Rinnovato il CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro

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Rinnovato il CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro Sintesi dei contenuti Ipotesi di Accordo del 21-12-2018 A CURA DI

CCNL AGENZIE PER IL LAVORO EFFICACIA DELL’ACCORDO DECORRENZA E DURATA L’accordo decorre dal 1°gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2021 EFFICACIA DELL’ACCORDO L’Ipotesi di accordo in esame sarà sottoposta all’esame degli organi assembleari delle parti firmatarie dello stesso il cui consenso costituisce condizione di efficacia per l’entrata in dello stesso. REGIME TRANSITORIO Tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra la stessa Agenzia e lo stesso lavoratore sono conteggiati, ai soli fini dell’anzianità lavorativa antecedente al 1 gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018).

CCNL AGENZIE PER IL LAVORO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE DURATA Dal 1° gennaio 2019 la durata massima della successione di contratti tra le parti è così stabilita: SOMMINISTRAZIONE CON IL MEDESIMO UTILIZZATORE La durata è fissata dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore, in assenza della quale la successione dei contratti potrà avere una durata massima di 24 mesi; SOMMINISTRAZIONE CON DIVERSI UTILIZZATORI La successione dei contratti di lavoro a tempo determinato tra APL e lavoratore non può superare la durata massima complessiva di 48 mesi.

CCNL AGENZIE PER IL LAVORO PROROGHE Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell’arco temporale di 24 mesi; Qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite di durata, il numero delle proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8 In alcune ipotesi particolari previste dall’Ipotesi di Accordo il contratto può essere prorogato nel limite massimo di 8 proroghe: lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati e lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi; lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di II° livello lavoratori con disabilità

CCNL AGENZIE PER IL LAVORO SOSTEGNO AL REDDITO (a carico del Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSB) Contributo una tantum d’importo pari a € 1,000,00 A chi è riconosciuto ? Ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato o indeterminato: disoccupati da almeno 45 giorni; che hanno lavorato per almeno 110 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi Contributo una tantum d’importo pari a € 780,00 almeno 90 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi)

CCNL AGENZIE PER IL LAVORO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON MONTE ORE RETRIBUTIVO GARANTITO (MOG) Conclusa la fase di sperimentazione quadriennale derivante dal precedente CCNL, viene definitivamente adottato, come modalità propria di utilizzo della somministrazione il contratto di lavoro di somministrazione a tempo indeterminato con monte ore retributivo garantito Può essere stipulato Per la durata minima di 1 mese Al lavoratore è garantita una retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell'orario di lavoro normale a tempo pieno applicato presso l’utilizzatore); Per la durata minima di 3 mesi Al lavoratore è garantita una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell'orario di lavoro normale a tempo pieno applicato presso l'azienda utilizzatrice). Deve essere indicata la fascia oraria di riferimento (6/14, 14/22, 22/6 o fascia oraria alternativa della durata massima di 6 ore) che può essere modificata fino a 8 ore con il consenso del lavoratore dando un preavviso di almeno una settimana.

CCNL AGENZIE PER IL LAVORO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E’ stata elevata l’indennità di disponibilità (comprensiva del TFR) per i periodi in cui il lavoratore non presta l’attività lavorativa presso aziende utilizzatrici a € 800,00 mensili (a fronte di € 750,00 mensili previsti in precedenza). Per i lavoratori con contratto di somministrazione part-time, l’importo da corrispondere viene riparametrato in base all’orario di lavoro e non può essere comunque inferiore a € 400,00 mensili.

CCNL AGENZIE PER IL LAVORO PERCORSI DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE A favore di chi ? Ai lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione che abbiano lavorato per almeno 110 giornate; ai lavoratori che hanno terminato la «procedura in mancanza di occasioni di lavoro» Chi è tenuto a gestire il percorso in esame ? Le Agenzie per il lavoro