LE RILEVAZIONI STATISTICHE Fascicolo 4 LE RILEVAZIONI STATISTICHE A CURA DI GIAMPAOLO GIULIANI Ultimo aggiornamento 8/04/04
IL SISTEMA DI RILEVAMENTO STATISTICO INTRASTAT ART. 6, 1° COMMA DEL DL 23.01.93 N.16 “1. A decorrere dall'1 gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunita` economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. “
IL SISTEMA DI RILEVAMENTO STATISTICO INTRASTAT ART.6, 2° COMMA DEL DL 23.01.93 N.16 “2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonche` quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.”
IL SISTEMA DI RILEVAMENTO STATISTICO INTRASTAT ART.6, 3° COMMA DEL DL 23.01.93 N.16 “3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalita` per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonche` le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalita` e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresi` redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purche` il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potra` emanare le istruzioni applicative.”
IL SISTEMA DI RILEVAMENTO STATISTICO INTRASTAT DAL 1° GENNAIO 1993 CON LA CADUTA DELLE BARRIERE ALLA CIRCOLAZIONE DEI BENI FRA PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA, I DATI DEL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO NECESSARI PER L'ELABORAZIONE STATISTICA DEVONO ESSERE FORNITI DIRETTAMENTE DAI SOGGETTI PASSIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
COMUNITA' O TERRITORIO DELLA COMUNITA' CODICI ISO CARATTERI CODICI IVA DELLO STATO BELGIO BE 9 DANIMARCA DK 8 FRANCIA FR 11 GERMANIA DE 9 GRAN BRETAGNA GB 9 o 11 GRECIA EL 8 IRLANDA IE 8 ITALIA IT 11 LUSSEMBURGO LU 8 OLANDA NL 12 PORTOGALLO PT 9 SPAGNA ES 9
COMUNITA' O TERRITORIO DELLA COMUNITA' dal 1° GENNAIO 1995 AUSTRIA FINLANDIA SVEZIA LA STRUTTURA DEI CODICI IVA DEGLI OPERATORI INTRACOMUNITARI APPARTENENTI AI NUOVI STATI MEMBRI E' LA SEGUENTE: AUSTRIA - SIGLA AT SEGUITA DA UN CODICE DI 9 CARATTERI CHE INIZIA SEMPRE CON LA LETTERA U E CHE E' COMPOSTO PER I RIMANENTI 8 CARATTERI DA CIFRE FINLANDIA - SIGLA FI SEGUITA DA UN NUMERO DI 8 CARATTERI SVEZIA - SIGLA SE SEGUITA DA UN NUMERO DI 12 CARATTERI
COMUNITA O TERRITORIO DELLA COMUNITÀ I NUOVI 10 PAESI ADERENTI ALL’UNIONE DAL 1° MAGGIO 2004 STATO CODICE ISO FORMATO NUMERO PARTITA IVA NUMERO CARATTERI NOTE CIPRO CY 12345678X 9 L’ULTIMO CARATTERE E’ ALFABETICO REPUBBLICA CECA CZ 12345678 O 123456789 O 123456790 8, 9 O 10 ESTONIA EE 123456789 9 LETTONIA LV 12345678901 11 LITUANIA LT 123456789 O 123456789012 9 O 12 MALTA MT 123456778 8 POLONIA PL 1234567890 10 SLOVENIA SI 123456778 8 SLOVACCHIA SK 12345677890 10 UNGHERIA HU 12345678 8
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO A PARTIRE DAL 1° DI GENNAIO 1994 RILEVANO AI FINI INTRA GLI SCAMBI DI BENI (SOLO CESSIONI) CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO. IL CODICE DEGLI OPERATORI SAMMARINESI E' COMPOSTO DAL PREFISSO SM SEGUITO DA CINQUE CIFRE (D.M. 24.12.93)
SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I MODELLI DI RILEVAZIONE STATISTICA SONO TENUTI ALLA COMPILAZIONE: SOGGETTI PASSIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CHE EFFETTUANO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI, NON SOGGETTI PASSIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CHE EFFETTUANO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE PER LE QUALI E' DOVUTA L'IMPOSTA IN ITALIA (AMMONTARE SUPERIORE A L.16.000.000 O ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER IL PAGAMENTO IN ITALIA) RAPPRESENTANTI FISCALI DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI TERZI DELEGATI DAI SOGGETTI OBBLIGATI MEDIANTE APPOSITA PROCURA
SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I MODELLI DI RILEVAZIONE STATISTICA PERIODICITA' DEGLI ELENCHI DAL 1.1.2003 C ESSIONE INTRACOMUNITARIA P ERIODICITÀ L IMITI T ERMINE DI PRESENTAZIONE ADEMPIMENTI Annuale Fino a 40.000 € Entro il 31 gennaio dell’anno successivo Compilazione della sola parte fiscale Trimestrale da 40.000 € fino a 200.000€ Entro il mese successivo a ciascun trimestre Mensile oltre i 200.000 € Entro il 20 del mese successivo Compilazione della parte fiscale e statistica A CQUISTI INTRACOMUNITARI P ERIODICITÀ L IMITI T ERMINE DI ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE Annuale fino 150.000 € Entro il 31 gennaio Compilazione della sola parte fiscale dell’anno successivo Trimestrale facoltativa fino a 150.000 € Entro il mese successivo Compilazione della sola parte fiscale a ciascun trimestre Mensile oltre i 150.000 € Entro il 20 del mese Compilazione della parte fiscale e statistica successivo
TERZI DELEGATI DAI SOGGETTI OBBLIGATI MEDIANTE APPOSITA PROCURA I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE POSSONO DELEGARE, MEDIANTE APPOSITA PROCURA, TERZI SOGGETTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELENCHI IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE COMUNICATO, DAL SOGGETTO OBBLIGATO AGLI UFFICI DOGANALI, IN FORMA SCRITTA, CON AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L. 4 GENNAIO 1986, N.15. “OGGI, TALE PREVISIONE NON PUO’ CHE ESSERE OVVIAMENTE INTESA ALLA LUCE DELLE NORME DI SEMPLIFICAZIONE INTRODOTTE NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE AD OPERA DELLE C.D. LEGGI BASSANINI” (CFR ANCHE FAC SIMILE DI DELEGA NELLA CIRC. 12 MARZO 1999 N. 60/D) LA COMUNICAZIONE DELLA DELEGA AGLI UFFICI INTERESSATI NON E' RICHIESTA QUALORA LA DELEGA STESSA VENGA CONFERITA A SPEDIZIONIERI DOGANALI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE DA ALMENO TRE ANNI O AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA DOGANALE O CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE
I MODELLI INTRA GLI ELENCHI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI VANNO REDATTI SU DUE MODELLI DEFINITI DAL MINISTERO DELLE FINANZE – D.M. 27 OTTOBRE 2000 IL MODELLO PER LE CESSIONI (DI COLORE VERDE) E' COMPOSTO: FRONTESPIZIO (INTRA-1) ELENCO CESSIONI (INTRA-1-BIS) RETTIFICHE PERIODI PRECEDENTI (INTRA 1-TER) IL MODELLO PER GLI ACQUISTI (DI COLORE ROSSO) E' COMPOSTO: FRONTESPIZIO (INTRA-2) ELENCO ACQUISTI (INTRA 2-BIS) RETTIFICHE PERIODI PRECEDENTI (INTRA 2-TER) L'ART.6, C. 3, DEL DL N.16/1993 D.M. 27/10/00 ART. 1 C. 3, PREVEDE CHE GLI ELENCHI POSSONO ESSERE COMPILATI ANCHE SU CARTA BIANCA NON SPECIFICAMENTE PREDISPOSTA PURCHE' IL CONTENUTO DEGLI ELENCHI SIA SOSTANZIALE IDENTICO ALLA MODULISTICA
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE GLI ELENCHI VANNO PRESENTATI AD UNO QUALSIASI DEGLI UFFICI DOGANALI NELLA CIRCOSCRIZIONE COMPETENTE SUL TERRITORIO DOVE HA SEDE L'IMPRESA. IN CASO DI DELEGA, LA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA DOGANA E' INDIVIDUATA DALLA SEDE DEL DELEGATO ELENCHI MENSILI VANNO PRESENTATI ENTRO IL 20 DEL MESE SUCCESSIVO AL MESE DI RIFERIMENTO ELENCHI TRIMESTRALI VANNO PRESENTATI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO ELENCHI ANNUALI VANNO PRESENTATI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO VI SONO MODALITA’ ALTERNATIVE DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI: INVIO A MEZZO POSTA (TRAMITE RACCOMANDATA). IN TAL CASO, AI FINI DELL'OSSERVANZA DEI TERMINI, FA FEDE LA DATA DI TIMBRO POSTALE PRESENTAZIONE IN DOGANA DI SUPPORTI MAGNETICI (FLOPPY DISK CONTENENTI INTRA 1 BIS E/O TER, 2 BIS E/O TER ) ACCOMPAGNATI DAI FRONTESPIZIO (INTRA 1 E INTRA 2). INVIARE GLI ELENCHI MEDIANTE PROCEDURE BASATE SULLO SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE ARTICOLO 50, 6° E 7° COMMA, D.L. N. 331 DEL 1993 “6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalita` ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. 7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e` stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”
Inoltre vanno barrate: MODELLI INTRA 1 – CESSIONI INTRACOMUNITARIE FRONTESPIZIO Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto. Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale. Inoltre vanno barrate: lla casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti; la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA. Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco. Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2. La compilazione del frontespizio è completata con la data e la firma del dichiarante.
MODELLI INTRA 1 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE 1. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato. 2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare: a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statici; b) le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici. 3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare) 4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare (1) 5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita) 6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. 7. La quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità . 8. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.
MODELLI INTRA 1 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE Numero progressivo (col. 1) Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1. Stato (col. 2) Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A) Codice IVA (col. 3) Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A). Ammontare delle operazioni in euro (col. 4) Indicare l'ammontare delle cessioni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente. Natura della transazione (col. 5) Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che: - nel caso di cui all'art. 4, comma 2, del decreto (operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente cedente) rilevabile ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella. - in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna. Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire a un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).
MODELLI INTRA 1 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE Nomenclatura combinata (col. 6) Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce. Massa netta (col.7) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi. L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1901/2000. Unità supplementari (col. 8). Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale. Valore statistico in euro (col.9). La colonna va compilata: a) dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto; b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4. I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000. Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano). Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse. I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1901/2000. Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.
MODELLI INTRA 1 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE Condizioni di consegna (col. 10). Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D). La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto. Modo di trasporto (col. 11). Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (V. tabella C). La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto. Paese di destinazione (col. 12). Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V. tabella A). Provincia di origine (col. 13). Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.
MODELLI INTRA 1 TER – RETTIFICHE CESSIONI INTRACOMUNITARIE 1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento. 2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato. 3. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio: - la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7; - la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7. 4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato o codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione. 5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodi in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi. 6. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.
MODELLI INTRA 1 TER – RETTIFICHE CESSIONI INTRACOMUNITARIE Numero progressivo (col. 1). Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2. Mese di riferimento (col. 2). Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi. Trimestre di riferimento (col. 3). Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi. Anno (col. 4). Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare. Stato (col. 5). Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A). Codice IVA (col.6). Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente. Segno (col.7). Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione. Ammontare delle operazioni in euro (col.8). Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare delle cessioni comunicato in precedenza. In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto totale della pagina precedente. Natura della transazione (col.9). Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B). Nomenclatura combinata (col.10). Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco. Valore statistico in euro (col.11). Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.
Inoltre vanno barrate: MODELLI INTRA 2 – ACQUISTI INTRACOMUNITARI FRONTESPIZIO Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale facoltativo, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella 1 numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto. Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale. Inoltre vanno barrate: - la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti; la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA. Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco. Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2. La compilazione del frontespizio deve essere completata con la data e la firma del dichiarante.
MODELLI INTRA 2 BIS – ACQUISTI INTRACOMUNITARI Note generali. 1.Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato. 2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare: a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici; b) le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali; c) le colonne da 1 e da 6 ai 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici. 3. I soggetti che presentano, in via facoltativa, gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare). 4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).
MODELLI INTRA 2 BIS – ACQUISTI INTRACOMUNITARI 6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. 7. Gli importi da indicare nelle colonne " "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA", "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondati all'unità. 8. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'identificazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.
MODELLI INTRA 2 BIS – ACQUISTI INTRACOMUNITARI Numero progressivo (col.1). Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione Stato (col. 2). Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A). Codice IVA Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A). Ammontare delle operazioni in euro (col. 4). Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare. In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente. Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5). Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro. Natura della transazione (col. 6). Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che: - nel caso di cui all'art. 4, comma 2, del decreto (operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente - cedente), rilevabile ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella - in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna. Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente - cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).
MODELLI INTRA 2 BIS – ACQUISTI INTRACOMUNITARI Nomenclatura combinata (col. 7). Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco. Massa netta (col. 8). Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi. L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1901/2000. Unità supplementari (col. 9). Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale. Valore statico in euro (col. 10). La colonna va compilata: a) dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto; b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4. I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) nn. 1901/2000. Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno incluse nel valore delle merci ai fini statistici. Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse. I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1901/2000. Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Per le merci arrivate a segno di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.
MODELLI INTRA 2 TER – RETTIFICHE ACQUISTI INTRACOMUNITARI 1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento. 2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato. 3. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio: - la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7; - la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7. 4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato o codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione. 5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodi in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.
MODELLI INTRA 2 TER – RETTIFICHE ACQUISTI INTRACOMUNITARI 6. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2. Numero progressivo (col. 1). Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2. Mese di riferimento (col. 2). Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi. Trimestre di riferimento (col. 3). Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi. Anno (col.4). Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare. Stato (col.5). Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V, tabella A). Codice IVA (col.6). Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore. Segno (col.7). Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.
MODELLI INTRA 2 TER – RETTIFICHE ACQUISTI INTRACOMUNITARI Ammontare delle operazioni in euro (col.8). Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza. In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente. Ammontare delle operazioni in valuta (col.9). Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza. Natura della transazione (col.10). Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B). Nomenclatura combinata (col.11). Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco. Valore statistico in euro (col.12). Indicare la variazione, in euro, del valore statistico
NATURA DELLA TRANSAZIONE CODICE DESCRIZIONE OPERAZIONI TRIANGOLARI 1 Acquisto o vendita (compreso il baratto) A 2 Restituzione o sostituzione di merci B 3 Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea C 4 Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione D 5 Operazione successiva ad una operazione per conto terzi o ad una riparazione E 6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.) F 7 Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altra programma intergovernativo di fabbricazione coordinata G 8 Fornitura. di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile H 9 Altre transazioni I Tabella B NATURA DELLA TRANSAZIONE
Tabella C MODI DI TRASPORTO CODICE DESCRIZIONE 1 Trasporto marittimo 2 Trasporto ferroviario 3 Trasporto stradale 4 Trasporto aereo 5 Spedizioni postali 7 Installazioni fisse di trasporto 8 Trasporto per vie d'acqua 9 Propulsione propria
Tabella D CONDIZIONI DI CONSEGNA CODICE INCOTERM DESCRIZIONE CODICE GRUPPO EXW Franco fabbrica E FCA FAS F0B Franco vettore Franco lungo bordo Franco a bordo F CFR CIF CPT CIP Coste e nolo Costo, assicurazione, e nolo Trasporto pagato fino a... Trasporto e assicurazione pagati fino a.. C DAF DES DEQ DDU DDP Reso alla frontiera Reso a bordo Reso sulla banchina Reso non sdoganato Reso sdoganato D
I MODELLI INTRA LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL DM 27 OTTOBRE 2000 CONFERMA LE INNOVAZIONI APPORTATE DALL’ART. 1 DEL D.M. 4 FEBBRAIO 1998 E INOLTRE STABILISCE CHE: NON DEVONO ESSERE COMPILATE MODELLO INTRA 1 BIS (PER IMPORTI UGUALI O INFERIORI A 4,3 MILIONI DI EURO) COLONNA 9 (VALORE STATISTICO IN EURO) COLONNA 10 (CONDIZIONI DI CONSEGNA) COLONNA 11 (MODO DI TRASPORTO) MODELLO INTRA 2 BIS (PER IMPORTI UGUALI O INFERIORI A 2,5 MILIONI DI EURO) COLONNA 10 (VALORE STATISTICO IN EURO) COLONNA 11 (CONDIZIONI DI CONSEGNA) COLONNA 12 (MODO DI TRASPORTO) MODELLI PRESENTATI CON CADENZA ANNUALE O TRIMESTRALE COLONNA 5 E SEGUENTI RELATIVE ALLE CESSIONI (MODELLO INTRA 1 BIS) DEROGA PER LE OPERAZIONI IN TRIANGOLAZIONE COLONNA 6 E SEGUENTI RELATIVE AGLI ACQUISTI (MODELLO INTRA 2 BIS) DEROGA PER LE OPERAZIONI IN TRIANGOLAZIONE
MODALITA' E TERMINI PER LA COMPILAZIONE PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE I SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DEVONO PRESENTARE AGLI UFFICI DOGANALI GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI REGISTRATI O SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN CASO DI FATTURAZIONE ANTICIPATA O DI PAGAMENTO ANTICIPATO DEL CORRISPETTIVO TOTALE O PARZIALE, LE RELATIVE OPERAZIONI NON SONO INDICATE NEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELL'OPERAZIONE, MA A QUELLA IN CUI E' STATA ESEGUITA LA CONSEGNA O LA SPEDIZIONE DEI BENI
MODALITA' E TERMINI PER LA COMPILAZIONE PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE I MOVIMENTI RELATIVI A BENI SPEDITI IN ALTRO STATO DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA O DA QUESTI PROVENIENTI IN BASE A: OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO MANIPOLAZIONI USUALI OLTRE CHE OGGETTO DI RILEVAZIONE INTRA AI SOLI FINI STATISTICI TALI OPERAZIONI DEVONO ESSERE ANNOTATE IN UN APPOSITO REGISTRO TENUTO E CONSERVATO A NORMA DELL’ART 39 DEL DPR 633 NELLO STESSO REGISTRO DEVONO ESSERE ANNOTATE ANCHE LE MOVIMENTAZIONE DI: BENI UTILIZZATI COME STRUMENTALI PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI BENI CHE SE IMPORTATI BENEFICEREBBERO DELL’AMMISSIONE TEMPORANEA IN ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI QUEST’ULTIME MOVIMENTAZIONI NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONI AI FINI INTRA
MODALITA' E TERMINI PER LA COMPILAZIONE PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE PERAZIONE R EGISTRO I NTRA Acquisti e cessioni intracomunitarie artt. 38 e 41 del D.L. n 331/1993 NO SI Operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali artt. 38 co 5 lett. a e 41 co 3 del D.L. n 331/1993 SI (1)(2) Beni oggetto di prestazioni di servizi comunitari art. 40 co 4 bis del D.L. n 331/1993 SI (1) Prestazioni di servizi comunitarie (intermediazione agenzia trasporto e accessorie al trasporto) art. 40 co 5, 6, 7 e 8 del D.L. n 331/1993 Beni utilizzati come strumentali nelle prestazioni di servizi artt. 38 co 5 lett. a e 41 co 3 del D.L. n 331/1993 Beni che se importati beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi doganali artt. 38 co 5 lett. a e 41 co 3 del D.L. n Acquisti e cessioni di beni usati D.L. n. 41/1995 Cessioni con operatori sammarinesi D.M. 24/12/93 SI (3) (4) Installazione di beni del territorio dello Stato da parte di fornitore operatore UE (1) solo per la parte statistica (per i contribuenti mensili) (2) in presenza di un contratto di cessione o di acquisto, caratterizzato da una movimentazione di beni di scarso valore inviati dall’acquirente/committente perché il cedente prestatore li utilizzi nella fase di adattamento, assiemaggio assemblaggio o montaggio per la realizzazione del prodotto finito fornito dall’acquirente committente (parte fiscale/statistica per i contribuenti mensili) (parte fiscale per i contribuenti trimestrali e annuali) (3) solo se vengono già effettuate cessioni intracomunitarie (4) solo per la parte fiscale
RETTIFICHE A SEGUITO DI VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE CESSIONI DI BENI: VARIAZIONI IN AUMENTO NEL PERIODO - INTEGRA LA PRECEDENTE OPERAZIONE (INTRA 1 BIS) OLTRE IL PERIODO - NOTA DI VARIAZIONE (INTRA 1 TER) SE TRATTASI DI VARIAZIONE IMPONIBILE IN AUMENTO, LA CORRISPONDENTE RETTIFICA DOVRA' ESSERE OPERATA OLTRE CHE AI FINI FISCALI ANCHE AI FINI STATISTICI (SOLO PER I MENSILI) PER VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SE LA RETTIFICA VIENE OPERATA AI FINI FISCALI DEVE RISULTARE ANCHE LA VARIAZIONE STATISTICA (SOLO PER I MENSILI) SE IN ESECUZIONE DELLA VARIAZIONE I BENI SONO IN TUTTO O IN PARTE RESTITUITI AL CEDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO, IL MODELLO (INTRA 1 TER) DOVRA' ESSERE COMPILATO AGLI EFFETTI STATISTICI ANCHE SE LA VARIAZIONE NON E' OPERATA AI FINI FISCALI (CODICE 2 DELLA TAB. B - NATURA DELLA TRANSAZIONE)
RETTIFICHE A SEGUITO DI VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE I BENI SONO RESTITUITI AL CEDENTE CHE VENGONO CEDUTI A DIVERSO SOGGETTO COMUNITARIO: CONSEGNA DEI BENI NELLO STESSO STATO MEMBRO IN CUI GIA' SI TROVANO, RETTIFICA AI SOLI EFFETTI FISCALI DELL'OPERAZIONE ORIGINARIA TRAMITE IL MOD. INTRA 1 TER, E COMPILAZIONE DI NUOVO MOD. INTRA 1 BIS PER LA SUCCESSIVA CESSIONE CONSEGNA DEI BENI IN DIVERSO STATO MEMBRO, RETTIFICA AGLI EFFETTI FISCALI E STATISTICI DELL'OPERAZIONE ORIGINARIA TRAMITE IL MOD. INTRA 1 TER, E LA COMPILAZIONE DI UN NUOVO MODELLO INTRA 1 BIS
RETTIFICHE A SEGUITO DI VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ACQUISTI DI BENI: VARIAZIONI IN AUMENTO NEL PERIODO - INTEGRA LA PRECEDENTE OPERAZIONE (INTRA 2 BIS) OLTRE IL PERIODO - NOTA DI VARIAZIONE (INTRA 2 TER) LA RETTIFICA DOVRA' ESSERE OPERATA OLTRE CHE AI FINI FISCALI ANCHE AI FINI STATISTICI (SOLO PER I MENSILI) PER VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SE LA RETTIFICA VIENE OPERATA AI FINI FISCALI DEVE RISULTARE ANCHE LA VARIAZIONE STATISTICA (SOLO PER I MENSILI) SE IN ESECUZIONE DELLA VARIAZIONE I BENI SONO IN TUTTO O IN PARTE RESTITUITI AL CEDENTE IN ALTRO STATO MEMBRO IL MODELLO INTRA 2 TER DOVRA' ESSERE COMPILATO AI SOLI FINI STATISTICI, ANCHE SE LA LA VARIAZIONE NON HA ASSUNTO RILEVANZA FISCALE
CASI PARTICOLARI ACQUISTO DI BENI USATI (OGGETTO DI RILEVAZIONE SOLO AI FINI STATISTICI SE ASSOGGETTATI NELLO STATO MEMBRO DI PROVENIENZA AL REGIME DEL MARGINE) CAMPIONI OMAGGIO E BENI CEDUTI GRATUITAMENTE (NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE) SOSTITUZIONE DI BENI IN GARANZIA (NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE) BENI IN RIPARAZIONE (SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE SOLO AI FINI STATISTICI, NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE SE LA PRESTAZIONE E' A TITOLO GRATUITO) ACQUISTI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI AD IVA (SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE AI SOLI FINI STATISTICI , SOLO SE GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI SI CONSIDERANO EFFETTUATI NELLO STATO) GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI IN ABBONAMENTO ( SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE NEL PERIODO DI REGISTRAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE)
CASI PARTICOLARI BENI INVIATI PER FIERE, MOSTRE E TENTATA VENDITA (SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE SOLO IN CASO DI CESSIONE) SOFTWARE (SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE SOLO I SOFTWARE STANDARIZZATI) STAMPI (NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE SE NON DISTINTAMENTE INDICATI IN FATTURA , SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE, AI SOLI FINI FISCALI, SE AUTONOMAMENTE ADDEBITATI IN FATTURA, AGLI EFFETTI STATISTICI IL VALORE VA PROPORZIONALMENTE AGGIUNTO ALLE SINGOLE FORNITURE) MANCANZA DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO D'IMPOSTA DI ALTRO STATO MEMBRO (LE OPERAZIONI SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE INDICANDO ALLA COLONNA 2 IL CODICE ISO E A COLONNA 3 DEGLI ZERO AL POSTO DEL CODICE IVA) SOCIETA' FUSE O INCORPORATE (I MODELLI RETTIFICATIVI DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI DALLA SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE. IN CASO DI ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO NELLA COMPILAZIONE DELL'ELENCO I MODELLI DEVONO ESSERE PRESENTATI A NOME DELLE SINGOLE SOCIETA' FUSE O INCORPORATE E SOTTOSCRITTI, DALLA SOCIETA' CHE RISULTA DALLA FUSIONE O DALLA INCORPORANTE). PROVVISTE E DOTAZIONI DI BORDO(NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE)
SANZIONI AI FINI FISCALI MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO SANZIONE da Euro 516,46 ad Euro 1032,91 a modello ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici RAVVEDIMENTO Se il modello viene presentato spontaneamente entro 90 giorni dalla scadenza viene applicata la sanzione pari ad 1/8 del minimo Euro 64,56 RAVVEDIMENTO Se il modello viene presentato decorsi 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo Euro 103.29 ERRORI E/O INESATTEZZE NEL MODELLO SANZIONE da Euro 516.46 ad Euro 1032.91 la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti spontaneamente o a seguito di richiesta (art. 11, c. 4, D.Lgs 471/97)
SANZIONI AI FINI STATISTICI LA PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI DI TIPO STATISTICO PREVEDE CHE IN FASE DI CONTROLLO L’ORGANO PROCEDENTE PROVVEDA ALLA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN BASE ALLE MODALITÀ INDICATE NEGLI ARTT. 13 E SEGUENTI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. IN PARTICOLARE, È PREVISTO CHE I VERIFICATORI IN CASO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA RILASCINO PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE (P.V.C.) AL SOGGETTO ACCERTATO. SE NON È AVVENUTA LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA LA NOTIFICAZIONE DEVE AVVENIRE NEI 90 GIORNI SUCCESSIVI. IL PROCESSO VERBALE IN ORIGINALE DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE INVIATO ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E AGLI ALTRI UFFICI INTERESSATI. SE NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CONTESTAZIONE O, SE QUESTA NON VI È STATA, ALLA DATA DI NOTIFICAZIONE, NON SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE IRROGATA, COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 16 DELLA L. N. 689 DEL 1981, L’ISTAT PROVVEDE AD INVIARE MOTIVATO RAPPORTO IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE AL PREFETTO. DA PARTE SUA IL CONTRIBUENTE, NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONTESTAZIONE O ALLA NOTIFICAZIONE, PUÒ PRESENTARE AL PREFETTO SCRITTI DIFENSIVI E O RICHIESTA DI AUDIZIONE. SENTITO L’INTERESSATO IL PREFETTO DISPONE L’ARCHIVIAZIONE INFORMANDONE L’ISTAT OVVERO CONFERMA L’ORDINANZA INGIUNZIONE. IN QUESTO SECONDO CASO IL CONTRIBUENTE PUÒ FARE OPPOSIZIONE DAVANTI AL PRETORE (ARTT. 22 E SEGUENTI L N. 689 DEL 1981)
SANZIONI AI FINI STATISTICI LE SANZIONI SONO DETERMINATE DALL’ART.11 CO 1 LETT. A E B D.LGS 322/89 OMISSIONE, IRREGOLARITÀ O INESATTEZZA DI DATI per le persone fisiche da 206 Euro a 2.065 Euro per le società e gli enti e da 516 Euro a 5.164 Euro la sanzione è ridotta alla metà se il contribuente ottempera alle richiesta di integrazione dell’ufficio (art.34 co 3 DL 41/95) PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA per le persone fisiche 41 Euro per le società e gli enti 103 Euro DATI MANCANTI O INESATTI PRIVI DI RILEVANZA E NON IMPUTABILI AL CONTRIBUENTE, SE INTEGRATI O CORRETI SPONTANEAMENTE A SEGUITO DI RIRICHESTA DELL’UFFICIO nessuna sanzione RETTIFICA SPONTANEA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI