RESPONSABILITÀ PER GLI ATTI ILLECITI CIVILE Obbligo di risarcire il danno Contrattuale Extracontrattuale Le singole persone che non hanno tenuto la dovuta DILIGENZA Ente gestore
Responsabilità per fatto degli ausiliari c.c. art. 1228. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro L’Istituto risponde oggettivamente dei comportamenti negligenti del personale rispetto alla vigilanza sugli alunni
Danno cagionato dall’incapace Art. 2047 c.c. il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Responsabilità dei precettori Art. 2048 c.c. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti del tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
Il risarcimento del danno PATRIMONIALE NON PATRIMONIALE danno emergente danno biologico danno esistenziale lucro cessante danno morale