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DEL PUBBLICO DIPENDENTE Corso di Formazione

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Presentazione sul tema: "DEL PUBBLICO DIPENDENTE Corso di Formazione"— Transcript della presentazione:

1 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di Reggio Calabria

2 DEL PUBBLICO DIPENDENTE Corso di Formazione
DIRITTI E DOVERI DEL PUBBLICO DIPENDENTE Corso di Formazione Reggio Calabria novembre 2011 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

3 IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA
IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA E’ QUEL POTERE CHE L’ORGANO SUPERIORE ESERCITA NEI CONFRONTI DELL’ORGANO INFERIORE AL FINE: DI RENDERE PIU’ EFFICIENTE UN DETERMINATO SERVIZIO O DI ASSICURARE L’UNITA’ DI INDIRIZZO SU UNA DETERMINATA MATERIA IL RAPPORTO DI GERARCHIA PUO’ SUSSISTERE SOLO TRA ORGANI INDIVIDUALI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE

4 NORME INTERNE E GLI ORDINI DI SERVIZIO
Accanto alle norme giuridiche che vincolano la generalità dei cittadini vi è una categoria di norme interne che sono obbligatorie soltanto per talune persone appartenenti a determinati uffici ed istituti. Queste norme sono: i regolamenti interni; gli ordini di servizio; le circolari; le note e le istruzioni I sopra elencati c.d. atti normativi interni vengono emanati dagli organi amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici in forza o del loro potere di autorganizzazione o del loro potere di supremazia gerarchica

5 Con tali norme gli organi competenti possono stabilire le modalità per svolgere determinate operazioni, impartire direttive, dare ordini, interpretare norme di legge o regolamenti per la loro attuazione pratica

6 L’EFFICACIA DELLE NORME INTERNE può essere di due tipi:
COGENTE NON COGENTE

7 hanno efficacia cogente gli ordini in quanto importano un dovere di condotta assoluto ed inderogabile hanno efficacia non cogente, invece, le direttive che pur essendo obbligatorie lasciano un certo margine di discrezionalità l’inosservanza delle norme interne può comportare la responsabilità del destinatario sia verso la P.A. sia verso i terzi per i danni a questi prodotti e può essere rilevante anche agli effetti penali ed amministrativi. Infatti l’inosservanza delle norme interne non raramente costituisce anche illecito penale o comporta l’invalidità di un atto amministrativo per eccesso di potere

8 E’ fuori dubbio che il comportamento del dipendente pubblico, comportamento inteso quale giusto rispetto dei rapporti “dentro “ l’Ufficio e nei confronti dell’utenza nel rispetto e conforme “applicazione” delle regole di condotta , ha inciso, ed incide, e non poco, non solo nella efficacia e trasparenza dell’azione nel servizio pubblico ma anche sui costi della stessa. Esempi negativi quali : mancanza di senso di appartenenza , leggere il giornale, litigare con i colleghi, lunghe pause caffè, uscite non autorizzate per spesa o altro , hanno radicato nel cittadino/utente l’immagine del lavoratore pubblico “ parassita” del sistema economico.

9 Nell’ambito dei comportamenti a cui sono tenuti i pubblici dipendenti assumo importanza gli istituti che andremo di seguito a trattare:

10 RELAZIONI CON IL PUBBLICO

11 RELAZIONI CON IL PUBBLICO fonte normativa
art. 12 D.Lvo 3 febbraio 1993 n 29 art. 8 legge 7 giugno 2000 n 150 accordo integrativo CCNL 1998/2001 circolare Ministero della Giustizia n 2088/S/MLP/3465 del 6 giugno 2000

12 Le relazioni con il pubblico attengono all’enunciazione di talune regole volte :
ad informare l’azione amministrativa al principio di trasparenza, alla predisposizione di strumenti e meccanismi atti a consentire ed incentivare l’instaurazione di un rapporto diretto ed immediato tra pubblici dipendenti ed utenti. Il tutto presupposto indispensabile ai fini della attuazione dei precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa

13 Alla piena attuazione del principio di trasparenza concorrono:
il criterio di pubblicità dell’azione amministrativa; l’obbligo di conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento esplicito; l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; l’identificazione del responsabile del procedimento; la partecipazione dei cittadini e degli enti esponenziali all’iter procedimentale; la normativa in tema di accordi procedimentali e sostitutivi; la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.

14 L’istituzione di uffici per le relazioni con il pubblico
la normativa in tema di relazioni con il pubblico contempla: L’enunciazione di una politica di informatizzazione dell’azione e dell’organizzazione amministrativa; La costituzione di servizi di accesso poli-funzionali alle amministrazioni pubbliche; L’istituzione di uffici per le relazioni con il pubblico

15 CODICE di COMPORTAMENTO

16 CODICE di COMPORTAMENTO fonte normativa
D.M (pubblicato in G.U. del n. 84) Art. 54 D.Lvo 165/01 Presidenza Consiglio Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare n 2198/M1/1D/MZ L’art. 13, e l’ allegato 2, del CCNL (Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n 152 del 3 luglio 2003 – Serie Generale ) prevede il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubbliche Amministrazioni Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione n 8 del 6 dicembre 2007XXXX

17 IL CODICE DI COMPORTAMENTO
sottolinea i principi cardine che debbono guidare la condotta del pubblico dipendente e che sono: rispettare la legge, perseguire esclusivamente l’interesse pubblico, legalità nello svolgimento della quotidiana attività amministrativa, fornire agli utenti servizi quantitativamente e qualitativamente corrispondenti alla domanda.

18 D.M. 28 NOVEMBRE 2000 I destinatari:
Tutti i dipendenti pubblici, esclusi quelli della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Magistratura, si impegnano ad osservare le norme di comportamento già all’atto di assunzione (cfr. Art.1 Disposizioni di carattere generale)

19 Codice di comportamento
IL CODICE DI COMPORTAMENTO viene recepito nei contratti in allegato, affinché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. Articolo 54 D.lvo 165/2001 Codice di comportamento (Art.58 bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.26 del d.lgs n.546 del 1993e successivamente sostituito dall’art.27 del d.lgs n.80 del 1998) 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione 3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno. 5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l’applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell’adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione. 6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.

20 IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Decreto legislativo n. 165/2001 all’art. 54 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali definisca un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione.

21 Sull’applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
l’art. 11, ed il relativo allegato 2, CCNL , esplicita in maniera chiara i punti essenziali cui far riferimento ed attenersi nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati che il dipendente assolve quotidianamente

22 IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Con circolare n del 12/07/2001 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato che il mancato rispetto delle regole contenute nel suddetto D.M. non è disgiunta da eventuali sanzioni nei confronti dei dipendenti che assumono comportamenti non consoni con gli obblighi di DILIGENZA, LEALTA’, IMPARZIALITA’.

23 Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione delle norme relative al codice di comportamento.

24 IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 11 del C.C.N.L. comparto Ministeri 2002/2005: Obblighi del dipendente che sostituiscono i doveri del dipendente di cui all’art.23 C.C.N.L. del 16/05/1995:

25 Il dipendente conforma la sua condotta:
al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa, - ad anteporre il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. IL DIPENDENTE ADEGUA IL PROPRIO COMPORTAMENTO AI PRINCIPI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO CONTENUTI NEL CODICE DI CONDOTTA

26 tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio il dipendete deve in particolare: Collaborare con diligenza osservando le disposizioni impartite dall’amministrazione rispettare il segreto d’ufficio Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone Nei rapporti con il cittadino fornire tutte le informazioni di cui abbia titolo Rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente del servizio

27 Nei rapporti con i cittadini egli dimostra la massima disponibilità
e non ne ostacola l’esercizio dei diritti.

28 Favorisce l’accesso degli utenti alle informazioni a cui abbiano titolo
e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie ed informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti

29 Limita gli adempimenti a carico dell’utenza a quelli indispensabili
e applica ogni misura di semplificazione amministrativa

30 Nel rapporto con i cittadini deve fornire tutte le informazioni cui abbia titolo ai sensi della legge n.241/1990 (trasparenza ed accesso all’attività amministrativa);

31 il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini

32 Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno fornisce spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti.

33 Nella trattazione delle pratiche rispetta l’ordine cronologico
e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione

34 Il dipendente nell’adem-pimento della prestazione lavorativa assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione. A tal fine egli non rifiuta nè accorda prestazioni che nor-malmente accorda o rifiuta ad altri

35 Nel rispetto dell’orario di lavoro il dipendente dedica la giusta quantità di tempo ed energia allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti

36 Durante l’orario di lavoro
il dipendente deve mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità delle persone

37 Non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico fisico in periodo di malattia o infortunio ( Nota 27 marzo 2007 n 116/1/ Min Giustizia Dir. Gen Personale e formazione)

38 Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorchè esercitata dai suoi superiori

39 Nella vita sociale il di-
pendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’ amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.

40 Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’ammi-nistrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio

41 in connessione con la prestazione lavorativa
non chiede né accetta, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa

42 Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con
individui o organiz-zazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio .

43 Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati .

44 Il Dipendente deve eseguire gli ordini inerenti all’espleta-mento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori.

45 Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo,
il dipendente deve fare rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve comunque eseguire l’ordine quando sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo

46 Il dipendente si astiene dal
partecipare all’adozione di decisioni o di attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari e non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi

47 Comunicare all’Amm.la propria residenza e ove non coincidenti, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle cose

48 In caso di malattia dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza salvo comprovato impedimento

49 Avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari, degli attrezzi, degli strumenti ed degli automezzi a lui affidati

50 Non chiedere ne accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa

51 Osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Amministrazione,
non introdurre persone estranee nei locali non aperti al pubblico ( es Archivi)

52 Garantire la migliore qualità del servizio:
collaborando con diligenza, rispettando il segreto di ufficio e non utilizzando per fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio;

53 Rispettare l’orario di lavoro e instaurare e mantenere rapporti di correttezza con i colleghi ed gli utenti;

54 avere cura dei locali e dei beni affidati

55 non valersi di ciò che è dell’amministrazione per ragioni diverse a quelle di ufficio xxx

56 Art. 55-novies Dlvo 165/01 per come modificato dal Dlvo 150/09 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE A CONTATTO CON IL PUBBLICO

57 I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti,

58 ASSENZE DAL SERVIZIO

59 FERIE 1 ( art. 16 CCNL 1994/1997) 32 GG. LAVORATIVI + 4 GG. FESTIVITA’ SOPPRESSE.( in caso di articolazione del lavoro su 5 gg) Per i primi tre anni di servizio spettano 30 gg. Lavorativi + 4 gg. di festività soppresse. Il lavoratore ha diritto, a richiesta, a due settimane consecutive nel periodo 1 giugno/30 settembre Sono usufruibili in più periodi compatibilmente con le esigenze di servizio

60 Le modalità di fruizione delle ferie sono disciplinate dal codice civile, dal d. lgs. n. 66 del 2003, nonché dall’art. 16 del CCNL del 16 maggio 1995 Secondo l’art del codice civile le ferie, pur configurandosi come un diritto irrinunciabile del lavoratore, sono stabilite dal datore di lavoro, tenendo conto sia delle esigenze delle imprese che degli interessi del prestatore di lavoro. Tali disposizioni, che in virtù dell’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni, risultano coerenti con i principi del lavoro pubblico, laddove al dirigente spetta la responsabilità del corretto funzionamento dell’ufficio cui lo stesso è preposto, in relazione ai canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento. In tale ambito, il contratto collettivo del 16 maggio 1995 ha riaffermato il summenzionato principio secondo cui è il datore di lavoro che pianifica, in relazione alle priorità organizzative dell’amministrazione, le assenze per ferie dei dipendenti, avendo riguardo anche alle esigenze degli stessi. Tuttavia il CCNL, nell’ottica di garantire la fruizione dell’istituto in tempi certi, ha introdotto norme di miglior favore rispetto alla disciplina codicistica che riconosce una maggiore discrezionalità al datore di lavoro privato, ampliando le tutele del lavoratore mediante la previsione di specifiche clausole dirette ad assicurare la fruizione delle ferie entro un determinato arco temporale, nonché a garantire che almeno due settimane vengano utilizzate nel periodo 1 giugno – 30 settembre. Pertanto il dirigente, attraverso lo strumento dei cosiddetti “piani ferie” ovvero prestabilendo turni di avvicendamento tra i lavoratori, è tenuto a garantire in ogni caso l’operatività dell’ufficio, assicurando la massima presenza in servizio nelle fasi di maggiore attività e programmando la fruizione delle ferie nei periodi in cui la stessa è ridotta. .

61 FERIE 2 Sono rinviabili al 1° semestre anno successivo per non fruizione per motivi di servizio, entro il primo quadrimestre dell’anno successivo se non fruite per motivate esigenze personali, entro l’anno successivo in caso di impedimento per malattia Sono interrotte per ricovero, motivi di servizio o malattia documentata superiore ai tre gg Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. XXX

62 XXXX

63 Ascensione ( quaranta giorni dopo pasqua)
FESTIVITA’ SOPPRESSE S. Giuseppe ( 19 marzo) Ascensione ( quaranta giorni dopo pasqua) Corpus Domini ( 2 o 3 domenica di giugno) SS. Apostoli Pietro e Paolo ( 29 giugno) XXXX

64 FESTIVITA’ Sono giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabatico in luogo di quello domenicale ( le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni) fonti normative : art codice civile, legge 260/49, legge 90/1954, art. 1 legge 937/77, art. 47 d.lvo 151/2001 fonti contrattuali: CCNL 1994/1997, art. 17 e art. 2 allegato a CCNI 1997, CCNL 1998/2001 xxxx

65

66 SANTO PATRONO La ricorrenza del SANTO PATRONO è considerata per espressa previsione contrattuale giornata festiva che ove non goduta per esigenza di servizio (ricordiamo che in dette giornate gli Uffici giudiziari devono garantire l’ordinario servizio, vedi circolari 14 settembre 1995 protocollo 1646/S/NIG/4331, 10 ottobre 1996 prot. 1646/S/CENT/5633 e 12 maggio 1999 prot.1810/ELIS/2723) viene recuperata secondo le modalità previste dalla legge 937/77 per le festività soppresse ( art.17, comma 1, CCNL del 126 maggio 1995 e All. A, punto 2, CCNL del 22 otobre 1997) xxx

67 SONO AMMALATO

68 MALATTIA 1 ( art. 21 CCNL 1994/1997 ) ASSENZE PER MALATTIA: Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.

69 Qual è il trattamento economico?
Per i primi 3 mesi: intera retribuzione; Per i successivi 3 mesi: 90%; Per gli ulteriori 6 mesi: 50%; Per gli ulteriori 18 mesi: nulla

70 MALATTIA 2 Il dipendente deve comunicare all’ufficio di appartenenza l’assenza, con i relativi giorni, per malattia tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica Il dipendente che durante l’assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza deve comunicarlo all’Ufficio Deve essere comunicata l’infermità derivante da infortunio non sul luogo di lavoro.

71 Comunicazione assenza per malattia
Comunico di essere ammalato entro le 8.30 all’Ufficio Segreteria Amministrativa; Comunico, se già conosciuti, anche i giorni previsti di assenza come prescritti dal Medico

72 Art. 71, punto 3, legge 6 agosto 2008 n 133
L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore 15 alle ore di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. wwww

73 Comunico i giorni concessi dal medico se non fatto alla prima comunicazione;xxx

74 prolungamento della malattia
Comunicare ogni variazione intervenuta nella malattia con le modalità della prima comunicazione

75 Conservazione del posto di lavoro
Il posto si conserva per un periodo di 18 mesi. Ai fini del calcolo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute negli ultimi tre anni. Non si perde la maturazione dell’anzianità di servizio.

76 Malattia superiore a 18 mesi
Superato il periodo di 18 mesi al lavoratore che ne faccia richiesta può essere, in casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi. L’ulteriore periodo eventualmente concesso non è retribuito e interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, Prima di concedere l’ulteriore periodo l’Amm. procede all’accertamento delle con-dizioni del lavoratore al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica al lavoro Superati i periodi di conservazione del po-sto, per come sopra, oppure nel caso che a seguito del disposto accertamento il dipen-dente sia dichiarato permanentemente ini-doneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amm. può precedere a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo l’indennità sosti-tutiva del preavviso.

