TRASCRIZIONE è lo strumento di pubblicità predisposto dall'ordinamento per rendere certi i fatti che riguadagno i beni immobili (artt. 2643 c.c.) e i beni.

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TRASCRIZIONE è lo strumento di pubblicità predisposto dall'ordinamento per rendere certi i fatti che riguadagno i beni immobili (artt. 2643 c.c.) e i beni mobili registrati ( artt. 2683 e ss. c.c.)

la trascrizione dell'atto di acquisto di un bene immobile non ne condiziona la validità ( come avviene nel sistema tavolare austriaco) ma solo l'opponibilità ai terzi nel senso già chiarito in precedenza; di conseguenza si conferma che nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico, anche se la gravità delle conseguenze  relative alla mancata o ritardata trascrizione può far dubitare della semplice efficacia dichiarativa della stessa; le trascrizioni per avere effetto devono essere " continue", cioè trovarsi di seguito e collegate con i precedenti atti di acquisto (art. 2650 c.c.).

L'art. 2643 c.c. stabilisce quali sono gli atti che devono essere trascritti; ricordiamo, tra i tanti, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, o diritti reali di godimento sulla proprietà, o, ancora la comunione costituita per tali diritti.  Ricordiamo, ancora,  i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni.  Secondo l'art. 2645 c.c. devono poi essere trascritti tutti gli atti che producono gli effetti dei contratti previsti dall'art. 2643 c.c. come, ad esempio, la sentenza che costituisce una servitù coattiva ex art. 1032 c.c

Gli atti enunciati nell'articolo precedente (2643) non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. VALE SOLO PER QUELLI SUCCESSIVI

Secondo l'art. 2650 c.c. se un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Sulla procedura per la trascrizione è necessario, secondo l'art. 2657 c.c. possedere una sentenza o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, oppure un atto pubblico

Tra i beni mobili ne esistono alcuni che sono soggetti ad un regime particolare: essi sono i beni mobili registrati, disciplinati dall'art.816 del Codice civile. Questi beni sono beni mobili che, per la loro importanza economica, sono iscritti in pubblici registri: per questo motivo sono detti beni mobili registrati. A questi beni si applicano norme particolari per ciò che concerne la trascrizione e l'ipoteca, mentre per il resto sono soggetti alle norme relative ai beni mobili. Sono beni mobili registrati: le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli.

ONERE DELLA PROVA Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. 

ATTO PUBBLICO Art. 2699 Atto pubblico L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775). Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privatA

SCRITTURA PRIVATA Art. 2702 Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775). Art. 2703 Sottoscrizione autenticata Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).

Art. 2714 Copie di atti pubblici Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212). La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati. Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante

Copie fotografiche di scritture Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212). 

PROVA TESTIMONIALE La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti). Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439). Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea. Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

Eccezioni al divieto della prova testimoniale La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417): 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

PRESUNZIONI Con la presunzione si riesce a provare un fatto di causa, non attraverso una valutazione della prova, ma attraverso un ragionamento.  Le presunzioni sono, infatti, “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.).

Vi sono, quindi, due tipi di presunzioni, legali e semplici. Le presunzioni legali sono le conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto; contenute, di solito, nel codice civile, dispensano la parte favorita dalla presunzione dal provare i fatti di causa. Possono a loro volta dividersi in due categorie:  presunzioni assolute, che non ammettono prova contraria (es. art. 599 c.c.); presunzioni relative, che ammettono prova contraria (es. artt. 234, 235 c.c.). Le presunzioni semplici sono quelle ricavate dal giudice e non dalla legge

CONFESSIONE La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale. Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato (1388).

GIURAMENTO Il giuramento ha valore di prova legale e, rispetto alle altre prove legali, è quella di maggiore intensità in quanto, una volta prestato, l’altra parte non può provare il contrario, né può agire in revocazione, anche se il giuramento sia stato dichiarato falso con sentenza.

Il giuramento è di due tipi, decisorio e suppletorio. Il primo è richiesto dalla parte che intende far giurare l’altra. Il secondo è invece deferito dal collegio.

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE La responsabilità patrimoniale del debitore poggia sulla previsione dell’articolo 2740 del codice civile, secondo il quale il debitore risponde delle sue obbligazioni con i suoi beni, presenti e futuri. Il suo patrimonio è in soggezione rispetto al diritto del creditore di soddisfare i suoi crediti a mezzo dell’esecuzione forzata.

Il patrimonio del debitore è posto dalla legge a garanzia dei crediti, si parla così di garanzia patrimoniale o di garanzia generica, in modo da distinguerla dalle garanzie specifiche fondate su vicende reali o personali peculiarmente poste a tutela dell’adempimento.  

