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250 ANNI DA BECCARIA DEI DELITTI E DELLE PENE

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Presentazione sul tema: "250 ANNI DA BECCARIA DEI DELITTI E DELLE PENE"— Transcript della presentazione:

1 250 ANNI DA BECCARIA DEI DELITTI E DELLE PENE
4ELEA

2

3 DEI DELITTI E DELLE PENE
Pubblicazione a Livorno nel 1764 Beccaria godeva di maggiore libertà rispetto a Milano Messo all'Indice dei libri proibiti Successo dell'opera

4 1 – ORIGINE DELLE PENE Natura dell'uomo Cede una parte della sua
libertà allo Stato Natura dell'uomo Idea pessimistica di Beccaria Tentativo di usurpazione della propria libertà e di quella altrui Animo dispotico degli uomini DIRITTO DI PUNIRE La legge deve impedirlo

5 2 – DIRITTO DI PUNIRE Nasce da un patto stipulato tra gli individui allo scopo di tutelare la propria libertà MONTESQUIEU: BECCARIA: LO SPIRITO DELLE LEGGI Ogni pena che non garantisce giustizia è ingiusta; quindi ciò che è giusto è ciò che è necessario “Ogni pena che non deriva dall'assoluta necessità è tirannica”

6 4 – INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI Giudici Non solo legislatori ma
Depositari della volontà popolare per frenare interessi particolari Pericolo delle interpretazioni Variazione di norme da parte degli organi giuridici Stessi delitti puniti in modi diversi da stessi tribunali Si crea disuglianza Assoluzione Possibile Causa di stessi delitti Inutile pena di morte ma Punizioni più punitivi e no assoluzioni

7 5 - OSCURITÀ DELLE LEGGI MOTIVI CITTADINO
PLURALITÀ DELLE INTERPRETAZIONI SCRITTE IN UNA LINGUA DIVERSA DA QUELLA PARLATA DAL POPOLO CITTADINO È VITTIMA DEGLI ARBITRI DEI GIUDICI HA BISOGNO DI QUALCUNO CHE GLI SPIEGHI LE LEGGI

8 5 - OSCURITÀ DELLE LEGGI COSA FARE? CODIFICARE IL DIRITTO
LEGGE ESPRESSA DALLA VOLONTÀ DI UNA SOLA PERSONA CODICE: LIBRO RAZIONALE LIBRO PUBBLICO SOVRANO “meglio una legge dispotica che il dispotismo umano” FISSARE LE REGOLE GIURIDICHE CERTEZZA DEL DIRITTO, DELLE RELAZIONI SOCIALI E DELLA AUTONOMIA DEL CITTADINO

9 6 – PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE
Una pena deve essere: Giusta in proporzione al delitto: non si può dare la stessa pena ad un ladro ed ad un assassino Certa: bisogna essere certi che colui che sarà punito abbia commesso un reato Pronta: non deve passare molto tempo dalla commissione del reato prima di applicare la pena Duratura: non deve essere troppo intensa e veloce poiché non sarebbe efficace

10 7 – ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE
Il legislatore,all’epoca di beccaria, commetteva molti errori nel giudicare le persone. - I delitti erano considerati più gravi se la parte lesa era più importante (come un politico per esempio) - Gli uomini possono punire solo i delitti. Questa disuguaglianza era considerata una Bestemmia contro Dio, Solo lui infatti può creare le leggi e giudicare nello stesso tempo.

11 8 – CLASSIFICAZIONE DELITTI
La misura dei delitti consiste nel danno fatto alla società all’epoca di BECCARIA il reato dipendeva soprattutto da: qualità dell’oggetto colpito dall’importanza della persona colpita. DIVISIONI DEI DELITTI IN 3 CLASSI: (NORME PENALI INTESE BECCARIA) + gravi 1) DELITTI POLITICI: distruggono la società e chi la rappresenta (il sovrano). 2) DELITTI CONTRO UN CITTADINO: offendono la privata sicurezza di un cittadino violenze su una persona (fino all’omicidio) furti 3) DELITTI CONTRO LA LEGGE: azioni contrarie al bene pubblico stabilite dalla legge. -gravi

12 9 – L’ONORE Caraterizza le monarchie assolute
I duelli sono causa delle dispotismo assoluto Difeso dai nobili attraverso il duello L’onore perde importanza nel momento in cui il potere assolutosi espande in europa, un’altra causa fu l’antico regime dispotico nel quale i cittadini vivevano in una condizione di paura

13 10 – DUELLARE Allontana il cittadino dalle leggi
I duelli scaturiscono per difendere l’onore I duelli ispirano poemi cavallereschi La soluzione ai duelli fu il sopravvento del dispotismo delle leggi, il quale, poté garantire una vita tranquilla del cittadino

14 11 – DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA
Garantita dalla police (polizia) Organo di vigilanza Prevenire l'addensamento delle “popolari passioni” Istituito da un Magistrato Arbitrario Sintomo di una Costituzione debole e non un governo ben organizzato Operare con leggi arbitrarie

15 12 – FINE DELLE PENE Lo scopo delle pene è quello di non tormentare un essere sensibile e nemmeno quello di disfare, cioè distruggere fisicamente e psicologicamente un criminale per un delitto ormai già commesso Il diritto penale deve esercitare la massima azione sulla mente dei cittadini e la minima azione sul capo del condannato diminuire la violenza delle pene senza diminuire l'efficacia persuasiva

16 13 – DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA

17 14 – PROVARE CONSAPEVOLEZZA DI UN REATO
Servono Indizi Prova perfetta: Con certezze escludono la colpa ( ne basta una). Prova imperfetta: Non sono sicure e per diventare un prova perfetta ne servono più di una. Cercate con destrezza Presentate con chiarezza Giudicate con semplice buonsenso Le prove Devono essere Giudizi: La commissione deve essere composta da cittadini di diversa classe sociale Pubblici

18 16 – DELLE PENE

19 BECCARIA OGGI FURONO LE IDEE DI BECCARIA A FAR SÌ CHE OGGI IN ITALIA LA PENA DI MORTE NON VENGA APPLICA TUTTAVIA IL DIBATTITO È TUTT’OGGI ANCORA ACCESO: - IN FRANCIA attacco terroristico che punizione si meritano i terroristi? - IN USA molti Stati applicano ancora la pena di morte “GLI STATI MANTENGONO LA PENA DI MORTE PER CONSERVARE NELLA POPOLAZIONE UN FONDO DI CRUDELTÀ E DI ABERRAZIONE. È COME SE DICESSERO: SIETE UN PO’ ASSASSINI ANCHE VOI” cit. Roberto Benigni


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