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1. elementi di contabilità di stato 2. I controlli nella P. A 3

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Presentazione sul tema: "1. elementi di contabilità di stato 2. I controlli nella P. A 3"— Transcript della presentazione:

1 1. elementi di contabilità di stato 2. I controlli nella P. A 3
1. elementi di contabilità di stato 2.I controlli nella P.A 3. la gestione amministrativa delle scuole statali 4. la normativa sulle scuole paritarie Milano, 26 marzo 2008 Anna Armone

2 cambia il bilancio dello Stato obiettivi da raggiungere
1997 cambia il bilancio dello Stato Note preliminari corredano la legge di bilancio In esse il Ministro dovrebbe illustrare al Parlamento il programma e gli obiettivi da raggiungere A seguito delle suddette riforme si provvede anche a riformare la legge di bilancio dello Stato. Cade il principio della spesa incrementale. Le risorse vanno collegate agli obiettivi, attraverso un’azione di programmazione economico finanziaria. Il parlamento, in fase di approvazione della legge di bilancio, approva le singole UPB, contenitori di aggregati di spesa corrispondenti ad un centro di responsabilità amministrativa (Gli USR sono centri di responsabilità) 1.I controlli nella P.A.

3 d.Lgs n. 297/1997 In sede di formazione del bilancio di previsione…..gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 3 del d.lgs n. 29/1993….nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa incrementale Nel d.lgs n. 279/1997 viene applicata la contabilità analitica, al fine di realizzare la connessione tra obiettivi e spesa, secondo le competenze derivanti dalla divisione delle funzioni: funzione politica, funzione gestionale. 1.I controlli nella P.A.

4 Il sistema unico di contabilità economica
Il sistema unico di contabilità economica pone in correlazione le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità gestionali della dirigenza e fonda la propria funzionalità sui seguenti principi: l'individuazione della competenza economica dei fenomeni amministrativi, la correlazione tra le risorse necessarie e le destinazioni per cui esse vengono impiegate, ed il confronto tra budget e risultati ottenuti. Per consentire la valutazione economica della gestione - e quindi degli obiettivi perseguiti - il sistema contabile prende a riferimento il costo, cioè il valore delle risorse umane e strumentali - beni e servizi - effettivamente utilizzate, anziché la spesa, che rappresenta l'esborso monetario legato alla loro acquisizione. Diversamente dalla spesa, infatti, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata: pertanto, viene valorizzato in relazione all'effettivo consumo della risorsa stessa ed è attribuito al periodo amministrativo in cui esso si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene il relativo esborso finanziario. Per analizzare le modalità di realizzazione degli obiettivi, inoltre, le risorse, classificate in relazione alla loro " natura ", secondo un Piano dei Conti , vengono correlate alle " destinazioni " delle quali si vuole valutare il risultato: le ottiche stabilite dal D. Leg.vo n. 279/97 fanno riferimento alle responsabilità, ovvero al soggetto che decide come e quando impiegare le risorse assegnate (cioè al titolare del centro di costo), ed alle finalità, cioè agli scopi che devono essere perseguiti ( missioni istituzionali o funzioni-obiettivo). 1.I controlli nella P.A.

5 Elementi introduttivi sulla nuova classificazione del bilancio dello Stato
Il bilancio dello Stato svolge tre funzioni principali: Funzione informativa Strumento di rappresentazione delle risorse pubbliche disponibili Funzione allocativa Strumento per la decisione politica Funzione informativa Strumento per la gestione delle risorse stanziate

6 Elementi introduttivi sulla nuova classificazione del bilancio dello Stato
La legge di Bilancio 2008, per la prima volta, fonda le sue previsioni di spesa sulle Missioni e sui Programmi definiti d’intesa con le Amministrazioni centrali dello Stato Ogni stato di previsione della spesa è imperniato su: Centri di responsabilità amministrativa aspetto organizzativo Unità previsionali di base aspetto contabile Classificazione per funzioni obiettivo aspetto funzionale

7 Elementi introduttivi sulla nuova classificazione del bilancio dello Stato
Stato di previsione Ministero Pubblica Istruzione Stato di previsione Ministero beni culturali Nota preliminare Stato di previsione Ministero Economia e Finanze Strategie di politica economico-finanziaria delineate nel DPEF Gestione economico-finanziaria

8 Note preliminari Dovrebbero individuare
gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri programmi; gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutarne i risultati

9 Le linee generali della riclassificazione a seguito della legge di Bilancio 2008
Da un bilancio per centri di responsabilità (chi gestisce le risorse) ad un bilancio per funzioni (cosa viene fatto con le risorse) Due livelli di aggregazione: 34 Missioni 169 programmi Mantenimento di tutta l’informazione di dettaglio già esistente Capitoli rimangono attribuiti a singoli centri di responsabilità Incoraggiare un’attenzione del dibattito rivolta ai programmi I criteri generali del nuovo bilancio sono i seguenti: La nuova classificazione del bilancio segue linee già tracciate da altri paesi, in particolare dalla Francia: si passa da una struttura per amministrazioni (chi gestisce le risorse) ad una per funzioni (cosa viene fatto con le risorse). La parte decisionale (quella soggetta al voto Parlamentare) del bilancio viene organizzata in 34 missioni e 169 programmi [slides successive vanno nel dettaglio]. La parte gestionale rimane organizzata per capitoli, assegnati al singolo centro di responsabilità che ha la gestione delle risorse. In pratica, ogni programma viene attribuito ad uno o più centri di responsabilità; la quota di programma attribuito al singolo centro di responsabilità viene gestita attraverso capitoli, nella stessa identica maniera rispetto al passato. In un primo tempo, questa riclassificazione potrà comportare un aumento dei capitoli. Obiettivo di medio termine – su cui si lavorerà nel corso del 2008 – è arrivare ad una semplificazione della gestione [su questo il Ragioniere Generale dello Stato potrà dare dettagli] Non si perde nessun elemento informativo preesistente. I sistemi informatici permettono qualsiasi tipo di elaborazione ed il MEF è pronto a fonrire tutta l’informazione che il Parlamento riterrà necessaria. 2. elementi di contabilità di stato

10 Missioni: 34 Individuano le principali finalità dello Stato
Rappresentano profili politico-istituzionali Superano segmentazione tra amministrazioni: Es. Missione 7 “ordine pubblico e sicurezza” condivisa tra 4 Ministeri Individuano le “risorse di settore” Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi poste di allocazione della spesa e per meglio comunicare le direttrici principali di azione. L’insieme di tutte le risorse presenti sul bilancio dello Stato sono distribuite tra un numero limitato di grandi finalità che vengono perseguite indipendentemente dall’azione politica contingente ed hanno dunque un respiro di lungo periodo. Le missioni rappresentano sia le funzioni essenziali attribuite ad uno Stato moderno, sia i compiti di allocazione e redistribuzione delle risorse. Le missioni possono essere attribuite ad un singolo Ministero o a più Ministeri, a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando l’approccio tradizionale che segmenta la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo. Nell’ambito della legislazione vigente, tale livello di aggregazione ha una funzione puramente rappresentativa ed informativa, anche se può essere ricondotto ad un concetto di “risorse di settore”, dove la missione circoscrive l’insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione, e dunque essere utilizzata nell’ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di bilancio. 2. elementi di contabilità di stato

11 Programmi: 168 Una missione – più programmi
Attribuiti a singoli Ministeri “Aggregati omogenei di attività” (art. 2, co. 2 L. 94/97) Criteri generali perseguiti per la definizione dei programmi: Indicare quanto più possibile risultati da conseguire (outcome) Omogeneità in termini dimensionali e di numerosità per missione Non vincolare i programmi all’attuale struttura amministrativa Denominazione dei programmi semplice ed evocativa dell’attività Ogni missione si realizza concretamente attraverso più programmi. I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività all’interno di ogni singolo Ministero e non possono essere ripartiti tra più amministrazioni (pur se vi può essere uno sdoppiamento del programma in più ministeri). Il programma trova la base normativa nell’art. 2 comma 2 della legge 94/1997 e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta in quanto ha un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da permettere al decisore politico di scegliere l’utilizzo delle risorse tra scopi alternativi. Allo stesso tempo, il livello di dettaglio non è eccessivo, in modo da superare in prospettiva l’attuale rigidità del bilancio. In pratica, si è scelto di operare attraverso un’aggregazione delle attuali missioni istituzionali (cosiddetto quarto livello della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi rispetto a quelli esistenti. Nell’operare la definizione dei programmi si sono seguiti alcuni criteri generali (definizione di outcomes e output piuttosto che input; dimensione finanziaria per quanto possibile omogenea; numero limitato di programmi), in parte adattati per tenere in considerazione la legislazione vigente e gli attuali assetti organizzativi. Nel corso del 2008 si tratterà di rivedere alcuni programmi per renderli più consoni ai criteri generali 2. elementi di contabilità di stato

12 Un esempio… Missione Programma Ministero Ministero dell’Interno
Garanzie dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale Ministero dell’Interno Gestione flussi migratori Immigrazione e accoglienza Flussi migratori per motivi di lavoro Nell’esempio si mostra la missione “Immigrazione ed accoglienza”. Questa missione è condivisa da due Ministeri e si realizza attraverso 4 programmi, due ciascuno per il Ministero dell’Interno e per il Ministero della Solidarietà Sociale. In questo modo è immediatamente evidente la dotazione finanziaria per perseguire la missione, quali attività vengono realizzate e chi ne è il responsabile. Ministero della solidarietà sociale Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati 2. elementi di contabilità di stato

13 La nuova struttura del bilancio
Stato di previsione Ministero dell’Interno Missioni Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Gestione flussi migratori Programmi Macroaggregati Funzionamento Interventi Investimenti Il risultato ottenuto, pur se non ottimale e suscettibile di miglioramenti, permette di perseguire con maggiore efficacia l’obiettivo di migliorare la qualità della spesa ed è funzionale a: la modalità di presentazione delle informazioni relative al bilancio pubblico, con l’esplicitazione dell’obiettivo generale del programma, le attività sottostanti con una completa ricostruzione dei riferimenti normativi, le risorse disponibili sulla base delle principali caratteristiche (funzionamento, investimenti, interventi), i soggetti responsabili della gestione del programma, gli indicatori quantitativi di performance; una gestione più flessibile delle risorse; il monitoraggio della spesa pubblica, non solo in termini di flussi finanziari ma con riguardo allo stato di realizzazione degli obiettivi; la rendicontazione dei risultati da parte del Governo. Ciò aumenta il ruolo del Parlamento nel vigilare se l’allocazione delle risorse stabilite con il voto parlamentare ha perseguito gli obiettivi dichiarati. Centri di Responsabilità Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Personale, amministrazione civile e risorse strumentali e finanziarie Capitoli cap cap cap 2. elementi di contabilità di stato

14 Avvicinare bilancio e finanziaria
Disegno di legge finanziaria speculare al bilancio: Individuazione delle missioni Raccordo tra disposizione normativa e programma (allegato conoscitivo) Evidenza delle risorse complessivamente destinate al programma: somma delle risorse da bilancio e quelle incrementali/decrementali da Finanziaria E’ il bilancio (non la Finanziaria) il documento fondamentale: la Finanziaria apporta meno del 2% delle risorse già disponibili Da notare: il bilancio riguarda solo le amministrazioni centrali. La P.A. comprende anche le amministrazioni locali e gli enti di previdenza L’aspetto più importante: un bilancio per programmi favorisce una riorganizzazione della legge finanziaria in modo da essere una rappresentazione speculare del disegno di legge di bilancio. I “titoli” potrebbero riferirsi ad ambiti contenutistici (aggregati di settore) che richiamano una o più missioni contigue, e per ogni disposizione dovrebbe esserci il raccordo col programma su cui ricade l’effetto finanziario della decisione. Ciò renderebbe esplicito al Parlamento l’intera allocazione di risorse, sommando quelle derivanti dalla legislazione vigente e alle modifiche proposte con il disegno di legge finanziaria. 2. elementi di contabilità di stato

15 Bilancio e Finanziaria: esempio per una missione
Missioni M i nisteri Programm Disegno di legge di bilancio Variazioni disegno di legge finanziaria Previsioni risultanti 2008 art., comma e tab . Ministero dell’Interno 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale Gestione flussi migratori Rapporti con le confessioni religiose Questo schema verrà utilizzato per presentare il disegno di legge finanziaria e di bilancio. Permetterà di avere immediata contezza delle risorse complessivamente destinate a ciascun programma (e dunque alle 34 missioni), includendo sia quelle stanziate da leggi preesistenti, sia quelle derivanti dalle variazioni proposte con la finanziaria 2. elementi di contabilità di stato

16 programmazione Si ha attività di programmazione quando l’attività amministrativa, di intervento dell’economia, di gestione finanziaria dei pubblici poteri, è preventivamente definita nei suoi obiettivi e nel suo percorso e include la prefigurazione dei criteri e dei parametri per la verifica, misurazione e valutazione dei risultati (Manin Carabba) 1.I controlli nella P.A.

