TEMPI DI GUIDA 17/09/2018.

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TEMPI DI GUIDA 17/09/2018

Il regolamento comunitario che tratta i tempi di guida e riposo è: 1. Qual è il regolamento comunitario che si riferisce ai tempi di guida? Il regolamento comunitario che tratta i tempi di guida e riposo è: REGOLAMENTO N° 561/2006 2. Quali sono i veicoli che devono rispettare il regolamento n° 561/2006? I veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, compreso l’eventuale rimorchio o semirimorchio ad essi agganciato. veicoli adibiti al trasporto di persone , con un numero di posti superiore a 9, compreso il conducente. 17/09/2018

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IMMATRICOLATI nella Comunità europea I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate; e di veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9; IMMATRICOLATI nella Comunità europea e che effettuano viaggi esclusivamente all’interno del territorio dell’Unione europea devono limitare la propria guida giornaliera. 17/09/2018

Per i conducenti dei veicoli comunitari che effettuano trasporti, anche solo in parte, interessanti il territorio di stati diversi da quelli membri della Comunità europea, oppure per i conducenti di veicoli extracomunitari, si applicano le limitazioni imposte dall’accordo AETR. 17/09/2018

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ESENZIONI PERMANENTI DALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE Sono esonerati dal rispetto di tutte le disposizioni del regolamento CE n. 561/2006 i conducenti di: 1. I veicoli adibiti al trasporto di persone con numeri di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente; 2. Veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate compreso l’eventuale rimorchio o semirimorchio; 17/09/2018

3. Carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un’attività, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 Km dalla propria sede o base operativa; 17/09/2018

4. Veicoli adibiti a servizio antincendio, attività di polizia o protezione civile oppure da questi noleggiati senza conducente purchè il trasporto sia effettuato nell’esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti; 5. Veicoli militari appartenenti alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica) oppure da questi noleggiati senza conducente purchè il trasporto sia effettuato nell’esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti; 6. Veicoli utilizzati eccezionalmente per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio; 7. Veicoli utilizzati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuti comunitari; 17/09/2018

10. Veicoli speciali adibiti ad usi medici; 8. Veicoli in servizio regolare di passeggeri con più di 9 posti il cui percorso non supera i 50 Km; 9. Veicoli adibiti a trasporto non commerciale di beni di uso privato, organizzati per soddisfare esigenze personali del proprietario o del conducente del veicolo aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate; 10. Veicoli speciali adibiti ad usi medici; 11. Veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non supera i 40 Km/h; 12 Veicoli circolanti per prove tecniche o per riparazioni; 17/09/2018

13. Scuolabus e minibus utilizzati per il trasporto di alunni e bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa in cui percorso non supera i 50 Km; 14. Veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma dell’art. 60 CDS e sono autorizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci. 17/09/2018

TEMPO DI GUIDA GIORNALIERO (Art.4) 1. Normalmente a quanto corrisponde il tempo di guida giornaliero? Non deve superare le 9 ore. 2. Può in alcuni casi superare le 9 ore? Sì, può arrivare a 10 ore non più di 2 volte nella stessa settimana. 3. In una settimana a quanto può ammontare il periodo di guida? Il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore. 4. Nel periodo di guida bisettimanale, quanto può ammontare il periodo di guida? Non deve superare le 90 ore. 17/09/2018

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PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE Per settimana si deve intendere il periodo che va dalle ore 00,00 del lunedì alle ore 24,00 della domenica, oppure  il periodo di tempo definito come "settimana" anche nel linguaggio comune e legato, necessariamente, al calendario (cosiddetta "settimana fissa") 17/09/2018

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fermo restando che in una settimana, in ogni caso, la durata massima del lavoro settimanale impiegato in azienda  non potrà superare il limite di 60 ore comprendenti ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività. 17/09/2018

Sono considerate ore di lavoro: tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono guida, carico e scarico, supervisione di salita o discesa dei passeggeri dal veicolo, pulizia e manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, formalità amministrative di polizia, dogana, immigrazione ecc.;  17/09/2018

periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il proprio lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri. 17/09/2018

5. Sono concesse delle deroghe sui tempi di guida? Art. 12 del regolamento consente una deroga alle disposizioni sopra indicate, quando il conducente si trovi costretto a dover proseguire la marcia per raggiungere un posto di sosta adeguato alla sicurezza della sua persona, del veicolo o del carico.  Condizioni necessarie per usufruire della deroga sono: a) che il conducente non comprometta la sicurezza stradale; b) che annoti sul foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul tabulato (nastrino di stampa) di quello digitale, il motivo della deroga stessa al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato (in precedenza non era specificato il momento dell'annotazione, e ciò ha dato luogo a diverse interpretazioni sull'operatività della deroga in parola). 17/09/2018

INTERRUZIONI ALLA GUIDA 1. A quanto ammonta la pausa nel periodo di guida? Dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, l’ autista deve riposare almeno 45 minuti. 2. Può svolgere altri lavori nei 45 minuti di riposo? No, non può, deve astenersi da altri lavori. 3. Il periodo di riposo di 45 minuti può essere frazionato? Sì, la nuova normativa prevede due frazionamenti : I° ALMENO 15 minuti II° ALMENO 30 minuti 17/09/2018

4. I frazionamenti del riposo si possono invertire? No, non è possibile 17/09/2018

RIPOSO GIORNALIERO Dopo ogni periodo giornaliero di lavoro al conducente spetta un riposo giornaliero che può essere fruito in unico periodo o può essere frazionato in più periodi di più breve durata secondo le esigenze dell'impresa di trasporto  In base alla durata e al frazionamento, il riposo giornaliero può essere regolare o ridotto. In entrambe le formule, quando il viaggio è molto lungo e non consente il rientro nel luogo di abituale stazionamento, è consentita la fruizione del riposo giornaliero a bordo dello stesso veicolo, purché questo sia in sosta e munito di cuccette ed il veicolo sia in sosta. 17/09/2018

Il periodo di riposo giornaliero deve essere preso entro 24 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale nel caso di un conducente. oppure entro 30 ore successive al termine di un precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale nel caso di multipresenza cioè di due conducenti. 17/09/2018

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RIPOSO GIORNALIERO A quanto corrisponde il riposo giornaliero (riposo giornaliero regolare ) ? Consiste in un riposo di almeno 11 ore consecutive. 2. Oppure come si può fare? Invece di fare un unico riposo giornaliero regolare di minimo 11 ore consecutive si possono effettuare due periodi staccati/ separati: I° ALMENO 3 ore consecutive. II° ALMENO 9 ore consecutive. 17/09/2018

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3. Tali periodi si possono invertire ? Assolutamente NO. 4. Il riposo giornaliero può essere inferiore a 11 ore ( riposo giornaliero ridotto)? Sì, ma deve essere di almeno minimo 9 ore consecutive. 17/09/2018

6. Le eventuali ore perse vanno recuperate? 5. Tale riduzione quante volte si può usare tra due riposi settimanali (una settimana)? Massimo 3 volte. 6. Le eventuali ore perse vanno recuperate? No, non occorre 17/09/2018

Il riposo regolare, può essere interrotto per il compimento di attività lavorative senza che tali interruzioni rilevino ai fini del computo della durata del periodo di riposo stesso. Infatti, eccezionalmente, è concesso che il periodo di riposo regolare sia interrotto al massimo 2 volte e per un massimo di un ora complessiva  quando ricorrono le seguenti condizioni: il conducente accompagna un veicolo imbarcato su una nave o su un treno e si dispone di un letto o di una cuccetta. 17/09/2018

Obbligo Registrazione del Riposo Il 22 luglio 2011 il Ministero dell’Interno, congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e degli Autotrasporti, hanno emesso una circolare (numero 300/A/6262/11/111/20/3) con cui viene recepita la Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 07/06/2011. Questa Circolare fornisce alle Autorità di controllo (operatori di Polizia) direttive per l’applicazione uniforme delle sanzioni stabilite dall’articolo 174 del Codice della Strada. Una di queste direttive riguarda l’obbligo di registrazione del riposo giornaliero quando i conducenti si allontanano dal loro automezzo 17/09/2018

In pratica, il cronotachigrafo non registra attività sulla carta a microchip o sul disco cartaceo del conducente mentre questo sta effettuando il suo periodo di riposo giornaliero. Appena, però, il conducente torna sull’automezzo dovrà PRIMA DI TUTTO : Se usa un cronotachigrafo digitale, registrare a mano l’attività di riposo (giornaliero o settimanale) che ha svolto memorizzandola nella sua carta a microchip tramite il cronotachigrafo stesso. Se usa un cronotachigrafo analogico, trascrivere manualmente e a penna l’attività di riposo (solo giornaliero) sul retro del disco cartaceo. 17/09/2018

il riposo settimanale è certificato dalla semplice assenza di dischi. Si noti che solo se si usa un cronotachigrafo digitale va registrato a mano sia il riposo giornaliero che quello settimanale. In caso di utilizzo di cronotachigrafo analogico, invece, il riposo settimanale non va trascritto a mano (va trascritto solo il riposo giornaliero): il riposo settimanale è certificato dalla semplice assenza di dischi. Va, infine, sottolineato che la mancata registrazione manuale del riposo non comporta la sanzione per non avere effettuato il riposo (questa eventualità va provata dall’organo accertatore con altri metodi). Viene però applicata la sanzione per “errata compilazione” che comporta l’addebito di € 48 per ogni giornata non documentata correttamente. 17/09/2018

RIPOSO SETTIMANALE Al massimo dopo 6 periodi consecutivi di 24 ore ciascuno dal termine di un precedente periodo di riposo settimanale, il conducente ha diritto ad un nuovo riposo settimanale. 17/09/2018

RIPOSO SETTIMANALE 1. A quanto corrisponde il riposo settimanale ( riposo settimanale regolare )? Ad almeno 45 ore consecutive. 2. Può essere ridotto ( riposo settimanale ridotto )? Sì, almeno 24 ore consecutive 3. Le eventuali ore perse vanno recuperate? Sì, entro la terza settimana. 17/09/2018

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Cosa sono i riposi settimanali?   Cosa sono i riposi settimanali? I riposi settimanali sono periodi durante i quali il conducente deve disporre liberamente del suo tempo, senza interruzioni dovute a lavoro o guida. In pratica, durante il riposo settimanale, l’autista è libero di fare o non fare, senza dovere rendere conto al datore di lavoro, al committente o ad altri … che non sia la moglie ! 17/09/2018

dalle 00:00 del lunedì alle 24:00 della domenica. Quando vanno presi? I riposi settimanali devono essere contenuti all’interno dell’intervallo di tempo che va: dalle 00:00 del lunedì alle 24:00 della domenica. Se il riposo settimanale è a cavallo di 2 settimane (cioè se inizia prima delle 00:00 del lunedì per concludersi dopo le 00:00 dello stesso lunedì), tale riposo può essere considerato valido solo per una delle 2 settimane. 17/09/2018

Il riposo settimanale va preso entro 6 riposi giornalieri. Ovvero: non si possono fare più di 5 riposi giornalieri consecutivi, perché il sesto dovrà essere necessariamente un riposo settimanale. Viceversa il riposo settimanale può essere preso prima del sesto riposo giornaliero. 17/09/2018

Un riposo settimanale deve durare almeno 45 ore in condizioni normali. Dove vanno presi? A casa … Al mare … In montagna … Ma anche a bordo del mezzo se questo è adeguatamente attrezzato di cuccetta e soprattutto … Se è fermo!! Come vanno presi? Un riposo settimanale deve durare almeno 45 ore in condizioni normali. 17/09/2018

Il riposo ridotto sia comunque di almeno 24 ore L’autista può prendere un riposo settimanale RIDOTTO, cioè inferiore alle 45 ore, ma a condizione che: Il riposo ridotto sia comunque di almeno 24 ore Non effettui altri riposi settimanali ridotti né nella settimana precedente e nemmeno in quella successiva. Recuperi le ore di riposo fatte in meno rispetto alle 45 ore normalmente richieste. Il recupero delle ore usufruite in meno dev’essere fatto entro le 3 settimane successive, prolungando un riposo di almeno 9 ore. Il recupero dev’essere fatto in unica soluzione (le ore fatte in meno vanno recuperate tutte insieme). 17/09/2018

Pertanto: Normalmente il mio risposo settimanale è di almeno 45 ore (o anche di più…) Se la settimana passata ho fatto un riposo settimanale di almeno 45 ore, allora questa settimana posso farne uno ridotto, ma di almeno 24 ore. Se questa settimana faccio un riposo settimanale ridotto, allora la prossima settimana dovrò farne uno normale, cioè di almeno 45 ore Quando faccio un riposo settimanale ridotto, allora devo ricordare di recuperare le ore fatte in meno (rispetto alle 45 previste). 17/09/2018

Come posso recuperare le ore di riposo ridotto? Le ore da recuperare sono quelle fatte in meno rispetto alle 45 previste Ad esempio: Questo fine settimana riposo 35 ore … Rispetto alle 45 previste ne ho fatte 10 in meno Devo recuperare, quindi, 10 ore … Devo recuperare le 10 ore tutte insieme ed entro 3 settimane (si ricordi che le settimane vanno dalle 00.00 del Lunedì alle 24:00 della Domenica). 17/09/2018

Ma attenzione… le 10 ore da recuperare dovranno essere fruite insieme (attaccate e consecutive) ad un altro riposo di almeno 9 ore. 17/09/2018

MULTIPRESENZA 2 AUTISTI La guida con 2 autisti prevede, anzitutto, che il secondo autista salga a bordo entro 1 ora dall’inizio dell’attività del primo conducente (inserendo la sua smartcard cronotachigrafica o il disco cartaceo nell’apposito alloggiamento per il secondo conducente). Soddisfatta questa prima condizione, i 2 autisti potranno guidare alternandosi per turni di guida non superiori alle 4 ore e 30 minuti. Giunti a destinazione, gli autisti cominceranno un riposo giornaliero di 9 ore ininterrotte. 17/09/2018

da completare entro le 30 ore dall’inizio dell’ attività. con 2 autisti i riposi giornalieri possono essere di 9 ore tutti i giorni della settimana da completare entro le 30 ore dall’inizio dell’ attività. 17/09/2018

Durante il riposo giornaliero di 9 ore entrambi gli autisti riposeranno senza alcuna interruzione. Se riposeranno a bordo potranno lasciare le loro smartcard inserite nel cronotachigrafo digitale avendo cura di impostare lo stato di RIPOSO (“Lettino”) per entrambi gli slot dei conducenti. Consumato il riposo comincerà una nuova giornata lavorativa e tutti i contatori (ore guida, riposo e pause) ripartiranno da zero. 17/09/2018

2. Quando un conducente guida, l'altro è a riposo? 1. Quante ore hanno a disposizione i 2 conducenti per effettuare il viaggio assegnato? Il singolo conducente ha a disposizione tutte le 9 ore di guida giornaliere (10 se si tiene conto dell'estensione di guida a 10 ore effettuabili 2 volte a settimana). L'importante è effettuare il riposo giornaliero, anche di sole 9 ore, entro le 30 ore dal momento in cui ha incominciato il turno (non necessariamente la guida). 2. Quando un conducente guida, l'altro è a riposo? Il secondo conducente, quando il veicolo è in movimento, è in disponibilità (quadrato sbarrato) e non a riposo (lettino). I cronotachigrafi selezionano automaticamente l'attività di disponibilità per il secondo conducente, che, ovviamente, non potrà commutare su riposo se il veicolo è in movimento. 17/09/2018

3. Se un conducente può lasciare il mezzo a metà viaggio, l'altro può proseguire il viaggio? Per essere considerata la multipresenza, ed avere quindi le 21 ore di impegno (30-9) è necessario che entrambi i conducenti siano a bordo del mezzo per tutta la durata del viaggio ad esclusione della prima ora. 4. Quanto conviene fare un viaggio in multipresenza rispetto ad un singolo conducente? Per lo più quando la merce deve essere consegnata con urgenza e si superano le 9 ore di guida. 17/09/2018

5. Quando ci si scambia alla guida bisogna fare qualcosa con il disco o la carta tachigrafica? Nel caso del cronotachigrafo analogico devono essere scambiati i dischi cartacei. Con il tachigrafo digitale invece è necessario scambiare le carte tachigrafiche. 17/09/2018

RISPETTO DELLA NORMATIVA PER VEICOLI NON MUNITI DI TACHIGRAFO L’attività di guida dei conducenti di veicoli che, pur non avendo l’obbligo di dotarsi del dispositivo di controllo, Sono comunque tenuti a rispettare la normativa in materia sociale, deve, invece, essere documentata attraverso la predisposizione di un ORARIO DI SERVIZIO e l’effettuazione di annotazioni su un registro di servizio. 17/09/2018

Ogni conducente, durante la guida, deve essere munito di un ESTRATTO DEL REGISTRO DI SERVIZIO e di UNA COPIA DELL’ORARIO DI SERVIZIO Documentanti l’attività svolta nei 28 GIORNI PRECEDENTI Il registro di servizio è tenuto dall’impresa per UN ANNO dopo lo scadere periodo cui si riferisce. 17/09/2018

Tempi di guida e di riposo dei conducenti Modifiche al CdS Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall’art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva 17/09/2018

La violazione si applica per eccedenze fino al 10% Comma 4 Sanzione € 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006. € 200 conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. La violazione si applica per eccedenze fino al 10% 17/09/2018

9 ore (540 minuti) 9 ore + 10% (54 minuti) Maggiore a 9 ore e 54 Comma 5 Sanzione € 300 conducente che supera di oltre il 10% la durata massima del periodo di guida giornaliero decurtazione punti: 2 9 ore (540 minuti) 9 ore + 10% (54 minuti) Maggiore a 9 ore e 54 minuti 10 ore (600 minuti) 10 ore + 10% (60 minuti) Maggiore a 11 ore € 350 conducente che supera di oltre il 10% la durata minima del periodo di riposo giornaliero decurtazione punti: 5 11 ore (660 minuti) 11 ore - 10% (66 minuti) Minore a 9 ore e 54 9 ore (540 minuti) 9 ore - 10% (54 minuti) Minore a 8 ore e 6 minuti 17/09/2018

9 ore (540 minuti) 9 ore + 20% (108 minuti) Maggiore a 10 ore e 48 Comma 6 Sanzione € 400 conducente che supera di oltre il 20% la durata massima del periodo di guida giornaliero decurtazione punti: 10 9 ore (540 minuti) 9 ore + 20% (108 minuti) Maggiore a 10 ore e 48 minuti 10 ore (600 minuti) 10 ore + 20% (120 minuti) Maggiore a 12 ore € 400 conducente che supera di oltre il 20% la durata minima del periodo di riposo giornaliero 11 ore (660 minuti) 11 ore - 20% (132 minuti) Minore a 8 ore e 48 9 ore (540 minuti) 9 ore - 20% (108 minuti) Minore a 7 ore e 12 minuti 17/09/2018

56 ore (50 ore e 360 minuti) 56 ore + 10% (5 ore e 36 minuti) Maggiore Comma 7 Sanzione € 250 conducente che supera di oltre il 10% la durata massima del periodo di guida settimanale decurtazione punti: 1 56 ore (50 ore e 360 minuti) 56 ore + 10% (5 ore e 36 minuti) Maggiore a 61 ore e 36 minuti 90 ore (80 ore e 600 minuti) 90 ore + 10% (9 ore ) Maggiore a 99 ore € 350 conducente che supera di oltre il 10% la durata minima del periodo di riposo settimanale decurtazione punti: 3 45 ore (40 ore e 300 minuti) 45 ore - 10% (4 ore e 30 minuti) Minore a 40 ore e 30 minuti 24 ore (20 ore e 240 minuti) 24 ore - 10% (2 ore e 24 minuti) Minore a 21 ore e 36 minuti 17/09/2018

56 ore (50 ore e 360 minuti) 56 ore + 20% (10 ore e 72 minuti) Comma 7 Sanzione € 400 conducente che supera di oltre il 20% la durata massima del periodo di guida settimanale decurtazione punti: 2 56 ore (50 ore e 360 minuti) 56 ore + 20% (10 ore e 72 minuti) Maggiore a 67 ore e 12 minuti 90 ore (80 ore e 600 minuti) 90 ore + 20% (18 ore) Maggiore a 108 ore € 400 conducente che supera di oltre il 20% la durata minima del periodo di riposo settimanale decurtazione punti: 5 45 ore (40 ore e 300 minuti) 45 ore - 20% (8 ore e 60 minuti) Minore a 36 ore 24 ore (20 ore e 240 minuti) 24 ore - 20% (4 ore e 48 minuti) Minore a 19 ore e 12 minuti 17/09/2018

Comma 8 Sanzione € 155 conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni decurtazione punti: 2 17/09/2018

Comma 9 Sanzione € 307 conducente sprovvisto dell’estratto di servizio o della copia dell’orario di servizio (anche se incompleto o alterato) 17/09/2018

Sanzioni accessorie: ritiro patente di guida Comma11 Sanzione € 1.769 conducente che circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio Sanzioni accessorie: ritiro patente di guida 17/09/2018

Comma14 Sanzione € 307 impresa che non osserva le disposizioni previste dal Regolamento CE 561/2006 La violazione si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce 17/09/2018

Se la violazione è commessa dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario. Del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. 17/09/2018

Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. 17/09/2018

Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida. 17/09/2018

Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero Ci sono situazioni eccezionali, in cui l'autista deve effettuare piccoli spostamenti del camion durante il suo riposo giornaliero. Per esempio, se è fermo in un'area di servizio e la Polizia gli chiede di spostarlo perchè ingombra il passaggio degli altri veicoli, oppure per anticipare un'operazione di carico o scarico. In questi casi, la circolare ribadisce che questa interruzione del riposo non può essere ritenuta un'infrazione. 17/09/2018

Però il conducente deve indicare a mano (sul disco o sulla stampata del cronotachigrafo) il motivo dell'interruzione del riposo e - nel caso che lo spostamento sia stato imposto dalla Polizia o da un'altra Autorità - fare vistare da loro l'annotazione. Se ciò non avviene, l'autista deve almeno segnare i dati identificativi di tale Autorità. 17/09/2018