Dott. Stefano Stellati Perugia, 18 Ottobre 2011

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Società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice Dott. Stefano Stellati Perugia, 18 Ottobre 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Terni 1

2 2

Le società di persone Società semplice (artt. 2251-2290) Società in nome collettivo (artt. 2291-2312) Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324)

La Costituzione Art. 2251. Contratto sociale. – Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti S.n.c.: Art. 2296. Atto pubblico o forma scritta con sottoscrizione autenticata necessari soltanto per iscrizione nel registro delle imprese.

LE FORME GIURIDICHE DELL'IMPRESA La forma giuridica dell'impresa viene definita nell'atto costitutivo, al momento cioè della sua nascita. Gli elementi più significativi che entrano in gioco per determinare questa scelta possono essere: - il numero di persone che intendono avviare la nuova impresa e i vincoli reciproci che intendono assumersi; - il costo di fondazione e di esercizio; - il capitale che si intende investire; - la responsabilità dell'imprenditore o dei soci rispetto ai debiti dell'impresa; - il prodotto o servizio che si intende realizzare; - l'area di attività economica nella quale si colloca la nuova impresa (produzione, commercializzazione, consulenza,..). 5 5

Infatti, al proposito, si parla di responsabilità illimitata dei soci. Nelle società di persone le qualità dei soci (competenze, abilità, idee, fiducia reciproca, ecc.) sono più importanti dei beni che questi apportano alla società (denaro, attrezzature, ecc.). Infatti, normalmente, il capitale conferito dai soci non è molto elevato, mentre è importante il loro contributo in termini di lavoro prestato. Rispetto alle società di capitali, le procedure burocratiche, fiscali e contabili sono molto più semplici e anche i costi di costituzione e gestione sono inferiori. Tuttavia il rischio in caso di fallimento o di inadempimento è alto, perché tutti i soci devono rispondere anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società. Infatti, al proposito, si parla di responsabilità illimitata dei soci. 6 6

LA SOCIETÀ SEMPLICE E' la forma più elementare di società viene utilizzata per l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali la sfera di applicazione può estendersi: - attività agricole - attività di gestione immobili - professioni intellettuali 7 7

Per concorde ammissione della dottrina la società semplice non ha personalità giuridica. Però essendo considerata un centro di interessi autonomo rispetto alle sfere soggettive dei soci è dotata di autonomia patrimoniale anche se imperfetta che si realizza attraverso: - divieto ai creditori particolari dei soci di agire sui beni della società (art.2270 c.c) - divieto del socio di distrarre beni dalla società senza il consenso degli altri soci (art.2256) - divieto di ripartizione dei beni sociali fino a quando non sono soddisfatti i creditori della società (art.2280) -escussione preventiva del patrimonio sociale per il pagamento dei debiti sociali (art.2268 c.c.)

La società semplice viene iscritta in una sezione speciale del registro imprese, nella ragione sociale devono essere indicati i nomi dei soggetti che rispondono illimitatamente alle obbligazioni sociali e qualsiasi modifica al contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci (art.2252 c.c.)

I CONFERIMENTI - IN DENARO - IN NATURA - CREDITI - SERVIZI

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E' caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali che rispondono con il proprio patrimonio per i debiti contratti dalla società salvo l'escussione preliminare dei beni sociali. Nella s.n.c qualsiasi patto di limitazione della suddetta responsabilità o di esclusione della solidarietà è inefficace nei confronti dei terzi. (art.2291 c.c.) Tale affermazione protebbe far intendere la valenza del patto tra i soci con la conseguenza che il socio deve adempiere comunque all'obbligazione per poi effettuare azione di regresso nei confronti degli altri. 11 11

STIPULAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO Occorre indicare: - le generalità dei soci - la ragione sociale - i soci amministratori -l'oggetto sociale -la sede - i conferimenti - la ripartizione degli utili e la durata della società

S.N.C. REGOLARE ED IRREGOLARE La differenza risiede nel fatto dell'iscrizione o meno al registro delle imprese. Al momento dell'atto costitutivo il notaio o gli amministratori hanno 30 giorni per effettuare l'adempimento, trascorsi i quali i soci possono provvedervi a spese della società o condannare gli amministratori ad effettuare l'adempimento. La società irregolare è quella non iscritta al registro imprese tale inadempimento comporta: - i rapporti sociali sono regolati secondo le disposizione di quelli della società semplice - il termine di prescrizione dei diritto sociali è di 10 anni e non 5.

CAPITALE SOCIALE ED AUTONOMIA PATRIMONIALE La tutele ed integrità del capitale sociale è tutelata da: - divieto di distribuzione di utili fittizi; - divieto di distribuzione degli utili se si verifica una perdita finche il capitale non è reintegrato o ridotto. L'autonomia patrimoniale è più rigida rispetto alla società semplice. - responsabilità illimitata e solidale dei soci (art.2291 c.c) - responsabilità sussidiaria (art.2304 c.c.)

- il creditore particolare del socio non può richiedere la liquidazione della quota del suo debitore; - ogni socio che entra a far parte della società risponde anche delle obbligazioni contratte prima della sua ammissione; - la responsabilità del socio usciente , per le obbligazioni sociali, persiste fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento delle obbligazioni sociali;

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Caratteristica delle S.A.S. È la presenza di due tipologie di soci: - Soci accomandatari che sono coloro che partecipano alla gestione ed alla direzione della società assumendo responsabilità illimitata e solidale; - Soci accomandanti che sono obbligati unicamente al conferimento e rispondono nei confronti dei terzi nei limiti dei medesimi.

COSTITUZIONE E RAGIONE SOCIALE Al momento della costituzione vanno distinti i soci accomandatari ed accomandanti, la ragione sociale deve contenere almento uno dei soci accomandatari. In caso che un socio accomandante sia presente nella denominazione con il suo consenso diviene responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociale senza per questo divenire accomandario e partecipare alla gestione/direzione della società.

SOPRAVVENUTA MANCANZA DI UNA CATEGORIA DI SOCI Un'autonoma causa di scioglimento della S.A.S è rappresentanta dal venir meno di una delle due categorie, nel caso in cui la categoria che viene a mancare sia quella dei soci accomandatari è prevista una nomina di un amministratore provvisorio che eserciterà solo l'ordinaria amministrazione, nel caso effettui atti di straordinaria amministrazione risponde nei confronti dei terzi delle obbligazioni assunte. Trascorso il termine dei 6 mesi senza una ricostituzione della categoria degli accomandari la società diviene una S.N..C irregolare (sempre che siano rimasti almento due soci)

Nel caso a venir meno siano i soci accomandanti, l'attività procede regolarmente salvo divenire una S.N.C se nel termine legale gli accomandatari non sostituiscano gli accomandanti.

QUOTE DI SOCIETÀ DI PERSONE CESSIONE INFRANNUALE – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Analizziamo tre fattispecie: a. cessione di quote a nuovi soci; b. cessione di quote tra soci; c. variazione di quote di partecipazione agli utili

CESSIONE DI QUOTA A NUOVI SOCI In caso di cessione infrannuale delle quote a nuovi soci si deve stabilire a quale socio, e in che misura, imputare gli utili della società, alla fine dell’esercizio in cui è avvenuta tale cessione. Si pensi al caso di una s.n.c. con tre soci A, B, C.; nel corso dell’anno il socio C cede la sua quota di partecipazione al capitale al nuovo soggetto D.

Inizialmente due erano gli orientamenti, in contrapposizione: - imputazione degli utili della società per intero ai soli soggetti che avevano la qualifica di socio alla data di chiusura dell’esercizio, e quindi al cessionario della quota (in base alla situazione al 31.12). Riprendendo l'esempio, gli utili andrebbero attribuiti ai soggetti A,B,D;

- imputazione degli utili ai soci in proporzione alla durata del periodo di partecipazione nel corso dell’anno, quindi sia al cedente sia al cessionario. In relazione all’esempio l’utile relativo alla quota ceduta dovrebbe essere ripartito tra i soggetti C e D in proporzione alla durata di detenzione della quota stessa del reddito da parte della società.

Tale questione è stata risolta dalla corte di cassazione con la sentenza del 23 Febbraio 1994 per cui il diritto a dichiarare il reddito sorge in capo al socio presente all'approvazione del rendiconto e qundi alla compagine sociale presente al 31/12.

CESSIONE DI QUOTE TRA SOCI ART 5 comma 2 del TUIR (CFF 2 5105). Tale articolo stabilisce che “le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta”.

Quindi, la variazione posta in essere influirebbe sulla determinazione dell’utile da imputare ai soci solo dall’anno successivo. Alla fine dell’esercizio in corso, secondo tale interpretazione, i soci dovrebbero dichiarare il reddito proporzionalmente alle quote possedute all’inizio del periodo di imposta, non dando rilevanza alcuna ad atti nel frattempo intervenuti tra gli stessi soci. Al contrario si ritiene che la cessione di quote abbia effetto immediato dall'anno in corso

VARIAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI Questa fattispecie, invero più particolare, si verifica allorché, in una società di persone, i soci modificano la loro quota di partecipazione agli utili o alle perdite, senza però che necessariamente avvengano anche cessioni di quote di capitale.

Anche in questo caso c'è il richiamo all'art.5 comma 2 del TUIR

IMPUTAZIONE DELL'UTILE FATTISPECIE IMPUTAZIONE DELL'UTILE Cessione di quote a soggetto esterno la società Imputazione del reddito ai soci esistenti a fine esercizio (31/12) Cessione di quote tra soci Imputazione del reddito ai soci in base alla partecipazione posseduta alla fine dell'esercizio Variazione delle quote di partecipazione ali utili Imputazione del reddito ai soci in base alla precedente quota di partecipazione all'utile

REDDITI DEI SOCI IN SOCIETA' DI PERSONE IN CASO DI RECESSO, ESCLUSIONE, RIDUZIONE DEL CAPITALE E LIQUIDAZIONE Il richiamo fiscale è l'art.20 bis del TUIR, che stabilisce che i redditi realizzati all'atto di recesso di società di persone, nel caso sia di esclusione che di riduzione del capitale e nella liquidazione sono redditi di partecipazione. Il reddito va esaminato sia nell'ottica della posizione del socio recedente sia della società che liquida la somma

RECESSO TIPICO E RECESSO ATIPICO Il recesso atipico è individuato nella cessione della quota sociale: - Se si realizza una plusvalenza viene tassata diversamente nel caso di partecipazione qualificata o non qualificata -Se si realizza una minusvalenza la stessa può essere utilizzata solo con eventuali altre plusvalenze della stessa natura.

Nel recesso tipico ( ossia nel caso di esclusione, recesso etc....): - il reddito da partecipazione è tassato al 100% nella anno di competenza; - il reddito da partecipazione può essere tassato separatamente se tra la costituzione della società e la lettera di recesso sono trascorsi più di 5 anni; - viene dichiarato e tassato ordinariamente se il socio è persona fisica nel quadro RH - viene tassato separatamente nel quadro RM se il socio è persona fisica.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO TASSABILE Discliplinato dall'art.47 comma 7 e richiamato dall'art.20 bis che sinteticamente afferma: L'importo da assoggettare a tassazione è dato: - somme ricevute ( o valore normale dei beni ricevuti) (+) - prezzo pagato per l'acquisto o sottoscrizione delle quote (-)

Il prezzo pagato per l'acquisto va considerato in somma con: - i redditi imponibli per trasparenza - i versamenti a fondo perduto , in conto capitale oppure a copertura perdite Ed in diminuzione: - gli utili civili distribuiti - le perdite imputate per trasparenza

TRATTAMENTO FISCALE PER LA SOCIETA' Quando il socio recedente viene liquidato dalla società con valori effettivi superiori al valore contabile si genera una differenza da recesso; Ai fini Irap è irrilevante perchè andrebbe inserita nella voce E21 del conto economico Ai fini della deducibilità dal reddito per il principio di simmetria viene dedotto dalla società.

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' DI PERSONE Nelle società di persone i singoli soci che sono illimitatamente responsabili falliscono anche in proprio. Il fallimento è dichiarato con la stessa sentenza di quello per la società ed il tribunale nomina un solo curatore ed un solo giudice delegato.

Ne consegue che: - si procede alla formazione di distinti stati passivi - per i creditori della società l'insinuazione al passivo della società si intende effettuata anche nello stato passivo dei soci fino a soddisfazione del credito - per i creditori particolari dei soci l'insinuazione è limitata al fallimento dei soci loro debitori.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE