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I soggetti della prevenzione: obblighi e responsabilità

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Presentazione sul tema: "I soggetti della prevenzione: obblighi e responsabilità"— Transcript della presentazione:

1 I soggetti della prevenzione: obblighi e responsabilità
Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

2 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
1 Quali sono i soggetti chiamati ad applicare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Quali sono gli obblighi che la Legge pone a carico di tali soggetti. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

3 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
2 In base a quale meccanismo si distribuiscono le responsabilità tra i vari soggetti ? La domanda è volutamente posta male, in quanto non si distribuiscono le responsabilità, ma si distribuiscono i poteri, i compiti: le responsabilità sono conseguenti. Parimenti, non vi è spazio nel nostro ordinamento per la delega di responsabilità. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

4 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
3 L’individuazione dei soggetti chiamati ad occuparsi di sicurezza in un luogo di lavoro pubblico viene condotta sulla base di tre principi fondamentali. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

5 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
4 I) Personalità della responsabilità penale Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica. Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale, quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente: una condotta significa che non si risponde di una intenzione o di uno stato d’animo. E’ bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

6 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
5 ....segue.... I) Personalità della responsabilità penale la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico delle persone giuridiche, quali l’Università, la sezione INFN di Pisa ecc.; il fatto che la persona che era stata chiamata ad assumersi una certa responsabilità poi si dimetta, cambi lavoro ecc. non comporta uno sgravio di responsabilità; si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata: non si può trasferire per contratto l’obbligo di dare risposta in una certa situazione penalmente rilevante. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

7 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
6 La responsabilità civile, invece, può essere assicurata: nell’I.N.F.N. è operante una polizza assicurativa, come risulta dallo Schema di Verbale della riunione del Consiglio Direttivo INFN del 21 luglio 2000, 385^ seduta, redatto dalla Direzione Affari Generali e Ordinamento: … “Varie – Su invito del Presidente, il dott.Pellegrini fornisce chiarimenti in ordine alle coperture assicurative previste dalla Polizza di Responsabilità Civile dell’Istituto verso terzi e verso prestatori di lavoro (n. 151/60/399527). In particolare, con nota del 19.4.u.s., l’Assitalia S.p.A. ha precisato che tutto il personale dell’Istituto, compreso quello inquadrato dal IV al X livello professionale, gode di copertura assicurativa per eventuali danni cagionati a terzi, o a sottoposti, nell’espletamento della propria attività lavorativa”. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

8 II) Responsabilizzazione dei detentori del potere
7 II) Responsabilizzazione dei detentori del potere La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri. RESPONSABILITÀ POTERE La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità, al di là del “nomen juris” che viene attribuito ad ogni singolo soggetto. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

9 Responsabilizzazione dei detentori del potere
8 .... segue... II) Responsabilizzazione dei detentori del potere “Le responsabilità sono modellate con i poteri” (R.Guariniello) Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

10 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
9 III) Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella apparente) L’individuazione dei soggetti penalmente responsabili deve essere condotta, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni in realtà svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

11 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
10 Con il d.l un luogo di lavoro sicuro si raggiunge -con due linee- ugualmente importanti: la prima (operativa) si impernia sui soggetti chiamati a funzioni operative, cioè il datore, il dirigente e il preposto. La seconda linea (consultiva) è imperniata sul Servizio Prevenzione e Protezione, che ha compiti di consulenza e pertanto non sono previsti a suo carico obblighi penalmente sanzionati; tali compiti sono svolti a beneficio del datore di lavoro: art.9: compiti di studio, proposta, elaborazione, valutazione, formulare programmi, ma mai obblighi di fare, non c’è nessuna lettera dell’art.9 che preveda un coinvolgimento operativo in prima persona del resp. e del spp., i quali, pertanto non sono i soggetti che per legge devono assicurare l’adozione delle misure di sicurezza. Pertanto, chi pensasse che all’interno della sezione X dell’Infn esiste il SPP e ci penseranno loro, sarebbe fuori strada, in quanto si tratta di un servizio consultivo del datore di lavoro che se ne serve per meglio adempiere ai suoi obblighi di legge, per sapere quali sono le soluzioni giuste, ma dalle attività che svolge il SPP non deriva una diminuzione di responsabilità a carico di datore, dirigente e preposto in relazione agli obblighi a loro carico penalmente sanzionati. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

12 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
11 E’ stato notato che talvolta, specialmente nelle pubbliche amministrazioni, i Servizi di Prevenzione e Protezione, puntualmente nominati, svolgono all’interno dell’ente un ruolo che non è quello voluto dalla Legge: accade cioè che il datore di lavoro, una volta istituito il Servizio, si disinteressi completamente dei temi della prevenzione, lasciando completamente sulle spalle del responsabile del Servizio la gestione della sicurezza. Il Servizio, quindi, diventa l’interlocutore dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, e questo ancora non sarebbe un gran male, ma soprattutto diventa l’organo che provvede all’attuazione delle misure previste dalla Legge, che è un compito spettante alla Linea Operativa costituita dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto. Noi sappiamo, tuttavia, che il Servizio non ha compiti operativi e che i suoi componenti non rispondono penalmente dell’attuazione degli obblighi previsti dalla Legge. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

13 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
12 Quali sono le linee portanti ai fini della individuazione degli obblighi giuridici (e delle conseguenti responsabilità) per i soggetti chiamati ad occuparsi di sicurezza Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

14 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
13 In materia di responsabilità, la prima linea portante introdotta con i decreti legislativi di origine comunitaria è la centralità della figura del datore di lavoro; questo non è un concetto del tutto nuovo, nel senso che anche prima del 626, nella gerarchia dei soggetti tenuti ad applicare le norme in materia, il datore era al primo posto e in questo senso la sua posizione è rimasta immutata. La centralità del datore di lavoro nel 626 è un concetto giuridico più articolato, nel senso che il datore di lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale che adesso diventa obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata; quindi adesso non è più possibile al datore di lavoro adottare discrezionalmente qualsiasi modello organizzativo (come peraltro alcuni enti pubblici hanno continuato a fare). Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

15 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
14 La seconda linea portante del nuovo sistema di sicurezza è un obbligo di carattere gestionale: la valutazione del rischio, che viene poi tradotta nel c.d. piano di sicurezza: non si chiede più al datore il semplice rispetto dei singoli adempimenti, ma si chiede di valutare tutti i rischi connessi all’attività e di tradurre questa valutazione in un documento che non solo specifica i criteri con cui si è valutato i rischi, ma contiene poi il programma [e i tempi] degli interventi con i quali il datore ritiene di dover fronteggiare i rischi che ha valutato; immediatamente dopo aver valutato i rischi il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie, altrimenti deriva a suo carico una ben precisa responsabilità penale (adempimento non delegabile). Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

16 Costituisce la CARTA D’IDENTITA’ del luogo di lavoro.
15 La Valutazione del rischio non è un atto burocratico-documentale, e quindi va criticata la tendenza alla standardizzazione di tale valutazione. Costituisce la CARTA D’IDENTITA’ del luogo di lavoro. Ogni luogo di lavoro è diverso da un altro; le Strutture dell’INFN si assomigliano come categoria generale ma poi ognuna ha delle specificità (ad. esempio i macchinari oppure le scale, le vie di fuga, la collocazione rispetto agli altri edifici...) Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

17 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
16 La terza linea portante è costituita dagli obblighi di Formazione e Informazione: gli art. 21e 22 sono due momenti chiave del funzionamento dell’intero sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro. Il Legislatore, avvertendo una carenza diffusa nelle aziende private e pubbliche per la scarsissima preparazione soggettiva dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene, ha inteso rimarcare tali obblighi trasformandoli in obblighi espliciti e specifici: “Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute e un’adeguata informazione sui rischi e pericoli esistenti all’interno del luogo di lavoro”. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

18 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
17 [Quarta Linea Portante] Responsabilizzazione dei lavoratori: con il d.lgs. 626 si passa da un sistema che considerava il lavoratore soltanto come il soggetto da proteggere, cioè un mero creditore di sicurezza, ad una normativa che individua nel lavoratore un soggetto obbligato a farsi carico anche lui del dovere di sicurezza, quindi un soggetto responsabile, naturalmente con riferimento agli obblighi che la legge pone a suo carico (non è lui che deve comprare le macchine, nè renderle sicure ....) Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

19 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
18 Ma perché il Legislatore ha previsto una responsabilitá penale anche per i lavoratori che sono (o dovrebbero essere) i primi beneficiari delle norme in materia di sicurezza ? In ogni caso i lavoratori devono comunque conoscere e rispettare le regole della sicurezza, che sono di tale importanza e “rilievo pubblico” che il Legislatore ha voluto responsabilizzare il lavoratore stesso. Il sistema sicurezza vede nel lavoratore oltre che il beneficiario principale anche il protagonista operativo e quindi, nell’interesse suo e di quanti altri possano riportare lesioni da condotte colpose irresponsabili e sprovvedute, viene riproposta l’importanza fondamentale del ruolo del lavoratore stesso che va, in quest’ottica, formato informato e motivato per il perseguimento dell’obiettivo della massima sicurezza e del rispetto delle norme antinfortunistiche. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

20 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
19 DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORI Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

21 Chi è il datore di lavoro nell’I.N.F.N. ?
20 Chi è il datore di lavoro nell’I.N.F.N. ? Il Direttore di Sezione/Laboratorio. (in base al c.d. “decreto 626 bis” ed alla interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

22 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
21 Gruppo OTIS Frascati, 25 ottobre 2004 Paolo Villani I.N.F.N. – Pisa Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

23 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
22 Gruppo OTIS Paolo Villani I.N.F.N. – Pisa Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

24 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
23 Gruppo OTIS Paolo Villani I.N.F.N. – Pisa Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

25 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
24 Gruppo OTIS Paolo Villani I.N.F.N. – Pisa Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

26 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
25 Gruppo OTIS Paolo Villani I.N.F.N. – Pisa Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

27 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
26 Gruppo OTIS Paolo Villani I.N.F.N. – Pisa Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

28 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
27 Gruppo OTIS Paolo Villani I.N.F.N. – Pisa Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

29 Obblighi indelegabili del datore di lavoro (Art. 4 d.lgs. n .626/94)
28 Obblighi indelegabili del datore di lavoro (Art. 4 d.lgs. n .626/94) Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Elaborazione di un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione, il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

30 Che cosa significa obblighi indelegabili ?
29 Che cosa significa obblighi indelegabili ? Che ne risponde personalmente il datore di lavoro. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

31 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
30 Chi dirige il lavoro altrui deve farsi carico anche della sua incolumita’ Dipendenza amministrativa e direzione funzionale sono due concetti distinti. La responsabilita’ della sicurezza e salute del lavoratore e’ di chi lo impiega. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

32 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
31 “Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro personale appartenente ad altre strutture (per contratto, per convenzione ecc.) -         deve aver cura della sua sicurezza e salute; -         non può adibirlo a lavorazioni pericolose o farlo lavorare in locali inadatti”. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

33 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
32 Quando il personale si reca a svolgere attività di ricerca in laboratori esterni, la responsabilità si trasferisce a quel laboratorio per tutto ciò che non è disciplinabile dal direttore di Sezione. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

34 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
33 Per non incorrere in errori nella gestione della sicurezza in trasferta e’ necessario osservare i seguenti principi : Il principio dell’ affidamento puo’ avere valore solo in un ambito di preventiva osservanza di una norma antinfortunistica: non fornire ai lavoratori attrezzature di lavoro sicure o non fornirle affatto costituisce gia’ di per se’ profilo di colpa rilevante per il datore di lavoro. Va scelto il lavoratore idoneo: il datore di lavoro ha l’obbligo di accertarsi che il lavoratore sia dotato della sufficiente esperienza e della sufficiente affidabilita’ e disciplina nell’applicazione delle norme e procedure di sicurezza. Il lavoratore deve essere in possesso di puntuale formazione, quindi il datore di lavoro deve assicurarsi che abbia ricevuto preventivamente una completa e specifica formazione. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

35 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
34 Sentenza Corte di Cassazione 21 maggio 2003 Infortunio sul lavoro accaduto all’estero “Il dipendente infortunato avrebbe dovuto essere stato preventivamente diffidato dall’uso di apparecchiature e strumenti, quale la scaletta precaria, priva di ancoraggi di sicurezza al terreno, che invece egli dovette procurarsi per svolgere il lavoro che gli era stato richiesto di svolgere, sia pure all’estero. Tale omissione di informazione e di formazione certamente ebbe a verificarsi in Italia e presso la sede della ditta della quale l’imputato era legale rappresentante, con conseguente giurisdizione del Giudice italiano, ai sensi dell’art. 6 codice penale……” Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

36 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
35 Segue… Sentenza Corte di Cassazione 21 maggio 2003 Infortunio sul lavoro accaduto all’estero “ L’attestata e regolare assenza del datore di lavoro dai luoghi ove si svolgevano le attivitá dei propri dipendenti, senza nemmeno una delega delle proprie funzioni a soggetti idonei a fornire –in sua vece- quelle idonee garanzie atte a prevenire le situazioni di pericolo, costituisce di per sé consistente motivo di responsabilitá per la tipica culpa in vigilando che ne deriva” Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

37 Tre requisiti per essere esenti da responsabilità
36 Tre requisiti per essere esenti da responsabilità Adeguamento tecnologico e organizzativo 2. Formazione 3. Vigilanza Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

38 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
37 Chi è tenuto a vigilare non incorre in colpa qualora:    ·       effettua una verifica all’inizio dell’attività   ·       fa un controllo periodico nel corso dell’attività   ·       se da tale controllo emerge una violazione interviene energicamente per farla cessare (“vigilanza impositiva” e non semplicemente dispositiva)      L’obbligo di vigilanza nel corretto e sicuro svolgimento dei lavori permane anche quando sia stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Cassazione ) Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

39 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
38 Il 90 % degli atti di citazione per infortuni sul lavoro si riferiscono alla violazione di tre articoli del d. lgs. 626: Art. 21: Informazioni dei lavoratori Art. 22: Formazione dei lavoratori Art. 35: Uso delle attrezzature di lavoro: obblighi del datore di lavoro Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

40 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
39 Come si risolve il problema della sicurezza degli edifici di proprietà di un’amministrazione ma concessi in uso ad un altro ente ? Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

41 PROTOTIPO DI CONVENZIONE PER SEZIONI Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
40 PROTOTIPO DI CONVENZIONE PER SEZIONI 5.10 – Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti assegnati in uso all’INFN, restano a carico dell’Università. Gli obblighi relativi ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore di Sezione con la richiesta del loro adempimento all’ Università competente. Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l’interesse reciproco a procedere nell’assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante accordi specifici – L’ Università, fatto salvo l’ottenimento delle richieste autorizzazioni di Legge, consente all’INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore del Dipartimento ed il Direttore della Sezione, eventualmente anche a spese dell’INFN, modifiche di destinazioni d’uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell’attività di ricerca…. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

42 Il Datore di lavoro I Dirigenti
41 I.N.F.N.: GLI OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI Il Datore di lavoro (direttore di Sezione) I Dirigenti (capigruppo) I preposti (responsabili dei servizi) esercita dirigono sovrintendono l’attività dell’ISTITUTO hanno il dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza hanno il dovere di vigilanza sull’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza (c.d. vigilanza oggettiva) sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori (c.d. vigilanza soggettiva) Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

43 Dirigente in materia di sicurezza Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
42 Dirigente in materia di sicurezza Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una FUNZIONE: sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

44 Responsabilità di fatto Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
43 L’organizzazione di un gruppo “misto” sotto la direzione funzionale di un capo-gruppo, comporta (per la Corte di Cassazione) la creazione di una funzione di Dirigente Di Fatto che a sua volta determina una sorta di  Responsabilità di fatto Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

45 ....obblighi del dirigente….
44 Il Principio di effettivitá delle funzioni ha portato la Cassazione a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell’organigramma tale posizione, aveva di fatto impartito l’ordine di effettuare un lavoro. Chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare ai lavoratori –non soliti ad eseguirlo- la scelta dello strumento da utilizzare. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

46 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
45 “….effettuata (da parte del datore di lavoro) la Valutazione del rischio, inerente l’esposizione a fumo passivo, compete ai dirigenti e ai preposti dare attuazione in modo concreto e rigoroso agli obblighi di protezione nei confronti dei lavoratori interessati (nella fattispecie è stata riconosciuta la responsabilità penale per omicidio colposo e di conseguenza quella risarcitoria civile, in capo ai dirigenti e preposti che non avevano impedito il decesso di una lavoratrice -già affetta da asma- dovuto a crisi respiratoria causata, sia pure solo in parte, dall’inalazione di fumo passivo - Tribunale Milano ). Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

47 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
Corte di Cassazione 46 Al preposto compete - in via autonoma - la direzione e la sorveglianza dei lavoratori per evitare che questi possano eseguire operazioni e manovre avventate. Ne consegue che, in caso di infortunio, la responsabilità del preposto non sarà mai oggettiva o di posizione, bensí fondata sull’inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

48 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
47 La legislazione non dà una definizione di preposto, ma affianca ripetutamente a tale figura il verbo “sovraintendere” come riepilogativo della totalità dei suoi obblighi istituzionali. Figure “classiche” di preposto sono: caporeparto, capo-officina, capo servizio, capufficio.     FUNZIONI DEL PREPOSTO   COLLABORA ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal datore di lavoro (o dal dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa   CONTROLLA che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza individuali e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.   VERIFICA se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele.   ATTUA il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.   SEGNALA prontamente al datore di lavoro pericoli e carenze dei sistemi di protezione.   (Cassazione , , ) Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

49 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
48 “E’ irrilevante l’occasionalità dell’incarico dato di preposto a un certo soggetto”. Anche se l’incarico è occasionale, ciò non toglie che in rapporto a questo incarico egli svolga ed abbia tutti gli obblighi tipici del preposto Cassazione “Sono altresì irrilevanti anche i poteri di spesa: I dirigenti ed i preposti possono anche non avere grandi poteri decisionali e di spesa, ma hanno comunque il grande compito di rilevare e di segnalare, a chi possiede i poteri decisionali e di spesa, le situazioni di carenza nelle misure di sicurezza” Cassazione “Esiste un preposto anche se non c’è una formale nomina da parte del datore di lavoro: l’importante è accertare l’esistenza di un modello organizzativo che preveda una divisione di compiti con il datore di lavoro e la preminenza organizzativa di un certo soggetto, da considerarsi quindi preposto a tutti gli effetti, sugli altri lavoratori. Da ciò si ritiene provato che il soggetto svolge il ruolo di preposto” Cassazione Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

50 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
49 Il Preposto (e il Dirigente) ha obblighi di Legge soltanto se ha ricevuto una delega ? I preposti e i dirigenti rispondono in quanto preposti e dirigenti: non c’è bisogno che il datore di lavoro abbia fatto un atto in cui affermi che tale soggetto assume gli obblighi in materia di sicurezza. Ad esempio il responsabile di un Servizio INFN di Officina Meccanica, per il fatto stesso di essere responsabile di questo Servizio (a mio avviso si tratta di un preposto) ha degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: non può non preoccuparsi di tutelare la sicurezza delle persone che operano nel Servizio. Questo vale per chiunque: il capoofficina, il caposquadra, il capo dell’ufficio personale…Quest’ultimo, molto spesso, ritiene di esserne esente in quanto non s’intende di sicurezza: no, invece, perché se capita un infortunio nell’ufficio del personale è un problema suo, perché dovrà dimostrare di essersi occupato di garantire la sicurezza del personale da lui coordinato. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

51 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
50 E’ responsabile dei reati di cui agli art. 590 C.P. e 7 d.lgs. 626 il soggetto che, pur senza essere investito di delega volontaria da parte del datore di lavoro, svolga le funzioni di preposto ed abbia assunto in concreto il compito di accompagnare un lavoratore autonomo in un sopralluogo al fine di predisporre un preventivo di spesa. L’informazione verbale –ai lavoratori autonomi e alle ditte appaltatrici- dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro è un obbligo di sicurezza che (benché posto a carico del datore di lavoro e del dirigente ex art. 7 d.lgs. 626) si svolge a livello meramente esecutivo-attuativo, per cui la sua concreta esecuzione, in relazione alla complessità e grandezza dell’impresa, spetta a coloro che in concreto operino a contatto con i lavoratori autonomi e quindi anche ai preposti (Pretore Tolmezzo ) Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

52 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
51 …..obblighi del preposto…. Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei lavoratori riottosi. Il richiamo può concretizzarsi nello strumento giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro…… Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

53 Art. 28 – Codice disciplinare Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n.67 Art. 28 – Codice disciplinare 4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni: d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell’Ente o di terzi. 52 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

54 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
53 Si tenga conto, a questo proposito che, talvolta, datore di lavoro, dirigente e preposto sono stati assolti in sede penale perché avevano effettuato dei richiami al lavoratore, quindi non avevano tollerato quella situazione di insicurezza; ciononostante il lavoratore aveva persistito nella condotta imprudente Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

55 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
54 Preposto alla vigilanza antinfortunistica Corte di Cassazione La presenza di un preposto alla regolarita’ del lavoro puo’ esimere il datore di lavoro dall’obbligo della sorveglianza sulle operazioni al fine di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

56 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
55 Cassazione 23 giugno 1995 Il Datore di Lavoro risponde per culpa in eligendo del comportamento del preposto inesperto alla direzione dei lavori, che lo stesso datore abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l’altrettanto inadeguatezza del suo metodo di lavoro Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

57 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
Il dirigente e il preposto in materia di sicurezza prescindono dalla qualifica formale.    Puoi organizzare strutturalmente un servizio ? Puoi dare istruzioni? Puoi dirigere il lavoro altrui ? In tal caso sei un dirigente.   Sei incaricato di sovraintendere una certa procedura di sicurezza emanata da altri ? Sei incaricato di vigilare sui lavoratori ? Allora sei un preposto. 56 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

58 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
57 Docenti Ricercatori Tecnologi Tecnici Amministrativi Docenti a contratto Collaboratori Studenti “Lavoratori” Dottorandi Borsisti Tirocinanti Specializzandi Assegnisti Frequentatori Cultori della materia Visitatori F.A.I. Co.co.co. Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

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66 Gruppo OTIS Paolo Villani I.N.F.N. – Pisa Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

68 67 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-PENALE
Decreto Legislativo 19 dicembre 1994 n.758 67 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-PENALE Visita Ispettiva dell’Organo di Vigilanza Accertamento della contravvenzione Comunicazione al Pm della notizia di reato, ma sospensione del procedimento penale PRESCRIZIONE AL CONTRAVVENTORE CON TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE VERIFICA DELLA REGOLARIZZAZIONE ALLO SCADERE DEL TERMINE ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE MANCATO ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI A UN QUARTO DEL MASSIMO DELL’AMMENDA PREVISTA PER LA CONTRAVVENZIONE COMMESSA IL PROCEDIMENTO PENALE RIPRENDE IL SUO CORSO COMUNICAZIONE AL PM DELL’AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE ED ESTINZIONE DEL REATO Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004

69 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa
46. Preposto – obbligo vigilanza 1. Oggetto del seminario 47. Funzioni preposto 24. Datore 4 2. Distribuzione responsabilità 48. Preposto ex Cassazione 25. Datore 5 3. Tre principi 49. Preposto e delega 26. Datore 6 4. Resp. penale A 50. Preposto–sopralluogo per appalti 27. Datore 7 5. Resp. penale B 51. Preposto-benevoli richiami 28. Obblighi indelegabili A 6. RC Assitalia 52. Art.28 CCNL Enti Ricerca 29. Obblighi indelegabili B 7. Resp.=Potere A 53. Vigilanza Giurisprudenza 30. Dipendenza funzionale 8. Resp.=Potere B 54. Preposto-Culpa in eligendo A 31. Chi accoglie personale 55. Preposto-Culpa in eligendo B 9. Principio effettività 32. Laboratori esterni 56. Sei preposto! 10. Linea operativa/consultiva 33. Sicurezza in trasferta 11. S.P.P. compiti 57. Lavoratori 34. Infortunio - Estero A 12. Linee portanti 58. Lavoratore 1 35. Infortunio – Estero B 13. Centralità datore 59. Lavoratore 2 36. Tre requisiti per esenzione resp. 14. Valutazione rischio A 37. Culpa in vigilando 60. Lavoratore 3 15. Valutazione rischio B 38. Atti citazione 61. Lavoratore 4 16. Formazione - Informazione 39. Edifici - domanda 62. Lavoratore 5 17. Resp. lavoratori A 18. Resp. lavoratori B 40. Edifici - risposta 63. Lavoratore 6 41. Schema INFN 19. Gerarchia linea operativa 64. Lavoratore 7 42. Dirigente - definizione 20. Datore I.N.F.N. 65. Lavoratore 8 43. Dirigente di fatto A 21. Datore 1 44. Dirigente di fatto B 66. Lavoratore 9 22. Datore 2 45. Fumo passivo 67. Ispezione 23. Datore 3 Paolo Villani © I.N.F.N. – Pisa Frascati, 25 ottobre 2004


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