Decreto crescita: le novita’ per la fiscalita’ locale

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Decreto crescita: le novita’ per la fiscalita’ locale Palermo, 25 settembre 2019 Villa Niscemi H: 9.00-14.00 Lucio Catania Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

DEDUCIBILITA’ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI L’art. 3 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, è stato interamente sostituito proprio in sede di conversione. L’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La deducibilità piena non è immediata; essa viene aumentata progressivamente fino a raggiungere la percentuale del 100% nel 2023. DEDUCIBILITA’ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

La deduzione dell’IMU si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 Deducibilita’ imu Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU E TASI L’art. 3-ter fa slittare il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. (modifica all’art. 13, comma 12-ter, primo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riguardante l’IMU – all’art. 1, comma 684, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la TASI). TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU E TASI Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IMU-TASI: COMODATO D’USO L’art. 3-quater elimina gli obblighi dichiarativi rispetto per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado. Prima del «Decreto Crescita» era prevista la riduzione della base imponibile IMU (e, di conseguenza TASI) al 50% a condizione che il soggetto passivo attestasse il possesso degli immobili nel modello di dichiarazione IMU. IMU-TASI: COMODATO D’USO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Imu-tasi: comodato d’uso A decorrere dal 1 gennaio 2014, era stata prevista la facoltà per gli enti la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità e relative pertinenze concessa in comodato d’uso dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre -figlio), purché utilizzata come abitazione principale. Imu-tasi: comodato d’uso Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Imu-tasi: comodato d’uso Inizialmente si trattava di una mera facoltà, la scelta del Comune di assimilazione comportava, per il soggetto passivo l’esclusione dall’imposta, ovvero, per le abitazioni in cat. a/1, a/8 e a/9, la tassazione con aliquota agevolata e la detrazione previste dall’art.13, co.2 cit. Qualora il Comune avesse deciso di operare in tal senso, doveva prevedere che l’agevolazione operasse o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Imu-tasi: comodato d’uso Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Imu-tasi: comodato d’uso Con la Legge di Stabilità 2016 è stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti. Queste abitazioni a partire dall'anno d'imposta 2016 sono soggette ad aliquota ordinaria, a meno che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l’assimilazione su base regolamentare ma solo la riduzione di legge al 50% della base imponibile. Imu-tasi: comodato d’uso Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Imu-tasi: comodato d’uso Dal 2016,  il dimezzamento della base imponibile opera per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre non di lusso. Imu-tasi: comodato d’uso Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Imu-tasi: comodato d’uso La norma prevede come condizioni per poter beneficiare della riduzione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Imu-tasi: comodato d’uso Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Imu-tasi: comodato d’uso Secondo la Risoluzione 1/DF dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2016, non solo l’immobile concesso in comodato ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non deve in nessun caso essere classificato nelle suddette categorie catastali che individuano le abitazioni di lusso. Imu-tasi: comodato d’uso Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Imu-tasi: comodato d’uso Il «Decreto Crescita» non incide su dette condizioni che continuano ad essere necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa. Imu-tasi: comodato d’uso Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Registrazione del contratto di comodato La norma di cui all’art. 1803 del Codice Civile definisce il comodato come “il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito." Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta, in quanto non deve rivestire la forma scritta a pena nullità, ai sensi dell’art. 1350 del medesimo Codice. Registrazione del contratto di comodato Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Registrazione del contratto di comodato Qualora il contratto di comodato su beni immobili sia redatto in forma scritta, lo stesso è soggetto, oltre all’imposta di bollo, a registrazione in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto, a norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 131 del 1986. Registrazione del contratto di comodato Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Registrazione del contratto di comodato Ai fini IMU, occorre tenere presente l’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale dispone che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per beneficiare dell’agevolazione in commento sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato, quindi, stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro. Registrazione del contratto di comodato Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Registrazione del contratto di comodato Per quanto concerne i contratti verbali, invece, va ricordato che l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, elenca quelli che devono essere sottoposti a registrazione, fra i quali non rientra il contratto di comodato che, pertanto, non è soggetto all'obbligo di registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti. La legge di stabilità per l’anno 2016, nel richiedere espressamente la registrazione del contratto di comodato ha inteso estendere tale adempimento limitatamente al godimento dell’agevolazione IMU anche a quelli verbali. Registrazione del contratto di comodato Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Registrazione del contratto di comodato Pertanto, con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato e ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione in oggetto la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”. Anche per i contratti verbali di comodato occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell’agevolazione. Registrazione del contratto di comodato Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

COMODATO IN CASO DI POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Sono sorti dubbi interpretativi in merito alla portata della norma di favore laddove si richiede che il comodante possieda “un solo immobile” in Italia e cioè se con tale locuzione il Legislatore abbia inteso riferirsi all’immobile in senso lato con la conseguenza che il possesso, ad esempio, di un terreno agricolo o di un negozio, impedisca il riconoscimento dell’agevolazione oppure al solo immobile a uso abitativo. A questo l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 1/DF, ha precisato che la disposizione sul comodato gratuito si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. COMODATO IN CASO DI POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Occorre, però, precisare che nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo COMODATO E PERTINENZE Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

COMODATO IN CASO DI POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Tale conclusione si fonda sulla circostanza che il comodatario, per espressa previsione di legge, deve adibire a propria abitazione principale l’immobile concesso in comodato. Se, dunque, ad esempio, oggetto del comodato è un appartamento con un garage (C/6) e una soffitta (C/2), allora la riduzione della base imponibile si applica a tutti gli immobili appena indicati mentre è ininfluente ai fini del riconoscimento del beneficio il fatto che il comodante possieda un altro garage (C/6). COMODATO IN CASO DI POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

COMODATO IN CASO DI POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Un caso che merita di essere messo in evidenza è quello rappresentato dall’ipotesi in cui un soggetto possiede oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo che però è definito come rurali ad uso strumentale, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Infatti, la lett. f) di tale norma definisce come strumentale anche l’immobile destinato “ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento” COMODATO IN CASO DI POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

COMODATO IN CASO DI POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Il possesso di detto immobile sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione, poiché è stato lo stesso Legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo COMODATO IN CASO DI POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Comodato – condizioni per l’agevolazione Si deve, altresì, sottolineare che nell’ipotesi in cui, ad esempio, due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile, l’agevolazione in esame si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, nel caso in cui per quest’ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso dell’unico immobile, presupposto che non si verifica invece nei confronti del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l’imposta, per la propria quota di possesso, senza l’applicazione del beneficio in questione Comodato – condizioni per l’agevolazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Comodato – condizioni per l’agevolazione Diversa sarebbe stata, invece, la soluzione se il marito avesse posseduto l’altro immobile nello stesso comune e lo avesse adibito ad abitazione principale. In questo caso, infatti, la condizione si sarebbe verificata per i due coniugi che avrebbero entrambi beneficiato della riduzione della base imponibile. Nel caso in cui l’immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, allora l’agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l’immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso Comodato – condizioni per l’agevolazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Comodato – condizioni per l’agevolazione Nell’ipotesi in cui un soggetto possieda due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà in un comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concesso in comodato, si deve invece ritenere che non sia applicabile la disposizione di favore, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, poiché in tale fattispecie l’esclusione è determinata dalla circostanza che il soggetto non possiede un solo immobile in Italia così come richiesto dalla norma di favore che, infatti, non prevede come eccezione a tale limite il possesso di una quota di un altro immobile ad uso abitativo. Comodato – condizioni per l’agevolazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Comodato – condizioni per l’agevolazione L’agevolazione in questo caso opera solo se l’immobile, posseduto in percentuale e ubicato nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è destinato a propria abitazione principale dal comodante. Devono, comunque, sempre sussistere tutte le altre condizioni richieste dalla norma di favore. Comodato – condizioni per l’agevolazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Ulteriori dubbi riguardano la quota della TASI che deve essere corrisposta dal comodante, una volta determinata l’imposta tenendo conto della riduzione del 50% della base imponibile. A questo proposito, si precisa che il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non deve adempiere all’obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 639 e 669 della legge n. 147 del 2013, poiché la legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla TASI sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Comodato d’uso - tasi Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Relativamente, invece, all’obbligazione tributaria concernente il comodante, si deve affermare che quest’ultimo, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, verserà la TASI – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015, come disposto dall’art. 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, modificato dal comma 14 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. In base al citato comma 681 solo nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale il comodante è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo Comodato d’uso - tasi Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IMMOBILI CANONE CONCORDATO La stessa esclusione dall’obbligo dichiarativo e comunicativo è previsto anche per la riduzione al 75% dell’IMU sugli immobili locali a canone concordato (Legge 9 dicembre 1998, n. 431). IMMOBILI CANONE CONCORDATO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IMMOBILI A CANONE CONCOORDATO Il comma 6bis dell’art. 13, oggi, prevede che per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento. Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione. IMMOBILI A CANONE CONCOORDATO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IMMOBILI A CANONE CORDATO Il contratto di locazione a canone concordato è la formula più conveniente di affitto da quando l’equo canone è andato in disuso. Questa formula, per essere ritenuta legale, deve avere alcuni requisiti precisi: una durata precisa, rispondere a definiti parametri di rinnovo e altri requisiti specifici. L’importo di questo canone varia ovviamente in base al tipo di abitazione e al luogo geografico in cui si trova. L’affitto concordato è caratterizzato da un canone calmierato, ovvero fissato e definito dalla legge, quindi decisamente diverso e vantaggioso rispetto al canone libero, che invece segue le variazioni del mercato e le decisioni dei singoli proprietari. IMMOBILI A CANONE CORDATO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IMMOBILI A CANONE CORDATO Il prezzo massimo di affitto mensile delle abitazioni con questa formula di affitto, vengono stabilite da precisi accordi territoriali stretti fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. IMMOBILI A CANONE CORDATO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IMMOBILI A CANONE CORDATO ll contratto con canone concordato può essere adottato per contratti di locazione a uso abitativo, ad uso transitorio e per i contratti per gli studenti universitari, quindi interessano gli immobili di privati che vengono messi a disposizione di altri privati, studenti o organizzazioni cooperative ed enti, quando non c’è scopo di lucro. Il valore dell’affitto viene stabilito dalla normativa per ogni genere di casa e per ogni quartiere di competenza, definendo per ogni caso un canone minimo e uno massimo. Il prezzo comunque è sostanzialmente minore rispetto a quello del mercato libero, a fronte di una durata inferiore. In particolare, un affitto concordato deve avere una durata di 3 + 2 (o 3) anni per le abitazioni comuni, 6 mesi – 3 anni per gli universitari e 1-1,5 anni per i contratti transitori. Le rate di questo canone sono mensili e vanno pagate anticipatamente, come nella formula di affitto tradizionale. IMMOBILI A CANONE CORDATO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Comodato e canone concordato La novità apportata dal «Decreto crescita» riguarda il fatto che per usufruire di dette agevolazioni (comodato e canone concordato) il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso dei requisito mediante il modello dichiarativo. Comodato e canone concordato Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

NIENTE ONERE DICHIARAZIONE ANCHE PER LA TASI Le stesse agevolazioni, in assenza di dichiarazione, spettano anche rispetto alla TASI. La circolare MEF 2/DF del 3 giugno 2015, stabilisce che non è necessario approvare un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo valido quello già predisposto per l’IMU. NIENTE ONERE DICHIARAZIONE ANCHE PER LA TASI Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

NIENTE ONERE DICHIARAZIONE ANCHE PER LA TASI Pertanto, l’esenzione IMU è in gran parte estesa, per usufruire delle agevolazioni in materia di comodato e canone agevolato, anche alla TASI, relativamente al contribuente-locatore. Per il locatario, non essendo esplicitamente prevista l’esenzione, si potrebbe supporre che sia possibile utilizzare la parte del modello dichiarativo dedicato alle «annotazioni» per precisare il titolo in base al quale l’immobile è occupato ed è sorte la propria obbligazione tributaria (IlSole24Ore – Decreto Crescita – Guida operativa). NIENTE ONERE DICHIARAZIONE ANCHE PER LA TASI Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Ad oggi i cosiddetti «fabbricati merce» sono esenti da IMU ed imponibili ai fini TASI, con aliquota ridotta allo 0,1%, salvo espressa delibera comunale che ne preveda l’azzeramento oppure un revisione al rialzo nel limite dello 0,25%. Con il «Decreto crescita», art. 7bis, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali. I FABBRICATI MERCE Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Ai fini IMU, l’esonero dal pagamento spetta dal 2014 Ai fini IMU, l’esonero dal pagamento spetta dal 2014. Per godere delle agevolazioni riservate ai «fabbricati merce» ed alle altre agevolazioni di cui all’art. 2 sussiste un OBBLIGO DICHIARATIVO La presentazione della dichiarazione ha valore costitutiva dell’agevolazione, essendo prevista la sua presentazione, a pena di decadenza, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2014. I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

L’ESENZIONE VALE SOLO PER I FABBRICATI «MERCE», non si estende alle aree fabbricabili, agli immobili in corso di costruzione, oggetto di ristrutturazione o di restauro (a prescindere dalla destinazione abitativa o strumentale). I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Per godere dell’agevolazione l’impresa deve avere COSTRUITO E NON LOCATO IL BENE. Questo restringe il campo delle agevolazioni ai soli fabbricati per i quali l’impresa abbia richiesto ed ottenuto uno specifico PERMESSO A COSTRUIRE. Deve trattarsi di un fabbricato «nuovo». I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Il soggetto che può ottenere le agevolazioni per i fabbricati «merce» è quella che esercita l’attività di imprenditore edile, anche se non in maniera abituale. L’importante è che sia INTESTATARIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE, poi può anche svolgere l’attività di costruttore in maniera occasionale (circolare n. 22/E/2013). I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

I fabbricati merce UNICA CONCESSIONE PALAZZO DI 10 APPARTAMENTI 9 APPARTAMENTI NON LOCATI 1 LOCATO SPETTA L’ESENZIONE ? I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

SPETTA Per i 9 appartamenti non locati SPETTA Per i 9 appartamenti non locati. Il tributo spetta singolarmente per ciascuna unità immobiliare e l’esenzione segue il destino di ciascuna unità I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

I fabbricati merce APPARTAMENTO «NUOVO» ESISTE IL PERMESSO A COSTRUIRE APPARTAMENTO SFITTO LOCATO PER POCHI GIORNI, DOPO LA COSTRUZIONE SPETTA L’ESENZIONE? I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

NON SPETTA La legge parla di immobile «non locato» non facendo riferimento alla durata della locazione. L’appartamento in questione perde la qualifica di fabbricato «merce» al momento della prima locazione. I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

I fabbricati merce APPARTAMENTO «NUOVO» ESISTE IL PERMESSO A COSTRUIRE APPARTAMENTO UTILIZZATO DAL COSTRUTTORE COME DEPOSITO ATTREZZATURA, PUNTO VENDITA, ETC. SPETTA L’ESENZIONE? I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

SPETTA La legge parla unicamente di «locazione» e non di altro utilizzo temporaneo. L’importante è che il fabbricato sia destinato alla vendita. I fabbricati merce Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

L’art. 16 ter del «Decreto crescita», introdotto in sede di conversione, con una norma di interpretazione autentica e, quindi, retroattiva, equipara le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (Iap) ed a coltivatori diretti, concedendo analoghe agevolazioni tributarie. Societa’ agricole Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Art. 16 ter -Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole 1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Societa’ agricole Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

D.LGS. 99/2004, ART. 1, COMMA 3 Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Societa’ agricole Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Dopo la pubblicazione del Decreto interministeriale del 28 Novembre 2014 che rivedeva la classificazione dei Comuni montani in base all'altitudine, sono scaturite numerose problematiche che hanno portato, dopo il Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 del  DL n. 4 del 24/01/2015 che rivede l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014. Il DL stabilisce che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); IMU – TERRENI AGRICOLI Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate (lettera h, comma 1, articolo 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) si torna ad applicare sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

La circolare ministeriale, emanata in materia di Imposta comunale sugli immobili (ICI), individua nell’allegato i Comuni nei quali insistono territori agricoli esenti dall'imposta. Non sono interessati, invece, a detto elenco, in quanto non agricole, le aree fabbricabili in base agli strumenti urbanistici così come i terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali le attività agricole, intese in senso civilistico, non vengono esercitate o sono svolte in forma non imprenditoriale. IMU – Terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Nell’elenco sono inseriti Comuni sui quali l’esenzione opera sull’intero territorio (se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione) e quelli sui quali opera parzialmente (se accanto all’indicazione è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti). IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. L’imprenditore agricolo professionale (IAP) è chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. A dovere accertare il possesso dei requisiti sono, a norma di legge, le Regioni. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei requisiti di legge. IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Sono altresì esenti dall’IMU i terreni ubicati nei comuni delle isole minori. Tale esenzione è presente già dal 2014. Esenti anche i terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile. IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

L’esenzione si applica anche: b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

L’esenzione spetta anche se l’impresa agricola è condotta nella forma di società di persona e nel rispetto dei requisiti dell’art. 1 del D. Lgs. 99/2004 (Corte di Cassazione, ordinanza n. 375/2017). IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. (I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014). IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: Nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Nel caso di società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; Nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale Nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. IMU – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Dal 1° gennaio 2019, in applicazione dell’art. 1 comma 705, della L Dal 1° gennaio 2019, in applicazione dell’art. 1 comma 705, della L. 145/2018, sono ritenute esenti anche le aree possedute da familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti che partecipano all’attività. Imu – terreni agricoli Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Conoscenza degli atti e semplificazione L’art. 4-septies modifica l’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE), il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono"; Conoscenza degli atti e semplificazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Conoscenza degli atti e semplificazione PRIMA DOPO IL DECRETO CRESCITA  L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità', almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono Conoscenza degli atti e semplificazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Conoscenza degli atti e semplificazione Inoltre, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 3-bis I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. 3-ter Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica Conoscenza degli atti e semplificazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Difesa in giudizio dell’agenzia delle entrate - riscossione Con l’interpretazione introdotta dall’art. 4-novies si ritiene che l’Agenzia delle entrate-Riscossione: Sia autorizzata ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale; Appurata la non volontà dell’Avvocatura di assumere il patrocinio dell’Agenzia, l’Ufficio sarebbe esonerato dalla presentazione della delibera motivata da sottoporre all’organo di vigilanza Difesa in giudizio dell’agenzia delle entrate - riscossione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Difesa in giudizio dell’agenzia delle entrate - riscossione L’Agenzia delle entrate – Riscossione può avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti con valenza generale, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle procedure del Codice dei contratti In ogni caso, qualora emergessero questioni di massima rilevanza e da notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’Ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Difesa in giudizio dell’agenzia delle entrate - riscossione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Difesa in giudizio dell’agenzia delle entrate - riscossione In materia di difesa degli atti di riscossione davanti al giudice tributario, il legislatore parla sempre ed unicamente di «Agenzia delle entrate-Riscossione», non citando mai Riscossione Sicilia. Difesa in giudizio dell’agenzia delle entrate - riscossione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Contrasto all’evasione: art. 15-ter L’art. 15-ter del D.L. 34/2019, prevede che: Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Contrasto all’evasione: art. 15-ter Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Contrasto all’evasione: art. 15-ter A differenza di quanto previsto dal comma 4, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 15-ter parla solo di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti e non di violazioni gravi e definitivamente accertate. Contrasto all’evasione: art. 15-ter Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Secondo il comma 4, dell’art. 80, del D. Lgs. n Secondo il comma 4, dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016: Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Contrasto all’evasione: esclusione dalle gare (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

L’ANAC – Ufficio Precontenzioso e Pareri – con il parere 2211/2019 – ha chiarito che le cause di esclusione dalle gare, di cui al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2019, non distinguono tra tipologie di tributi, richiamando i soli parametri della gravità della violazione e della definitività dell’accertamenti. Contrasto all’evasione: esclusione dalle gare (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per gravi violazioni si intendono quelle derivanti da un omesso pagamento superiore a 5.000 euro, coma normato dalla L. n. 205/2017, che ha ricondotto a tale soglia il limite del D.P.R. n. 602/1973. Contrasto all’evasione: esclusione dalle gare (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. L’esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Contrasto all’evasione: esclusione dalle gare (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Contrasto all’evasione: art. 15-ter L’art. 15-ter del «Decreto crescita» prevede l’intervento del Comune in tre momenti, rispetto alle licenze, autorizzazioni, concessioni e alla Scia: Rilascio Rinnovo In corso di esercizio Contrasto all’evasione: art. 15-ter Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Contrasto all’evasione: art. 15-ter In caso di morosità rispetto ai tributi locali, la licenza può essere: Non rilasciata Non rinnovata Sospesa Contrasto all’evasione: art. 15-ter Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita La subordinazione del rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni alla verifica della regolarità dei pagamenti è facoltativa e può essere applicata solo previa emanazione di regolamento, da parte del Consiglio Comunale. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Il fatto che il legislatore lasci facoltà ai Comuni di disciplinare, con proprio regolamento, la materia lascia pensare che il singolo Ente possa limitare la subordinazione del rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni solo alle irregolarità di importo superiore ad una soglia definita con regolamento. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Il singolo Ente può decidere, con norma regolamentare, se limitare la subordinazione del rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni: A tutti i crediti tributari in essere Solo ai crediti tributari definitivamente accertati Per tutti i crediti tributari in autoliquidazione dal momento in cui vengono in vita, per tutti quelli che vanno pagati in seguito ad avviso bonario dopo la data di scadenza dell’avviso, per gli avvisi di accertamento e di rettifica al momento in cui il provvedimento diviene definitivo. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita E’ sicuramente opportuno che il Regolamento preveda la possibilità di rilasciare le licenze, autorizzazioni e concessioni ai richiedenti che si siano impegnati, in modo vincolante, a pagare li tributi dovuti, compresi eventuali interessi e sanzioni, purché l'impegno siano stato formalizzato prima del rilascio. Il regolamento deve disciplinare anche le conseguenze di un’eventuale rateizzazione del debito e dell’eventuale sospensione in sede amministrativa o giudiziale. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Il regolamento comunale dovrà prevedere anche le procedure di verifica della regolarità della posizione tributaria del richiedente. Nel caso di accertata irregolarità tributaria, l’ufficio competente provvederà a notificare al contribuente interessato apposita comunicazione preventiva di diniego della richiesta o di sospensione dell’attività di cui alle autorizzazioni, concessioni o altro atto similare. Il Regolamento potrà anche assegnare un termine per la regolarizzazione dei debiti tributari ed il riesame dell’istanza. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Anche la permanenza in esercizio può essere subordinata alla verifica delle regolarità del pagamento dei tributi locali da parte del titolare di licenza, del soggetto autorizzato o del concessionario. In tale caso il regolamento dovrà prevedere le modalità di verifica delle situazioni ed una ripartizioni di compiti/responsabilità tra ufficio commercio ed ufficio tributi. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita In sede di prima applicazione, può essere stabilito un termine entro il quale l’Ufficio Commercio dovrà provvede ad inviare all’Ufficio Tributi l’elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria. L’Ufficio Tributi provvederà ad avviare l’attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell’ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all’Ufficio Commercio. Nel caso in cui l’Ufficio Tributi dovesse riscontrare posizioni di irregolarità tributaria, provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Commercio, il quale attiva le attività conseguenti. A regime dovrà essere prevista una periodicità delle verifiche. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Al titolare di licenza, autorizzazione o concessione va assegnato un termine per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale sarà emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di sessanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell’Ente Locale. Il regolamento dovrà prevedere il termine massimo per la regolarizzazione, pena revoca. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Il regolamento deve tenere conto anche dei tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l’accertamento e/o la riscossione. Nel caso di affidamento della gestione dei tributi locali a soggetti terzi, il regolamento dovrà prevede a carico del soggetto concessionario l’obbligo di cooperare con il Suap (o ufficio commercio) per effettuare le verifiche preventive al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

La norma prevede la subordinazione della regolarità del pagamento dei tributi locali. E’, quindi, esclusa la possibilità di subordinare il rilascio (o il rinnovo) di licenze, autorizzazioni e concessioni alla verifica della regolarità dei pagamenti di altre entrate, non aventi natura tributaria. Per tributi comunali possono intendersi tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, con esclusione quindi delle addizionali comunali. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

CARATTERISTICHE: Coattività (esercizio dello Stato dello ius imperii per ottenere la prestazione) Collegamento alle spese pubbliche IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

UNA PRESTAZIONE PECUNIARIA AVENTE PER OGGETTO DENARO, PREVISTA PER FAR FRONTE ALLE SPESE MICHELI IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL TRIBUTO VA DISTINTO DALLE ALTRE ENTRATE PUBBLICHE: Scaturenti da contratto Scaturenti da prestiti coattivi o emissione di moneta Conseguenti a successione a favore dello Stato di patrimoni privati Derivanti da sanzioni economiche (contravvenzioni) IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

NON SONO TRIBUTI (pur determinando una parziale limitazione della libertà contrattuale del privato): I prezzi-corrispettivi determinati dalla P.A. in regime di monopolio, collegati ai costi di produzione, senza l’obiettivo di conseguire lucro (es.: canoni d’acqua) IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

NON SONO TRIBUTI I COMPENSI DI SERVIZI CHE SODDISFANO BISOGNI PRIVATI E DIVISIBILI SONO TRIBUTI I COMPENSI DI BISOGNI INDIVISIBILI E GENERALI NON FORNIBILI IN BASE A CONTRATTAZIONE PRIVATA IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

MANCA IL RAPPORTO SINALLASMATICO LE TASSE La tassa è una prestazione pecuniaria dovuta dal singolo che trae origine da una controprestazione che la P.A. elargisce su richiesta del soggetto (es. tasse scolastiche) MANCA IL RAPPORTO SINALLASMATICO TRA LE DUE PRESTAZIONI IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

LE IMPOSTE: Prestazione coattiva di carattere pecuniario dovuta dal soggetto passivo, senza alcuna correlazione con un’attività dell’Ente pubblico, tanto meno a favore del soggetto stesso, il quale deve adempiere la prestazione allorché si trovi in un dato rapporto ex lege con il presupposto di fatto legislativamente stabilito IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE La Corte Costituzionale (sentenza n. 130 del 14 maggio 2008) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura finanziaria IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

SANZIONI CODICE DELLA STRADA La sanzione non è tributo La sanzione non è comminata da un ufficio tributario IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

CANONE PER L’ACQUA POTABILE Si tratta, infatti, di un’entrata non fondata sull’esercizio della potestà impositiva degli enti locali. La giurisdizione non appartiene al giudice tributario, bensì a quello ordinario, non si tratta di un tributo. Cassazione civile, sezione unite 12 luglio 2001, n. 9489 Il mancato pagamento del canone idrico non può precludere il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni (fermo restando il potere dell’ente di limitare la fornitura al minimo vitale). IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

I canoni di fognatura e depurazione, invece, avevano natura tributaria, fino all’entrata in vigore della L. n. 488/1998, con proroga al 3 OTTOBRE 2000. A partire da tale data anche i canoni di fognatura e depurazione hanno acquisito natura patrimoniale. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IN MATERIA DI COSAP La Cosap non è un tributo IN MATERIA DI COSAP La Cosap non è un tributo. E’ esclusa la competenza delle Commissioni Tributarie (sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008) IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

La Corte Costituzionale ha richiamato numerose pronunce della Cassazione che evidenziavano come il COSAP si applica in via alternativa alla TOSAP. Il COSAP è stato concepito come qualcosa di diverso ed è stato ideato come corrispettivo di una concessione reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

L’art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, recependo le pronunce giurisprudenziali ha chiarito che non sussiste competenza delle Commissioni Tributarie rispetto alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, non essendo lo stesso un tributo. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 15 ter del decreto crescita solamente per i pagamenti dei tributi locali Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Art. 52 D.Lgs. 446/1997. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO L’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000 stabilisce che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E’ vero che il regolamento di cui all’art. 15 ter del Decreto Crescita viene denominato «Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali», però la previsione regolamentare attiene ai requisiti per il rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni o concessioni e – quindi – il regolamento non è relativo alle entrate dell’ente locale e SEMBRA non soggiacere al termine per l’approvazione dei regolamenti sui tributi. IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

CONTROLLO SUI REGOLAMENTI Nella fase preventiva di formazione del regolamento, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato dai responsabili interessati (tributi e suap), che lo espletano attraverso il parere di regolarità tecnica. Il controllo contabile è, invece, esercitato dal responsabile della ragioneria. Il parere di regolarità tecnica sui regolamenti deve attenere a tutti gli aspetti dello stesso, a partire dall’efficacia del provvedimento e riguarda anche la verifica della legittimità dell’atto. T.A.R. Catania, Sez. I, sent. 3 maggio 2007, n. 759. CONTROLLO SUI REGOLAMENTI Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

CONTROLLO SUI REGOLAMENTI PARERE REVISORI L’organo di revisione, con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, è chiamato ad esprimere il proprio parere sui regolamenti sull’applicazione dei tributi locali. Se è corretta l’interpretazione che non si tratta di un regolamento sull’applicazione dei tributi, sembra conseguenziale la non obbligatorietà del parere dell’organo di revisione contabile. CONTROLLO SUI REGOLAMENTI PARERE REVISORI Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

L’organo deputato ad approvare la delibera relativa alla verifica dei pagamenti dei tributi locali rispetto al rilascio o rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessione è il CONSIGLIO COMUNALE. Non essendo una delibera di approvazione di un regolamento tributario né di approvazione delle tariffe, la stessa non va trasmessa la MEF NIENTE INVIO AL MEF Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

La trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie L’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Tra l’altro si introduce l’obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi. La trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

La trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie Le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni siano e inviate al MEF, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dall’anno d’imposta 2021. La trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

La trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie Con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime La trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Efficacia dalla data di pubblicazione A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Efficacia dalla data di pubblicazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Efficacia dalla data di pubblicazione Dal prossimo anno, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquisteranno efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. Efficacia dalla data di pubblicazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Efficacia dalla data di pubblicazione Il Comune deve effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi da quelli elencati, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. Efficacia dalla data di pubblicazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Efficacia dalla data di pubblicazione Mentre per i versamenti da effettuarsi successivamente al 1° dicembre di ciascun anno, i contribuenti devono tenere conto degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Efficacia dalla data di pubblicazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Efficacia dalla data di pubblicazione Per la Tari, ad esempio, i Comuni incasseranno le rate fino al 1° dicembre sulla base dell’aliquota dell’anno precedente e, con la rata di dicembre, potranno richiedere i conguagli, calcolati in base alle nuove aliquote determinate in forza di un eventuale aumento dei costi del servizio. Il comma 15-ter dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modifica dall’art. 15-bis del Decreto crescita, modifica, quindi, a decorrere dal 2020, i termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari per i tributi interessati. Per quei tributi espressamente esclusi da tale previsioni si continueranno ad applicare gli specifici obblighi di invio e pubblicazione, come previsti dalle singole leggi di imposta. Efficacia dalla data di pubblicazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Efficacia dalla data di pubblicazione A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno, nonché al contributo previsto a carico dei vettori per l’accesso al Comune di Venezia, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il MEF provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale. Efficacia dalla data di pubblicazione Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento Il comma 2 dell’articolo dell’art. 15-bis del Decreto Crescita prevede l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La norma abrogata prevedeva, in materia di potestà tributaria delle Province e dei Comuni, l’approvazione - con deliberazione del Comune e della Provincia – di aliquote e regolamenti, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, altrimenti l’efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento L’abrogazione, però, non semplifica gli adempimenti, ma rende soltanto più complessa l’interpretazione delle norme. Il comma 169 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), sicuramente non oggetto di abrogazione, prevede “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento Anche l’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000 stabilisce che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.” Termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita ART. 4-OCTIES – OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITORIO L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento…. La norma è applicabile ai soli tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate Altre norme del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita ART. 4-DECIES – RAVVEDIMENTO PARZIALE E’ consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento…. La norma è applicabile ai solo tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate Altre norme del decreto crescita Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita – LUCI VOTIVE ART. 12-BIS – LUCI VOTIVE Il comma 1, recependo un emendamento di Anci, esonera dall’obbligo dell’emissione della fattura le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri. L’attività di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri è soggetta all’obbligo di certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale (co.2). Le disposizioni in questione, in base al comma 3, decorrono già dal 1° gennaio 2019. Altre norme del decreto crescita – LUCI VOTIVE Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop ART. 30-TER: AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI – COSIDDETTA NORMA SEXY SHOP L’art. 30-ter disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti alcune attività nei settori, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni l'attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento. Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo. Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo. Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente. Possono beneficiare dei contributi, i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori determinati che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo. Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi. Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop I contributi dell’articolo 30-ter sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Altre norme del decreto crescita – norma sexy shop Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019

GRAZIE PER L’ATTENZIONE Lucio Catania GRAZIE PER L’ATTENZIONE Dr Lucio Catania

LAVORO finale DI GRUPPO Sulla base di quanto emerso durante la giornata seminariale, i partecipanti, espongono le proprie idee in merito alle norme da inserire nel regolamento previsto dall’art. 13-ter del Decreto Crescita. Vengono formulate le presenti proposte: Inserire una norma sulla possibile compensazione dei crediti Inserire una norma sulla decadenza della rateizzazione dopo la seconda rata non pagata, con possibile revoca della licenza, autorizzazione o autorizzazione Inserire una norma sul ravvedimento operoso LAVORO finale DI GRUPPO Lucio Catania - Anci Sicilia - Ifel - Palermo, 25 settembre 2019