C ORSO DI T ECNICA P ROFESSIONALE Dott. Prof.Silvia Cecchini.

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C ORSO DI T ECNICA P ROFESSIONALE Dott. Prof.Silvia Cecchini

P REMESSA La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è prevista per la prima volta con legge 3 agosto 1998 n.302 che ha inserito nel c.p.c. artt. 534 bis, 534 ter, 591 bis, 591 ter n.80 e la L n.263 La legge n.80 e la L n.263 sono poi intervenute per ampliare la platea dei soggetti delegabili e loggetto

PREMESSA( CONTINUA ) La prima novità riguarda il procedimento di vendita,si ha prima la vendita SENZA incanto e poi eventualmente quella CON incanto se la prima ha esito negativo Ora delegati alla vendita sono non solo notai ma anche avvocati e commercialisti

I PROFESSIONISTI DELEGABILI Lart. di riferimento è il 591 bis c.p.c Che fissa anche requisiti,onorario ecc. Sanzioni eventuali

F ASE PRELIMINARE La riforma del 2005 ha stabilito che lincarico è conferito dopo il deposito della stima del bene da parte del perito stimatore. Quindi lattività dellesperto(geometra,ingegnere ) e la sua relazione precedono la nomina del professionista delegato,ciò implica che il prof.delegato è vincolato alla perizia e comunque la utilizzerà con le note dei CT di parte per la fissazione del PREZZO

Q UOTA INDIVISA Qualora il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa il Giudice può disporre la vendita ( anche c/delega al D.C. ) SOLO se la ritenga probabile al valore pari o superiore della stessa altrimenti deve disporre che si proceda al giudizio per realizzare lo scioglimento della Comunione e può delegare il professionista a vendere lintero bene di cui fa parte la quota pignorata assieme alla ordinanza di vendita ci può essere quella che eventualmente d ispone linizio del giudizio di divisione

O RDINANZA DI DELEGA LO.di Delega al professionista è adottata nella udienza di comparazione delle parti prevista ex art 569 c.p.c,

C ONTENUTO O RDINANZA DI DELEGA Estremi della procedura Descrizione del bene di cui è disposta la vendita Generalità del professionista delegato Modalità della pubblicità della vendita senza incanto Termine non inferiore a 90 gg.e non sup.a 120 entro il quale far pervenire le offerte di acquisto

C ONTENUTO O RDINANZA DI DELEGA Luogo in cui si procede allesame delle offerte e gara fra gli offerenti Modalità della pubblicità della vendita con incanto e luogo della vendita. Temine per lo svolgimento delle operazioni delegate

C ONTENUTO ULTERIORE O RD.V ENDITA Fissa criteri per garantire la segretezza delle offerte per determinare modalità di apertura delle buste Di svolgimento della gara Determina le modalità concrete del versamento del prezzo Determina le modalità con cui fissare e comunicare la somma da versare per spese Individua il procedimento da adottare per predisporre e approvare il Progetto di Distribuzione somme

C USTODIA Lordinanza di vendita deve inoltre contenere le prescrizioni inerenti la custodia dellimmobile (ex art 559 cpc 4°co.) può essere custode lo stesso professionista delegato.

Lautorizzazione a concedere in locazione limmobile pignorato è concessa con ordinanza Il Giudice può disporre la liberazione dellimmobile pignorato quando NON ritiene di autorizzare il debitore ad abitare lo stesso Il Giudice stabilisce nellordinanza di nomina le MODALITA con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati allofferta esaminino i beni. L art.560 ultimo co. stabilisce che il Custode provvede alla amministrazione e gestione del bene e pone in essere le azioni occorrenti per conseguirne la disponibilità

A VVISO DI VENDITA Il professionista poi provvede alla redazione dellAVVISO di vendita che non deve avere solo il contenuto dellart.576,1°co, ma deve contenere tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento della vendita senza incanto in conformità con lordinanza di delega

A VVISO DI VENDITA : PER V ENDITA SENZA INCANTO, CONTIENE Natura e descrizione del bene da vendere e Comune in cui si trova Dati catastali,almeno 3 confini e Valore, sito intern et in cui cè la relazione di stima e recapito del custode Numero dei lotti,con prezzo base e termine per le offerte,con modalità e luogo di presentazione con data e ora non che giorno di scadenza per le offerte/disciplina generale della gara

A VVISO DI VENDITA E necessario avvisare che al momento dellofferta lofferente deve dichiarare o eleggere domicilio nel comune del Tribunale e che in mancanza le comunicazioni verranno fatte alla cancelleria Se Il G. ritiene opportuna la notifica dellavviso ai creditori iscritti lo prevede in Ordinanza ed è pertanto effettuata dal Professionista delegato

P UBBLICITÀ ART.490 CPC Lavviso va pubblicizzato almeno 40 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o data dellincanto lo stesso avviso assieme alla ordinanza,alla stima è inserito nei siti internet appositi Lordinanza comunque fissa le forme di pubblicità già previste dalla legge

L A VENDITA SENZA INCANTO Nel termine stabilito nellordinanza di delega,il prof.delegato dovrà ricevere le offerte presentate ai sensi dellart.571 c.p.c. Il giorno successivo al termine finale per la presentazione delle offerte,nellora e nel luogo fissato nella ordinanza di vendita,si procede alla deliberazione previa apertura delle buste dellofferta alla presenza degli offerenti. Lofferta inferiore al prezzo base dasta è inefficace. Dopo il versamento del prezzo dellaggiudicatario il G.emette il D.di T.

L A VENDITA CON INCANTO Per partecipare è necessario avere depositato una cauzione e nellordinanza il G.fissa tale cauzione non superiore al decimo del prezzo base dasta Tale cauzione è restituita immediatamente dopo lincanto La cauzione è restituita per 9/10 se lofferente non partecipa e non giustifica lassenza.

L E OFFERTE DOPO L INCANTO Lart 584 cpc prevede che avvenuto lincanto possano essere ancora fatte offerte entro il termine perentorio di 10 giorni,ma se sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto dallincanto Il Giudiceverificata la regolarità dellofferta indice la gara Il professionista che indice quindi la gara comunica il termine perentorio entro cui nuove offerte possono essere fatte.

L ESITO POSITIVO DELLA VENDITA Laggiudicatario è obbligato a depositare oltre al saldo-prezz o anche le somme necessarie per lemissione e la trascrizione del Decreto di Trasferimento che viene emesso dal Giudice.. Il D.T. oltre a prevedere liscrizione di ipoteca a favore di chi ha concesso il finanziamento (eventuale ) contiene anche lordine di cancellare le ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento.

L ESITO NEGATIVO DELLA VENDITA Rif. Art. 591 bis cpc comma 2,n.8 e comma 7,soggetto a interpretazioni poiché impreciso Si potrebbe ritenere che il professionista delegato possa senza restituire al G.il fascicolo fissare unaltra vendita senza incanto seguita eventualmente da una con incanto,prezzo ridotto di ¼, sarebbe però opportuno che questa eventualità fosse fissata nella Ordinanza di delega al professionista di tale potere

U LTERIORI ATTIVITÀ DELEGATE Redazione del verbale di vendita Predisposizione del Decreto di Trasferimento (atto che trasferisce la proprietà) Formalità di esecuzione registrazione e voltura catastale e comunicazioni alle Pubblica Amministrazione ove occorrano.

L A DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO ARTT C. P. C 591 BIS C. P. C Se vi è un solo creditore procedente non si redige progetto di distribuzione Lart.591 bis prevede comma 2 n.12 prevede che il professionista formi il progetto e lo trasmetta al Giudice per consentire a questi di depositarlo in cancelleria e fissare ludienza per lapprovazione

O BBLIGHI FISCALI Con la circolare 62/E del ha chiarito che il prof.delegato deve emettere la fattura di vendita del bene venduto, in nome e per conto del debitore esecutato e deve altresì provvedere al versamento dellIVA