77 Art. 55-octies Dlvo 165/01 per come modificato dal Dlvo 150/09 PERMANENTE INIDONEITA’ PSICOFISICA

78 . Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:         a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;         b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonche' nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;         c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;         d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità. ====

79 Art. 71 D.L. 112/08 convertito con legge 133/08 e circolari Funzione Pubblica n 7/08 e 8/08 c.d. E CIRCOLARI BRUNETTAXXX Nel mio Ufficio ho emanato ordine di servizio disponendo che: MALATTIA SUPERIORE AI 15 GIORNI Per i primi dieci giorni si operano le trattenute previste ex art. 71 legge 133/2008 e per i restanti periodi di malattia non si opera nessun altro tipo di trattenuta ex art. 21, punto 7 lett. a) CCNL ( e successive modifiche ed integrazioni) MALATTIA INFERIORE AI 15 GIORNI Per i primi dieci giorni si operano le trattenute previste ex art. 71 legge 133/2008 per i giorni dall’undicesimo al quattordicesimo si opera la trattenuta ex art. 21, punto 7 lett. a) CCNL ( e successive modifiche ed integrazioni) sull’indennità di amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 MALATTIA PARI O INFERIORE AI 1O GIORNI si operano le trattenute previste ex art. 71 legge 133/2008 CONVALESCENZA A SEGUITO DI RICOVERO OSPEDALIERO E DAY HOSPITAL ( parte non prevista dalla nuova normativa) in attesa di ulteriori eventuali e diverse disposizioni miniseriali, in applicazione della normativa contrattuale vigente nessuna trattenuta sarà operata per il periodo di convalescenza disposto dalla struttura ospedaliera e/o da struttura convenzionata PERMESSI ex LEGGE 104/08 : le assenze a seguito permessi ex 104/92 nelle due ipotesi di legge possono essere goduti, a richiesta dell’interessato e sino ad eventuale modifica normativa in sede contrattuale e in applicazione delle vigenti disposizioni normative e/o ministeriali , sia a giorni che ad ore PERMESSI PER DOCUMENTATI MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI trova applicazione la nuova disciplina di cui all’art. 71, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, come chiarito nella circolare n. 7.( Art. 71, comma 4, secondo periodo: “Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.”).

80 l’indennità di amministrazione
Non si perde per malattie pari o superiori a 15 giorni. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso.

81 ricovero Ospedaliero Nel caso di RICOVERO ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero spetta l’intera indennità indipendentemente dalla durata dell’assenza

82 ricovero in day-hospital
Il ricovero e la convalescenza post Day-hospital hanno lo stesso trattamento di un ricovero ospedaliero ( nota 20 luglio 2001 n 372/3088 Min. Giust. Dir. Gen. Org. Giud. Uff. II )XXXX

83 recarsi al Pronto Soccorso non equivale al ricovero.
( nota 20 luglio 2001 n 372/3088 Min. Giust. Dir. Gen. Org. Giud. Uff. II ) xxx

84 Se, per esempio, dopo un’operazione, mi reco in una struttura per controlli?
Se si tratta di controlli fatti in Day-Hospital, non vi sarà trattenuta;

85 Per una semplice visita medica?
Se l’assenza è inferiore alle tre ore è consigliato un permesso breve o parte di una delle tre giornate di assenza retribuita; Assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accecamenti diagnostici. Nei casi citati il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, di una equivalente frazione di assenza per malattia, con la proporzionale decurtazione del trattamento economico, o di un permesso a recupero( ARAN prot del ) xxxx

86 Se mi sento male in Ufficio
Qualora si sia lasciata la sede di lavoro la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi ai fini del completamento dell’orario saranno recuperate le ore non lavorate. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa la stessa sarà considerata assenza per malattia e le ore lavorate potranno essere usufruite come riposo compensativo xxx

87

88 WWW

89 Applicazione dell'art. 21 del CCNL:
ALLEGATO A Dal CCNL INTEGRATIVO 94-97 Applicazione dell'art. 21 del CCNL: a) ai fini del computo dell'assenza per malattia, i quindici giorni lavorativi, citati al punto 6 dell'allegato B tabella 1, sono comprensivi della giornata del Sabato anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni; ai fini, invece, della decurtazione dell'indennità, il conteggio delle spettanze economiche va comunque fatto dividendo l'importo dell'indennità per 1/30 e moltiplicando per i giorni prescrìtti dal certificato medico; b) in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il Sabato ed il secondo che inizia il Lunedì, la Domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive; e) l’Amministrazione è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative; d) il caso di ricovero ospedaliero citato alla lettera a) del comma 7 dello stesso art. 21 si riferisce anche al ricovero in day-hospital; e) gli obblighi del dipendente in malattia sono soltanto quelli espressamente previsti dall'ari. 21 del CCNL; f) i controlli previsti dal comma 10 non sono estensibili alla fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino, prevista dall'art. 18 del CCNL, comma 7, convertito in art. 4 del presente accordo (ma ora vedi art. 10 CCNL Integrativo a p. 55).

90 L’infortunio deve essere denunciato immediatamente al Dirigente;
infortunio sul lavoro L’infortunio deve essere denunciato immediatamente al Dirigente; L’assenza non comporta diminuzioni di stipendio od indennità

91 xxx

92 INFORTUNIO IN ITINERE xxx

93 incidente con responsabilità di terzi fuori dell’orario di lavoro
Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da respon-sabilità di terzi, è obbligo darne comunicazione all’ Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza.xxx

94 Art. 55-septies Dlvo 165/01 per come modificato dal Dlvo 150/09 Controlli sulle assenze

95 Visita fiscale L'amministrazione dispone il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. A discrezione del Dirigente, l’accertamento può essere ripetuto durante il medesimo periodo di assenza. ( nota 27marzo 2007 n 116/1/10099 min. giust)

96 Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.   

97     In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.XXX    

98     L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.    

99  L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.    

100 Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

101 Luogo della visita fiscale
Al luogo di residenza o al domicilio dichiarato Se durante l'assenza , per particolari motivi, si dimori in luogo diverso dal-l’abituale luogo di residenza e/o domicilio, occorre darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove si possa essere reperiti.

102 Pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, occorre farsi trovare nel domicilio comunicato all'ammini-strazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19

103 se necessario uscire durante la malattia
Qualora il dipendente debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

104 l’articolo 26 Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n 106 ha disposto l’obbligo di visita medica preventiva nel caso di ” ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”.

105 normativa per gravi patologie
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione. Stessa disciplina si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata

106 Semplice terapia Per agevolare il soddisfacimento di particolari
esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, viene favorita, previo accordo col Dirigente, un’idonea articolazione dell’orario di lavoro .

107 CURE TERMALI xxxx

108 ( art. 7 CCNL 1998/2001 ) ( art. 8 CCNL 1998/2001 ) ASPETTATIVA
aspettativa per esigenze personali o di famiglia Max 12 mesi in un triennio. E’ senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. ( art. 8 CCNL 1998/2001 ) aspettative per cariche pubbliche, corsi per dottorato, per coniuge all’estero

109 PERMESSI RETRIBUITI ( art. 18 CCNL 1994/1997 )
lutto (3 gg.) ==== partecipazioni a concorsi (massimo 8 gg.); motivi personali e familiari (3 gg.); matrimonio (15 gg. consecutivi) ==== Spetta l’intera retribuzione Ai sensi dell’Allegato A CCNL INTEGRATIVO 1994/97 Applicazione dell’art. 18 del CCNL: I tre giorni di permesso retribuito di cui al comma 2 possono essere rifiutati esclusivamente per ragioni di servizio; in particolare, possono riguardare anche visite mediche specialistiche o esami clinici ===

110 Testimonianza ===

111 Permessi ex L. 53/00 PERMESSI RETRIBUITI: Legge 8 marzo 2000 n. 53 e successivo Decreto interministeriale 21/7/2000 n Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art.4: Il dipendente ha diritto a tre giorni complessivi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge anche se legalmente separato o di un parente entro il secondo grado anche se non convivente. Spetta l’intera retribuzione ====

112 Permessi ex articolo 33 legge 104/1992 xxx

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114 Permessi brevi ( art. 20 CCNL 1994/1997 )
Previa valutazione del Dirigente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa può essere concesso al dipendente il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario giornaliero di lavoro e comunque superare le 36 ore annue. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile onde permettere la garanzia dei servizi I permessi vanno recuperati entro il mese successivo

115

116 Il mancato recupero comporta la relativa trattenuta sulla retribuzione
RITARDI il ritardo sull’orario di ingresso comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il ritardo si è verificato Il mancato recupero comporta la relativa trattenuta sulla retribuzione

117 RECUPERO E RIPOSO COMPENSATIVO
qualora per esigenze di servizio il dipendente presti attività oltre l’orario ordinario giornaliero può chiedere in luogo della retribuzione il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni dalla data di richiesta

118 CONGEDI MATERNITA CONGEDO DI MATERNITA’
(ASTENSIONE OBBLIGATORIA: Art. 4 e 5 legge 1204/71). Sono cinque mesi da fruire da 2 a 1 prima del parto e da 3 a 4 mesi dopo il parto. Spetta l’intera retribuzione comprese le indennità di amministrazione.

119 CONGEDI PARENTALI CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA):
Massimo 6 mesi. Primo mese intera retribuzione e indennità di amministrazione . Restanti 5 mesi 30% della retribuzione. Periodi usufruibili per intero, si contano i festivi compresi, o in modo frazionato

120 MALATTIA FIGLI CONGEDI PER MALATTIA FIGLI: fino a tre anni di vita del bambino i primi 30 gg. intera retribuzione . Ciascun genitore genitore, alterna-tivamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 gg. lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Non si applicano a detti congedi le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

121 SCIOPERO non è retribuito.
Vi è decurtazione del relativo rateo della tredicesima se si superano nell’anno i 15 gg. di sciopero. si deve costituire il presidio ex D.M. 7 novembre 1990

122 in caso di sciopero vi è l’obbligo di garantire i servizi essenziali
Ai sensi del D.M. 7 novembre 1990 sono servizi essenziali quelli relativi a: 1) all’assistenza all’udienza nei processi con imputati arrestati,fermati o sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale per i reati per i quali si procede ai provvedimenti restrittivi della libertà personale Ai provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente protetti indicati nell’art. 1, comma 1, legge 146/90 servizio elettorale Pagamento degli stipendi 6) Provvedimenti cautelari ed urgenti riguardanti la materia civile e del lavoro (ipotesi prevista a seguito dell’Accordo dell’8 marzo 2005) A tal fine viene istituito idoneo presidio con il seguente personale ( garantendo la rotazione) Funzionario Giudiziario (ex Cancelliere C1) Cancelliere ( ex Cancelliere B3) Assistente Giudiziario o Operatore Giudiziario ( ex Operatore giudiziario B2 o B1) Conducente Automezzi (ex Ausiliario B1) Ausiliario Operatore UNEP

123 Il servizio sostitutivo della mensa: il Buono Pasto ( fonte normativa legge 28.12.1995 n. 550)

124 Condizione per l’attribuzione del beneficio del buono pasto è che il personale non possa fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo ( circ. 10 febbraio 1998 n 1810/S/PP/546)

125 Ai sensi dell’art. 28 CCNL 2006/2009 “ per le trasferte di durata inferiore alle otto ore per il dipendente che effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore, prevista dall’art. 19, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1995, ha diritto all’attribuzione del buono pasto secondo la disciplina contrattuale vigente”

126 ALLEGATO A Dal CCNL INTEGRATIVO 94-97 Applicazione dell'art. 19 del CCNL: a) il diritto del dipendente ad usufruire o meno della pausa prevista nell'ambito dell'orario giornaliero, quando questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di programmazione generale dell'orario di servizio e di lavoro, definito in sede di esame congiunto tra le parti a livello locale, come previsto dalle norme contrattuali; b) la prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge (es. in corso di udienze giudiziarie, di operazioni di sdoganamento, ecc.). e) le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza.====


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