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Alleniamo le responsabilità

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Presentazione sul tema: "Alleniamo le responsabilità"— Transcript della presentazione:

1 Alleniamo le responsabilità

2 Roberto Alessio Obiettivo
Formazione della coscienza e della conoscenza per il moderno allenatore di calcio: le responsabilità Obiettivo 1) I fatti di cronaca 2) La normativa vigente di riferimento 3) Le strategie per prevenire e risolvere le problematiche

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5 Perché fatti così non accadano più

6 Mister al 100% L’allenatore promuove, insegna e sviluppa le tematiche di una specifica disciplina sportiva, favorendo l'incontro e la crescita sportiva e sociale, fisica e morale, di uno o più atleti che gli sono affidati, con lo scopo di raggiungere un risultato nella disciplina stessa. Le figure dell'istruttore in senso proprio e del maestro, si distinguono da quella dell'allenatore, poiché si occupano di soggetti poco o per nulla esperti con funzioni prettamente di insegnamento, mentre l’allenatore ha come obiettivo il conseguimento della migliore forma fisica e psichica per ottenere un risultato agonistico: pur essendo diverse le attenzioni che si devono prestare a un allievo alle prime armi rispetto a uno maggiormente esperto, proprio per la funzione didattica esercitata, l'allenatore è al tempo stesso un insegnante e un educatore sotto molteplici aspetti. (fonte: AA.VV. «Manuale delle associazioni sportive», a cura del CONI Regionale Piemonte, Edizioni Eutekne, gennaio 2006)

7 La normativa vigente di riferimento Il codice civile
allenatore : società sportiva = insegnante : scuola art C.C. «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» art. 2048, comma secondo C.C. «i precettori e coloro che insegnano un'arte od un mestiere sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza» art. 2048, comma terzo C.C. «le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto»

8 La giurisprudenza di riferimento
La responsabilità è configurata se non è provato l'adempimento dell'obbligo di vigilanza: la prova di non aver potuto impedire il fatto non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale (Cass. Civ. Sez. III, 27 marzo 1984, n. 2027, Canossa contro Società Mameli, Giust. Civ. Mass. 1984, fasc. 3-4; Dir. e prat. Assicurative. 1985, 303 nota). La responsabilità dell'insegnante, per il fatto illecito dei suoi allievi, si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi ed è, quindi, responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Quando si tratta di un allievo minore, la colpa può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, perché l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto (Cass. Civ. sez. III, 1 agosto 1995, n. 8390, Fugazzola contro Min. Pubblica Istruzione, in Giust. Civile Mass. 1995, pagg. 1458). Non spetterà al danneggiato ma all'insegnante (inversione dell'onere della prova) dover dimostrare di non essere stato in colpa, cioè di aver adottato idonee misure preventive, di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza diretta a impedire il fatto, che il fatto era assolutamente imprevedibile o di non essere stato materialmente in grado di impedire il fatto illecito (Cass. Civ. Sez. III, n. 318, Istituto Paolo Orlando Faà di Bruno contro Poggi e Comp. Tirrena di Ass. ni e anche Cass. Civ. Sez. III, n. 916).

9 La giurisprudenza di riferimento
Se l’allievo non è in grado di svolgere l'esercizio, per proprie caratteristiche fisiche o d'età, per la difficoltà o l’inadeguatezza dell'attrezzo o del mezzo d'esecuzione, l'allenatore (e il Club) potrà essere ritenuto responsabile delle lesioni e dei danni cagionati all'atleta stesso o a terzi, analogamente all’insegnante (e la PA) Responsabile è la Pubblica Amministrazione Scolastica, se l'insegnante ha fatto eseguire a un'allieva del liceo degli esercizi a corpo libero, pur avendo l’alunna richiesto all'insegnante di sospendere l'esecuzione dell'esercizio a causa delle mani sudate e in assenza del prescritto tappeto e della polvere di magnesio: per il Tribunale Civile di Roma, il docente avrebbe dovuto usare la debita prudenza, sospendendo l'uso dell'attrezzo, anziché ordinare l'esecuzione d'altri esercizi, tenuto conto del fatto che la giovane negli anni precedenti era stata esonerata dall'obbligo della frequenza delle lezioni d'educazione fisica per una forma di artrosinovite alla gamba sinistra; Risponde a titolo di colpa l'insegnante, per il danno ingiusto patito da un'allieva che, durante una lezione d'educazione fisica aveva effettuato, su richiesta dell'insegnante stesso, un “caricamento” sulle spalle di una compagna di peso e corporatura superiore senza l'adozione di cautele particolari, ad esempio, abbinando allievi di corporatura analoga e, in ogni modo, solamente in seguito a un'adeguata preparazione fisica di potenziamento; Non è responsabile l’istruttore e neppure di conseguenza la società sportiva per l’infortunio subito da un ragazzino nel tentativo di parare un tiro calciato dall’istruttore durante l’allenamento: pur ammettendo di aver calciato il pallone, l’istruttore affermava che l’evento era accaduto nell’ambito di una normale attività sportiva, senza alcun eccesso da parte sua, mentre la società sportiva escludeva la propria responsabilità solidale ritenendo inapplicabile l’art. 2049, poichè non vi era alcuna prova che l’istruttore avesse calciato il pallone con una forza eccessiva rispetto alla semplice caratteristica ricreativa della partita di calcetto, rientrando il sinistro nei rischi cui si espone chi esercita l’attività sportiva. Il Tribunale Civile di Padova ha stabilito che non fosse invocabile alla fattispecie la responsabilità ex art. 2048: nel contesto, la responsabilità dell’istruttore non deriverebbe dalla sua qualità di “istruttore” ma dalla sua partecipazione come “giocatore”, applicandosi l’art esclusivamente all’ipotesi del danno cagionato dall’allievo a terzi (vedi anche C. App. Roma n. 5693/2012 del ).

10 La giurisprudenza di riferimento
Se lo stato dei luoghi o degli attrezzi utilizzati sia tale da comportare un pericolo anche potenziale per gli utenti, l'allenatore consapevole risponderà se non compie quanto in suo potere per evitare che si feriscano, ad esempio limitando l'esercitazione o annullando la seduta di allenamento La Pubblica Amministrazione è responsabile, quale custode della cosa da cui derivava il danno, a seguito di una lesione cagionata durante una lezione d'educazione fisica a un alunno che, nel corso della partita di calcetto su un campetto attrezzato per la pallamano, si era aggrappato e dondolato sulla traversa della porta non ancorata al suolo, procurandosi con la caduta della stessa delle lesioni tali da essere valutate in sede penale cagionanti un'invalidità temporanea totale per sedici mesi e postumi permanenti nella misura del 80%. Nel giudizio, la Pubblica Amministrazione era stata condannata altresì a causa dell'insegnante, che non avrebbe dovuto solamente limitarsi a rimproverare all'allievo il suo comportamento ma, con maggior fermezza, avrebbe dovuto anche allontanarlo dalla porta che sapeva non essere ancorata al suolo. Lo stesso Tribunale, tenuto conto dell'età del danneggiato, che in relazione ai rimproveri del docente lo metteva in condizione di rendersi conto della pericolosità del proprio comportamento, riconosceva il concorso di colpa del danneggiato stesso. Sotto il profilo penale, emerge la responsabilità del titolare dell’impianto sportivo che omette di osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza: Risponde di omicidio colposo, in quanto titolare di una posizione di garanzia riconducibile alla previsione di cui all’art c.c., il direttore di un oratorio dotato di attrezzature sportive destinate all’uso, ancorché gratuito, dei frequentatori, quando l’evento mortale sia derivato dall’utilizzazione di dette strutture ritenute, nella specie, carenti sotto il profilo della sicurezza (Cass., sez. IV, , Riv. pen., 2001, 357). Nell’ambito di questa fattispecie, ricordiamo l’episodio del giovane calciatore romano Alessandro Bini, deceduto il 2 febbraio 2008 durante un’azione di gioco, a seguito di una rovinosa caduta contro un tubo di irrigazione collocato a pochi centimetri di distanza dalla linea laterale del campo di gioco, sebbene la pericolosità fosse stata segnalata, in diverse circostanze, dagli addetti ai lavori, non ultimo l’allenatore del club: imputazione e condanna di concorso in omicidio colposo a carico del presidente del club (589 CP) e del funzionario della LND (589 e 479 CP), che aveva altresì anche omologato il campo, dichiarandolo falsamente libero da tali pericoli.

11 La giurisprudenza di riferimento: lo stato dei luoghi
L'allenatore non è tenuto a rispondere per l'idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti scelti per l'allenamento e, neppure, a verificarne lo stato di conservazione e di manutenzione: di tali situazioni risponde esclusivamente la società sportiva o l'organizzatore della manifestazione, gravando tale obbligo sull'ente proprietario o eventualmente sul gestore dell'impianto che risponde verso qualsiasi utente (Sent. Trib. Brescia dd , in Frattarolo, pag. 129; Cass., sez. III, , n , in Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 10). Un coinvolgimento a titolo di responsabilità o corresponsabilità dell’istruttore potrà ravvisarsi alla luce del criterio della normale prevedibilità del verificarsi dell’evento lesivo/dannoso: ciò che si può prevedere si può anche prevenire per porre in essere, quindi, quelle attività idonee a scongiurare il pericolo. NON FARLO E’ GIA’ UN INIZIO DI RESPONSABILITA’. Diversamente dall’ipotesi della lite all’interno dello spogliatoio e da cui derivi un danno agli allievi, correlata come abbiamo esaminato all’obbligo di vigilanza in capo all’istruttore, sarà ancora la società sportiva a rispondere dell’infortunio in cui può incorrere un atleta che cade nello spogliatoio per il pavimento sconnesso o sporco (perché scivoloso o infangato o per la presenza di detriti), ad esempio in qualità di custode della cosa ex art del CC., salva la dimostrazione del caso fortuito, della responsabilità del danneggiato stesso o della corresponsabilità di altri soggetti preposti (ad esempio, la ditta di manutenzione, l’incaricato delle pulizie) ed eventuale rivalsa verso i corresponsabili in caso di condanna al risarcimento dei danni. Tuttavia, l’istruttore operante in un impianto sportivo, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art.40 comma 2 C.P., collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l’applicazione nel luogo in cui opera, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione di competenza, nella specie la F.I.G.C (Cass. Pen. Sez. IV, 24/01/2006 n P.E. c M.T.), come individuato e disposto all’epoca dei fatti ad esempio dall’art. 36 Reg. Sett. Giov. e Scol., dall’art. 49 e ss. Reg. LND e, infine, dall’art. 2 dello Statuto).

12 L’ISTRUTTORE SPORTIVO: POSIZIONE DI GARANZIA E PROTEZIONE
Art. 40, comma secondo c.p.: non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo Cass. Pen. Sez. IV n° 3446 del 22/10/ /02/2005 RAFTING condotta colposa del titolare della ditta, per aver consentito la discesa lungo il fiume malgrado la notevole intensità della corrente in assenza di attività di prevenzione e controllo e dell'istruttore, per non aver interrotto la discesa, per non essere stato in grado di governare l'imbarcazione ed evitare l'impatto con una roccia, impatto che causava il rovesciamento del mezzo e l'annegamento del passeggero. Cass. Pen. Sez. IV n° del 18/05/2005 NUOTO condotta colposa del gestore della piscina (mancato rispetto delle regole interne e di prudenza e Federali al fine di impedire che si superi il rischio connaturato alla pratica sportiva) e dell’istruttore di nuoto abilitato all’assistenza bagnanti (obbligo specifico di intervenire per assicurare l’applicazione nella piscina delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione Nuoto) Cass. Pen. Sez. VI n° del 24/01/2006 CALCIO condotta colposa dell’allenatore di calcio, collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l’applicazione nel luogo in cui opera, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione di competenza, nella specie la F.I.G.C., nel caso il non aver vigilato sugli atleti che nel preriscaldamento calciavano in una porta non ancorata al suolo Cass. Pen. Sez. VI n° del 18/07/2014 TAEKWONDO condotta colposa delle Federazione e dell’allenatore che hanno consentito l’allenamento in palestra su superfice inadatta (linoleum invece del legno), in assenza del tatami e del casco protettivo

13 La giurisprudenza di riferimento
Se non osserva le disposizioni dei regolamenti (scolastici/sportivi/pubblica sicurezza) o non adotta le cautele prescritte/consigliate dai criteri di comune prudenza, esperienza o diligenza In relazione alle contingenze di svolgimento degli allenamenti, i criteri di normale prudenza e diligenza possono identificarsi nell'avvenuto rispetto delle regole tecniche, delle disposizioni di sicurezza contenute nei regolamenti sportivi e/o prescritte dall'autorità. La definizione dei suddetti criteri dovrà considerarsi in funzione alle caratteristiche della disciplina specifica nonché della pericolosità dello sport in questione: le misure precauzionali dovranno assumere una diversa consistenza e accuratezza in relazione a esse e al diverso grado di rischio che implicano per gli atleti e per i terzi. Ai sensi degli artt e 1228 c.c., un'associazione sportiva organizzatrice di un corso di Judo è responsabile, in relazione all'operato del proprio istruttore, per l'infortunio subito da un partecipante caduto malauguratamente durante lo svolgimento dell'attività qualora non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni atte ad evitare l'incidente (Tribunale Chiavari 6/11/1982, De Franceschini contro Tesini e altro, in Riv. Dir. Sport 1983, 558 e ancora in Trib. Genova 04/05/2000 in Riv. Dir. Sport. 2000, 690). In caso di decesso di due pugili che, privi di casco protettivo alla prima esperienza , boxavano in allenamento contro un pugile esperto di categoria superiore, alcune sentenze hanno stabilito la condanna del pugile e dell’allenatore che, seppur presente, aveva consentito il combattimento in quelle condizioni e tra quelle persone (Trib. Monza, 1947 e C. App. Milano 1960). In caso di fattispecie autolesiva dell'allievo, la responsabilità della scuola e dell'insegnante per danni occorsi allo stesso, secondo un orientamento della Cassazione, va ricondotta non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art.2048, bensì in quello della responsabilità contrattuale con applicazione del regime probatorio sancito dall'art. 1218, perché nel caso di danno all'allievo nell'esercizio di una disciplina sportiva, l'istruttore e la società risponderanno ex art e 1228 c.c., sul presupposto che al momento dell'iscrizione a un corso sportivo l'altro contraente (società/allenatore) s'impegna all'insegnamento della disciplina sportiva nel rispetto dell'integrità fisica dell'allievo (Cass. Sez. Unite n del ).

14 La normativa vigente di riferimento il codice penale
Gli istruttori sportivi rispondono per la commissione dei reati, come i comuni cittadini, qualora siano ravvisabili a loro carico gli elementi del reato: la condotta (azione od omissione), l’elemento soggettivo (dolo o colpa), l’evento (che può causare un danno o porre in pericolo il bene giuridico tutelato) e il nesso di causalità (tra condotta ed evento) . Alcuni esempi di reato: l’art. 581 (Percosse), l’art. 582 C.P (Lesioni personali volontarie), l’art.589 (omicidio colposo), l’art. 571 C.P. (Abuso di mezzi di correzione o disciplina), l’art. 572 C.P. (Maltrattamento in famiglia o verso fanciulli) o l’art. 610 C.P. (Violenza privata). Particolare attenzione all’art. 591 C.P. (Abbandono di minori) che punisce “chiunque abbandona una persona minore degli anni 14 ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa e della quale abbia custodia o debba avere cura”. Un esempio? Se il minore, al termine dell'allenamento, senza comunicazione dei familiari, sia abbandonato da solo al campo (quando tutti se ne sono andati) oppure sia lasciato rincasare da solo. A volte, neppure l’aver ricevuto precise istruzioni verbali o addirittura scritte da parte della famiglia, ci rende esenti da responsabilità, specialmente nel caso in cui queste disposizioni si rivelino poi, alla luce dei fatti, pregiudizievoli per l’incolumità dei minori. L'elemento materiale del reato citato è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto agente, in modo tale che derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l'incolumità della persona: l’obbligo, grava sull'istruttore quando, avendone avuto la consegna o affidamento da parte dei genitori, ne ha assunto la piena responsabilità. Del delitto in questione risponde anche chi, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, omette di far intervenire persone idonee a evitare il pericolo stesso (Cass. Pen. Sez. V del n , Granzotto, Riv. Polizia 1997, 28. S.m.).