La responsabilità patrimoniale non può essere esclusa, ma esclusivamente limitata, e le limitazioni sono possibili nei casi previsti dalla legge. Un primo gruppo di limiti legali alla responsabilità patrimoniale è previsto rispetto alla natura o alla funzione dei beni che possono costituire il patrimonio del debitore, si fa riferimento, in questo senso, a beni e crediti che le norme processuali considerano assolutamente o relativamente impignorabili (mezzi di lavoro, cose e diritti con funzione alimentare, cose di prevalente valore morale o personale, crediti di lavoro), alle quali vanno aggiunte ipotesi specifiche contenute nella legge fallimentare e nel codice civile.

Non sono espropriabili neppure i beni pubblici demaniali o facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni, e quelli destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche. Fondamento della impignorabilità è una valutazione normativa che ritiene da preferire, per i casi esposti, il diritto del debitore a conservare il bene rispetto a quello del creditore ad essere soddisfatto.

Non sono ammesse limitazioni negoziali alla responsabilità patrimoniale, patti di questo genere sarebbero nulli, perché l’articolo 2740 comma 2, stabilendo la non limitabilità in via negoziale della responsabilità patrimoniale, pone una norma imperativa che comporta la nullità di ogni deroga volta a sottrarre in tutto o in parte beni alla garanzia generica.

Se il creditore non ottiene un pagamento spontaneo, ha diverse modalità per aggredire il patrimonio altrui, differenziate a seconda del bene che si intende fare oggetto di azione, si parlerà di esecuzione mobiliare quando oggetto dell’azione è un bene mobile (arredi, veicoli ), di esecuzione immobiliare quando il bene è un immobile, tipicamente un’abitazione.

Una speciale (e spesso funzionale) modalità di esecuzione mobiliare è quella cosiddetta presso terzi, nella quale si pignora un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo: il pagamento, quindi, non avviene in favore dell’originario creditore (nostro debitore), ma direttamente in favore del soggetto che esercita l’esecuzione.

Alcune cose impignorabili 1) Le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto. 2) L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato. 3) I commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente. 4) Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;] (abrogato a far data dal 1.03.2006) 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio. 6) Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Cause di prelazione I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).

Le cause legittime di prelazione sono quelle che, derogando al principio secondo il quale i beni del debitore sono la comune garanzia dei creditori e chiunque ha uguale diritto di essere soddisfatto su di essi, autorizzano i creditori a favore dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri. Sono il privilegio, E LE GARANZIE reali ( il pegno e l’ipoteca)

il creditore privilegiato non concorre con i chirografari, ma ha il diritto di far valere il suo credito sul bene oggetto di prelazione per l'intero.

Quando esiste, infatti, una causa di Prelazione il creditore non concorre con i chirografari, ma ha diritto di far valere per intero il suo credito sul bene oggetto di Prelazione; gli altri creditori concorrono proporzionalmente sul residuo (sero venientibus ossa).

PRIVILEGIO l privilegio costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. Non è pattuito dalle parti come nel caso del pegno o dell’ipoteca, ma è tipizzato dalla legge stessa, che attribuisce questa prelazione a determinati tipi di crediti che sembrano degni di una maggiore tutela in via generale e astratta. Tra i crediti privilegiati l’ordine di preferenza è stato voluto dal legislatore (ex art. 2777 c.c. e seguenti)

Privilegi: prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito. Il privilegio è generale se si esercita su tutti i beni mobili del debitore, o speciale se si esercita su determinati beni del debitore ai quali è concesso il credito privilegiato

Soltanto alcuni esempi…. Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti: 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi; 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi; 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto,; 5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; 5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

Art. 2752 Crediti per contributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.

Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).

pegno è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore Come si vede dalla dalla nozione il debitore può decidere, in accordo con il creditore e quindi per contratto, che l'adempimento della sua obbligazione sia garantita da uno o più beni mobili che materialmente sono lasciati in possesso del creditore; in caso di inadempimento il creditore potrà far vendere il bene oggetto del pegno per soddisfare le sue ragioni.

oggetto del pegno 1. beni mobili  2.universalità di mobili 3. crediti 4. diritti aventi per oggetto beni mobili

il creditore ha l'obbligo di non abusare del diritto di credito (art il creditore ha l'obbligo di non abusare del diritto di credito (art. 2793 c.c.) il creditore deve conservare il bene o il documento del credito ( art. 2790 c.c.) divieto per il creditore di disporre del bene o del credito (art. 2792 c.c.) il creditore deve restituire la cosa o il documento del credito quando sia stato intermente soddisfatto (art. 2794 c.c.) il pegno è indivisibile; deve riguardare, quindi, o l'intero bene mobile o l'intero credito anche se la proprietà di questi beni si divida tra più persone, come nel caso di divisione ereditaria

costituzione il pegno si costituisce con la consegna della cosa o del documento che attribuisce l'esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786 c.c.) al creditore o ad un terzo designato dalla parti costituzione se il pegno non ha ad oggetto titoli di credito che sono considerati beni mobili,  si costituisce con la consegna del documento da cui risulta il creditore prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta ma solo nel caso in cui il credito ecceda la somma di 2 euro e 58 vendita può avvenire se l'obbligazione non è stata adempiuta solo dopo che il debitore abbia ricevuto intimazione per il  pagamento del debito (art. 2797 c.c.)

ipoteca (art. 2808 c.c.) è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di  espropriare i beni oggetto della garanzia, siano essi del debitore o di un terzo, e di essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dalla espropriazione

Prelazione il creditore ipotecario è preferito agli altri creditori chirografari nell'esecuzione sul bene oggetto dell'ipoteca diritto di seguito il creditore ipotecario potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell'ipoteca anche se è stato alienato dal debitore o  di proprietà di un terzo diritto reale l'ipoteca, insieme al pegno, è un diritto reale di garanzia; questa sua caratteristica dà al creditore la certezza di poter azionare più rapidamente il suo diritto che, essendo assoluto, non ha bisogno per la sua realizzazione della collaborazione di altri soggetti

specialità l'ipoteca deve essere iscritta solo su beni esattamente individuati; non è ammissibile l'ipoteca generale nel senso che non è possibile sottoporre all'ipoteca una generalità di beni, magari costituenti l'intero patrimonio del debitore e ciò per tutelare la libertà di commercio indivisibilità l'ipoteca si estende su tutto il bene oggetto della garanzia; se parte del bene viene alienato, diviso o trasmesso a più eredi, l'ipoteca non si fraziona; il creditore, però, può rinunziare alla indivisibilità e accettare la divisione determinatezza il credito garantito dal bene ipotecato deve essere determinato del suo ammontare, cioè liquido ed espresso in una somma di denaro

Oggetto dell’ipoteca i beni immobili che sono in commercio e le loro pertinenze l'usufrutto sui beni immobili che sono in commercio e le loro pertinenze il diritto di superficie il diritto del enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico le rendite dello Stato i beni mobili registrati

ipoteca legale l'ipoteca trova la sua fonte direttamente nella legge; non è necessaria, quindi, per la sua costituzione né la volontà del debitore né una sentenza del giudice; l'articolo 2817 c.c. elenca tassativamente i casi in cui nasce di ipoteca legale: 1. l'alienante in caso di vendita di immobile ha ipoteca sul bene alienato per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione; 2. i coeredi, soci e altri condividenti hanno ipoteca a garanzia del pagamento dei conguagli di beni immobili assegnati ad altri condividenti; 3. lo Stato sopra i beni dell'imputato o del civilmente responsabile per il pagamento delle spese processuali

ipoteca giudiziale (art. 2818 c. c ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.)deriva dalla sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o per l'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente (condanna generica). Alla sentenza sono equiparati anche gli altri titoli esecutivi ai quali legge riconosce tale effetto tra i quali lodi arbitrali esecutivi (art. 2819 c.c.) e le sentenze straniere rese esecutive in Italia (art. 2820 c.c. )ipoteca volontaria (art. 2821 c.c.)  trova la sua fonte nella volontà di una o entrambe le parti; normalmente è costituita per contratto redatto per atto pubblico, ma è possibile che sorga, sempre nella stessa forma, per atto unilaterale, ma non per testamento

prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare

diritti non soggetti a prescrizione tutti i diritti indisponibili il diritto di proprietà l'azione volta a far dichiarare a nullità di negozi giuridici le azioni in materia familiare

si prescrivono in venti anni  --- i diritti reali su cosa altrui si prescrive in cinque anniil diritto derivante da fatto illecito. Se il fatto è cagionato dalla circolazione di veicoli natanti, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni  i pigioni delle case e tutti corrispettivi delle locazioni; gli interessi e tutto ciò deve pagarsi periodicamente ad anno, o a termini più brevi; l'indennità spettante dalla cessazione del rapporto di lavoro che gli altri casi previsti dall'articolo 2948 c.c.

 si prescrivono in due anni i diritti che può esercitare l'assicurato nei confronti dell'assicurazione e quelli che derivano dal contratto di riassicurazione (art. 2952 come modificato ex l. n. 166\2008) si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per i premi dovuti all'assicuratore (art. 2952 c.c.) i diritti del mediatore e quelli derivanti dal contratto di spedizione trasporto (artt. 2950 e 2951 c.c.)

La decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all’annullamento di uno stato o rapporto giuridico

 Alla decadenza non si applica la sospensione né tanto meno l'interruzione. La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. (nella prescrizione basta qualsiasi attività) "Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti".