TRACCIABILITA’ E SANZIONI REG. (CE) N. 178/2002 E D.LGS 190/2006
OBBIETTIVI del REG. (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
DEFINIZIONI art. 2 h) residui e contaminanti. ALIMENTO: O prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. ………….. Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali e) i cosmetici f) il tabacco e i prodotti del tabacco g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione h) residui e contaminanti.
DEFINIZIONI art. 3 punto 3) OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare posta sotto il suo controllo.
art. 3 punto 15) RINTRACCIABILITA’: La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a fare parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
I sette obblighi dell’operatore del settore alimentare SICUREZZA: divieto di immissione sul mercato di alimenti o mangimi non sicuri. RESPONSABILITA’ degli alimenti e mangimi che si producono, trasportano, conservano o si vendono. TRACCIABILITA’: obbligo di identificare rapidamente ogni soggetto dal quale si ricevono o al quale si consegnano alimenti. TRASPARENZA: obbligo di informare immediatamente le autorità competenti qualora abbiano motivo di ritenere che gli alimenti o mangimi non sono sicuri. URGENZA: ritirare immediatamente dal mercato gli alimenti o i mangimi qualora si abbia motivo di ritenere che non sono sicuri. PREVENZIONE: identificazione e revisione regolare dei punti critici ed esecuzione di controlli su di essi. COOPERAZIONE: obbligo di collaborare con le autorità competenti.
Rintracciabilità (art. 18) E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche. Le disposizioni per l’applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.
ASPETTI FONDAMENTALI della RINTRACCIABILITA’ E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Deve garantire l’individuazione del fornitore dell’alimento Deve garantire l’individuazione delle imprese alle quali si è fornito l’alimento. Utilizzo da parte degli operatori del settore alimentare di sistemi e procedure idonee a fornire le informazioni necessarie al fine di rintracciare un alimento.
Ritiro Qualsiasi misura dell’operatore o dell’autorità competente, volta ad impedire la distribuzione e l’offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare Richiamo Qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
ASPETTI SANZIONATORI d.Lgs. 190/2006 Previsione sanzionatoria per il mancato rispetto da parte dell’operatore del settore alimentare degli obblighi in materia di: rintracciabilità (art. 2); ritiro (art. 3); mancata informazione e collaborazione con le autorità (art. 3); mancata informazione dei consumatori – richiamo (art. 3);
Art. 2 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’art. 18 del Reg. CE 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750€ a 4500€
Art. 3 Mancata attivazione della procedura di ritiro di un prodotto non conforme: sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000€ a 18.000€. Mancata informazione dell’attivazione del ritiro: sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 3.000€. - Mancata collaborazione con l’autorità competente, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000€ a 18.000€. Art. 4 - Mancata informazione del consumatore o utilizzatore dei motivi dell’attivazione del ritiro da parte dell’operatore del settore alimentare: sanzione amministrativa pecuniaria da 2000€ a 18.000€. Art. 5 - Mancato avvio delle procedure per il ritiro di prodotti da parte dell’operatore del settore svolgente l’attività di vendita al dettaglio o di distribuzione: sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 3000€.
Art. 7 Nel caso di reiterazione delle violazioni In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività, per un periodo da minimo 10 giorni a un massimo di 20.