IL PROGETTO PER LA TRANSIZIONE A UN SISTEMA DI FLEXSECURITY Intervento di Pietro Ichino al convegno di Impegno civico Bologna – 20 febbraio 2009.

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IL PROGETTO PER LA TRANSIZIONE A UN SISTEMA DI FLEXSECURITY Intervento di Pietro Ichino al convegno di Impegno civico Bologna – 20 febbraio 2009

Sostituire al modello mediterraneo di sicurezza il modello nord-europeo a tutti i new entrants un rapporto a tempo indeterminato, con un sistema di protezione alla danese (flexsecurity) rafforzato alle imprese interessate flessibilità, in cambio di un sistema moderno di sicurezza nel m.d.l. per i dipendenti già in organico la vecchia disciplina resta invariata (salva diversa loro scelta) (il d.d.l. è disponibile sul sito

Una tecnica normativa nuova La riforma non è imposta a tutti, ma è posta a disposizione di chi è pronto ad attuarla Non la palingenesi istantanea e universale, ma il metodo del try and go Il Centro-nord non è obbligato ad aspettare il Sud, ma può sperimentare nellinteresse di tutti Non paga lo Stato: il costo a carico delle imprese è utilizzato come incentivo alla (e garanzia della) efficienza dei nuovi servizi di assistenza nel m.d.l.

Tre contratti per la flexsecurity Il contratto di transizione al nuovo regime, che istituisce lente gestore dei servizi Il contratto di ricollocazione tra lente e il lavoratore che perde il posto Il contratto di lavoro dipendente tra lazienda e il lavoratore che trae dal rapporto più del 50% del proprio reddito: un guscio universale capace di ospitare i tipi di lavoro più diversi E ESSENZIALE CHE LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEI TRE CONTRATTI SIA NEGOZIATA TRA LE PARTI SOCIALI

Il contratto di transizione Il nuovo regime si applica allimpresa o gruppo di imprese che stipulano, con uno o più sindacati, un contratto collettivo per la transizione al nuovo sistema di protezione del lavoro esso si applica di regola soltanto alle nuove assunzioni occorre invece una coalizione sindacale maggioritaria per stipulare leventuale estensione al personale già in forza

Lente gestore dei servizi Il contratto di transizione istituisce un ente bilaterale o consortile… … al quale viene affidata dalle aziende stipulanti la gestione congiunta dellassicurazione contro la disoccupazione… … e dei nuovi servizi di riqualificazione e assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto per i lavoratori licenziati, che dovrà avvalersi del migliore know-how disponibile

Il contratto di ricollocazione Lente bilaterale o consortile stipula un contratto di ricollocazione con il lavoratore licenziato, che gli garantisce unindennità di disoccupazione pari al 90% per il primo anno, poi 80%, 70%, 60% (durata max: 4 anni, comunque non superiore alla durata del rapporto di lavoro) – costo max, nellipotesi peggiore (4 anni) : 30 mensilità lo obbliga a partecipare a tempo pieno a tutte le iniziative di riqualificazione e ricerca della nuova occupazione lo assoggetta, per queste attività, a un potere direttivo e di controllo dellente (analogo a quello proprio del r.d.l.) è suscettibile: a) di recesso per giusta causa da parte dellente, in caso di inadempimento del lavoratore; b) di recesso libero da parte del lavoratore stesso

Qual è il costo per le imprese Il fina n ziamento dellente è a carico delle imprese - costo stimato, a regime: 0,5% del monte salari relativo ai new entrants -un meccanismo bonus/malus premia le imprese che ricorrono di meno ai licenziamenti economici e penalizza le altre Per le imprese <15 dip. contributo a carico dello Stato: 0,5% per ogni new entrant (costo tot: 500 m)

La nuova disciplina del rapporto Tranne pochi casi in cui è ammesso il contratto a termine, i new entrants in posizione di dipendenza economica sono tutti assunti a t. indeterminato – periodo di prova di max sei mesi; – controllo giudiziale e art. 18 St. lav. per il licenziamento disciplinare e quello discriminatorio, salva la possibilità per il giudice di condannare limprenditore anche solo al risarcimento (o solo alla reintegrazione); – esenzione dal controllo giudiziale sul motivo oggettivo per i licenziamenti non disciplinari – in questo caso tutti i lavoratori hanno diritto a unindennità di licenziamento crescente con lanzianità, più il contratto di ricollocazione – ai 20 anni di anzianità, onere di provare in giudizio il g.m.

Una forte riduzione del cuneo Per tutti i new entrants in posizione di dipendenza economica un contributo pensionistico del 30% a carico dellazienda – è una media ponderata tra attuali l. subord. e co.co.co. – nessun costo per lErario A carico dello Stato: la riduzione a 120 euro annui (10 al mese) dellIrpef sui redditi di lavoro fino a mille euro al mese (oggi è di circa euro annui) – costo complessivo per lErario: 8 miliardi Risultato: riduzione del cuneo tra costo e salario a un livello vicino alla media europea

Una forte misura anticiclica Non indebolisce la stabilità degli vecchi occupati regolari offre a giovani e disoccupati la possibilità di un rapp. di lavoro a tempo indeterminato anche in situazione di grande incertezza sul futuro dà forte sostegno ai redditi di lavoro nelle crisi incentiva i nuovi investimenti con utilizzo di manodopera regolare

Prese di posizione a favore del progetto 14 dicembre 2008 – E. Morando, coordinatore del Governo-ombra (int. al Corriere della Sera) 19 dicembre 2008 – W. Veltroni, segretario nazionale del Pd (rel. alla Direzione del Partito) 28 gennaio 2009 – M. Martina, segretario regionale lombardo del Pd (articolo su lUnità) 30 gennaio 2009 – E. Marcegaglia, presidente della Confindustria (World Ec. Forum di Davos) 2 febbraio 2009 – S. Chiamparino, sindaco di Torino e membro del Governo-ombra (ag. stampa)