Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n

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Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 meglio conosciuto come “decreto sulle liberalizzazioni” Legge 27 del 24 marzo 2012

ART. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate LEGGE 27 DEL 24.03.2012 ART. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate si compone di 8 commi I PRIMI CINQUE COMMI SONO DI PARTICOLARE INTERESSE: Primo e quinto: ABROGATIVI Secondo e terzo: DEROGATIVI Quarto: DISPOSITIVO

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. …….. (omissis) ……..

L’imperativo va letto unitamente al quinto comma che così recita: LEGGE 27 DEL 24.03.2012 Art. 9 Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico Il primo comma art. 9 recita: L’imperativo va letto unitamente al quinto comma che così recita:

LEGGE 27 DEL 24.03.2012 Art. 9 Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. QUINTO COMMA (Con le tariffe sono quindi abrogate anche le disposizioni vigenti per la determinazione del compenso del professionista)

LEGGE 27 DEL 24.03.2012 Art. 9 Il legislatore ha previsto una temporanea eccezione all’abrogazione delle tariffe esclusivamente per le liquidazioni delle spese giudiziali SECONDO E TERZO COMMA Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

TARIFFE ADDIO per determinare gli emolumenti professionali opinamenti delle parcelle ADDIO Resta in vigore solo il parere del Consiglio del Collegio o dell'Ordine sulla "liquidazione di onorari e spese" in caso di richiesta del Magistrato, sia per verificare la congruità dei compensi sulla base dei parametri prescelti, sia (ex art.2233, primo comma, codice civile) quando le Parti non hanno concordato un compenso, né questo è altrimenti determinabile.

la polizza assicurativa LEGGE 27 DEL 24.03.2012 Art. 9 Il quarto comma riguarda: il disciplinare d’incarico professionale il preventivo di massima la polizza assicurativa

QUANDO Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. COME l professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. IN CHE MODO In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il “QUANDO” del quarto comma Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale Nelle forme previste dall'ordinamento (la legge non specifica se verbali o scritte)

Il “COME” del quarto comma l professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico (…) E’ al momento del conferimento dell’incarico, quindi quando si concorda il compenso per le prestazioni professionali, che: si deve rendere noto, il grado di complessita' dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri (professionali e non altri) ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico

Il “IN CHE MODO” del quarto comma - deve essere sempre previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima - va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi; - deve essere adeguata all’importanza dell’opera. La misura del compenso è determinata sulla base dei parametri stabiliti dalla legge (complessità dell'incarico, decoro della professione ex art. 2233, secondo comma, codice civile) e sulla base dei parametri liberamente concordati dalle Parti.

Per il combinato disposto di questi commi, poichè il compenso reso noto previamente con un preventivo di massima, viene pattuito definitivamente al momento del conferimento dell’incarico professionale, la misura del compenso è proprio in sede di conferimento dell’incarico che deve essere adeguata all’importanza dell’opera e pattuita (la misura del compenso) indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

Il preventivo di massima deve pertanto contenere la misura del compenso e deve essere fornito preventivamente al cliente senza particolari obblighi di formalità poiché è in sede di affidamento dell’incarico che la misura del compenso deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

Il preventivo di massima è propedeutico al conferimento dell’incarico Il preventivo di massima può NON contenere tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi Al preventivo di massima - che indicherà la misura del compenso in forma più o meno dettagliata a seconda della situazione e della valutazione del professionista - potrà poi seguire (o non seguire) il conferimento dell’incarico.

Sono due facce della stessa medaglia Il preventivo di massima ed il conferimento dell’incarico Sono due facce della stessa medaglia per semplici prestazioni, preventivo ed incarico potrebbero anche coincidere

Il preventivo di massima non impegna nel rapporto contrattuale L’impegno contrattuale avviene con il conferimento dell’incarico E’ qui che la misura del compenso deve essere pattuita, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

E’ dunque con l’accettazione da parte del cliente del preventivo di massima che si può/deve procedere ai successivi approfondimenti tecnici per definire compiutamente le varie prestazioni e le varie voci di costo comprese le spese (per l’espletamento dell’incarico), gli oneri (es.: trasferte, iva ecc.) ed i contributi (es.: cassa previdenza): dal conferimento fino alla conclusione dell’incarico

LA POLIZZA ASSICURATIVA Al momento del conferimento dell’incarico deve rendere noto il possesso ed i dati della polizza assicurativa per R.C. professionale LA POLIZZA ASSICURATIVA L’OBBLIGO DI DOTARSI DELLA POLIZZA PER IL PROFESSIONISTA DECORRE DAL 13 AGOSTO 2012 La polizza deve essere posseduta e indicata. Non c’è obbligo di consegna ne di allegazione

Deve essere adeguata all’importanza dell’opera La misura del compenso Deve essere adeguata all’importanza dell’opera Questa indicazione appare come una forte contraddizione rispetto al primo ed al quinto comma dell’art. 9

L’unico fattore che consentiva di determinare il compenso in maniera adeguata all’importanza dell’opera erano le tariffe che sono state abrogate. E’ facile immaginare che si aprirà un fiorire di interpretazioni giurisprudenziali sul concetto di “adeguatezza all’importanza dell’opera” che aumenterà il contenzioso tra committenti e professionisti ma soprattutto tra Ufficio delle Entrate o altri Enti e professionisti.

Proprio per evitare contestazioni, ed essere trasparenti ed inattaccabili da tutti i fronti i Periti devono ATTREZZARSI ed ABITUARSI ad effettuare preventivi ed a redigere sempre incarichi professionali performanti, affidati in forma scritta e corredati delle valutazioni economiche pattuite indicando le singole prestazioni e le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

D’ora in poi, avendo perso di efficacia il ricorso all’istituto dell’opinamento Avere un determinato parere, una certa opinione ed esprimerla:delle parcelle (se non per il periodo transitorio e per la liquidazione delle spese giudiziali), assumere incarichi solo verbali è doppiamente rischioso: sia perchè il cliente potrebbe non pagare la prestazione e noi non avremmo gli strumenti per farci pagare; sia perché l’Ufficio delle Entrate o altri Enti potrebbero contestare che la misura del compenso non è adeguata all’importanza dell’opera.

Si rammenta che la giurisprudenza, nel caso di contratti stipulati con la pubblica amministrazione, subordina al requisito della forma scritta la validità del contratto (e quindi il diritto del professionista al compenso)

Il PREVENTIVO DI MASSIMA SI CONSIGLIA SEMPRE SCRITTO E FIRMATO può essere: SCRITTO/VERBALE SI CONSIGLIA SEMPRE SCRITTO E FIRMATO Cosa deve contenere?

IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI Oggetto: “Legge 27 del 24/03/2012 art. 9 - Preventivo di massima di spese e competenze per incarico professionale inerente il ….. progetto e la direzione dei lavori di opere …… afferenti a ……………….. da eseguire in Comune di ……………….. via …………… n. …… foglio ……. Particella …… sub …..   Stim.mo Sig. …….…. ringrazio per l’opportunità offerta di formulare il preventivo in oggetto che ha validità fino alla data del ……………... Per l’espletamento dell’incarico dichiaro di non trovarmi in nessuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Dichiaro inoltre di essere in possesso della Polizza per R.C. professionale n. …………. del …………. , in corso di validità, accesa con la compagnia …………………………………………  Il preventivo di massima non comprende prestazioni tecniche che devono essere svolte da altri professionisti, che Lei incaricherà, per specifiche materie tecniche specialistiche quali, ad esempio, ( …………………………..)

IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI Il preventivo di massima per l’attività di competenza professionale è redatto sulla scorta: - delle informazioni e delle indicazioni da Lei fornite durante il/gli incontri avvenuti in data …….; - della documentazione tecnica da Lei consegnata allo scrivente; - delle informazioni che è stato possibile acquisire, in via telematica e senza formalità, in merito a (destinazione urbanistica, normativa tecnica, dati catastali, ……… - altro …….ecc.)  

IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI Per le attività da Lei richieste tutte inerenti alle prestazioni professionali per (progetto, direzione lavori, sicurezza cantiere ……… altro ………………………………..ecc.) la misura del compenso è preventivata di massima a forfait in ragione di € ……………. /00 e le spese relative all’espletamento dell’incarico sono determinate di massima a forfait in ragione di € ……………/00. Ai suddetti importi imponibili andranno sommati gli oneri per la cassa previdenza (ora al 2 o al 4% da gennaio 2015 al 5%) e l’iva (ora al 22% forse al 25% in un prossimo futuro). Le spese sono esclusivamente quelle necessarie all’espletamento dell’incarico e non comprendono i diritti di segreteria, i bolli, le sanzioni, le spese di riproduzione degli elaborati, gli oneri di costruzione ….. altro …. ecc.

IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI Il compenso per le prestazioni sarà pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Soltanto con l’accettazione del preventivo di massima potrò dare corso agli approfondimenti tecnici che porteranno alla determinazione del grado di complessità dell'incarico. Sarà poi predisposto l’incarico professionale per il conferimento, nel quale saranno esplicitate compiutamente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e saranno indicate, per le singole prestazioni professionali, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Le misure del compenso e delle spese qui preventivate di massima potranno pertanto subire incrementi o diminuzioni in relazione all’effettivo grado di complessità dell’incarico e dell’individuazione delle effettive necessarie prestazioni da fornire.

IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI Nel caso in cui, dopo l’accettazione da parte Sua del preventivo di massima, gli approfondimenti tecnici dovessero portare a significativi scostamenti in aumento (> ….. %) degli importi preventivati per spese e competenze, avrà la possibilità di soprassedere dal procedere al conferimento dell’incarico; corrispondendo allo scrivente la somma di imponibili € ………. /00 quale rimborso per le spese, per il tempo e l’impegno profuso per l’accesso agli atti ed altre indagini condotte presso Uffici ed Enti pubblici e/o privati, per determinare il grado di complessità e l’individuazione delle effettive necessarie prestazioni da fornire. L’impegno professionale mio nei Suoi confronti è dato dall’accettazione del preventivo di massima e dal successivo conferimento formale dell’incarico. Il mancato accoglimento del preventivo di massima non mi impegna a fornire alcuna prestazione ne a consegnare la documentazione in mio possesso utilizzata per redigere il preventivo salvo quanto disposto dall’art. 2235 del C.C.

Quali sono gli elementi costitutivi dell’incarico? L’incarico con il quale si pattuisce il compenso professionale dev’essere: SCRITTO DETTAGLIATO FIRMATO Quali sono gli elementi costitutivi dell’incarico? Cosa deve contenere?

Si consiglia di suddividere l’incarico in due parti: Una parte A) specifica per il tipo di attività richiesta dal cliente che contiene IL DISCIPLINARE DEGLI INCARICHI Deve essere adattata di volta in volta per alcuni suoi capitoli. Una parte B) valida sempre in tutti i casi e che contiene LE CONDIZIONI CONTRATTUALI Sono le clausole che non mutano al variare dell’incarico. Sono le parti significative che devono rsiultare in un contratto.