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COS’E’ L’INAIL L’INAIL assiste i lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali ( Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni.

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0 CORSO INAIL A CURA DELL’ITAL-UIL LOMBARDIA 08 aprile 2005 Infortunio

1 COS’E’ L’INAIL L’INAIL assiste i lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali ( Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) Deve garantire l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche in caso di inf/mp Eroga prestazioni economiche, mentre le prestazioni sanitarie vengono erogate dal SSN attraverso le ASL( Aziende Sanitarie Locali)

2 COS’E’ L’INAIL Dal 1965 ( anno in cui è stato emanato il T.U. sull’assicurazione contro gli inf e le mp- DPR 1124/65) a oggi, l’INAIL è molto cambiato. Con il D.lvo 38/2000, si è passati da un ruolo puramente risarcitorio a una fase attiva nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, come la prevenzione nei luoghi di lavoro e la riabilitazione e il reinserimento del lavoratore nella vita sociale oltre che lavorativa. Ruolo che attualmente è svolto in modo marginale.

3 SOGGETTI TUTELATI L’assicurazione INAIL si applica ai lavoratori dipendenti , agli autonomi, ai lavoratori italiani all’estero e a chi svolge un lavoro in ambito domestico. Agli alunni e agli insegnanti che svolgono esercitazioni tecniche e pratiche. I dipendenti pubblici – quando si trovino nelle condizioni disciplinate dal T.U.- oltre al riconoscimento della causa di servizio.

4 SOGGETTI TUTELATI Il personale dell’Ente Ferrovie s.p.a. e i dipendenti delle Poste Italiane a seguito della trasformazione giuridica degli Enti(privatizzazioni) I lavoratori parasubordinati e i lavoratori dell’area dirigenziale.

5 IL RAPPORTO ASSICURATIVO PREMI E CONTRIBUTI
Le spese per l’assicurazione sono a totale carico del datore di lavoro. Nei confronti del lavoratore non vengono operate trattenute di alcun genere. Il premio è collegato al rischio lavorativo e alle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro

6 IL RAPPORTO ASSICURATIVO PREMI E CONTRIBUTI
Le eccezioni sono: Gli artigiani e i coltivatori diretti, in quanto le figure del datore di lavoro e del lavoratore si sovrappongono. I lavoratori co-co-co o a progetto, in quanto il premio è 1/3 di esso a loro carico e 2/3 a carico del committente.

7 SEDE COMPETENTE A partire dal 12 luglio 2004, la sede competente a trattare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato.

8 PRESUPPOSTI CAUSA VIOLENTA OCCASIONE DI LAVORO INFORTUNIO SUL LAVORO
Art.2 T.U.1124/1965 “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni “ PRESUPPOSTI CAUSA VIOLENTA OCCASIONE DI LAVORO

9 1 2 3 4 Causa violenta ( Art. 2 T.U. ) ESTERNA:
dall’esterno verso l’interno a modifica dell’equilibrio biologico LA CAUSA DEVE ESSERE: 1 VIOLENTA : di forma acuta 2 RAPIDA : di intensità concentrata in breve lasso di tempo ... 3 4 EFFICIENTE: in grado di causare …...

10 Causa violenta ( Art. 2 T.U. )
ENERGIA MECCANICA ENERGIA ELETTRICA ENERGIA TERMICA INTOSSICAZIONI ACUTE Tagli, traumi, schiacciamenti, ecc. ... Scosse, folgorazioni Conduttore di calore, assideramento

11 Causa violenta ( Art. 2 T.U. )
INFEZIONI CAUSA PSICHICA Carbonchio tetano brucellosi leptospirosi morva sifilide vetrai epatite virale Rapina minacce altro ….

