LA FATTURAZIONE ELETTRONICA……. Il nuovo regime forfettario???

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Transcript della presentazione:

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA……. Il nuovo regime forfettario??? Daniele Pinotti-Bianchi dottore commercialista e revisore LEGAle pinottibianchidaniele@gmail.com

Dal 1° Gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo fatture elettroniche.

Legge n° 205/2017 – Art. 1 comma 909 (Modifica Dlgs n° 127/2015-art Legge n° 205/2017 – Art. 1 comma 909 (Modifica Dlgs n° 127/2015-art. 1 comma 3) che ha introdotto: L’obbligo di fatturazione elettronica, utilizzando il SDI, per tutte le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C) L’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l’estero (intra ed extra comunitarie) con cadenza mensile (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento), mantenendo la semplificazione dei modelli intra acquisti in vigore dal 1° Gennaio 2018. Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) riguardano le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019 QUADRO NORMATIVO

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento N. 89757 del 30 Aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE Le regole tecniche definite nel suddetto provvedimento sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati (B2B e B2C). Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole già in vigore riportate nel Decreto Ministeriale n° 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it.

COS’ È LA FATTURA ELETTRONICA La fattura elettronica è un documento completamente dematerializzato (formato xml) La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per 2 aspetti: Va necessariamente redatta utilizzando un PC, un tablet o uno smartphone Deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il sistema di interscambio (SDI)

COS’È IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO SDI Il SDI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: Verifica che la fattura contenga i dati obbligatori ai fini fiscali (Art. 21/21 bis del DPR 633/72) Verifica l’indirizzo telematico “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC, al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura Verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’IVA sia di 22 euro) Controlla che la partita IVA di chi emette la fattura e la partita IVA ovvero il codice fiscale di chi riceve la fattura siano esistenti. COS’È IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO SDI

ATTENZIONE Codice fiscale o partita IVA errati generano lo scarto e quindi la mancata emissione della fattura; Codice fiscale o partita IVA cessati non determinano lo scarto della fattura la quale si considera regolarmente emessa (l’Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare successivi controlli al fine di verificare la veridicità dell’operazione)

In pratica la fattura elettronica richiede i medesimi dati della fattura tradizionale oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura, È necessario organizzare i processi di generazione, spedizione, ricezione conservazione

L’indirizzo telematico da inserire nel campo “codice destinatario” è il codice alfanumerico di 7 cifre che avrà comunicato il cliente. Nel caso il cliente comunichi il “codice destinatario” non è necessario indicare l’indirizzo PEC. Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC il campo “codice destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” e, nel campo “PEC destinatario” andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato. Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico sarà sufficiente compilare solo il “codice destinatario” con il valore “0000000”, senza indicazione della PEC. INDIRIZZO TELEMATICO

ESONERI: Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica gli operatori che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (REGIME DEI MINIMI) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” REGIME FORFETTARIO?????? ALTRI ESONERI: Piccoli produttori agricoli Fatture per le quali sussiste l’obbligo di invio con il sistema “tessera sanitaria” B2B e B2C CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI TRA SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI IN ITALIA

VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA DICHIARATI DA AGENZIA DELLE ENTRATE La fattura elettronica permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando il costo di stampa, spedizione e conservazione dei documenti La fattura elettronica può essere eseguita gratuitamente aderendo ai servizi resi disponibili dall’ Agenzia delle Entrate Le fatture elettroniche sono tutte sottoforma di file xml, pertanto, a livello di impostazione, sono tutte identiche una all’altra Una volta inviata la fattura elettronica si considera emessa e non è più modificabile, garantendo “data certa” di emissione e consegna Vantaggi di natura strettamente fiscale , ridimensionamento degli adempimenti e dei registri contabili, riduzione dei termini di accertamento, documenti a disposizione in qualsiasi momento sul portale ADE VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA DICHIARATI DA AGENZIA DELLE ENTRATE

In realtà… Lotta all’evasione fiscale In realtà… Lotta all’evasione fiscale??? Dati immediatamente a disposizione di Agenzia delle Entrate Bocciatura del sistema “fatturazione elettronica” da parte del garante della privacy (sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi)

FATTURE EMESSE A PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI ESCLUSI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Le fatture emesse nei confronti di: Privati consumatori Condomini non titolari di partita IVA Enti non commerciali non in possesso di partita IVA SONO IN FORMATO ELETTRONICO E TRASMESSE AL SDI

FATTURE EMESSE A PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI ESCLUSI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Nel campo riservato all’identificativo del cliente va riportato il codice fiscale, mentre quale indirizzo telematico va indicato il “codice destinatario” convenzionale “0000000” lasciando in bianco lo spazio riservato alla PEC. Salvo che non vi rinuncino a detti soggetti va consegnata una copia (in formato analogico o cartaceo) della fattura elettronica trasmessa nella quale va evidenziato che: trattasi di copia di fattura elettronica il documento originale (la fattura elettronica – unico documento valido) è disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata al destinatario

FATTURE EMESSE A PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI ESCLUSI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RIENTRANTI NEL REGIME DEI MINIMI O FORFETTARIO? Fattura elettronica con codice identificativo o PEC eventualmente comunicati oppure codice convenzionale “0000000” con invio tramite mail o copia cartacea della fattura elettronica emessa

ATTENZIONE GLI OPERATORI IN REGIME DI VANTAGGIO (REGIME DEI MINIMI) O FORFETTARIO POSSONO COMUNQUE EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE SEGUENDO LE DISPOSIZIONI DEL PROVVEDIMENTO DEL 30 APRILE 2018

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’agenzia delle entrate GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNATA AL 4 OTTOBRE 2018

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’agenzia delle entrate Un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica Una procedura web e un’App per la predisposizione e trasmissione al SDI della fattura elettronica Un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico” Un servizio web di registrazione mediante il quale il concessionario/committente può indicare al SDI, il canale e l’ “indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’agenzia delle entrate Un servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SDI (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SDI cono disponibili nella citata area riservata fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI) Un sito web gratuito per la conservazione elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute tramite SDI. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da SDI verranno automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica (nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 3.1213 del CAD)

IN PRATICA… COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL CANALE TELEMATICO PRESCELTO PER LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DOMANDA: È proprio necessario rispondere a tutte le richieste che ci pervengono dai fornitori in merito all’indirizzo telematico scelto per la ricezione delle fatture elettroniche? RISPOSTA: NO

IN PRATICA… I fornitori più virtuosi hanno predisposto la richiesta nel modo seguente: Gentile cliente, la legge di Bilancio 2018 (L205/2017) ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2019, della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. La fattura in formato elettronico(XML), perché possa essere considerata valida e regolarmente emessa, dovrà transitare attraverso il sistema di interscambio di Agenzia delle Entrate (SDI). Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio col quale è possibile indicare l'indirizzo telematico - PEC o codice destinatario – che sarà il predefinito indipendentemente da quanto inserito nel file XML della fattura da noi predisposta.  Vi invitiamo pertanto ad usufruire del servizio suddetto e, salvo Vostre diverse comunicazioni, emetteremo la fattura elettronica inserendo il codice destinatario convenzionale “0000000” senza indicazione della PEC. Se invece sussistono specifiche esigenze di recapito della fattura elettronica Vi invitiamo a comunicarcele, nel qual caso sarà nostra cura seguire le indicazioni che ci vorrete fornire.

IN PRATICA… Utilizzando il servizio messo a disposizione dall’agenzia delle entrate per predefinire l’indirizzo telematico, qualsiasi indirizzo o PEC inseriscano i fornitori la fattura elettronica verrà correttamente recapitata all’indirizzo indicato nell’apposita area del portale “fatture e corrispettivi” COME SI PROCEDE? Ci si registra ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, richiedendo le credenziali Fisconline oppure accedendo con SPID o CNS, e si procede con l’indicazione dell’indirizzo telematico nell’apposita sezione. Probabilmente molti consulenti, da voi appositamente delegati, stanno già procedendo per vostro conto all’inserimento dell’indirizzo telematico.

IN PRATICA… PREDISPORRE UNA FATTURA ELETTRONICA Creazione della fattura: Programma “stand alone” Agenzia delle Entrate App FATTURAe Generazione tramite il portale “fatture e corrispettivi” Programmi forniti da “software house”

IN PRATICA… La fatturazione elettronica deve contenere gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 o, se “semplificata”, quelli previsti dall’art. 21-bis del medesimo decreto. potranno tuttavia essere indicati ulteriori elementi, come, ad esempio, quelli relativi alle informazioni necessarie alla corretta trasmissione del documento.

IN PRATICA… Esempio ulteriori elementi da indicare nella Fattura elettronica Codice destinatario (codice di 7 cifre che identifica il canale scelto per la ricezione da parte del cessionario committente) o indirizzo Pec o codice convenzionale “0000000” Regime fiscale cedente/prestatore (ad es- RF01 per il regime ordinario, RF nel caso delle Agenzie di viaggi e turismo, ecc….) Tipo del documento (ad es. TD01 per la fattura, TD02 per la fatturazione di acconti o anticipi, TD04 per le note di credito, ecc….) Natura dell’operazione, se non è prevista l’applicazione dell’IVA (es. N1 per le ex art. 15 del DPR 633/72)

IN PRATICA… La scelta della procedura più adatta per la creazione della fattura in formato elettronico può dipendere da diversi fattori: Numero di fatture emesse Numero di fatture ricevute Volume d’affari Gestione interna delle procedure contabili Terziarizzazione dei processi amministrativi

IN PRATICA… INVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA La trasmissione al Sistema di Interscambio della fattura elettronica può essere fatta attraverso i seguenti canali: Posta Elettronica Certificata(PEC) Servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate Servizi di cooperazione applicativa su rete internet (web-service) Protocolli FTP

IN PRATICA… ACCETTAZIONE O SCARTO DA PARTE DEL SDI Nel caso in cui la fattura abbia superato i controlli del SDI, il Sistema invierà al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” che vale come attestazione dell’emissione della fattura. Se, invece, la fattura non ha superato i controlli, il Sistema di Interscambio recapiterà, entro 5 giorni, una ricevuta di scarto. Come precisato nel Provv. 89757/2018, “la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato, si considerano non emesse”. L’emittente avrà, a sua volta, 5 giorni a disposizione per procedere alla trasmissione di una nuova fattura senza incorrere in sanzioni.

IN PRATICA… Nella circolare 02.o7.2018 numero 13 si precisa che la fattura elettronica emessa dopo uno scarto, dovrebbe essere emessa con la data e il numero del documento originario. Se ciò non è possibile si potrà procedere: Con emissione di una fattura con nuovi numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SDI”; Con emissione di una fattura secondo le modalità esposte al punto precedente, ma ricorrendo a una numerazione specifica che faccia emergere “che si tratta di un documento rettificativo del precedente” (es. 1/R)

IN PRATICA… RECAPITO E RICEZIONE Al fine della ricezione della fattura da parte del SDI possono essere scelti i seguenti canali: Posta Elettronica Certificata (PEC) Servizi di cooperazione applicativa su rete internet (web service) Protocolli FTP Il cessionario, che possieda un unico indirizzo telematico, può registrarlo avvalendosi dell’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate, in modo da associare il numero di partita IVA con il canale prescelto.

IN PRATICA… Il portale “Fatture e corrispettivi” consente la generazione di un QR-Code che contiene i dati identificativi del soggetto passivo: Codice paese Codice fiscale Partita IVA Denominazione Indirizzo Casella PEC o codice destinatario nel caso in cui il soggetto passivo si sia registrato tramite il portale “Fatture e corrispettivi”

IN PRATICA… L’Agenzia mette a disposizione nel proprio portale un’area riservata nella quale sono contenute le fatture emesse e ricevute dal soggetto passivo. Nel sito potranno essere reperite anche le fatture che il SDI non sia riuscito a recapitare per problematiche tecniche non imputabili al sistema (es. casella PEC piena o non attiva) o quelle relative a operazioni nei confronti dei consumatori finali.

IN PRATICA… CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate Servizi messi a disposizione da terzi intermediari

IN PRATICA… ATTENZIONE In tutti i casi in cui il contribuente affida, in tutto o in parte, il processo di conservazione a soggetti terzi continuerà a rispondere nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e di tutti i documenti fiscalmente rilevanti. Eventuali inadempienze del soggetto incaricato della conservazione non potranno essere opposte all’Amministrazione Finanziaria per giustificare irregolarità o errori…

IN PRATICA… MODALITÀ ORGANIZZATIVA “STUDIO ANGELLA”

IN PRATICA… L’ARCHITETTO NON FORFETTARIO PRESTAZIONI DI SERVIZI OBBLIGO FATTURA NASCE CON INCASSO TEMPO 10 GG CON QUALE DATA EMETTO FATTURA? FATTURA PRO-FORMA FATTURAZIONE DIFFERITA

IN PRATICA… ORDINE ARCHITETTI PPC PROVINCIA PARMA CONVENZIONE OMNIADOC

CARBURANTI E SUBAPPALTI PUBBLICI CASI PARTICOLARI CARBURANTI E SUBAPPALTI PUBBLICI

casi particolari CARBURANTI E SUBAPPALTI PUBBLICI Gli obblighi di fatturazione elettronica sono anticipati all’1/07/2018 per le seguenti operazioni: Cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, escluse le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera degli appalti con le P.A. Cfr. art. 1 co.917 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)

casi particolari Gli obblighi di fatturazione elettronica, dall’01/07/2018 interessano: Le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti Della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con l’amministrazione pubblica La fattura elettronica interessa i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale. Sono esclusi gli ulteriori passaggi successivi (circ. Entrate n. 8/2018)

casi particolari Sono obbligati i soli titolari di un contratto di subappalto propriamente detto (esecuzione di lavori nei confronti della stazione appaltante pubblica). Sono esclusi coloro che non sono direttamente coinvolti nell’appalto principale con obblighi di comunicazione verso la stazione appaltante (es. beni ceduti senza sapere quale sarà l’utilizzo del primo appaltatore). Sono esclusi i rapporti tra consorziati e consorzio (circ. Entrate n. 13 /2018) se il consorzio è il primo subappaltatore della P.A.

casi particolari È obbligatorio riportare sulla fattura elettronica (art. 1 co. 917 lett. b della legge 205/2017): Codice Identificativo Gara (CIG) Codice Unitario Progetto (CUP) I blocchi informativi del file fattura elettronica sono i seguenti: «DatiOrdineAcquisto», «DatiContratto», «DatiConvenzione», «DatiRicezione» o «Datifatturecollegate».

FORNITORE MATERIA PRIMA P.A. FATTURA ELETTRONICA FORNITORE SERVIZIO FORNITORE MATERIA PRIMA FT. ORDINRIA FT. ORDINARIA 1° SUBAPPALTATORE FATTURA ELETTRONICA 2° SUBAPPALTATORE FATTURA ORDINARIA 3° SUBAPPALTATORE

NUOVO REGIME FORFETTARIO Il disegno di legge relativo alla Manovra di Bilancio per il 2019 conterrà una serie di novità che modificheranno profondamente la disciplina del regime forfettario previsto per le persone fisiche ( imprese e lavoratori autonomi introdotto con la Legge di Stabilità 2015

NUOVO REGIME FORFETTARIO Gli aspetti salienti del nuovo regime forfettario in discussione nelle aule del Parlamento: viene stabilito un unico requisito di accesso, cioè il limite di ricavi/compensi pari a € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti ammessi al regime, con riferimento all’anno precedente viene eliminato il possesso dell’ulteriore requisito delle spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro, lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR viene altresì eliminato l’altro ulteriore requisito del costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000

NUOVO REGIME FORFETTARIO Per via della completa riscrittura del comma 54 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, si rileva quanto segue: il nuovo regime forfettario prevederà quale unico requisito di accesso il limite di ricavi/compensi di € 65.000 che comporterà un ampliamento della platea dei soggetti interessati nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate altro aspetto da considerare è la circostanza che dal prossimo anno non ci saranno più limiti di ricavi/compensi differenziati in ragione dei settori di attività restano invariati i coefficienti di redditività che risultano ancora distinti per settore di attività

NUOVO REGIME FORFETTARIO Anche le cause di esclusione dall’accesso al regime indicate alle lett. d) e d-bis) del comma 57 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 verranno modificate nel senso che l’accesso al regime forfetario verrà negato a: i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano anche a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Si evidenzia in questo caso il superamento della causa di esclusione precedente che prevedeva la soglia minima di € 30.000 di redditi di lavoro dipendente o assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime

Grazie per l’attenzione…… Daniele Pinotti-Bianchi dottore commercialista e revisore LEGAle pinottibianchidaniele@gmail.com