14 della Legge 161/2014 si conclude una lunga battaglia condotta dall’ Anaao Assomed a difesa del diritto al riposo e a un tempo massimo di lavoro settimanale per i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN. L’entrata in vigore della normativa è prevista per il 25 novembre 2015.
Esclusione dei Dirigenti
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61 Art 17 (Deroghe) comma 5: il decreto non si applica ai lavoratori la cui durata di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o non può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
Nel tempo di lavoro rientra anche la cosiddetta guardia “inattiva”. Risoluzione del Parlamento europeo adottata a maggioranza qualificata nella riunione plenaria del 17/12/2008 in merito alla proposta di modifica della Direttiva CE 88/2003 Il tempo di lavoro massimo settimanale, calcolato su una media di 4 mesi, deve essere portato nel giro di tre anni a 48 ore, abrogando la clausola “opt-out”. Nel tempo di lavoro rientra anche la cosiddetta guardia “inattiva”. Il riposo compensativo deve essere immediatamente goduto dopo il servizio prolungato per motivi eccezionali e non preventivabili. Dirigenti a cui non si applicano le tutele sui riposi: direttori generali, dirigenti direttamente ad essi subordinati, dirigenti nominati dal Consiglio di amministrazione di un’azienda.
Risposte Anaao
Riduzione ad 8 ore del riposo continuativo tra due turni di lavoro
Clausola di non regresso Direttiva 93/104/CE Art. 18, co.3 Clausola di non regresso Fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare alla luce dell’evoluzione della situazione, disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e convenzionali diverse nel campo dell’orario di lavoro, l’attuazione della direttiva stessa non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori.
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61 Riposo Giornaliero Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità L’organizzazione del lavoro attuale si rifa al Decreto Legislativo 8 Aprile 2003
Circ. 8/2005 Ministero del Lavoro ‘’Le 24 ore si computano dall’inizio del servizio’’ Ad esempio 8 del mattino sino alle 8 del mattino successivo. E’ illegittima la norma attualmente applicata in molti ospedali che vorrebbe il conteggio da mezzanotte a mezzanotte, per poter frazionare il faticosissimo turno mattino notte, che spesso risulta di 19-20 ore di lavoro su 24, in due giorni diversi
Prevedere una franchigia di 80 ore annuali pro capite
L’orario massimo giornaliero e settimanale secondo il D.Lgs 66/2003 12,50 ore di lavoro die x 6 = 77 ore settimanali Una dimensione temporale del lavoro «apocalittica» Il limite appare inidoneo sotto il profilo quantitativo a soddisfare le finalità di tutela della salute del lavoratore perseguite dagli artt. 32 e 36 co.2 della Costituzione Tale limite non ha valore assoluto ed intangibile in quanto si prevedono deroghe in merito alla fruizione del riposo giornaliero ad opera della contrattazione collettiva (art. 17, co. 1) ovvero attraverso D.M. art. 17, co. 2)
Flessibilità nella gestione degli orari contenute nel D.Lgs 66/2003 Orario normale multiperiodale (art. 3, co. 2) Proiezione su base di media quadrimestrale, semestrale o annuale dei limiti di orario massimo di lavoro settimanale (art. 4) Gestione elastica degli straordinari
Escludere le attività non assistenziali
e nell’esercizio della sua attività o delle Orario di lavoro D.lgs 66/2003, art. 1, co.2, lett. A “Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” Che cos’è l’orario di lavoro (e normativa contrattuale di riferimento)
Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.2-5 38 ore 34 3,30’ 30’ Attività assistenziali e gestionali L’Asl può chiedere con le procedure di budget (quindi accordo preventivo) ECM Formazione Didattica Ricerca Riduzione liste d’attesa Assistenza/prevenzione
Orario non assistenziale Questa riserva di ore (4 ore o 3,30’): Non rientra nella normale attività assistenziale Non può essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione È utilizzata di norma con cadenza settimanale, ma può anche essere cumulata in ragione d’anno Può essere utilizzata per l’aggiornamento facoltativo e si aggiunge agli 8 giorni previsti nell’art. 23 del CCNL 1996 (congedo straordinario) Non può comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro Compatibilità con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza