SEMINARIO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRAZIONI E TECNICI COMUNALI

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Transcript della presentazione:

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRAZIONI E TECNICI COMUNALI RIFORMA DELLA PROTEZIONE CIVILE E PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA Pineto (TE), 15 marzo 2018 Il nuovo codice della protezione civile: principali disposizioni di interesse per i comuni Luigi D’Angelo Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze Dipartimento della protezione civile

Caratteristiche amministrative, demografiche e morfologiche 20 Regioni, 2 Province Autonome 7.960 comuni, ~ 60 milioni di abitanti (ISTAT 2015) 77 isole 301.230 km² di superficie 23% del territorio costituito da pianure 7.458 km di coste 2.384 comuni montani (~ 30% del totale) 35% del territorio coperto da boschi 70% comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (~ 16 % della popolazione) Estensione comuni < 5.000 abitanti pari a oltre il 50% del territorio 2

Rischi naturali Rischi antropici Idraulico-idrogeologico (~ 6.000 comuni a rischio) Sismico (409 comuni in zona 1 o 2) Vulcanico (~100 comuni a rischio) Incendi boschivi e d’interfaccia Maremoto (639 comuni a rischio) Rischi antropici tecnologico trasporti chimico-industriale 3

COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? d.lgs. 1/2018 - art. 1 COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? In Italia la protezione civile NON è un compito assegnato a una SINGOLA AMMINISTRAZIONE MA è una funzione attribuita a un SISTEMA COMPLESSO Questo Sistema complesso è il “Servizio Nazionale della protezione civile” coordinato dal Dipartimento della protezione civile istituito con la legge n. 225 del 1992 e oggi regolamentato secondo il nuovo Codice della protezione civile - D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018

Tipologia dei rischi di protezione civile d.lgs. 1/2018 - art. 16 Tipologia dei rischi di protezione civile L’azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l’azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

DELLA PROTEZIONE CIVILE IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE Amministrazioni centrali dello Stato Regioni, Province Autonome Enti di area vasta, Province, Città metropolitane, Comuni Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Forze armate, Forze di polizia, Comunità scientifica, Strutture del Servizio sanitario nazionale, Organizzazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana, Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico Sistema nazionale per la protezione dell’ambiante Strutture per la gestione dei servizi meteorologici nazionali Art. 4 Componenti CHI NE FA PARTE Art. 13 Strutture operative INOLTRE… Concorrono alle attività di protezione civile i cittadini, gli enti pubblici, gli ordini e i collegi professionali, enti, istituti, agenzie, aziende e ogni altra istituzione pubblica e privata che svolgono funzioni di pc

AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE E TERRITORIALI d.lgs. 1/2018 - art. 3 AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE E TERRITORIALI il Presidente del Consiglio dei Ministri  titolare delle politiche SI AVVALE: del Dipartimento della protezione civile, nell’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l’unitaria rappresentanza presso l’Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile delle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano SI AVVALGONO: delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i Sindaci e i Sindaci metropolitani SI AVVALGONO: dei Comuni, anche in forma aggregata, delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Il Servizio nazionale della protezione civile opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ le responsabilità pubbliche devono essere attribuite all’autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati e lo Stato deve intervenire solo dove e quando gli enti territoriali (sussidiarietà verticale) non riescono a provvedere. Legge Costituzionale n. 3/2001 (riforma Titolo V)

DELLA PROTEZIONE CIVILE IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PREVISIONE PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI GESTIONE DELLE EMERGENZE SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA COSA FA

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI d.lgs. 1/2018 - art. 2 PREVISIONE Insieme delle attività, svolte anche con il concorso della comunità scientifica, tecnica ed amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di PC. PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI Insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. GESTIONE DELLE EMERGENZE La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA Attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio delle prime misure.

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI STRUTTURALE PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE DI LINEE D’INDIRIZZO NAZIONALI E REGIONALI PER DEFINIZIONE DI POLITICHE DI PREVENZIONE STRUTTURALE DAI RISCHI PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE ESECUZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI DI MITIGAZIONE IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI AZIONI INTEGRATE DI PREVENZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE IN COSA CONSISTE

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NON STRUTTURALE PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ESERCITAZIONI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE COMUNICAZIONE IN EMERGENZA RACCORDO PIANIFICAZIONE DI PC E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO AUTOPROTEZIONE ALLERTAMENTO APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA IN COSA CONSISTE

DELLA PROTEZIONE CIVILE IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PREVISIONE PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI GESTIONE DELLE EMERGENZE SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA COSA FA

Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile d.lgs. 1/2018 - art. 7 Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile A connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria B emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome C emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo

Gestione delle emergenze “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti la definizione di procedure operative al fine di ottimizzare la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale della protezione civile il modello organizzativo per la gestione delle emergenze con indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare la risposta locale

GESTIONE DELL’EMERGENZA NAZIONALE Convocazione Comitato Operativo D.Lgs. 1/2018 art. 23 Dichiarazione dello stato di mobilitazione del SNPC EVENTO C D.Lgs. 1/2018 art. 24 Deliberazione dello stato di emergenza Convocazione Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Consulenza tecnico-scientifica Convocazione Comitato Operativo Direzione unitaria e coordinamento delle attività di emergenza Istituzione DICOMAC Direzione unitaria e coordinamento delle attività sul territorio

COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE Viabilità Italia Compagnie Telefoniche Capo del Dipartimento della Protezione Civile Terna Corpo Nazionale Vigili del Fuoco CNMCA ENEL ITALGAS Ministero Sviluppo economico Forze Armate Forze di Polizia ENI MEF Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Ministero della Salute Croce Rossa Italiana ASSICURA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN EMERGENZA ISPRA CNR Banca Italia INGV Conferenza unificata Stato/Regioni/Città ed autonomie locali Organizzazioni di volontariato ANAS MIBACT ENAC ENAV Autostrade Poste Italiane RFI MAE

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AL TERRITORIO PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL COMITATO OPERATIVO Esigenze emerse dal quadro conoscitivo del territorio e dell’evento avvenuto Disponibilità delle risorse sul territorio e di quelle provenienti dalle altre Regioni ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AL TERRITORIO

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NON STRUTTURALE PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ESERCITAZIONI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE COMUNICAZIONE IN EMERGENZA RACCORDO PIANIFICAZIONE DI PC E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO AUTOPROTEZIONE ALLERTAMENTO APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA IN COSA CONSISTE

Sistema di Allertamento per il rischio meteo idrogeologico e idraulico

d.lgs. 1/2018 - art. 17 Adozione Fasi operative Allertamento ed attivazione della risposta operativa in tempo reale ai diversi livelli territoriali Adozione Fasi operative Attenzione Preallarme Allarme Regioni UTG Comuni Valutazione del rischio GIALLA Criticità Ordinaria ARANCIONE Criticità Moderata ROSSA Criticità Elevata Allerta Rete dei Centri Funzionali Dichiarazione Allerta Gialla Arancione Rossa Componenti e strutture Attuazione misure di Autoprotezione e Norme di comportamento Cittadini Anche per eventi NON previsti

rischio idrogeologico ed idraulico. Condivisione di metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei Messaggi di allertamento e delle relative Fasi operative per rischio idrogeologico ed idraulico. Tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche Risposta del sistema di protezione civile: attivazione delle Fasi operative per rischio idrogeologico e idraulico e delle relative misure di protezione civile

Livelli di allerta Fasi operative attenzione preallarme allarme Adottare il termine “allerta” da utilizzare sempre associato al codice-colore corrispondente al livello di criticità attesa (allerta gialla/allerta arancione/allerta rossa).  Associazione biunivoca codici-colore e livelli di criticità Allerta GIALLA Criticità Ordinaria Allerta ARANCIONE Criticità Moderata Allerta ROSSA Criticità Elevata Fasi operative Uniformare la denominazione delle fasi operative. Ridefinizione delle principali azioni previste per ciascuna fase. Correlazione tra fase operativa e allerte non automatica. attenzione preallarme allarme I codici-colore corrispondono alla visualizzazione attuale del bollettino di criticità nazionale e risultano di immediata lettura rispetto ai termini ordinaria/moderata/elevata, che si prestano a fraintendimento da parte di un pubblico di non-tecnici. All’adozione dei codici-colore andrà ovviamente affiancata la definizione dello scenario di evento (fenomeno) e dei suoi effetti e danni attesi, secondo una tabella condivisa dal GdL. Adottare il termine “allerta” da utilizzare sempre associato al codice-colore corrispondente al livello di criticità attesa (allerta gialla/allerta arancione/allerta rossa).

attenzione preallarme allarme Dall’allerta alle fasi operative (attivazione minima) GIALLO Criticità Ordinaria attenzione ARANCIONE Criticità Moderata preallarme Il sistema di allertamento nazionale, attraverso la rete dei Centri Funzionali, quotidianamente effettua un’attività di previsione e monitoraggio al fine di valutare i possibili scenari di rischio. Tale valutazione porta all’individuazione di tre livelli di criticità a cui si associa un codice colore di allerta – giallo, arancione e rosso-, che viene diffuso con un messaggio di allertamento indirizzato ai vari enti del sistema di protezione civile. Attualmente è in corso un processo di omogeneizzazione di tali messaggi. Al codice colore del livello di allerta vengono associate le Fasi operative della pianificazione di emergenza. Le fasi operative - attenzione, preallarme e allarme - rappresentano il livello di attivazione del sistema di protezione civile in risposta all’evento, in previsione o in atto. Il livello di allerta per criticità gialla/arancio prevede l’attivazione diretta almeno della fase di attenzione e quello per criticità rossa almeno la fase di preallarme. La Regione/Provincia autonoma e i sistemi locali, ciascuno per l’ambito di propria competenza, valutano l’opportunità di attivare direttamente – o successivamente, all’approssimarsi dei fenomeni – la una fase di preallarme o di allarme, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall’effettivo verificarsi della previsione e delle capacità di risposta complessive del proprio sistema di Protezione Civile. L’attivazione della Fase operativa, a seguito dell’emanazione di un livello di allerta - valutazione di criticità ordinaria, moderata o elevata (cfr. Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e s.m.i.) – non avviene, dunque, in maniera automatica, ma deve essere dichiarata dall’Autorità di protezione civile responsabile della gestione dell’emergenza ai diversi livelli territoriali, anche sulla base della situazione contingente. ROSSO Criticità Elevata allarme

Tabella Fasi operative e Autonomia decisionale L’attivazione della Fase è nella responsabilità di ciascun soggetto deputato alle azioni da mettere in atto ai vari livelli territoriali (Regione, livello provinciale, Comune). Sulla base di… Livello di allerta Informazioni di monitoraggio/sorveglianza Informazioni sulla situazione in atto provenienti dal territorio Capacità di risposta operativa della struttura Attivazione Fase Operativa Ciascuna Fase contempla le principali azioni necessarie per fronteggiare la situazione prevista o in atto e viene descritta in maggior dettaglio in pianificazione. Nella tabella invece sono presenti diversi casi in cui nella stessa Fase operativa, ma in dipendenza dei livello di allerta, le azioni indicate da svolgere siano sostanzialmente diverse. A mero titolo di esempio Regione, Provincia e Prefettura attivano SOR, SOP e CCS in preallarme se si ha un Codice di allerta arancione o rosso, mentre non attivano tali strutture con codice giallo: tale azione operativa dovrebbe essere invece legata alla sola Fase operativa, eventualmente indicando una necessità di valutazione dell’attivazione, che verrà fatta dal soggetto responsabile, come detto, sulla base di considerazioni anche non legate alla previsione ma di carattere più organizzativo/operativo . Sempre a titolo esemplificativo, si fa notare che con Allerta gialla/Fase di attenzione, Prefettura e Regione devono fornire un “livello di supporto” basso, mentre con Allerta arancione/Fase di attenzione, fornirebbero un “livello di supporto” medio. Ciò sembra far supporre una attivazione differente a seconda del Livello di allerta piuttosto che della Fase operativa. In generale non è chiaro come si espliciti il “livello di supporto”. In tal senso, la parte di tabella dedicata alle Fasi operative dovrebbe essere a se stante e la definizione di dette Fasi dovrebbe essere univoca per ciascun livello territoriale. Infatti se, come detto, le azioni minime per ciascuna Fase operativa devono essere le stesse per ogni livello di allerta, mantenere una tabella unica non è più necessario e semplifica inoltre la lettura (la sola informazione da riportare è la Fase minima attivata per ciascun livello di allerta). Molto apprezzabile la proposta di individuare le “parole chiave” di ciascuna Fase (VERIFICA, ATTIVA, PROTEGGE/SOCCORRE, ESTENDE/SUPPORTA) che, pur portando forse ad una eccessiva semplificazione dell’attività nell’individuazione della funzione preminente, consente una rappresentazione efficace dell’azione di ciascun livello territoriale in ogni Fase. Nel documento è riportata una tabella dedicata alle sole Fasi operative che consente la caratterizzazione univoca di ciascuna Fase (azioni minime) per ciascun livello territoriale.

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NON STRUTTURALE PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ESERCITAZIONI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE COMUNICAZIONE IN EMERGENZA RACCORDO PIANIFICAZIONE DI PC E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO AUTOPROTEZIONE ALLERTAMENTO APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA IN COSA CONSISTE

PERCHÉ PIANIFICARE L’EMERGENZA? COSA E’ UN PIANO DI EMERGENZA? Prepararsi, durante il periodo ordinario, a fronteggiare l’emergenza sin dalle prime fasi, in modo da ottimizzare la gestione delle risorse disponibili e garantire una prima risposta operativa, soprattutto per il soccorso e l’assistenza alla popolazione. COSA E’ UN PIANO DI EMERGENZA? La pianificazione di emergenza consiste nell’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio.

LA PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA Il piano di emergenza è l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio. I piani sono in continuo aggiornamento e devono tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi. Inoltre, un piano di emergenza deve essere sufficientemente flessibile per essere utilizzato in tutte le emergenze, incluse quelle impreviste, e semplice in modo da divenire rapidamente operativo. 86% Comuni con piano (agg. Ottobre 2017) L’art. 18 comma 3 del D.Lgs 1/2018, prevede che tutti i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio siano coordinati con i piani di protezione civile, con particolare riferimento ai piani comunali e ai piani regionali di protezione civile.

CHI PIANIFICA? Livello Nazionale Piani nazionali  scenari di evento ben definiti, contengono la previsione delle misure che tutti i soggetti interessati devono adottare (esempio Piano Vesuvio) Programmi nazionali di soccorso  prescindendo dal singolo scenario d’evento, contengono l’organizzazione di pc e gli elementi conoscitivi del territorio (esempio Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico) Regionale Piano di protezione civile regionale  viene predisposto dalla Regione e prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza Provinciale Piano di protezione civile provinciale  viene predisposto dal livello provinciale sulla base degli indirizzi regionali Comunale Piano di protezione civile comunale  viene approvato - e periodicamente verificato e aggiornato - dal Comune, sulla base degli indirizzi regionali

piano di protezione civile comunale redatto dal Comune ed approvato con deliberazione consiliare, secondo le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile e sulla base degli indirizzi regionali; tale disposizione si intende valida anche relativamente ai piani intercomunali, prevedendone l’approvazione nei consigli dei comuni interessati; i piccoli comuni, secondo l’art. 14 DL78/2010 convertito con modificazioni in L.122/2010 e s.m.i., esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali, tra le quali è compresa la pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; anche nella L. 56/2014 al comma 112 è confermata la possibilità di pianificazione intercomunale di emergenza. L. 135/2012 - Art. 19 modifica l’art. 14 DL 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 […] sono funzioni fondamentali dei comuni […] attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; […] I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane […] esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni L. 56/2014 – comma 112 Qualora i comuni appartenenti all’unione conferiscano all’unione la funzione della protezione civile, all’unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’articolo 15, commi 3 -bis e 3 -ter , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

Sostenibilità Semplicità Flessibilità il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose Sostenibilità Semplicità Flessibilità Piano di Emergenza articolato per Funzioni di supporto come forma organizzativa di coordinamento che lavora fondamentalmente per obiettivi e finalizzato ad individuare e porre in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un’emergenza metodo di lavoro nella pianificazione e nella gestione dell’emergenza Alle attività di ciascuna Funzione di supporto concorrono tutti i soggetti ordinariamente competenti. Il responsabile della Funzione di supporto, univocamente individuato, coordina l’attività in emergenza, ed assicura in ordinario l’aggiornamento dei dati e delle procedure. 34

attività della funzione IL CONCETTO DI FUNZIONE DI SUPPORTO La pianificazione e la gestione dell’emergenza, nel centro operativo, sono organizzate secondo “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi per il perseguimento di medesimi obiettivi. Tali funzioni devono essere opportunamente individuate nel piano di emergenza anche sulla base delle effettive risorse disponibili (sostenibilità); per ciascuna funzione devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e, con opportuno atto, il responsabile. (Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale e intercomunale di protezione civile – ex OPCM 3606/2007) attività della funzione richiesta INPUT verifica lavorazione controllo Provvedimento OUTPUT

LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA obiettivi approccio organizzativo e procedurale semplificato e quanto più flessibile secondo i principi della disponibilità e della sostenibilità, l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse linguaggio univoco e condiviso tra i differenti soggetti assicurare il coordinamento delle attività attraverso l’individuazione dei profili di responsabilità e competenza OGNI AMMINISTRAZIONE MANTIENE LA PROPRIA CATENA DI COMANDO E CONTROLLO, MA CONDIVIDE LA PROPRIA OPERATIVITÀ NEL COORDINAMENTO PIÙ GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, ATTRAVERSO LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AD UNA SPECIFICA FUNZIONE

LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA d.lgs. 1/2018 - art. 18 LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA Struttura organizzativa di PC La struttura comunale di PC deve essere adeguata per coordinare le attività di gestione di una emergenza sul proprio territorio. La pianificazione consiste anche nel ‘programmare’ l’organizzazione ed individuare gli strumenti e le procedure per la gestione delle diverse Fasi operative, quindi sia in previsione sia ad evento in atto. La gestione associata può favorire l’ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) per una sostenibilità delle attività anche nei piccoli comuni. Per l’efficacia dell’azione in emergenza, già nella pianificazione devono essere raccordate, secondo profili di responsabilità e competenza, i diversi settori interessati dell’amministrazione, nonché garantire la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione Il Piano di emergenza deve comprendere le misure per la gestione delle emergenze Misure organizzative della struttura comunale GLI UFFICI TECNICI COMUNALI LA POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO RAGIONERIA (PER TUTTI GLI IMPEGNI DI SPESA IN EMERGENZA MESSI IN RELAZIONE CON IL BILANCIO DELL’ENTE) SEGRETARIO COMUNALE O DIRIGENTE (PER SUPPORTARE IL SINDACO NELLA REDAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ATTI CONTINGIBILI URGENTI: ORDINANZE, CONVENZIONI, COORDINAMENTO DEGLI UFFICI) OVE PRESENTI ED IN GRADO DI ESPRIMERE UN’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA OPERATIVA, ANCHE L’UFFICIO “SERVIZI SOCIALI” PUÒ UTILMENTE ESSERE INTEGRATO NEL DISPOSITIVO DI “CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA / COC.

LA PRIMA RISPOSTA ALL’EMERGENZA La prima risposta all’emergenza deve essere garantita dalla struttura comunale, attraverso l’attivazione di un C.O.C. “Centro Operativo Comunale” ove siano rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto sociale. 9

Prime azioni operative del Sindaco in caso di evento livello comunale Prime azioni operative del Sindaco in caso di evento (mutuata dalla Direttiva PCM 3 dicembre 2008) Attivazione del COC con funzioni e componenti necessari alla gestione dell’evento. Individuazione e verifica fruibilità immediata delle aree di attesa, di ricovero e di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Continua informazione alla popolazione sulla situazione in atto e sui comportamenti da seguire (attivazione sportello informativo). Individuazione e rimozione delle situazioni di pericolo e prima messa in sicurezza della popolazione (eventuale evacuazione). Controllo della viabilità (afflusso soccorsi – evacuazione). Predisposizione delle misure di assistenza sanitaria alla popolazione. Assistenza alla popolazione per soddisfare i bisogni primari e garantire, se necessario, supporto logistico (trasferimento, alloggio e sostentamento). Monitoraggio del territorio per seguire l’evoluzione dell’evento (adeguatezza misure attivate, esigenze di risorse e soccorritori).

CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA La continuità amministrativa delle amministrazioni comunali è fondamentale per poter rispondere alle esigenze poste dal modello di intervento contenuto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente gli “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”. “a meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale”. si considera, dunque indispensabile che fra le attività di “pianificazione” comunale e di “preparazione all’emergenza”, rientrino, oltre ad una pianificazione “di protezione civile” riferita ad eventi calamitosi che possono interessare il territorio, anche una specifica pianificazione finalizzata ad assicurare la continuità amministrativa.

LEGGE 3 AGOSTO 1999 N. 265 - “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142” ART. 12 SONO trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66. Allorché occorra INFORMARE le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e, in caso di urgenza, il sindaco.

L’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE UNO DEI PRINCIPALI COMPITI DEL SINDACO E’ QUELLO DI GARANTIRE CHE IL CITTADINO CONOSCA: le caratteristiche essenziali del/dei rischi prevalenti sul proprio territorio; le disposizioni dei piani di emergenza comunali; come comportarsi prima, durante e dopo l’evento; chi, e con quale mezzo ed in quale modo darà informazioni per l’allertamento, e in corso di evento. L’INFORMAZIONE PUÒ ESSERE GARANTITA insegnando comportamenti di autoprotezione; elaborando opuscoli informativi ed effettuando incontri con la popolazione e le scuole; stipulando accordi con radio e tv locali per garantire informazione; predisponendo nelle zone a rischio una segnaletica informativa, anche interattiva, che sia di supporto alla gestione dell'emergenza; effettuando esercitazioni per circoscrizioni o agglomerati significativi; individuando strumenti e modalità di diffusione dell’informazione in fase di monitoraggio e in corso di evento. 42

L’INFORMAZIONE AL CITTADINO Uno dei principali compiti del Sindaco è quello di garantire che il cittadino conosca preventivamente: le caratteristiche essenziali del/dei rischi prevalenti sul proprio territorio; le disposizioni dei piani di emergenza comunali; come comportarsi durante e dopo l’evento; chi, e con quale mezzo ed in quale modo darà informazioni riguardo l’evento e le attività di soccorso.

Consapevolezza del rischio Come migliorare Il piano di emergenza sarà efficace se la popolazione ha la percezione del rischio con cui deve convivere e ciò si raggiunge applicando, nelle comunità locali, i seguenti concetti: Consapevolezza del rischio Autoattivazione Autoprotezione la resilienza 44

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRAZIONI E TECNICI COMUNALI RIFORMA DELLA PROTEZIONE CIVILE E PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA Pineto (TE), 15 marzo 2018 Il nuovo codice della protezione civile: principali disposizioni di interesse per i comuni Luigi D’Angelo Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze Dipartimento della protezione civile