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Valentina Noviello Ciclo di Seminari Progetto “Migrazioni”-CNR

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Presentazione sul tema: "Valentina Noviello Ciclo di Seminari Progetto “Migrazioni”-CNR"— Transcript della presentazione:

1 IMMIGRATI E INTEGRAZIONE IN EUROPA: IL CASO DI FRANCIA, GRAN BRETAGNA, GERMANIA, SPAGNA E ITALIA
Valentina Noviello Ciclo di Seminari Progetto “Migrazioni”-CNR Aula seminariale ISSM- Area della Ricerca di Napoli 22 Febbraio 2011

2 OBIETTIVO DELLA RICERCA:
L’obiettivo generale dello studio è quello di verificare il processo di integrazione degli immigrati e il livello di armonizzazione delle politiche comunitarie con quelle nazionali nei seguenti paesi: Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia, che fra quelli europei, raccolgono il maggior numero di presenze straniere.  In particolare, si intende evidenziare la differente gestione governativa in materia di migrazione, afferente ad ogni stato, cercando di individuare, attraverso la comparazione, un modello di riferimento in cui sia possibile riscontrare un’adeguata gestione delle politiche di migrazione ed un soddisfacente risultato di integrazione.  In riferimento al processo di integrazione un ulteriore focus analitico mira a verificare l’ effettiva tutela degli immigrati in Europa. confrontando i dati emersi dall’analisi delle norme (internazionali/ nazionali), con quelli derivati dalle condizioni di vita, in particolare per quanto concerne il diritto all’alloggio e la formazione culturale degli immigrati.

3 STRUTTURA DELLO STUDIO:
I Le politiche migratorie riguardo la GESTIONE DEI FLUSSI ( ): 1) Politiche migratorie COMUNITARIE: analisi delle normative dell’ UE 2) Politiche migratorie NAZIONALI: analisi delle normative di Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia II Le politiche di INTEGRAZIONE: 1) Il concetto di INEGRAZIONE 2) L’integrazione a livello INTERNAZIONALE: i Patti del 1966 - D. Civili e Politici - D. Economici,Sociali,Culturali 3) Il Diritto all’ALLOGGIO e all’ INTEGRAZIONE CULTURALE nei 5 Paesi di riferimento III Risultati della ricerca: 1) Analisi comparativa 2) Conclusioni

4 LE POLITICHE COMUNITARIE
NEL 1970: L’AUMENTO DEI FLUSSI MIGRATORI GENERA PER I GOVERNI EUROPEI L’ESIGENZA DI RIDEFINIRE CONTESTUALMENTE LE NORMATIVE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E CREARE STRATEGIE ARMONIZZATE PER INCREMENTARE LA COOPERAZIONE DI SVILUPPO PER LA GESTIONE OTTIMALE DEGLI STESSI FLUSSI MIGRATORI ● ( )TRATTATO DI ROMA scopo di trasformare la situazione economica Europea ● (1986) ATTO UNICO EUROPEO misure e gruppi di lavoro in materia di migrazione: (GruppoTrevi,Roma,’75) ● (1985) TRATTATO DI SCHENGHEN eliminare le frontiere interne alla Comunità/rafforz. le esterne ● (1993) TRATTATO DI MAASTRICHT O TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA -Creazione dell’UE -Il vecchio scopo economico, viene superato: emergono altri scopi in materia di visti di ingresso, lotta contro l’immigrazione clandestina e maggiore cooperazione doganale ● (1997) TRATTATO DI AMSTERDAM - Scopo di omogeneizzare a livello europeo le norme relative all’immigrazione ● (1999) CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE: per far sì che l’UE divenisse uno spazio di libertà, sicurezza, giustizia:“I CAPISALDI DI TAMPERE: 1) Partenariato con i paesi di origine per promuovere lo sviluppo comune; 2) regime europeo comunitario in materia di asilo; 3) equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi; 4) gestione dei flussi migratori ● (2004) POLITICA EUROPEA DI VICINANZA (PEV) – si promuove, per i Paesi confinanti con l’Unione stessa, la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, nel rispetto dei valori comuni e della democrazia.  LA COMMISSIONE EUROPEA iniziò a valutare: - Il controllo dei flussi migratori - Il rafforzamento delle politiche di integrazione degli immigrati – Le cause dei flussi di migrazione  PATTO EUROPEO SULL’ IMMIGRAZIONE E SULL’ ASILO : favorisce l’integrazione e rafforza il controllo dei flussi

5 LA FRANCIA ANNI ’80 : Il Governo francese, pur sostenendo e difendendo i diritti degli immigrati legalmente presenti nel Paese, tendeva a mantenere un principio di CHIUSURA DELLE FRONTIERE Misure a favore della lotta contro l’immigrazione clandestina e per l’integrazione delle popolazioni immigrate Era in vigore il principio dello Jus Loci ( cittadinanza determinata dal luogo di nascita del cittadino, indipendentemente da quello dei genitori) - la politica adoperata riaffermava la lotta contro l’immigrazione clandestina, modalità molto rigide alle frontiere e impedimenti per i ricongiungimenti familiari LEGGI DI PASQUA (dal nome del precedente Ministro C. Pasqua), molto restrittive: prevedevano un iter burocratico molto complesso per la concessione del certificato di alloggio, che prima era garantito LEGGE DEBRE’ era ancora più restrittiva nei confronti degli immigrati 1998 – LEGGE CHÉVENEMENT sopprimeva il certificato di alloggio e favoriva l’immigrazione qualificata/ legame tra certificato di residenza e contratto di integrazione (dimostr.di aver risieduto 5anni) L. 2003/1999 SARCOSY restrittiva normative rigide rispetto agli ingressi e misure per l’immigrazione clandestina, come la schedatura attraverso le impronte digitali e i dati biometrici Prevaleva una politica di controllo, selezione degli immigrati e lotta all’immigrazione clandestina 2007 – L. HORTEFEUX n.911 molto rigida verso l’ingresso e il soggiorno degli stranieri