15 La normativa vigente di riferimento La tragedia di Vinovo
I fatti: Il 15 dicembre 2006, al termine dell’allenamento, due giovani calciatori juventini si trovavano di corvèe per raccogliere i palloni alcuni dei quali, come al solito, erano finiti nel bacino di irrigazione dei campi del centro sportivo. A seguito di disposizioni regolamentari scritte e impartite ai calciatori della Berretti, come prevedeva del resto un apposito servizio di turnazione per la raccolta del materiale sportivo rimasto sul campo dopo l’allenamento, i calciatori che mandavano la palla oltre la rete di recinzione erano obbligati al recupero del pallone (leggasi tra le norme di comportamento “durante l’allenamento chi tira fuori è responsabile del pallone, deve recuperalo“). Al buio, con una temperatura gelida, uno dei due giovani, nel tentativo di recuperare i palloni, era scivolato nel bacino, seguito dal suo compagno che si prodigava nel tentativo di aiutarlo a risalire: calcolate le caratteristiche dell’invaso la gelida temperatura, la mancanza di luce e l’assenza di immediati sostegni o possibili soccorsi, ne seguiva la morte dei due giovani calciatori per asfissia. L’imputazione: La Procura della Repubblica, con l’imputazione del reato di cui agli artt. 113, 589 co. 1, 2 e 3 C.P., ha rinviato a giudizio A.S. datore di lavoro e procuratore della Juventus F.C. S.p.A., società sportiva alla quale erano tesserati i due giovani calciatori e R.O. datore di lavoro e amministratore delegato di Semana S.r.l., società che gestiva per contratto con la Juventus F.C. il centro Sportivo di Vinovo, entrambi per la violazione del D.L.vo 626/94; M.S. e L.F. preposti, dipendenti e/o collaboratori dipendenti di fatto della Juventus F.C., rispettivamente allenatore e preparatore atletico dei portieri della Berretti, entrambi in violazione del D.L.vo 626/94; TUTTI, omettendo di predisporre quanto necessario per percepire la caduta dei due minorenni nel laghetto e per consentire il loro utile soccorso, in particolare non era stato attuato alcun valido servizio di vigilanza o di osservazione all’interno della struttura sportiva, ciò che impediva di percepire la situazione di pericolo e attivare tempestivi soccorsi, cagionavano - per effetto delle violazioni descritte - la morte di N.R. e F.A. La sentenza: il giudice, ai sensi dell’art. 444 e ss. C.P.P., anche in considerazione del fatto che sono state prodotte le quietanze risarcitorie in favore delle famiglie dei due calciatori deceduti, su richiesta delle parti, ha disposto l’applicazione della pena della condanna ad anni 1 e mesi 2 di reclusione, pena sospesa ai sensi dell’art. 163 C.P.

16 Quando la palla esce dal campo ….
….. non chiediamo ai ragazzi di recuperarla!

17 Quando la palla esce dal campo ….
…. non chiediamo ai ragazzi di recuperarla! La Corte dei Conti (con sentenza n. 362 del 2006,pubblicata il nel giudizio di responsabilità iscritto al n , Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia) ha stabilito la rivalsa nei confronti del docente per colpa grave, per quanto risarcito dalla P.A. all’alunno infortunatosi, non solo per violazione dell’obbligo di vigilanza ma anche per il comportamento “attivo”, nell’aver consistito nell’invitare l’alunno a uscire dalla rete di recinzione, scavalcandola, per il recupero del pallone. «Non può revocarsi il dubbio che l’ordine impartito dal docente – cui l’alunno, in ragione della soggezione al potere disciplinare del docente non poteva non prestare ottemperanza – fosse illegittimo, non solo perché, consentendo la temporanea uscita dalla scuola del ragazzo, valeva a sottrarlo all’immanente controllo dell’insegnante in contrasto con gli obblighi di vigilanza allo stesso incombenti, non solo perché il recupero del pallone costituiva incombente del personale ausiliario, cui all’uopo l’insegnante avrebbe dovuto rivolgersi, ma anche e soprattutto per la sua intrinseca pericolosità in quanto, comportando lo scavalcamento della recinzione presentava, con un giudizio di prognosi postuma, una rilevante possibilità del verificarsi di danni, così come poi effettivamente verificatisi palesandosi, pertanto, in contrasto con gli obblighi di protezione e tutela dell’integrità psicofisica dell’alunno, accessori all’obbligo di istruzione che, in virtù del contratto sociale, conseguente all’ammissione dell’alunno nell’istruzione scolastica, incombono all’insegnante nei confronti dello stesso alunno» (vedasi anche Cass. Civ. SS. UU n. 9346).

18 La normativa vigente di riferimento Chi paga e a che titolo
La normativa vigente di riferimento Chi paga e a che titolo? L’ambito scolastico Al personale amministrativo scolastico, si applica l’art. 61 della Legge 312 del 1980 «la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione, in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio di vigilanza sugli alunni stessi; detta limitazione si applica anche alla responsabilità del suddetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza» La Pubblica Amministrazione risponde, quindi, dei danni patiti dagli alunni o cagionati a terzi dagli alunni stessi, sopportandone l'onere in prima persona, potendo poi rivalersi nei confronti dell'insegnante in caso di dolo o colpa grave.

19 La normativa vigente di riferimento Chi paga e a che titolo
La normativa vigente di riferimento Chi paga e a che titolo? L’allenatore e la società sportiva L’art e 2055 del Codice Civile A prescindere dal tipo di rapporto tra l'allenatore e il club (dilettantistico, puro volontariato, regolarmente retribuito), non vigendo una normativa analoga a quella dei dipendenti scolastici della P. A. (Legge 312/80), una richiesta danni in sede civile potrà essere proposta verso l’istruttore, il club oppure entrambi. La responsabilità extracontrattuale (art. 2049) può concorrere con altri titoli di responsabilità determinando un obbligo risarcitorio solidale da parte di associazioni e dei preposti istruttori, come previsto dall'art. 2055, « quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento». In caso di danni riportati dall'allievo, il vincolo di solidarietà sussiste pur alla presenza di diversi titoli, tra la responsabilità dell'istruttore ex art e quella dell'associazione ex art. 2049: il primo risponderà di omessa vigilanza e il secondo perché il fatto lesivo si è prodotto in occasione dello svolgimento dell'attività svolta da propri preposti; sussistendone i presupposti, l'associazione e l'istruttore, sia pure a diverso titolo, rispondono in solido tra loro e chi ha risarcito il danno può rivalersi nei confronti del soggetto corresponsabile che non lo ha risarcito. Oltre all'attribuzione della responsabilità ex art e 2048 c.c. in capo all'istruttore di tennis (Fumagalli c. Centro Sportivo Cervino Tennis Club srl e Sacchi Enrico, in Resp. Civ. e Prev. 1989, 1200, Riv. Dir. Sport. 1990, pag. 192) per il Tribunale di Monza vi è la sussistenza «della responsabilità del circolo sportivo ex art c.c. per l'evento lesivo occorso al minore durante lo svolgimento di una lezione sui campi di proprietà del medesimo, solidalmente con l'istruttore, in base al dovere di vigilanza e controllo e in virtù del rapporto di prestazione di opera professionale che lega l'insegnante al circolo sportivo». Responsabilità solidale del circolo ex art c.c. (i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti) e dell'istruttore ex 2043 e 2048 c.c. e, infatti, come espresso dalla Cassazione (Cass. Civ. Sez. II, n e Cass. Civ. Sez. II, n ) “… in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse”.

20 La normativa vigente di riferimento La giustizia sportiva calcistica, giurisdizione generale e speciale L’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico (approvato dal Consiglio Federale il 5 agosto 2013), prevede che «i tecnici inquadrati nell'albo e nei ruoli del settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali” (comma 1) e “devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta ai principi di deontologia professionale» (comma 2). «in caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari» (comma 3). L’allenatore, in quanto tecnico, è sottoposto al giudizio della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, che adotta i provvedimenti disciplinari in linea con i dettami del CGS ed, in quanto tesserato, alla pari degli altri tesserati alla FIGC, è comunque sottoposto gli organi di giustizia sportivi contemplati dal CGS (sul punto, vedi anche La Commissione Disciplinare, in l’Allenatore, n. 2/2008): infatti, l'art. 39 (disciplina dei tecnici) del nuovo regolamento del Settore Tecnico sancisce espressamente che «i tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica». (art.39, commi 1 e 2)

21 La normativa vigente di riferimento La giustizia sportiva calcistica, querela e clausola compromissoria La mancata autorizzazione da parte della Federazione Sportiva non è preclusiva alla proponibilità della querela, ma comporta unicamente la squalifica del tesserato che ha agito nei confronti di un altro tesserato o di Società Affiliata alla FIGC (cfr. CU n. 121 del , reclamo della società AS.N Calcio avverso le decisioni del giudice sportivo in merito alla gara N-N del sub delibere del giudice sportivo CU n. 38 del campionato serie D). Non si ha violazione della clausola compromissoria se ricorre l’errore scusabile ex art. 47 C.P. (cfr. L.N.P. - stagione sportiva , decisione pubblicata sul sito e sul CU n. 382 del decisione della C.D. - Deferimenti del Procuratore Federale a carico di MC, Presidente del S.C., per la violazione dell’art.27, co. 1 e 2 dello Statuto FIGC con riferimento all’art. 1 co. 1 del CGS; Soc. C. per violazione dell’art.2 co. 4 del CGS per responsabilità diretta - Violazione norme federali). Non è necessaria l’autorizzazione della FIGC se la materia esula la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva (cfr la decisione della C.D. pubblicata sul sito e sul CU n. 297/C del deferimento della presidenza della lega professionisti serie C a carico di C.C. tesserato per la società TC srl). Non è necessaria l’autorizzazione della FIGC per sporgere querela nel caso di reato posto in essere da persone ignote (cfr. Comitato Regionale Lazio - stagione Sportiva 2003/04 - decisione pubblicata sul sito e sul CU n. 99 del delibera della C.D. - Deferimento della Procura Federale FIGC a carico dei Calciatori BS e RS per violazione dell’art. 27 co. 1 e 2 dello statuto, nonché dell’art. 1, co.1 del CGS e la Società AS. C Calcio a 5 per violazione dell’art. 2 co. 4 del CGS). Non ha valore il vincolo di giustizia in presenza di un reato, sia pure commesso nell’ambito di attività sportive e rispetto alla fattispecie penale, l’autonomia sportiva (e la sua giustizia interna) si deve ritrarre per lasciare competenza esclusiva all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria (cfr. delibera della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI del – Lodo nel procedimento di arbitrato sub prot. n del )

22 La normativa vigente di riferimento Idoneità medica
Pur non essendo previsto un obbligo specifico, l'allenatore non deve comunque disinteressarsi delle condizioni di salute o igienico sanitarie degli atleti che gli sono affidati, sia all'inizio che in corso della stagione sportiva. Se in linea di massima la responsabilità è ascrivibile alla società sportiva, come nelle ipotesi di utilizzo del calciatore senza l’effettuazione delle visite mediche o in caso d'accertata inidoneità all'attività sportiva, specie nel caso d'eventi che si concludono con il decesso dell'atleta, non ci sentiamo di escludere, a priori, anche la responsabilità dell'allenatore sotto il profilo strettamente sportivo e, nella peggiore delle ipotesi, anche sotto quello penale a titolo di concorso nel reato. Così, se per definizione all'allenatore è affidata la conduzione tecnica della squadra e degli atleti, l'incarico sotto il profilo sportivo, penale e, per quello che può valere ai giorni d’oggi anche morale, non si esaurisce a tali incombenze, ma postula altresì dei precisi doveri che si possono evidenziare a livello di sportivo calcistico nei seguenti articoli: Art. 6 (Contratto tipo allegato agli Accordi Collettivi tra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti) «… l'allenatore collabora con la Società nel promuovere tra i calciatori la conoscenza delle necessarie norme igieniche …» Art. 19 (Nuovo Regolamento del Settore Tecnico) «… i tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del settore tecnico devono curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori (b) nonché promuovere, tra i calciatori, le conoscenze delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie (c)» Art. 38 (Nuovo Regolamento del Settore Tecnico, comma secondo), «… Gli allenatori devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva …».

23 La normativa vigente di riferimento Idoneità medica: alcuni suggerimenti pratici
Abbandonata l'era dell'improvvisazione e del motto “io speriamo che me la cavo”, ecco alcuni suggerimenti pratici che l’istruttore sportivo potrebbe seguire all'inizio e nel corso della stagione sportiva. Avvertire gli atleti che, per svolgere l'attività sportiva, è necessario ottenere il certificato di idoneità medico sportiva (over 12) o di buona salute (under 12) Esigere, non solo che la società sportiva richieda tempestivamente l'effettuazione delle visite mediche per l'idoneità sportiva degli atleti che gli sono affidati, ma soprattutto ottenga il rilascio della comprovante certificazione attestante l'idoneità Assicurarsi personalmente, anche in corso della stagione stessa, delle reali condizioni fisiche e patologiche o di infortuni precedenti o attuali di quegli atleti che si presentano anche “in prova” (nel dubbio, non rischiate e rinviate l’utilizzo dell'atleta ad accertamenti espletati e certificati). Non impiegare, neppure negli allenamenti, gli atleti sprovvisti dei requisiti di idoneità per l'attività sportiva, anche laddove il certificato sia appena scaduto e la nuova visita di idoneità sia già stata fissata di li a pochi giorni: il certificato di idoneità ha durata di un anno e nessuna gara o vittoria vale il rischio di mettere a repentaglio la salute di un giocatore Resistere fermamente alle pressioni della società nello schierare in gara o in allenamento atleti privi dei requisiti di idoneità Accertarsi, sempre, delle condizioni fisiche dell’atleta prestando ascolto attivo ai possibili segnali di disagio e di difficoltà o comunque legati alle condizioni di salute che l’allievo direttamente o indirettamente gli manifesta Non addurre, a proprio alibi, il solito “non sapevo” oppure “non mi avevano avvisato”: è preciso dovere dell’allenatore crescere, informarsi e continuamente aggiornarsi al di fuori dell'ignoranza che, si sa, non scusa mai! Tenere sempre a mente che l'atleta non deve essere una pedina nelle mani di un istruttore maldestro e privo di scrupoli: in tal caso, nessuno si senta escluso.

24 La normativa vigente di riferimento Idoneità medica: solamente un precedente ?
Il Comitato Regionale Lombardia (sub CU n. 39 del , Stagione sportiva 2008/2009), si è pronunciato, oltre che sul club organizzatore di un allenamento di due tesserati in assenza del preventivo nulla osta del club di appartenenza, anche sul comportamento di B.A., all’epoca dei fatti allenatore della squadra E. , per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, per aver omesso di controllare volontariamente o per negligenza, il mancato attestato di idoneità calcistica del giovane RM, quest’ultimo in prova per un allenamento proprio presso la società E., senza appunto il preventivo nulla osta della società di appartenenza O. La decisione in parola, oltre a comminare l’inibizione al presidente della società E, un’ammenda alla società stessa e ai due giovani atleti partecipanti alla seduta di allenamento, stabiliva anche la squalifica per mesi 6 all’allenatore BA, in quanto “… la mancanza di preventivo nulla osta della società titolare dei cartellini dei calciatori rende illecito il comportamento attivo dell’allenatore BA che ha condotto l’allenamento …”. E per l’allenatore? La normativa sportiva, in particolare disciplinata dall’art. 34 del Settore Tecnico, precisa al comma 3 “…. per i tecnici non professionisti, le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 43 delle NOIF” che recita al comma 1 “… salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità sportiva”.

25 Fatti non foste a viver come bruti

26 Un codice deontologico? Assolutamente si, per …
Evitare di subire le schermaglie verbali nei programmi radiotelevisivi Non dover assistere a labiali e gesti scurrili in campo o in palestra Bandire atteggiamenti esasperati ed esasperanti Scongiurare eccessi provocatori nei riguardi di arbitri e avversari Condannare le risse in panchina con colleghi o atleti Stigmatizzare i tentativi di elusione di divieti normativi e squalifiche Prevenire tutto ciò Oltre alla normativa codificata, si rende necessario il preciso richiamo a un codice positivo e propositivo, un’autoregolamentazione interiore finalizzata alla tutela e diffusione del rispetto, dell’educazione e della cultura sportiva, valori che ogni allenatore ha già scolpito dentro di sé, seppur a volte sopiti od offuscati dall’obiettivo “Vincere”. Essere l’esempio per i più giovani è prerogativa dell’educatore: contribuiamo tutti insieme per dare l’esempio positivo e funzionale alla crescita di tutti. “Vincere” è soprattutto questo, nella vita come nello sport.

27 Responsabilità e obbligo di vigilanza? SI, ma come?

28 Strategie per prevenire e risolvere le problematiche: il club
Attenta e preventiva valutazione del potenziale pericolo Condivisione delle informazioni e collaborazione pratica di tutti i soggetti interessati Eliminazione delle possibili fonti di pericolo una volta individuate Attenta e costante vigilanza sugli atleti, specialmente sui minori d’età Assicurazione RCT per la società sportiva che contempli anche l’attività degli allenatori Costante confronto e continuo aggiornamento sulle tematiche evidenziate

29 Strategie pratiche per prevenire e risolvere le problematiche: l’allenatore
Attenta programmazione dell’attività sportiva Rispetto delle regole della disciplina sportiva Spiegazione teorica dell’attività da svolgere Esemplificazione pratica dell’attività da svolgere Utilizzazione e controllo costante degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività sportiva praticata dagli atleti Costante presenza durante l’attività svolta dagli atleti Soccorso ex post Costante aggiornamento sulle problematiche di riferimento Condivisione e collaborazione con le diverse componenti interessate Assicurazione RCT personale, laddove non si presente o sia insufficiente quella convenzionale federale/sportiva oppure quella societaria

30 Strategie pratiche per l’istruttore sportivo: l’assistenza agli atleti
Assistenza preventiva, cioè la cura verso gli aspetti igienico - sanitari, tecnico - metodologici e dei mezzi di protezione Assistenza tecnica, cioè la cura dell’intervento costante e oculato al fine di risolvere gli eventuali problemi che si possono presentare dal punto di vista strettamente tecnico addestrativo Assistenza manuale diretta e indiretta, cioè la partecipazione attiva allo sforzo compiuto dagli allievi, intervenendo direttamente e manualmente alla realizzazione dell’esercizio oppure usando mezzi di sostegno Assistenza di sostegno passiva, cioè il ricorso all’uso di mezzi idonei a evitare danni nei casi in cui l’allievo incorso nell’errore tecnico può abbandonare incontrollatamente l’attrezzo e cadere Assistenza psicologica e morale, cioè curando l’attività di supporto per vincere ad esempio l’ansia, la paura etc. e i comportamenti propri dell’insegnante, quali l’imparzialità, la correttezza e la solidarietà che ne aumentano il prestigio di fronte all’allievo (fonte: De Simone, in op.cit.)

31 La normativa vigente di riferimento i compensi e i rimborsi spese degli allenatori dilettanti
Legge n. 91 Legge 25 marzo 1986 n. 80 Legge 13 maggio 1999 n. 133 Decreto del Ministro delle Finanze del n. 473 Legge 21 novembre 2000 n. 342 Legge n. 289/2002, art. 90, comma 3 Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 26 Marzo 2001 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, art. 42 comma 1 e 2 e ss. Accordi Collettivi tra Società ed Allenatori Dilettanti Attenzione: la normativa dello Stato si riferisce espressamente e genericamente a compensi e rimborsi per l’attività sportiva dilettantistica mentre la normativa sportiva applicata all’allenatore di calcio dilettante contempla il “premio di tesseramento“ (che già in alcuni casi costituiva un vero e proprio compenso); per lo Stato i compensi NON concorrono a formare reddito fino a 7.500,00 euro, NON è previsto un “tetto” ed un rimborso è tale solo quando è correlato da giustificativi (scontrini fiscali, ricevute autostradali,…); per la normativa sportiva specifica relativa al calcio dilettantistico, ci sono precisi limiti al “premio di tesseramento” il cui superamento comporta l’inevitabile applicazione di sanzioni sportive a carico dell’allenatore

32 Camp. Naz. Femminile Serie A (9.000,00)
La normativa vigente di riferimento per la stagione 2014/2015 il premio di tesseramento per gli allenatori dilettanti è: Camp. Naz. Serie D (10.000,00) Camp. Eccellenza (9.000,00) Camp. Promozione (7.000,00) Camp. 1 Cat. (5.000,00) Camp. 2 Cat. (2.500,00) Camp. 3 Cat. (2.000,00) Camp. Naz. Femminile Serie A (9.000,00) Camp. Naz. Femminile Serie A2 (7.000,00) Camp. Naz. Calcio a 5 Maschile Serie A (10.000,00) Camp. Naz. Calcio a 5 Femminile Serie A (2.000,00) Camp. Naz. Calcio a 5 Serie A2 (8.000,00) Camp. Naz. Calcio a 5 Serie B (5.000,00) Camp. Reg. Serie C o C1 Calcio a 5 (2.500,00) Camp. Juniores Naz. (3.000,00) Camp.Juniores Reg. e Allenatore squadre minori (2.500,00) Camp. Naz. Under 21 Calcio a 5 (1.000,00) … oltre naturalmente ai rimborsi spese! (fonte: stralcio CU n.1 LND S.S. 2014/5)

33 La polizza dell’allenatore di calcio
Strategie per prevenire e risolvere le problematiche La polizza dell’allenatore di calcio Essere RESPONSABILI significa dover rendere conto delle proprie azioni, rispondere per le stesse e, in alcuni casi, anche per quelle degli altri. Proprio per questo motivo cerchiamo di insegnare quotidianamente ai nostri figli, alunni o atleti a essere responsabili, avvertendoli sin da giovani che le conseguenze delle loro azioni ricadranno, in primo luogo, su loro stessi e, in alcuni casi, anche su altri. Ed è proprio per limitare e tutelarci economicamente dal rischio delle ricadute negative causate dalle azioni od omissioni (nostre e delle persone di cui siamo tenuti a rispondere) che si rende necessaria l’esistenza o la stipula ex novo/integrativa di una polizza RCT con una compagnia assicuratrice. La polizza RCT tiene indenne l’assicurato -nel nostro caso l’allenatore- per il risarcimento di danni derivanti dalla responsabilità civile, mentre non lo tutela in caso di condanna penale a pena detentiva o comportante una multa o ammenda: in tal senso, la copertura può comprendere le sole spese di giudizio, se inserite nelle condizioni di polizza. Nel caso di condanna penale, comportante un obbligo al risarcimento, già quantificato dal giudice penale o da quantificarsi in sede civile, la polizza RCT garantisce la copertura dei danni pur trovandoci in ambito penale o derivante da un provvedimento di natura penale: infatti, di fronte a una condanna al risarcimento, quantificato o quantificabile, la natura patrimoniale dello stesso rientra nella garanzia prestata dalla polizza RCT.

34 Assicurare la crescita: perché?
Strategie per prevenire e risolvere le problematiche Assicurare la crescita: perché? Il bene tutelato dall'assicurazione RCT è l'intero patrimonio dell'assicurato, presente e futuro, poiché l'obbligo di risarcimento non vincola soltanto i beni presenti nel patrimonio del responsabile, al momento del verificarsi del fatto, potendo il danneggiato/creditore aggredire, attraverso un'azione di pignoramento, anche i beni futuri del debitore/responsabile stesso: a essere tutelato dall'assicurazione RCT non è un bene determinato ma un bene indeterminato. Se, nelle scuole, gli insegnanti, in numero sempre maggiore, stipulano polizze RCT individuali, cioè integrative - ricordiamo che gli istituti scolastici necessariamente hanno una polizza di responsabilità civile che tutela anche l'operato degli insegnanti e che il Dirigente Responsabile del plesso scolastico è obbligato per legge a contrarre - tale forma di tutela o autotutela non si realizza allo stesso modo per gli istruttori sportivi. Il problema si deve affrontare senza allarmismi, preferibilmente con l’ausilio di chi è più competente - un assicuratore di fiducia, ad esempio - verificando, ove possibile, le polizze già contratte da lega/federazione/club, ricordando comunque che: Il terzo danneggiato, potrebbe proporre una richiesta risarcitoria nei confronti di entrambe le parti o solamente una di esse (allenatore, club o entrambi) Le polizze RCT- contratte dalla Lega o Federazione di appartenenza o dallo stesso club- potrebbero avere scoperture, esclusioni, eccezioni o limitazioni di sorta, ad esempio in relazione a chi siano i «terzi» danneggiati, assai pericolose da scoprire «a babbo morto»: sul punto, proprio grazie a una verifica preventiva e ai consigli di un esperto, potremmo, invece, scoprire di essere già adeguatamente coperti dalle polizze in essere e di non avere bisogno di altro, se non DI TENERE GLI OCCHI SEMPRE BENE APERTI

35 Assicurare la crescita: come?
Strategie per prevenire e risolvere le problematiche Assicurare la crescita: come? L'allenatore può stipulare una polizza personale, di durata annuale, per la responsabilità civile, per fatti accidentali che cagionano danni a terzi, compresi gli stessi allievi . E’ opportuno che nella descrizione del rischio, da intendersi come oggetto dell'assicurazione, sia menzionata proprio l'attività svolta in qualità istruttore/allenatore per società affiliata alla Federazione Sportiva di appartenenza e svolta durante gli allenamenti, le partite ufficiali, le trasferte (compreso il rischio in itinere), compresa l'attività di accompagnatore in caso di gite organizzate dalla società stessa: in tal modo, possono essere coperte, a garanzia risarcitoria dell'allenatore sotto il profilo civile e quindi patrimoniale (per capitale, interessi e spese), tutte le ordinarie fattispecie verificabili nell’ambito della sua attività di istruttore, con un massimale per “sinistro”, previsto e inserito in polizza, comunque non inferiore a ,00 euro. Nel sottoscrivere una polizza RCT, è necessario prestare attenzione al corretto sviluppo dell'oggetto della copertura, anche su quanto espressamente escluso nel contratto: in tal caso, verifichiamo attentamente che non siano escluse proprio alcune di quelle attività che spesso ci vedono comunque impegnati, ad esempio l’accompagnamento, le preparazioni estive in località montane, le preparazioni atletiche al di fuori del campo sportivo o della palestra, le uscite in piscina, i tornei estivi o i post campionati, ecc.

36 Sito: www.allenatore.altervista.org
Facebook: Nella valigia dell’allenatore Roberto Alessio «Nella valigia dell’allenatore - Viaggio di un allenatore consapevole», III^ ed. a cura dell’autore, in e marzo 2014 AA.VV. «L’ordinamento sportivo», edito da CONI Servizi - Scuola dello Sport, aprile 2009 AA.VV. «Manuale delle associazioni sportive», a cura del CONI Regionale Piemonte, Edizioni Eutekne, gennaio 2006 Lorenzo Capaldo «Responsabilità civile della Scuola», Edizioni Simone, luglio 2007 Berardino de Simone «Responsabilità degli insegnanti e infortuni agli allievi durante le attività sportive», Società Stampa Sportiva Roma, 1998

37 Adesso possiamo iniziare


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