17 Sequenza della Programmazione
Fissazione degli obiettivi fra loro compatibili e analisi valutativa delle possibili alternative per il loro raggiungimento Fase dell’implementazione, attraverso l’indicazione delle risorse, dei procedimenti e dei tempi attuativi Fase della misurazione e valutazione dei risultati 1.I controlli nella P.A.

18 Nella fase di programmazione si definiscono gli obiettivi e si individuano le risorse
Art. 4 d.lgs n. 165/01: “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare…e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti In questo contesto il budget è lo strumento operativo con cui si formalizzano gli obiettivi e le connesse risorse umane necessarie: costituisce lo strumento guida per il raggiungimento degli obiettivi 2. elementi di contabilità di stato

19 La fase di gestione costituisce il processo attivo di realizzazione degli obiettivi nella quale vengono rilevati, in termini di costo, gli eventi amministrativi che si verificano 2. elementi di contabilità di stato

20 La fase di controllo è volta a verificare, attraverso la misurazione e l’analisi degli scostamenti fra quanto previsto e l’effettivo andamento della gestione, il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Attraverso il costante controllo tra le risultanze della gestione e gli obiettivi programmati si possono individuare le cause delle differenze riscontrate e, quindi, intraprendere le necessarie azioni correttive 2. elementi di contabilità di stato

21 Nella fase di consuntivazione si dà conto dell’effettivo utilizzo delle risorse e si forniscono le risultanze definitive della gestione 2. elementi di contabilità di stato

22 Cambiamento organizzativo e sistema dei controlli
Responsabilizzazione su obiettivi e risultati coerenti con policies AUTOCONTROLLO PRESCRITTIVO Adempimento sulle azioni BUROCRATICO Focus dei modelli gestionali Rispetto formale delle norme Controllo formale (conformità e legittimità) sugli adempimenti Controllo sulle attività e sulle risorse assegnate Controllo sostanziale/manageriale sui risultati Focus dei modelli di controllo 1.I controlli nella P.A.

23 Il cambiamento culturale
dell’adempimento (modello burocratico) Cultura del risultato (modello manageriale) Controllo di legittimità Controllo di Gestione e strategico Controllo sul singolo atto Controllo sulla gestione complessiva 1.I controlli nella P.A.

24 Principi delineati dalla normativa
Separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa Potere propositivo di obiettivi e programmi operativi dei dirigenti Monitoraggio dei bilanci, rilevazione e controllo dei costi Nuovo processo di bilancio pubblico che tiene conto del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali Sistema di contabilità economica analitica unico per tutte le Amministrazioni Pubbliche 1.I controlli nella P.A.

25 IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Art. 1 Dlgs 286/99 richiama alle pubbliche amministrazioni la necessità di dotarsi di strumenti finalizzati a: Controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa Controllo di gestione per verificare l’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa anche al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e rendimenti Valutazione della dirigenza per valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale Valutazione e controllo strategico per valutare l’adeguatezza delle scelte compiute nell’attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti 1.I controlli nella P.A.

26 La programmazione strategica secondo la direttiva del PCM del 12 marzo 2007.
La Direttiva si snoda su due piani: da una parte vengono richiamati gli indirizzi relativi all’attuazione, dal punto di vista amministrativo, dei provvedimenti già approvati dal Governo e dal Parlamento; dall’altra essa si pone come il momento di avvio della pianificazione strategica dell’azione di Governo per l’anno 2008. 1.I controlli nella P.A.

27 Il circuito della programmazione strategica
1.I controlli nella P.A.

28 Il diagramma della programmazione strategica e finanziaria
1.I controlli nella P.A.

29 Integrazione dei sistemi di controllo
strategico Valutazione Dirigenti Apicali Controllo dei risultati Controllo di gestione Valutazione Dirigenti non Apicali Controllo delle procedure e degli atti Controllo di Regolarità 1.I controlli nella P.A.

30 CONTROLLI Verifica attuazione scelte socio-economiche Obiettivi
Verifica efficacia politica Verifica congruità tra obiettivi strategici, Programmi e Progetti Supporto a scelte strategiche Obiettivi Politico Strategici Controllo Strategico Controllo di Gestione Misurazione della creazione di valore per la collettività amministrata Analisi e valutazione obiettivi gestionali Analisi risorse utilizzate Valutazione e misurazione efficienza gestionale Analisi e valutazione qualità dei servizi Obiettivi Gestionali Valutazione dirigenziale Controllo Amministrativo contabile Verifica legittimità dell’azione amministrativa 1.I controlli nella P.A.

31 La Programmazione ed il controllo
Eventuali modifiche degli obiettivi Pianificazione e programmazione a medio termine Budget Attività dell’unità produttiva Eventuali azioni correttive Misurazione ed analisi degli scostamenti Rilevazione dei risultati raggiunti 1.I controlli nella P.A.

32 REQUISITO INDISPENSABILE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E’ LA DEFINIZIONE DA PARTE DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE DELLE MODALITA’ DI RILEVAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UNITA’ ORGANIZZATIVE E DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER CUI I COSTI SONO STATI SOSTENUTI (ART. 4 D.LGS 286/99) 1.I controlli nella P.A.

33 Le fasi del controllo di gestione
Il tipico meccanismo di controllo di gestione consente di individuare tre fasi durante le quali si esercita il controllo stesso: Controllo preventivo = Prima della gestione Controllo concomitante = durante la gestione Controllo consuntivo = dopo la gestione 1.I controlli nella P.A.

34 Il meccanismo del Controllo di Gestione
Definizione di obiettivi, risorse, azioni e tempi mediante la redazione del budget Rilevazione degli eventi di gestione in concomitanza al loro manifestarsi gestione programmazione Rilevazione dei costi Budget Analisi scostamenti Azioni correttive controllo 1.I controlli nella P.A.

35 Ogni apparato deve determinare (d.lgs n. 286/1999):
le unità responsabili della progettazione e del controllo di gestione le unità organizzative al livello delle quali si intende misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili il complesso dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa gli indicatori specifici per misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 1.I controlli nella P.A.

36 Il Sistema di Rilevazione
Il controllo di gestione è un processo direzionale, che necessita di adeguati strumenti contabili, cioè di un sistema informativo per il controllo economico – finanziario di gestione CONTABILITA’ GENERALE CONTABILITA’ ANALITICA SISTEMA DI BUDGET piano dei conti ANALISI SCOSTAMENTI Indicatori fissati dall’amministrazione INFORMAZIONI EXTRACONTABILI 1.I controlli nella P.A.

37 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE
Il modello logico di riferimento per la costruzione del sistema di valutazione della performance INPUT OUTPUT OUTCOME / IMPATTO Risultati nel breve periodo cosa si è ottenuto nel breve termine Risultati nel medio periodo Quali azioni sono scaturite nel medio termine Impatti nel lungo periodo Qual è l’impatto sulle condizioni finanziarie, economiche e sociali Numero di prodotti, valore prodotti, ecc. Tempo, risorse, tecnologie, ecc CONTROLLO DI GESTIONE / PROJECT MANAGEMENT CONTROLLO DI GESTIONE / PROJECT MANAGEMENT SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE 1.I controlli nella P.A.

38 La gestione formale dell’istituzione scolastica
La gestione delle istituzioni scolastiche La gestione formale dell’istituzione scolastica Gestione formale Gestione informale Effetti sulla qualità interna ed esterna del servizio Responsabilità formali 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

39 Gli effetti della gestione sulle prestazioni
La gestione delle istituzioni scolastiche Gli effetti della gestione sulle prestazioni Gestione formale Gestione amministrativa Amministrazione e contabilità Legittimità dell’azione amministrativa didattica 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

40 Attività amministrativa
istituzione pubblica Consiglio Attività di indirizzo e controllo Collegio Attività didattica e formativa dirigente Attività gestionale ATA Attività amministrativa e di supporto 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

41 La strana composizione……
equiordinazione Consiglio Collegio dirigente Attività di indirizzo e controllo Attività di indirizzo e controllo Attività didattica e formativa Attività gestionale 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

42 Art. 4 d.lgs 165/01 “le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro” 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

43 Attività di indirizzo e………..
Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

44 controllo Si tratta di vero “controllo” ? Se si, quando ?
3. la gestione amministrativa delle scuole statali

45 Articoli del regolamento di contabilità
Art. 2 Il Consiglio approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno prima quello di riferimento Art. 18 corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio Art. 33 Il Consiglio delibera in ordine………… Al Consiglio spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali………………. 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

46 Articoli del regolamento di contabilità Art. 35
Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola. Una relazione sull’attività negoziale svolta dal dirigente è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

47 Art. 4….Ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva entro 30 gg dal provvedimento del Dirigente e modifica in conseguenza il programma annuale Art. 6 Verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione del programma e delibera le modifiche proposte dal ds o dalla Giunta Art. 17 …Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese del Direttore, in sede di approvazione del programma 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

48 La funzione dirigenziale del coordinamento
non è una potestà autonoma ma è l’esercizio di alcuni poteri indispensabili alla soddisfazione di esigenze unitarie dell’istituzione 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

49 La gestione delle istituzioni scolastiche
Il dirigente scolastico è organo di gestione Azione didattico educativa gestione Attività amministrativa e gestionale 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

50 Gestione finanziaria :chi decide e come
La gestione delle istituzioni scolastiche comprese le scuole paritarie Gestione finanziaria :chi decide e come Dirigente scolastico “responsabile delle gestione finanziaria…” Indirizzi del consiglio Programmazione didattica Contrattazione integrativa 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

51 Sistema organizzativo Struttura funzionale con parziale discrezionalità amministrativa a supporto dell’attività di gestione Ufficio di Segreteria 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

52 Il direttore s.g.a “sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione….”. La norma parla di “autonomia operativa”, cioè di azioni realizzative di obiettivi, che possiamo riportare ad un’attività sovraordinata che è quella dirigenziale. Vista la funzionalità dell’attività amministrativa e gestionale all’attività di istruzione e formazione, sarebbe incoerente un’azione del direttore sga che non fosse rapportabile agli obiettivi istituzionali che provengono dall’elaborazione del collegio dei docenti e dall’attività programmatoria del dirigente. 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

53 Gestione amministrativo contabile:chi decide e come
dirigente direttore Direttive Autonomia organizzativa 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

54 L’introduzione del Programma annuale ha modificato la struttura del Pof
Parte generale Stabile nella programmazione a medio termine Mobile annualmente, secondo le disponibilità finanziarie Parte speciale 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

55 Il sistema degli obiettivi per una corretta gestione
Obiettivi strategici vengono definiti dall’organo politico. Possono anche essere pluriennali Obiettivi operativi costituiscono gli obiettivi di azione relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate. Rappresentano specificazioni degli obiettivi strategici 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

56 In quali documenti la scuola individua e declina gli obiettivi?
3. la gestione amministrativa delle scuole statali

57 Pof In quale documento si trovano gli obiettivi strategici?
Atto di indirizzo del Consiglio Pof relazione cii Programma Annuale In quale documento si trovano gli obiettivi operativi? Schede progetto Schede attività 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

58 Utilizzo prevalente degli indicatori nella scuola
OBIETTIVI STRATEGICI indicatori di risultato e di impatto vengono definiti nel pof OBIETTIVI OPERATIVI Indicatori di realizzazione (fisica e finanziaria) e di risultato (didattico-formativo) Vengono definiti nelle schede progetto/attività 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

59 Attività di programmazione
generale Consiglio di istituto Programmazione didattica Programmazione finanziaria Collegio D.S.G.A. Attività integrata 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

60 Due documenti correlati, ma profondamente distinti
Il Programma annuale rappresenta l’evidenziazione contabile della complessiva gestione di ciascuna istituzione scolastica Il Piano dell’offerta formativa si riferisce esclusivamente all’offerta formativa, che incontra due livelli di pianificazione. 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

61 Gli attori 3. la gestione amministrativa delle scuole statali
Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’attività gestionale; predispone il Programma annuale, di cui scrive la relazione di accompagnamento; Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni, degli adempimenti fiscali; svolge attività tecnica di ricognizione degli strumenti da utilizzare nella stesura della programmazione annuale; redige e aggiorna le schede illustrative finanziarie dei progetti; La Giunta esecutiva propone il Programma annuale al Consiglio d’Istituto entro il 31 ottobre; Il Collegio dei docenti elabora il Piano dell'offerta formativa base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti; Il singolo docente/team docenti/staff dirigente elabora i progetti didattici realizza i progetti svolge il monitoraggio e la valutazione dei progetti Il Consiglio di Istituto fissa le linee generali sulle attività della scuola approva il Programma annuale entro il 15 dicembre. Il Collegio dei revisori esprime il parere (non obbligatorio) di regolarità contabile sul Programma annuale entro 5 giorni prima della riunione del Consiglio d’Istituto; 3. la gestione amministrativa delle scuole statali

62 La scuola paritaria

63 legge , n. 62 La legge , n. 62 ha dato attuazione all’art. 33, comma 4, della Costituzione, che affida alla legge ordinaria il compito di "fissare i diritti e gli obblighi" cui sono tenute le scuole non statali, al fine di assicurare ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente (e quindi "pari") a quello degli alunni delle scuole statali 4. la normativa sulle scuole paritarie

64 legge , n. 62 La legge n. 62/2000 offre un’interpretazione squisitamente giuridica del concetto di parità insieme delle regole (corrispondenza con gli ordinamenti generali dell’istruzione, coerenza con la domanda formativa delle famiglie, adozione di requisiti di "qualità ed efficacia" fissati dalla legge) che le istituzioni si impegnano a rispettare, per avere titolo ad esercitare legalmente compiti di istruzione (rilasciare titoli di studio aventi valore legale, assicurando un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali). 4. la normativa sulle scuole paritarie

65 Art. 33 Cost. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 4. la normativa sulle scuole paritarie

66 legge , n. 62 La verifica del rispetto di tali condizioni, previste analiticamente dal comma 4 dell’art. 1 della legge, consente di attribuire alle istituzioni richiedenti il riconoscimento di scuola paritaria (privata o di ente locale). Si tratta di un atto concessivo, che implica ulteriori doveri 4. la normativa sulle scuole paritarie

67 I doveri la garanzia della libertà di insegnamento (in sintonia, comunque, con il "progetto educativo della scuola") la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curriculari di carattere confessionale, l’assoggettamento alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione 4. la normativa sulle scuole paritarie

68 Art. 1, comma 3, l. n. 62/2000 Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione 4. la normativa sulle scuole paritarie

69 Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa 4. la normativa sulle scuole paritarie

70 legge , n. 62 Requisiti per ottenere il riconoscimento di parità La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta in possesso dei seguenti requisiti : un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; personale docente fornito del titolo di abilitazione; h. contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 4. la normativa sulle scuole paritarie

71 legge , n. 62 Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. 4. la normativa sulle scuole paritarie

72 legge , n. 62 Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni 4. la normativa sulle scuole paritarie

73 Nota 07.02.2003, prot. n. 165: Scuole paritarie
Pubblicizzazione dell'offerta formativa. nell'ambito della sostanziale parità di trattamento, deve essere estesa alle scuole paritarie la possibilità di pubblicizzare la propria offerta formativa, negli incontri che abitualmente vengono organizzati dai dirigenti scolastici, per i genitori degli alunni che frequentano la quinta elementare o la terza media. Pertanto si ritiene che debba essere garantita anche alle scuole paritarie la possibilità di partecipare a dette riunioni, fermo restando che analogo diritto, sempre nella logica della completezza dell'informazione, va concesso alle scuole statali rispetto ad analoghe riunioni eventualmente organizzate dalle paritarie. 4. la normativa sulle scuole paritarie

74 C.M , n. 163: Legge , n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative. 1.1 La definizione di scuola paritaria, gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione. 4. la normativa sulle scuole paritarie

75 C.M , n. 163: Legge , n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative. La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il piano dell'offerta formativa determina il curricolo obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari 4. la normativa sulle scuole paritarie

76 C.M , n. 163: Legge , n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative. Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia 4. la normativa sulle scuole paritarie

77 C.M , n. 163: Legge , n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative. All'Amministrazione scolastica compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all'art.1 comma 4 della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso art. 1 commi 2 e 3. 4. la normativa sulle scuole paritarie

78 I SOGGETTI DECISIONALI RISPETTO AL POF
Il soggetto gestore Fissa gli indirizzi generali e opera scelte di gestione e amministrazione. Approva il POF. COLLEGIO DOCENTI Elabora il Piano Soggetto gestore Tiene i rapporti con gli EE.LL. nella fase di fissazione degli indirizzi generali, predisponendo le condizioni per la realizzabilità del POF 4. la normativa sulle scuole paritarie


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