12 OCCASIONE DI LAVORO COLLEGAMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA INFORTUNIO
CONCETTO PIU’ AMPIO RISPETTO A “ SUL LUOGO DI LAVORO ” O “ DURANTE L’ORARIO DI LAVORO ” QUALSIASI SITUAZIONE RICOLLEGABILE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IN MODO DIRETTO O INDIRETTO COLLEGAMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA INFORTUNIO

13 TIPI DI RISCHIO Rischio specifico Rischio generico Rischio generico
aggravato Rischio elettivo

14 Grava sull’operaio come su ogni altra persona allo stesso modo
Rischio generico Grava sull’operaio come su ogni altra persona allo stesso modo

15 Proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa o inerente
Rischio specifico Proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa o inerente a un’attività connessa alla prestazione lavorativa

16 Il rischio che, pur essendo generico, subisce un incremento
aggravato Il rischio che, pur essendo generico, subisce un incremento qualitativo/quantitativo in dipendenza dell’attività lavorativa

17 E’ il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavorare
elettivo E’ il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavorare

18 colposo del lavoratore
INFORTUNIO Indennizzabile Quando deriva da Rischio specifico ( proprio/improprio ) Comportamento anche colposo del lavoratore Rischio generico aggravato

19 NON INFORTUNIO Quando deriva da Indennizzabile Comportamento doloso
Rischio Generico Comportamento doloso del lavoratore Rischio elettivo

20 L’infortunio in itinere
Il D.Lgs. N° 38/2000 L’infortunio in itinere Finalmente nel nuovo contesto normativo trova collocazione anche la tutela dell’infortunio in itinere originariamente non ricompreso nel testo unico, ma oggetto di ripetuti interventi della magistratura che hanno via via ampliato la tutela La nuova disposizione, tuttavia, non ha recuperato tutti i principi giurisprudenziali intervenuti nel tempo, d’altronde sarebbe stato pressoché impossibile farlo a fronte di una continua evoluzione

21 L’infortunio in itinere
Il D.Lgs. N° 38/2000 L’infortunio in itinere Definizione: è quello occorso al lavoratore - durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di abitazione a quello di lavoro; - durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; - durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, nel caso in cui non sia presente la mensa aziendale Sono escluse dalla tutela le interruzioni o le deviazioni dal percorso non dipendenti dal lavoro non necessitate

22 L’infortunio in itinere
Il D.Lgs. N° 38/2000 L’infortunio in itinere Si intendono necessitate le interruzioni dovute a: - cause di forza maggiore; - esigenze essenziali ed improrogabili - adempimento obblighi penalmente rilevanti E’ coperto anche l’uso del mezzo privato purché necessitato Sul concetto di necessitato sicuramente dovrà fare ulteriore chiarezza la giurisprudenza

23 INFORTUNIO IN ITINERE – INFORTUNIO OCCORSO
DURANTE IL PERCORSO CASA- LAVORO quando il mezzo usato sia l’unico a disposizione del lavoratore quando il percorso sia quello diretto o deviazioni necessitate quando l’orario imposto dall’organizzazione del lavoro che il lavoratore deve rispettare, sia tale da costringerlo ad affrontare un rischio della strada più grave a causa del tipo di percorso e del buio a causa delle avverse condizioni atmosferiche a causa degli utensili da trasportare ancorché scomodi ed ingombranti

24 INFORTUNIO SUL LAVORO LA DENUNCIA

25 Se ti è possibile intervieni subito
COME RESPONABILE DELLA SICUREZZA-cosa devi fare quando nella tua azienda succede un infortunio Se ti è possibile intervieni subito verifica il modulo di denuncia parla con i colleghi (raccogli informazioni) ricostruisci per quanto possibile il contesto nel quale è accaduto informa l’infortunato o la sua famiglia sulla possibilità di tutela gratuita da parte del patronato

26 COME RESPONABILE DELLA SICUREZZA-cosa devi fare quando nella tua azienda succede un infortunio
se non ti è possibile intervenire subito: informati appena ti è possibile verifica la copia della denuncia parlane con l’interessato (tutela) parlane con i colleghi per capire e ricostruire il contesto Tutto ciò ti sarà utile nell’esercizio del tuo ruolo ai fini della prevenzione e per garantire all’infortunato il suo diritto alla tutela

27 LE MALATTIE PROFESSIONALI
SONO DOVUTE ALL’AZIONE NOCIVA , LENTA E PROTRATTA NEL TEMPO, DI UN LAVORO O DEI FATTORI NEGATIVI PRESENTI NELL’AMBIENTE IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA. LE MALATTIE PROFESSIONALI ASSICURATE NELL’INDUSTRIA SONO 58, MENTRE IN AGRICOLTURA SONO 27. SONO ELENCATE IN UNA APPOSITA LISTA E SI DEFINISCONO TABELLATE. SONO INDENNIZZABILI INOLTRE LA SILICOSI E L’ASBESTOSI.

28 LE MALATTIE PROFESSIONALI
OGNI FORMA MORBOSA CHE POSSA RITENERSI CONSEGUENZA DI ATTIVITA’ LAVORATIVA PUO’ ESSERE DENUNCIATA ALL’INAIL ANCHE SE NON E’TABELLATA. IN QUESTO CASO OCCORRE DOCUMENTARE IL NESSO CAUSALE TRA IL LAVORO E LA M.P. ALCUNI ESEMPI DI MP NON TABELLATE: -IL TUNNEL CARPALE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO -AFFEZIONI ARTICOLARI QUALI ERNIE DORSALI DEGLI ASSISTENTI DELLE CASE DI RIPOSO .-AFFEZIONI PSICHICHE DA STRESS ( ORARIO PROLUNGATO ) - TUMORI DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORAZIONI CONSIDERATE CANCEROGENE. TUMORI DELLE FOSSE NASALI PER I LAVORATORI DEL LEGNO E DELLA PELLE -IPOACUSIA NEI MURATORI.

29 LA DENUNCIA DELLA M.P. IL LAVORATORE DEVE DENUNCIARE PER ISCRITTO, ANCHE ATTRAVERSO L’INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO AL DATORE DI LAVORO LA MALATTIA PROFESSIONALE ENTRO 15 GIORNI DALLA SUA MANIFESTAZIONE, PENA LA PERDITA DELL’INDENNIZZO PER IL TEMPO ANTECEDENTE LA DENUNCIA IL LAVORATORE PUO’ DENUNCIARE ALL’INAIL DI SUA INIZIATIVA LA M.P. E PUO’ CHIEDERE ALLA D.P.L., NEI CASI GRAVI, DI ACCERTARE LE CIRCOSTANZE IN CUI SI E’ MANIFESTATA LA MALATTIA. IL DATORE DI LAVORO DEVE INVIARE ALL’INAIL LA DENUNCIA DI M.P. ENTRO 5 GIORNI DA QUELLO IN CUI NE HA AVUTO NOTIZIA.

30 INCHIESTA DELLA AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA
IN CASO DI INFORTUNIO O DI M.P., CHE PROVOCANO LA MORTE O UNA INABILITA’ DI DURATA COMPLESSIVA SUPERIORE A 30 GIORNI, L’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA, TRASMETTE COPIA DELLA DENUNCIA, RICEVUTA DAL DATORE DI LAVORO, ALLA D.P.L. COMPETENTE PER IL TERRITORIO. LA D.P.L. DEVE PROCEDERE ALL’INCHIESTA E QUALORA SI CONFIGURINO IPOTESI DI REATO, IL VERBALE DOVRA’ ESSERE TRASMESSO ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA. SE IL PROCEDIMENTO PENALE SI CONCLUDE CON UNA SENTENZA DI CONDANNA, IL LAVORATORE O I SUOI FAMILIARI POSSONO CHIEDERE IL RISARCIMENTO IN SEDE CIVILE PER QUELLA PARTE DI DANNI NON INDENNIZZATI DALL’INAIL.

31 VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI?
IL LAVORATORE CHE HA SUBITO UN INFORTUNIO SUL LAVORO DEVE RENDERSI REPERIBILE ALLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO. LE FASCE ORARIE NON SI APPLICANO SOLO PER GLI ACCERTAMENTI DI MALATTIA ORDINARIA, MA ANCHE NEI CASI DI INABILITA’ CONSEGUENTI A INFORTUNIO. ( SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N DEL 9/11/2002)

32 VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI?
IN UNA PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ( LA N. 1247/02), ERA AFFERMATO CHE L’OBBLIGO DI DISPONIBILITA’ E’ LEGITTIMAMENTE REGOLABILE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. SI DEVE PERO’ OSSERVARE CHE NEL CASO ESAMINATO CON LA SENTENZA N /02, IL CONTRATTO NON CONTENEVA L’OBBLIGO DEL LAVORATORE INFORTUNATO DI ESSERE DISPONIBILE NELLE FASCE ORARIE.

33 VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI?
PRECEDENTI SENTENZE AVEVANO ESPRESSO ORIENTAMENTO CONTRARIO E LO STESSO INAIL HA CHIARITO LA NON APPLICABILITA’ DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 638/83 ( FASCE PER LE VISITE DI CONTROLLO) IN CASO DI INF/MP.

34 VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI?
LA CORTE DI CASSAZIONE HA FONDATO LA SUA DECISIONE SU UNA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. 1° COMMA: SONO VIETATI GLI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SULLA IDONEITA’ E SULLA INFERMITA’ PER INF./MP DEL DIPENDENTE. 2° COMMA: IL CONTROLLO DELLE ASSENZE PER INFERMITA’ PUO’ ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO ATTRAVERSO I SERVIZI ISPETTIVI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI COMPETENTI , I QUALI SONO TENUTI A COMPIERLO QUANDO IL DATORE DI LAVORO LO RICHIEDA.

35 VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI?
IL 2° COMMA PARLA SOLO DI INFERMITA’, PERTANTO LA CORTE HA RITENUTO CHE SI APPLICHI IL CONTROLLO ANCHE IN CASO DI INFORTUNIO. PARTENDO DA QUESTA PREMESSA , LA CORTE HA RITENUTO CHE SE NON CI FOSSERO LE FASCE ORARIE, I LAVORATORI SAREBBERO SVANTAGGIATI, PERCHE’ IL CONTROLLO POTREBBE ESSERE EFFETTUATO IN QUALSIASI MOMENTO.

36 VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI?
NON SI RIESCE COMUNQUE A CAPIRE CHE COSA ACCADREBBE SE IL LAVORATORE, PUR PRESENTE, SI RIFIUTASSE DI ESSERE CONTROLLATO. LA SENTENZA DESTA MOLTE PERPLESSITA’ ED E’ AUSPICABILE UN INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE PER SUPERARE LE ATTUALI INCERTEZZE.

37 PRESTAZIONI ECONOMICHE
IL LAVORATORE INFORTUNATO O AFFETTO DA M.P. CHE GLI IMPEDISCE DI LAVORARE HA DIRITTO AD AVERE DAL DATORE DI LAVORO: - L’INTERA RETRIBUZIONE PER IL GIORNO DELL’INFORTUNIO O DELLA MANIFESTAZIONE DELLA M.P. - IL 60% DELLA RETRIBUZIONE PER I PRIMI 3 GIORNI SUCCESSIVI, SALVO LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE FISSATE DAI CONTRATTI COLLETTIVI - L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DELL’INDENNITA’ DI TEMPORANEA EROGATA DALL’INAIL PER RAGGIUNGERE IL 100% DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA.

38 PRESTAZIONI ECONOMICHE
DALL’INAIL: L’INDENNITA’ DI TEMPORANEA A PARTIRE DAL 4° GIORNO SUCCESSIVO ALL’EVENTO, PARI AL 60% DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER I PRIMI 90 GIORNI E AL 75% DELLA STESSA, DAL 91° GIORNO IN POI. NUMEROSI CONTRATTI COLLETTIVI PREVEDONO CHE IL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ DI TEMPORANEA SIA FATTO DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA ( ART. 70 DPR 1124/65 ) , CHE SARA’ SUCCESSIVAMENTE RIMBORSATA DALL’INAIL.

39 LA RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE PER INFORTUNI E MP ANTECEDENTI AL 25/7/2000
GLI EVENTI CHE ABBIANO PROVOCATO UNA DIMINUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA SUPERIORE AL 10% DANNO DIRITTO A UNA RENDITA. LA RENDITA, COMMISURATA ALLA RETRIBUZIONE E ALLA GRAVITA’ DEL DANNO, E’ SOGGETTA A VARIAZIONI NEL CASO DI PEGGIORAMENTO O MIGLIORAMENTO . - REVISIONI ATIVE (INAIL) - REVISIONI PASSIVE (LAVORATORE)

40 LA RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE PER INFORTUNI E MP ANTECEDENTI AL 25/7/2000
CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA SE IN SEDE DI ULTIMA REVISIONE , RISULTA UN GRADO DI INABILITA’ TRA L’11% E IL 15%, L’INAIL LIQUIDA IL VALORE CAPITALE DELLA RENDITA. L’ULTIMA REVISIONE SI ATTUA DOPO 10 ANNI DALLA DATA DI COSTITUZIONE PER INFORTUNIO, OPPURE DOPO 15 ANNI DALLA DATA DI COSTITUZIONE DA MALATTIA PROFESSIONALE.

