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Aspetti fiscali dell’internazionalizzazione delle imprese

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Presentazione sul tema: "Aspetti fiscali dell’internazionalizzazione delle imprese"— Transcript della presentazione:

1 Aspetti fiscali dell’internazionalizzazione delle imprese
Dott.ssa Rosita Natta

2 Principali riflessi fiscali da considerare
STUTTURA DEL BUSINESS (presenza diretta vs distributori/agenti indipendenti) LUOGO E MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI (branch vs subsidiary) RIPARTIZIONE DEI MARGINI (Transfer price) EVENTUALE DOPPIA IMPOSIZIONE (Rimedi – es. convenzioni)

3 Come operare all’estero
Possibilità di operare all’estero: con presenza stabile all’estero (stabile organizzazione/filiale) Sede fissa di lavoro Persona che sottoscrive contratti per l’azienda senza presenza stabile all’estero ufficio di rappresentanza (attività promozionale, di pubblicità, di informazione, di ricerca di mercato,…) agenti/distributori indipendenti (rischio imprenditoriale deve essere proprio dell’agente)

4 Branch o subsidiary?

5 Costituzione società di diritto estero (subsidiary)
Profili generali: E’ una entità legale distinta e separata dalla società madre italiana E’ soggetta al diritto dello Stato estero (governance, capitale, contabilità, ecc.) Il reddito prodotto dall’impresa estera è soggetto alla potestà impositiva esclusiva dello Stato estero (salvo deroghe speciali) Se istituita in uno Stato coperto da Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, si applicano le norme convenzionali (anti doppia tassazione, ritenute ridotte su royalty, dividendi, interessi, ecc.) Ai fini della residenza fiscale è soggetta al test della esterovestizione ex art. 73, co. 5-bis, Tuir E’ soggetta alla applicazione delle CFC Rules (artt. 167 e 168 del Tuir) in caso di Stato incluso nella black list o produce passive income

6 Costituzione società di diritto estero (subsidiary)
Principali opportunità della società di diritto estero Può consentire di lavorare in joint venture con altri partners Può consentire di separare le responsabilità per le attività svolte dall’impresa estera (se gode della responsabilità limitata) Può consentire di assoggettare i redditi prodotti dall’impresa alla sola tassazione dello Stato estero (salvo applicazione norme anti abuso – i.e. Cfc) Può consentire di beneficare di ritenute ridotte (o esenzione) per pagamenti di flussi finanziari: interessi, dividendi, royalty Principali limiti della società di diritto estero Non consente (se non con “consolidato fiscale mondiale”) di dedurre dal reddito della società madre le perdite dell’impresa estera Ha i costi di gestione di una entità legale

7 Costituzione stabile organizzazione all’estero (branch)
Profili generali: La stabile organizzazione (o branch) è una nozione prettamente fiscale che consente allo Stato ove l’impresa viene svolta di assoggettare a tassazione i redditi prodotti da un soggetto non residente L’entità legale è sempre la società di diritto italiano, unico soggetto di diritto: la stabile organizzazione (branch) è il suo braccio operativo nel territorio estero Lo Stato estero assoggetta ad imposte il reddito prodotto dalla branch Tale reddito è tassato anche in Italia ove è riconosciuto un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (con certe limitazioni).

8 Costituzione stabile organizzazione all’estero (branch)
Principali aspetti civilistici e contabili della branch estera: Sede secondaria con rappresentanza stabile della società: adempimenti al Registro imprese (art. 2197, c.c.) e indicazione nella Relazione sulla gestione (art. 2428, c.c.) Unicità del bilancio rilevante verso i terzi: consolidamento diretto sulla società dei dati dell’impresa estera Presso la società italiana: necessità di contabilità separata (o sezionale) della branch per la determinazione dell’imponibile estero (art. 14, co. 5, DPR 600/1973) Presso la branch estera: adeguamento alle disposizioni locali (registri contabili, valuta, lingua, ecc.)

9 Costituzione stabile organizzazione all’estero (branch)
Fiscalità della branch estera IRES Non assoggettamento a ritenuta fiscale dei pagamenti per cd. “passive incomes” (royalty, interessi) fra branch e società madre Si applicano nei rapporti società madre – branch estera i principi del Transfer price (principio di libera concorrenza e valore normale delle transazioni) Il risultato della branch estera concorre alla formazione del reddito imponibile Ires della società italiana Ri-espressione del risultato della branch estera secondo le disposizioni del Tuir Eliminazione della doppia tassazione secondo sistema del “credito per imposte estere” ex art. 165, Tuir: limite all’imposta netta assolta in Italia e possibile non recupero dell’imposta assolta all’estero (rimedio ex co. 6: metodo del riporto in avanti e all’indietro per 8 anni)

10 Costituzione stabile organizzazione all’estero (branch)
Fiscalità della branch estera IRAP Applicazione art. 12, D.Lgs. 446/1997 (Decreto Irap) La quota di “valore della produzione” attribuito alla branch estera non è soggetto a tassazione Irap (corrisponde ad una regione con aliquota zero) La quota “esente” è determinata in proporzione alle remunerazione del personale dipendente e assimilato utilizzato presso la branch estera, rispetto al totale dell’intera società

11 Branch vs Subsidiary Subsidiary Branch Pro Pro Contro Contro
Semplificazione societaria No capitale minimo iniziale No ritenute su “passive incomes” Consolidamento della perdita estera con reddito della società italiana Contro No limite responsabilità Tassazione Ires del reddito estero in Italia Limiti al recupero dell’imposta assolta all’estero Gestione contabile separata presso la contabilità della società italiana Subsidiary Pro Costituzione di joint ventures Limite della responsabilità Assoggettamento a tassazione del reddito estero solo nello Stato estero Contro Costi societari e di governance Assoggettamento a test esterovestizione e Cfc rules Non consolidamento della perdita estera Ritenute su passive incomes

12 Come determinare i prezzi di trasferimento?

13 PRINCIPIO FONDAMENTALE
TRANSFER PRICING PRINCIPIO FONDAMENTALE In caso di transazioni che coinvolgono più Stati effettuate tra imprese associate o tra casa madre italiana e branch, l’UTILE TOTALE deve essere ripartito tra le varie entità in modo equo, in base a funzioni e rischi assunti dalle singole società. Occorre quindi allocare l’utile in modo congruo, in modo da rispettare la potestà impositiva dei singoli Stati evitando erosioni di basi imponibili.

14 TRANSFER PRICING I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento contemplati dall’OCSE si suddividono in: “Traditional Transaction Methods”: si valuta il prezzo o i margini lordi applicati alle transazioni infragruppo rispetto a quelli applicati in transazioni comparabili fra imprese indipendenti; “Transactional Profit Methods”: si esaminano e confrontano i profitti netti conseguiti dalle imprese associate con i profitti netti conseguiti da imprese indipendenti in transazioni comparabili.

15 TRANSFER PRICING Fanno parte dei Traditional Transaction Methods:
il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncotrolled Price) il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method) il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method) Fanno parte dei Transactional Profit Methods: il metodo della ripartizione dell’utile (Profit Split Method) il metodo basato sul margine netto della transazione (Transactional Net Margin)

16 TRANSFER PRICING L’iter da seguire per scegliere il metodo più adeguato è il seguente: Qualora siano reperibili i prezzi di beni e servizi simili a quelli in verifica si consiglia l’utilizzo del CUP; Se non è possibile utilizzare il CUP ma sono reperibili informazioni sui margini lordi di imprese che svolgono funzioni analoghe si raccomanda l’utilizzo del Resale Price Method o del Cost Plus Method; Se i metodi precedenti non sono applicabili, ma sono reperibili i margini netti realizzati da imprese comparabili, è consigliato l’utilizzo del Transactional Net Margin Method; Nei casi in cui nessuno dei predetti metodi sia applicabile, allora si consiglia l’uso del Profit Split Method.

17 TRANSFER PRICING L’analisi di comparabilità rappresenta il “cuore” dell’applicazione del principio di libera concorrenza. In linea generale, tiene conto di: Funzioni Rischi Beni utilizzati (materiali/immateriali)

18 TRANSFER PRICING In Italia, per i contribuenti che detengono apposita documentazione idonea a consentire all’Amministrazione Finanziaria il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot. 2010/137654) NO SANZIONI in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

19 Come risolvere eventuali fenomeni di doppia imposizione?

20 Fenomeno della doppia imposizione
Regola di carattere consuetudinario internazionale: ciascuno Stato è sovrano al proprio interno. In ambito tributario: la comunità degli Stati non individua e riconosce un ente superiore a cui sia attribuita la potestà impositiva originaria; il territorio di uno Stato è il luogo ove si esplica la potestà di imposizione dello Stato medesimo, con il potere di accertare e riscuotere i tributi secondo la normativa interna ed escludendo la potestà di altri Stati.

21 Fenomeno della doppia imposizione Soluzioni
Quale norma applicare per evitare DOPPIA IMPOSIZIONE? I rimedi possono consistere nell’applicazione del: diritto interno (es. credito d’imposta per imposte pagate all’estero) diritto comunitario (direttive CEE) diritto convenzionale (convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni ) Non è possibile generalizzare, la fattispecie va risolta di volta in volta in relazione al caso concreto

22 Fenomeno della doppia imposizione Soluzioni
DIRITTO INTERNO Principio generale i soggetti residenti in Italia sono tassati in Italia sulla base dei redditi ovunque prodotti (worldwide taxation principle) Riconoscimento in Italia di un credito d’imposta per le imposte sul reddito pagate all’estero (con limitazioni).

23 Fenomeno della doppia imposizione Soluzioni
CONVENZIONI INTERNAZIONALI Fonti del diritto a carattere sovranazionale consistenti in accordi bilaterali (a volte multilaterali) tra Stati sovrani. Caratterizzato dalla parità di soggetti che ne sono ispiratori e destinatari. Norme originate a livello sovra statale e basate sul reciproco scambio di consenso tra Stati, ognuno dei quali rinuncia, in parte alla propria autonomia e sovranità. Oggetto: convenzioni, trattati e patti che si propongono di comporre a livello internazionale, i conflitti (doppie imposizioni) tra le potestà normative nazionali. Campo di applicazione: non istituiscono un’imposizione sovra nazionale, ma sono finalizzate a limitare le imposizioni nazionali e sono quindi prive di rilevanza qualora una fattispecie si esaurisca esclusivamente all’interno di un singolo Stato.

24 Fenomeno della doppia imposizione Soluzioni
CONVENZIONI INTERNAZIONALI In Italia hanno valore di legge ordinaria, dopo essere state recepite secondo l’iter normativamente previsto (es. scambio ratifiche). Con tale accordo gli Stati mirano a ripartire le loro sfere di sovranità in quanto concordano criteri per definire, in ipotesi di reddito transnazionale, quale sia lo Stato che ha potestà impositiva. Uno dei due Stati deve rinunciare, in tutto ovvero in parte, alla propria potestà impositiva. Scelte di politica legislativa tributaria volta alla ripartizione dei tributi. GENERALMENTE Il contribuente versa comunque tutte le imposte, ciò che cambia è la ripartizione dei tributi tra uno Stato e l’altro Tendenziale prevalenza della convenzione rispetto alle leggi ordinarie dello Stato. TUTTAVIA (deroga in positivo) art. 169 TUIR: le disposizioni TUIR si applicano ANCHE IN DEROGA ALLA CONVENZIONE, se più favorevoli.

25 Come gestire il personale nell’internazionalizzazione dell’impresa?

26 GESTIONE DEL PERSONALE NEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Strutture contrattuali: Distacco / trasferimento / trasferta Trasferta: temporanea assegnazione ad una diversa unità produttiva (business trip) Trasferimento: modifica definitiva del luogo di prestazione lavorativa (permanent transfer) Distacco: si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (secondment/assignment – short term / long term) Valutare aspetti amministrativi, previdenziali e fiscali.

27 PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI Grazie per l’attenzione
Rosita Natta Fdfdsfsdfsd

28 PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI Sedi operative:
Milano Roma Torino Padova Bologna Brescia Napoli Verona Parma Corrispondenti: In tutti i principali Stati esteri Londra Pechino Shanghai Fdfdsfsdfsd


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