ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA DELEGA DI FUNZIONI E TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE avv. Guido Butti – avv. Marina Zalin Butti & partners.

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA DELEGA DI FUNZIONI E TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE avv. Guido Butti – avv. Marina Zalin Butti & partners – avvocati Via Leoncino n. 10 – Verona 045/8012901 www.buttiandpartners.com

INDICE DELL’INTERVENTO: 1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA 2 INDICE DELL’INTERVENTO: 1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA 2. I SOGGETTI RESPONSABILI 3. IL TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 4. COME CONFERIRE UNA VALIDA DELEGA DI FUNZIONI 5. COME GESTIRE LA DELEGA DI FUNZIONI

1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA RESPONSABILITA’ CIVILI (CONTRATTUALI – EXTRACONTRATTUALI) – il danno ambientale RESPONSABILITA’ PENALI RESPONSABILITA’ IN MATERIA AMBIENTALE RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO

IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ Con l’espressione responsabilità, in senso giuridico, si vuole indicare quella situazione in cui un soggetto è chiamato a rispondere del proprio comportamento verso terzi. Si distingue: nei confronti di soggetti privati: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; nei confronti dello Stato: responsabilità penale e amministrativa

OBBLIGO AL RISARCIMENTO AZIONE OD OMISSIONE DOLO – COLPA DANNO NESSO CAUSALE RESPONSABILITA’ OBBLIGO AL RISARCIMENTO

LA RESPONSABILITA’ CIVILE 1. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE = Deriva dall’inadempimento del contratto 2. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE = Consegue alla lesione di un diritto al di fuori di un rapporto contrattuale

LA RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE E’ collegata agli obblighi che un soggetto assume nei confronti di un altro con il quale ha stipulato un contratto; in caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la parte inadempiente sarà tenuta: ad eseguire esattamente l’obbligazione su di lei incombente; a risarcire la parte adempiente degli eventuali danni da questa subiti.

I principi espressi sono contenuti nei seguenti articoli del codice civile: Art. 1218 Responsabilità del debitore “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” Art. 1223 Risarcimento del danno “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”

LA RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE Art. 2043 del codice civile: Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

secondo l’art 2043 c.c. Il danneggiato deve fornire la prova di: Danno Rapporto causale tra il comportamento dell’impresa incolpata ed il danno Colpa

LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA Individuazione delle attività pericolose: Quelle nelle quali sono gestiti rifiuti definiti pericolosi Quelle che presentano particolari caratteristiche comportanti la probabilità del verificarsi di un danno

INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA La responsabilità aggravata stabilita dall’art. 2050 c.c. per l’esercizio di attività pericolose: L’impresa incolpata deve provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno! INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA

LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA In qualche caso il responsabile non è anche l’autore del danno: responsabilità indiretta o per colpa altrui (art. 2047 e art. 2048 c.c.) In altri casi è addirittura sufficiente una relazione qualsiasi (anche non causale) tra un soggetto ed un danno: responsabilità oggettiva (art. 2049 c.c.; danno da prodotti difettosi, D.P.R. 24 05 88, n. 224)

IL DANNO AMBIENTALE Art. 18, comma 1, L. 349/86 «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato»

E’ cagionato da un comportamento contrario alla legge dettata in materia ambientale o a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in base ad essa E’ cagionato da un comportamento volontario o contrario a regolamenti, ordini, discipline (colpa specifica), considerato pericoloso a priori dal legislatore Consiste in una compromissione effettiva dell’ambiente (danneggiamento, alterazione, deterioramento, distruzione totale o parziale) Obbliga il suo autore al risarcimento del danno nei confronti dello Stato

Il danno ambientale come species del genus illecito civile

DANNO INGIUSTO DANNO AMBIENTALE Comportamento contrario alla legge Comportamento doloso o colposo (colpa generica) Compressione o negazione di un diritto altrui Risarcimento a favore del titolare del diritto leso Comportamento contrario alle leggi ambientali Comportamento doloso o colposo (colpa specifica) Compromissione ambiente (danneggiamento alterazione, deterioramento, distruzione) Risarcimento a favore dello Stato

IL RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE Art. 18, comma 8, L. 349/86 “Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone , ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile” Gerarchia delle sanzioni: 1) ripristino 2) risarcimento patrimoniale del danno Sentenza cd dei fanghi rossi di Scarlino (n. 440/88 della Corte di Cassazione): ripristino come unico mezzo idoneo a restituire alla collettività il diritto alla fruibilità dell’ambiente

IL RIPRISTINO «OVE POSSIBILE» L’art. 2058 c.c. subordina la possibilità per il giudice di ordinare il ripristino alla non eccessiva onerosità per il debitore Il comma 6 dell’art. 18 lo richiede «ove possibile»

IL SOGGETTO TENUTO AL RISARCIMENTO Art. 18, comma 7, L. 349/86 “In caso di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale” L’esclusione della regola civilistica della solidarietà tra condebitori (art. 2055 c.c.) testimonia la funzione anche punitiva del risarcimento del danno ambientale L’esclusione deriva dall’origine pubblica del danno all’ambiente (danno erariale) La giurisprudenza dominante applica comunque la regola della solidarietà

LA RESPONSABILITÀ PENALE Previsione legislativa del fatto vietato e della sanzione comminata (principio di legalità) Comportamento esterno suscettibile di percezione (principio di materialità) Comportamento concretamente lesivo o pericoloso del bene giuridico tutelato (principio di necessaria lesività) Comportamento effettivamente rimproverabile al suo autore (principio di colpevolezza)

L’ILLECITO PENALE: elementi costitutivi Elemento oggettivo (tipicità): Condotta Evento Nesso causale Assenza di cause di giustificazione (antigiuridicità) Elemento oggettivo (colpevolezza): Dolo Colpa Preterintenzione Responsabilità oggettiva

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni L’ILLECITO PENALE I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni Il sistema distintivo – indicato dalla legge (art. 30 c.P.) – è un criterio di carattere formale che distingue tra delitti e contravvenzioni in base alla pena prevista per le singole fattispecie: DELITTI: CONTRAVVENZIONI: ergastolo reclusione - arresto multa - ammenda

DELITTI E CONTRAVVENZIONI: differenze di disciplina ELEMENTO PSICOLOGICO TENTATIVO CONTRAVVENZIONI: PUNITE SIA A TITOLO DI DOLO CHE DI COLPA DELITTI: LA PUNIBILITA’ PER COLPA DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL CODICE CONTRAVVENZIONI: NON AMMESSO DELITTI: AMMESSO

PRESCRIZIONE OBLAZIONE CONTRAVVENZIONI: PRESCRIZIONE BREVE (MAX 4 ANNI E MEZZO) DELITTI: PRESCRIZIONE LUNGA, IN TALUNI CASI IMPRESCRITTIBILI (ES. DELITTI PUNITO CON L’ERGASTOLO) CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO AMMESSA SOLO PER LE CONTRAVVENZIONI

LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’ INQUINAMENTO (D.Lgs. 152/99) I principali obblighi dell’imprenditore: L’apertura di nuovi scarichi Il problema degli scarichi esistenti La violazione delle prescrizioni Il superamento dei limiti tabellari La responsabilità del gestore

IL PROCEDIMENTO DI DIFFIDA In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico: alla diffida, stabilendo un termine per l’eliminazione dell’irregolarità 2) alla diffida + sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato (in caso di pericolo per la salute pubblica e/o l’ambiente) 3) alla revoca dell’autorizzazione in caso di inadempimento della diffida o in caso di violazioni pericolose e reiterate

I principali obblighi dell’imprenditore: I RIFIUTI (D.Lgs. 22/97) I principali obblighi dell’imprenditore: - Il divieto di abbandono di rifiuti - Le autorizzazioni per l’attività di gestione di rifiuti - La bonifica dei siti - Gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Il traffico illecito di rifiuti

L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO (D.P.R. 203/88) I principali obblighi dell’imprenditore: impianti esistenti – autorizzazione + relazione tecnica e progetto di adeguamento impianti nuovi – autorizzazione Rispetto dei limiti di emissione

(D.Lgs. N. 334/1999) AMBITO DI APPLICAZIONE I PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI (D.Lgs. N. 334/1999) AMBITO DI APPLICAZIONE

CLASSIFICAZIONE CONVENZIONALE

Adempimenti per il gestore A chi inviarli ? Regione Prefetto Ministero dell’ambiente Regione Prefetto Sindaco

ADEMPIMENTI PER IL GESTORE A chi inviarli ? Ministero dell’Ambiente Regione Provincia Comune Prefetto Comitato tecnico regionale o interregionale Comitato tecnico regionale o interregionale Provincia Prefetto

ADEMPIMENTI PER IL GESTORE A chi inviarli ? Provincia Prefetto Ministero dell’Ambiente Prefetto Sindaco Comando provinciale dei V.F. Presidente della giunta regionale Presidente dell’Amministrazione provinciale

LA SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 626/94) I principali obblighi del datore di lavoro: OBBLIGHI GENERICI Valutazione dei rischi (elaborazione documento) Designazione addetti (R.S.P.P., squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso, medico competente) Adozione di tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Obblighi documentali (registro infortuni, documentazione sanitaria, verbale riunione periodica) Obblighi nei contratti di appalto (verifica idoneità professionale, informazione, coordinamento) Riunione periodica sulla sicurezza Informazione e formazione dei lavoratori Obblighi relativi ai luoghi di lavoro Obblighi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro e ai dispositivi di protezione

OBBLIGHI SPECIFICI: Impiego di agenti cancerogeni e mutageni Impiego di agenti chimici Impiego di agenti biologici

La violazione degli obblighi comporta una conseguente responsabilità penale Procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 758/94)

PUNTI FONDAMENTALI DEL PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE ORGANO DI VIGILANZA Accerta la violazione impartisce un’apposita prescrizione fissa un tempo adeguato per la regolarizzazione (max 6 mesi) entro 60 giorni dalla scadenza del termine verifica se la violazione è stata eliminata riferisce la contravvenzione al P.M., ma il procedimento penale resta sospeso Ammette il contravventore a pagare entro 30 giorni una somma pari ad ¼ dell’ammenda massima stabilita per l’originaria contravvenzione

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento: comunica al P.M. l’adempimento e l’avvenuto pagamento della somma la contravvenzione si estingue

Estranei al meccanismo di estinzione Delitti colposi che possono derivare dalla violazione delle norme previste dal D.lgs. 626/94: Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

LA RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO DIFETTOSO (D.P.R. 24 maggio1988, n.224) Introduce una forma di responsabilità oggettiva: la responsabilità del fabbricante è ricollegata semplicemente al difetto del prodotto che ha arrecato il danno; A nulla giova dimostrare di avere impiegato la dovuta diligenza; Il fabbricante si libera da responsabilità soltanto se riesce a dimostrare una delle circostanze di cui all’art. 6

ART.6: LA RESPONSABILITA’ E’ ESCLUSA: …… se lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; ………..

2. I SOGGETTI RESPONSABILI LEGALE RAPPRESENTANTE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Soggetto/i cui spetta il potere di amministrazione e di rappresentanza della società, ossia il potere di compiere atti in nome e per conto della società Salva diversa indicazione contenuta nello statuto, nelle società di persone l’amministrazione della società spetta a tutti i soci

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nelle società di capitali, quanto gli amministratori sono più di uno essi formano il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, organo cui spetta, collegialmente, la gestione dell’attività sociale Il consiglio – se consentito nell’atto costitutivo – può delegare le proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi membri (AMMINISTRATORI DELEGATI)

IL DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque quello che ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 lett. b) D.Lgs. 626/94) Se l’impresa assume forma individuale: TITOLARE DELL’IMPRESA Se l’impresa ha carattere di società: LEGALE RAPPRESENTANTE o DIRETTORE UNITA’ PRODUTTIVA

Se l’impresa è esercitata sotto forma di società priva di personalità giuridica (s.s., s.n.c., s.a.s.), o nelle società di fatto: TUTTI I SOCI “Sussiste responsabilità penale per fatti omissivi accertati a carico di una società di persone in capo ai singoli soci, rimanendo del tutto irrilevante la ripartizione dei compiti all’interno della compagine sociale” (Cass. pen. sez. III, 13 aprile 1989; 18 maggio 1983)

IL DIRIGENTE Sono dirigenti – secondo la definizione contenuta nei contratti collettivi – coloro che, rispondendo direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia “La qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro il quale sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa, gli consentano di adottare scelte operative e di imprimere un indirizzo all’attività aziendale” (Cass. civ. sez. lav., 28 gennaio 1989)

IL PREPOSTO Sono preposti coloro che, sovraintendono a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati (art. 4 D.P.R. 574/55) “al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo” (Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)

3. IL TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE “INCARICO DI FUNZIONE” E “INCARICO DI ESECUZIONE” FUNZIONI DELEGABILI CARATTERISTICHE DI AMMISSIBILITA’ E DI VALIDITA’ DELLA DELEGA EFFICACIA PENALE E CIVILE DELLA DELEGA

LA DELEGA DI FUNZIONI NON CONFONDERE “SUDDIVISIONE DEI COMPITI” CON “DELEGA DI RESPONSABILITA’” PROBLEMI DELLA DELEGA: DELEGABILITA’ DELLE FUNZIONI EFFETTIVITA’ DEL TRASFERIMENTO

EFFICACIA PENALE DELLA DELEGA DI FUNZIONI Contrasto di giurisprudenza: nessuna conseguenza Cass. pen. sez. III 29.12.94 n. 12975 Cass. pen. sez. III 03.12.96 n. 10333 Trasferimento della responsabilità penale, sussistendo determinati presupposti Cass. pen. sez. III, 31 ottobre 1990 n. 14342; Cass. pen. sez. III, 3 maggio 1996, n. 4422; Cass. pen. sez. III, 27 maggio 1996, n. 5242; Cass. pen. sez. III, 6 maggio 1996, n. 1570; Cass. pen. sez. III, 17 gennaio 2000, n. 442.

CONDIZIONI OGGETTIVE: NECESSITA’ DEL DECENTRAMENTO DI COMPITI E RESPONSABILITA’ CONTENUTO SPECIFICO PUBBLICITA’ AUTONOMIA DECISIONALE AUTONOMIA DI SPESA FORMA SCRITTA

CONDIZIONI SOGGETTIVE: CAPACITA’ TECNICA DEL DELEGATO DIVIETO DI INGERENZA DA PARTE DEL DELEGANTE INSUSSISTENZA DI RICHIESTE DI INTERVENTO MANCATA CONOSCENZA DELLA NEGLIGENZA

4. COME CONFERIRE UNA VALIDA DELEGA DI FUNZIONI OGGETTO DELLA DELEGA SOGGETTI COINVOLTI REDAZIONE DOCUMENTO

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI DELEGA: 1.VERIFICA DELLE EFFETTIVE LE RESPONSABILITA’ AZIENDALI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI DELEGA: 1.VERIFICA DELLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL’IMPRESA 2. INDIVIDUAZIONE DI IDONEO SOGGETTO DELEGATO 3. ANALITICA INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DELEGATI 4. INDICAZIONE DEI MEZZI TECNICI ED ECONOMICI NECESSARI 5. PUBBLICITA’ INTERNA ED ESTERNA DELL’ATTO 6. ACCETTAZIONE SCRITTA DA PARTE DEL DELEGATO DELEGA DATORE DI LAVORO (responsabile primario) DIRIGENTE (responsabile dell’attività da lui diretta) PREPOSTO (responsabile dell’attività cui sovraintende)

EFFETTIVE ESIGENZE DELL’IMPRESA “ ….una complessità organizzativa e gestionale, accompagnata dalla presenza di speciali problematiche relative alle materie…., tale da giustificare ed anzi rendere necessaria la suddivisione dei compiti e delle responsabilità….”

2. IDONEITA’ DEL SOGGETTO DELEGATO “… la molteplicità e la complessità tecnico-giuridica dell’impegno richiesto nelle materie …. richiedono una professionalità tecnica specifica, un continuo aggiornamento, la necessità di una presenza costante, la disponibilità di tempo sufficiente…” “… l’esperienza acquisita da molti anni – con specifico riferimento anche alla realtà produttiva …. – nella gestione delle problematiche relative alla …, nonché per sua posizione di …”

3. COMPITI DELEGATI “… In particolare con riferimento al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, si intendono in ogni caso attribuite al delegato le funzioni ed i poteri in appresso indicati, attinenti alla sicurezza e igiene dei lavoratori, da esplicare direttamente o far esplicare da altri: a) … b) …”

4. MEZZI TECNICI ED ECONOMICI “… in piena autonomia nell’ambito dell’attività svolta da…, potendo agire con le stesse prerogative dei mandanti ed in sostituzione degli stessi quanto a funzioni ed autonomia decisionale e patrimoniale in tema di ...” “… al delegato viene garantito, nell’ambito di ogni bilancio aziendale, un adeguato budget da gestire secondo le procedure aziendali, ferma restando la possibilità di disporre acquisti e spese anche oltre il limite prefissato ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l’urgenza …”

5. PUBBLICITA’ “…La presente delega avranno validità dal ----------------- ; ad essa verrà data ampia pubblicità, attraverso comunicazione formale alle Rappresentanze interne; essa verrà portate a conoscenza delle Autorità amministrative che le richiedano e dei soggetti privati di volta in volta interessati…”

6. ACCETTAZIONE “… Il Consiglio dispone affinché la presente delibera venga trasmessa, in copia, per l’accettazione della delega in essa contenuta al delegato che, in caso di accettazione, restituirà detta copia debitamente sottoscritta …”

5. COME GESTIRE LA DELEGA DI FUNZIONI ADEMPIMENTI DEL DELEGATO COMPORTAMENTI DEL DELEGANTE PUBBLICITA’; AMODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DELEGA DI FUNZIONI ED ORGANI DI VIGILANZA

Il tema della gestione va affrontato sotto due distinte prospettive Il punto di vista del delegante, che vuole evitare di incorrere nelle responsabilità da cui ritiene di essersi liberato con la delega; Il punto di vista del delegato che, pur gestendo le funzioni che gli sono state attribuite, vuole evitare di essere considerato responsabile anche per fatti non a lui addebitabili.

IL DELEGANTE Mantiene alta la propria attenzione in ordine alle scelte strategiche Non si ingerisce nella gestione delle funzioni delegate Garantisce la autonomia finanziaria e gestionale del delegato Cura la predisposizione ed il mantenimento di procedure per il corretto conferimento e la gestione della delega, ivi compresa la comunicazione in caso di emergenza

IL DELEGATO Prima del conferimento formale della delega: Effettua o fa effettuare un audit di conformità normativa e tecnica; Redige un prospetto delle misure da adottare e degli interventi da effettuare in ordine di priorità; Verifica la compatibilità delle proprie disponibilità economiche e di risorse con le necessità emerse durante l’audit Dopo il conferimento formale della delega: Mantiene attivo un sistema di gestione di tutte le funzioni delegate Realizza le misure secondo l’ordine di priorità stabilito; Richiede l’intervento del delegante quando gli interventi necessari superano la sua capacità di spesa.

AUDIT DI CONFORMITÀ Consente di “fotografare” i comportamenti dell’azienda in un determinato momento, confrontandoli con quelli richiesti dalla legge. Il rapporto che ne consegue è destinato in via riservata alla direzione aziendale. Deve contenere indicazioni e suggerimenti operativi per misure ed azioni correttive. Deve essere seguito dalla adozione di procedure per il mantenimento della conformità.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE Riduzione del rischio di sanzioni e/o di responsabilità risarcitorie Maggiore possibilità dell’organizzazione di dimostrare documentalmente di “avere fatto quanto possibile per evitare il danno” (art. 2050 c.c ed altri casi di “responsabilità aggravata”) Maggiore capacità dell’organizzazione di realizzare e dimostrare documentalmente una adeguata formazione del personale Maggiore facilità a mantenere nel tempo la conformità legislativa sugli aspetti sostanziali della propria attività (es. gestione dei rifiuti)

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE In un processo penale a seguito di incidente sul lavoro, il giudice ha ritenuto che la certificazione ambientale correttamente ottenuta ed applicata potesse provare che l'impresa aveva messo in atto tutto quanto si doveva fare per il corretto funzionamento dei cicli produttivi

Tribunale di Mondovì, 24 aprile 2001, n. 257: riconosce alla certificazione [in tal caso, si trattava di un SGA a norma ISO 14001] il ruolo rilevante di prova documentale dell’“atteggiamento virtuoso dell’impresa”: «la previsione di procedure produttive in occasione della richiesta di certificazione è un primo significativo passo verso il conseguimento di una quota di sicurezza adeguata»; «la certificazione ottenuta ed i documenti prodotti e/o acquisiti dal perito hanno dimostrato una sola cosa: di più non si poteva fare. Di più. dunque, non era corretto esigere»

PROCEDURA PER LA DELEGA Individuazione delle funzioni delegabili Scelta di un idoneo delegato Redazione e conservazione del documento Pubblicità Adempimenti e responsabilità in caso di ispezione o incidente

IN CASO DI ISPEZIONE O DI INCIDENTE Il responsabile delle relazioni con gli organi ispettivi deve essere sempre e subito avvertito; Egli deve conoscere puntualmente la delega ed averne copia; Il contenuto della delega deve essere portato a conoscenza degli ispettori senza esitazioni o incertezze; Copia della delega deve essere consegnata agli ispettori; Il delegato deve essere pronto ad affrontare gli organi di controllo;

DUE DILIGENCE E GARANZIE CONTRATTUALI IN CASO DI CESSIONE E ACQUISTO DI UN SITO CONTAMINATO La Due Diligence, normalmente effettuata per gli aspetti strettamente economici e fiscali deve essere estesa alle “passività ambientali”. La sua effettuazione deve essere prevista contrattualmente ed i suoi risultati possono costituire condizioni sospensive del contratto.

Le Clausole contrattuali a tutela del venditore o dell’acquirente debbono tenere conto di tutti gli obblighi giuridici ed i vincoli che la legge stabilisce a carico del proprietario del sito e del responsabile dell’inquinamento: Obbligo di effettuare la bonifica Obbligo di rimborsare le spese sostenute dalla amministrazione per la bonifica Onere reale sulle aree