41 L’INDENNIZZO PER INABILITA’ PERMANENTE (ART.13 D.LGS. 38/2000)
INF/MP DAL 25 LUGLIO 2000 A COPERTURA DEL “DANNO BIOLOGICO” OVVERO DELLA LESIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA SUBITA DAL LAVORATORE , PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE A PARTIRE DAL 25/7/2000 E’ STATO PREVISTO UN INDENNIZZO.

42 L’INDENNIZZO PER INABILITA’ PERMANENTE (ART.13 D.LGS. 38/2000)
DANNO BIOLOGICO A PARTIRE DAL 25/7/2000 GLI INF. E LE M.P. VENGONO INDENNIZZATE : IN CONTO CAPITALE SE IL DANNO E’ DI GRAVITA’ COMPRESA TRA IL 6% E IL 15%. CON UNA RENDITA COMPOSTA DA DANNO BIOLOGICO E RIDOTTA CAPACITA’ LAVORATIVA PER DANNI DI GRAVITA’ SUPERIORE AL 15% NESSUN INDENNIZZO PER DANNI DI GRAVITA’ INFERIORE AL 6% ( FRANCHIGIA)

43 DANNO BIOLOGICO L’INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO E’ AREDITTUALE, IN QUANTO LA MENOMAZIONE PRODUCE LO STESSO PREGIUDIZIO PER TUTTI GLI ESSERI UMANI. E’ CRESCENTE AL CRESCERE DELLA GRAVITA’ DEL DANNO. E’ VARIABILE IN FUNZIONE DELL’ETA’( DECRESCE AL CRESCERE DELL’ETA’) E’ VARIABILE IN FUNZIONE DEL SESSO( TIENE CONTO DELLA MAGGIORE LONGEVITA’ FEMMINILE)

44 DANNO BIOLOGICO SISTEMA DI INDENNIZZO IN CAPITALE
DANNO DA 6% A 15% IL DANNO BIOLOGICO SI FISSA STABILENDO LA GRAVITA’ DELLE MENOMAZIONI E CONSIDERANDO IL SESSO E L’ETA’ DEL SOGGETTO. IL DANNO BIOLOGICO CRESCE CON L’AUMENTARE DEL DANNO E DIMINUISCE CON L’AUMENTARE DELL’ETA’.

45 DANNO BIOLOGICO SISTEMA DI INDENNIZZO IN CAPITALE
DANNO DA 6% A 15%: ESEMPIO UOMO- GRADO 6% ETA’ 21 ANNI INDENNIZZO IN CAPITALE € 4710,09 UOMO- GRADO 6% ETA’ 51 ANNI INDENNIZZO IN CAPITALE € 3222,69 DONNA – GRADO 6% ETA’ 21 ANNI INDENNIZZO IN CAPITALE € 5151,66 DONNA – GRADO 6% ETA’ 51 ANNI INDENNIZZO IN CAPITALE € 3524,82

46 INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA DANNO DAL 16% AL 100%
SI UTILIZZA UNA TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO CHE CONTIENE I VALORI DELLA RENDITA ANNUA IN CORRISPONDENZA AL SOLO GRADO DI MENOMAZIONE, IN QUANTO L’ETA’ E IL SESSO DEL DANNEGGIATO, INCIDENDO SULLA DURATA DELLA RENDITA VITALIZIA, DETERMINANO LA DIVERSIFICAZIONE DELL’INDENNIZZO GLOBALE. INOLTRE E’ PREVISTA UNA ULTERIORE QUOTA DI RENDITA, IN AGGIUNTA A QUELLA PER DANNO BIOLOGICO, CHE INTENDE RISARCIRE LE CONSEGUENZE PATRIMONIALI, PRESUNTE PER LEGGE, DELLA MENOMAZIONE.

47 INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA DANNO DAL 16% AL 100%
TALE QUOTA DI RENDITA E’ COMMISURATA AL GRADO DI MENOMAZIONE E A UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA, UTILIZZANDO UNA APPOSITA TABELLA DEI COEFFICIENTI. LA RETRIBUZIONE PERCEPITA SI CONSIDERA ENTRO I LIMITI MINIMI E MASSIMI FISSATI PER LEGGE. ATTUALMENTE € 12360,60 RETR.MINIMA € 22955,40 RETR.MASSIMA

48 INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA DANNO DAL 16% AL 100%
IPOTIZZIAMO QUINDI UN INFORTUNATO CON IL 16% , CHE GUADAGNA 20000,00 € ALL’ANNO, IL CALCOLO SI EFFETTUA IN QUESTO MODO. IL DANNO BIOLOGICO E’ DI 1032,91 ANNUO LA RETRIBUZIONE DI 20000,00 € E’ ALL’INTERNO DEL MIN/MAX, PERTANTO SI CONSIDERA PER INTERO, MOLTIPLICANDOLA PER UN COEFFICIENTE RICAVATO DALLA TABELLA APPOSITA, CHE CON IL16% E’ LO 0,4.

49 INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA DANNO DAL 16% AL 100%
CALCOLIAMO LA RENDITA 20000,00 x 0,4 = 8000,00 € x 16%= 1280,00 € 1280, ,91 = 192,74 € MENSILI 12

50 QUOTE INTEGRATIVE SPETTANO AL TITOLARE DI RENDITA CHE SIA CONIUGATO E/O ABBIA FIGLI A CARICO. PER OGNI PERSONA SPETTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 5%. PER IL CONIUGE NON SEPARATO SPETTANO ANCHE SE NON E’ A CARICO, DIVERSAMENTE DAI FIGLI CHE DEBBONO ESSERE A CARICO. FINO AI 18 ANNI SE NON LAVORANO, FINO AI 21 ANNI SE SONO STUDENTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, FINO AI 26 ANNI SE UNIVERSITARI. A PRESCINDERE DALL’ETA’ IN CASO DI INABILITA’.

51 REVISIONE RENDITA CON IL D.LVO N. 38/2000, IN CASO DI AGGRAVAMENTO ( ENTRO 10 ANNI DALLA DATA DELL’INFORTUNIO O ENTRO 15 ANNI DALLA M.P.) SI PUO’ CHIEDERE LA REVISIONE UNA SOLA VOLTA PER I DANNI INFERIORI AL 16%. RESTA COMUNQUE AMMESSA LA POSSIBILITA’ DI ULTERIORI DOMANDE DI AGGRAVAMENTO PER RAGGIUNGERE IL DIRITTO ALLA RENDITA. (ALMENO IL 16%)

52 REVISIONE RENDITA LE REVISIONI PER GLI INFORTUNI SONO SCADENZATE PER LEGGE E AVVENGONO NEI PRIMI 4 ANNI , OGNI ANNO -SUCCESSIVAMENTE AL 7° ANNO E INFINE AL 10° ANNO. PER LE MALATTIE PROFESSIONALI , FINO AL 15° ANNO E POSSONO AVERE CADENZA ANNUALE. PER LE SILICOSI, LE ASBESTOSI E PER MALATTIE NEOPLASTICHE INFETTIVE O PARASSITARIE SONO SEMPRE POSSIBILI SENZA SCADENZA.

53 REVISIONE RENDITA REVISIONE ATTIVA: ATTIVATA DALL’INAIL.
REVISIONE PASSIVA: ATTIVATA DA PARTE DELL’INTERESSATO. A TALI REVISIONI PASSIVE POSSONO ACCEDERVI ANCHE I NON TITOLARI DI RENDITA.

54 DISCIPLINA DELLE PREESISTENZE NON LAVORATIVE
LE MENOMAZIONI PREESISTENTI DERIVANTI DA FATTI ESTRANEI AL LAVORO, ASSUMONO RILEVANZA SOLO SE CONCORRENTI ED AGGRAVANTI ALLE MENOMAZIONI DI ORIGINE LAVORATIVA.

55 DISCIPLINA DELLE PREESISTENZE LAVORATIVE
PREESISTENZE INDENNIZZATE IN RENDITA: IN QUESTO CASO IL GRADO DEL NUOVO INFORTUNIO VIENE VALUTATO SENZA TENERE CONTO DELLE PREESISTENZE, ANCHE PERCHE’ IL LAVORATORE CONTINUERA’ A PERCEPIRE ANCHE LA PRECEDENTE RENDITA. PREESISTENZE NON INDENNIZZATE IN RENDITA: IN QUESTO CASO LE PREESISTENZE ASSUMONO RILEVANZA SOLO SE CONCORRENTI ED AGGRAVANTI.

56 LA PRESCRIZIONE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SI PRESCRIVE NEL TERMINE DI 3 ANNI E 150 GIORNI (210 PER LE REVISIONI) DAL MOMENTO IN CUI IL DANNO RISULTA ESSERE INDENNIZZABILE E CIOE’ RAGGIUNGE IL GRADO DELL’11% PER I CASI ANTE 25/7/2000 E PER QUELLI SUCCESSIVI, QUANDO L’INABILITA’ RAGGIUNGE IL 6%

57 INTEGRAZIONE ALLA RENDITA
NEL CASO DI RICADUTE, DURANTE IL PERIODO DELLE CURE E FINO A QUANDO IL TITOLARE DELLA RENDITA NON PUO’LAVORARE, L’INAIL INTEGRA LA RENDITA DI INABILITA’ FINO ALLA MISURA MASSIMA DELL’INDENNITA’ PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA. L’INTEGRAZIONE E’ DOVUTA ANCHE AL LAVORATORE DISOCCUPATO.

58 RENDITA AI SUPERSTITI IN CASO DI INFORTUNIO MORTALE O
IN CASO DI DECESSO DI TITOLARE DI RENDITA CAUSATA DALLA PATOLOGIA PER LA QUALE LA RENDITA VIENE EROGATA, I SUPERSTITI POSSONO FARE LA DOMANDA ALL’INAIL PER OTTENERE LA RENDITA DI REVERSIBILITA’. L’INAIL E’ COMUNQUE TENUTO A COMUNICARE AI SUPERSTITI DEL TITOLARE DI RENDITA DI QUESTA POSSIBILITA’. IL TERMINE PER LA RICHIESTA, PENA LA DECADENZA, E’ DI 90 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA SUDDETTA COMUNICAZIONE.

59 RENDITA AI SUPERSTITI LE QUOTE SPETTANO AL MAX FINO AL 100%.
50% AL CONIUGE SUPERSTITE 20% AI FIGLI INABILI O MINORENNI, FINO AI 21 ANNI PER LA FREQUENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE, FINO AI 26 ANNI PER UNIVERSITARI CON FREQUENZA DEL NORMALE CORSO DI LAUREA.

60 ASSEGNO FUNERARIO NE HANNO DIRITTO I SUPERSTITI DI LAVORATORI DECEDUTI A CAUSA DI INFORTUNIO SUL LAVORO O M.P. IN ALTERNATIVA CHIUNQUE DIMOSTRI DI AVERE SOSTENUTO LE SPESE FUNERARIE. G.U. N. 281 DEL 30/11/04 ATTUALMENTE L’IMPORTO E’ DI 1630,73 €

61 SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE
QUANDO IL DECESSO DEL TITOLARE DI RENDITA NON INFERIORE AL 65%, SIA AVVENUTO PER CAUSE NON DIPENDENTI DALL’EVENTO CHE HA DETERMINATO LA CONCESSIONE DELLA RENDITA , IL CONIUGE E I FIGLI HANNO DIRITTO ALLA PRESTAZIONE, A CONDIZIONE CHE NON PERCEPISCONO RENDITE, PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVIDENZIALI O ALTRI REDDITI, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A QUELLO DELL’ASSEGNO SPECIALE IN PRESENZA DI REDDITI INFERIORI, L’INAIL CORRISPONDE LA DIFFERENZA. I REDDITI SONO QUELLI DELL’ANNO PRECEDENTE ALL’EVENTO.

62 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
SPETTA AL TITOLARE DI RENDITA PER INABILITA’ AL 100% CHE PRESENTI MENOMAZIONI TALI PER CUI ABBIA BISOGNO DI ESSERE ASSISTITO DA ALTRA PERSONA E PURCHE’ GIA’ NON PROVVEDANO ALTRE ISTITUZIONI. G.U. N. 281 DEL 30/11/04 ATTUALMENTE E’ DI € 406,99

63 ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’
NE FRUISCONO GLI INVALIDI CON INABILITA’ SUPERIORE AL 33%( VALUTATA SECONDO LE TABELLE DEL T.U. 1124/65) , DICHIARATI INIDONEI E QUINDI INCOLLOCABILI PRESSO AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE.(E’ L’INAIL CHE ACCERTA PER ORA L’INIDONEITA’) E’ UN ASSEGNO MENSILE, IL CUI VALORE VIENE RIVALUTATO ANNUALMENTE CON D.M. VALORE ATTUALE € 210,43 G.U. DEL 7/9/04

64 RENDITA DI PASSAGGIO VIENE CORRISPOSTA, IN AGGIUNTA ALLE ALTRE PRESTAZIONI, AL LAVORATORE AFFETTO DA ASBESTOSI O SILICOSI, CON INABILITA’ DI QUALUNQUE GRADO, PURCHE’ NON SUPERIORE ALL’80%, CHE ABBIA VOLONTARIAMENTE ABBANDONATO PER RAGIONI DI SALUTE, LA LAVORAZIONE CHE HA PROVOCATO LA MALATTIA.

65 RNDITA DI PASSAGGIO VIENE CORRISPOSTA PER UN ANNO DALLA DATA DI ABBANDONO DELLA LAVORAZIONE. L’IMPORTO E’ PARI AI 2/3 DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA . PUO’ ESSERE RICONOSCIUTA UNA SECONDA VOLTA , ENTRO 10 ANNI DALLA PRIMA, A CONDIZIONE CHE LA NUOVA LAVORAZIONE, PURCHE’ NON SILICOTIGENA, RISULTI COMUNQUE DANNOSA PER LA SUA MALATTIA.

66 CURE TERMALI E SOGGIORNI CLIMATICI
SPETTANO AI TITOLARI DI RENDITA PER I QUALI NON SIA SCADUTO IL TERMINE REVISIONALE E AI MALATI DI SILICOSI E ASBESTOSI SENZA LIMITE TEMPORALE. CONSISTONO NELL’EFFETTUARE CURE E SOGGIORNI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE CON L’INAIL LA CONCESSIONE E’ DATA DAL MEDICO DELL’INAIL LE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO SONO A CARICO DELL’INAIL, SIA PER L’INVALIDO SIA PER L’EVENTUALE ACCOMPAGNATORE, SE VIENE DIMOSTRATA LA NECESSITA’ DELLA SUA PRESENZA. GLI ONERI DELLE CURE SONO A CARICO DEL S.S.N., SALVO IL PAGAMENTO DEL TICKET PER I NON ESENTI (ATTUALMENTE E’ DI 50,00 €)

67 BREVETTO E DISTINTIVO D’ONORE
E’ UNA PRESTAZIONE ONORIFICA ED ECONOMICA . SI OTTIENE CON UNA INABILITA’ NON INFERIORE AL 50% LA PRESTAZIONE VIENE FORNITA UNA SOLA VOLTA L’IMPORTO VARIA SE IL RICHIEDENTE E’ GRANDE INVALIDO(80-100%)- € 127,05---OPPURE MUTILATO DEL LAVORO(50%-79%)- €95,03

68 EROGAZIONE INTEGRATIVA DI FINE ANNO
SPETTA AI TITOLARI DI RENDITA PER DANNO RICONOSCIUTO TRA L’80% E IL 100%, CON REDDITI POSSEDUTI NON SUPERIORI AI LIMITI CHE L’INAIL STABILISCE OGNI ANNO.

69 ASSICURAZIONE INAIL A CHI SVOLGE LAVORO DOMESTICO
AVERE UN’ETA’ COMPRESA TRA I 18 ED I 65 ANNI SVOLGERE IN VIA ESCLUSIVA E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, LAVORO DOMESTICO. NON AVERE ALTRA ATTIVITA’ PER LA QUALE SUSSISTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALTRO ENTE O CASSA PREVIDENZIALE

70 RENDITA DIRETTA A CHI SVOLGE LAVORO DOMESTICO
AVERE RIPORTATO UN INFORTUNIO DA CUI CONSEGUE UNA INABILITA’ PERMANENTE , UGUALE O SUPERIORE AL 33% NON E’ REVERSIBILE – COSTO ANNUO ASSICURAZIONE €12,91


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