6 LA GRAN BRETAGNA 1948 NATIONALITY ACT concedeva agli stranieri facenti parte del vecchio Commonwealth di entrare liberamente nel Paese, perché considerati automaticamente come cittadini britannici 1962 I COMMONWEALTH IMMIGRANTS ACT miravano a regolare i flussi e punivano l’immigrazione 1968 II COMMONWEALTH IMMIGRANTS ACT clandestina 1971 III COMMONWEALTH IMMIGRANTS ACT 1965 I RACE RELACTION ACT 1968 II RACE RELACTION ACT leggi contro la discriminazione per motivi di colore, 1976 III RACE RELACTION ACT razza e origine etnica 1981 BRITISH NATIONALITY ACT - concedeva misure per l’ottenimento dei visti di ingresso degli immigrati nel paese 1993 ASYLUM AND IMMIGRATION APPEALS adottavano nuovi provvedimenti di controllo per gli 2004 ASYLUM AND IMMIGRATION ACT immigrati e i richiedenti asilo 2002 WITHE PAPER - riconosceva che le immigrazioni legali da parte di lavoratori specializzati comportavano vantaggi, stimolando la crescita dell’economia mondiale e dell’arricchimento sociale 2005 CONTROLLING OUR BORDERS - facilitava la migrazione legale, favorendo l’ingresso dei lavoratori specializzati (laureati in ingegneria …) 2006 IMMIGRATION EUROPEAN AREA - regolava ulteriormente i flussi all’interno dello spazio economico europeo, attraverso misure specifiche sul diritto di soggiorno 2007 UK BORDERS ACT -introduceva la registrazione biometrica degli immigrati

7 LA GERMANIA Legislazione incentrata sull’ “IMMIGRATION AUF ZEIT” o “Immigrazione temporanea” secondo il modello GASTARBEITER dei “lavoratori ospiti” per cui erano previsti dormitori a carico dei datori di lavoro ●iniziative sociali, culturali e formative mirate a privilegiare i legami con i Paesi di origine, ●vigeva lo Jus sanguinis (il diritto di cittadinanza era determinato dalla quella del genitore) Le frontiere erano chiuse e la legge era molto restrittiva ( era espulso chi non poteva mantenersi a proprio carico; i ricongiungimenti familiari erano concessi dopo 3 anni). Si basava sulla L. del ’65, che attribuiva alle autorità la completa decisione di concedere o meno il permesso di soggiorno. (Governo Khol) “Nuova legge sugli stranieri” riaffermava lo Jus snguinis; “premi di ritorno”10.500marchi // L.“Sul diritto di soggiorno”: obbligo di dim. di vivere a proprio carico e conoscere la lingua (Governo Shily) : introdusse alcune norme dello Jus soli (un bambino nato in Germania, poteva essere considerato cittadino tedesco se uno dei genitori viveva in Germania da 8 anni)/ Carta Verde (resid. 5 anni per gli immigrati altamente qualificati) Dopo l’11 settembre la legislazione mirava sempre più al controllo dei flussi e al privilegio verso gli stranieri lavoratori. (Governo Shroeder) “Nuova legge sugli stranieri” o “Aufenthaltsgesetz” : privilegiava gli stranieri altamente qualificati a cui si offriva il diritto di soggiorno, che dopo 5 anni garantiva il permesso, di durata illimitata (Governo Merkel) sensibile alla tematica dell’integrazione istituiva corsi di lingua per gli stranieri, obbligatori per la concretizzazione del processo di integrazione ●stanziava fondi a favore dell’integrazione

8 LA SPAGNA 1985 – “LEY ORGANICA” n. 7 “Sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna” :per regolarizzare i flussi di immigrati entranti nel Paese (erano considerati “presenze temporanee” 1996 – LEY 4/2000 voluta da 3 partiti: Iziquerda Unida, Convergencia e Uniò e Grupo Mixto, che affrontavano il tema dell’integrazione, i diritti e la libertà degli stranieri in Spagna 2000 – (Governo Aznàr) LEY 8/2000 restrittiva verso l’immigrazione prevedeva: misure sul lavoro (l’immigrato doveva dimostrare di mantenersi a proprio carico e di avere validi documenti); e più controllo sulle entrate dei clandestini 2003 – LEY 14/2003 a favore dell’integrazione, prevedeva: offerte di lavoro stagionale per gli stranieri provenienti da Paesi con cui la Spagna avesse stipulato accordi (Polonia, Bulgaria, Romania) ● faceva prevalere il diritto dello Jus sanguinis (compiuti 18 anni il cittadino poteva scegliere per quale cittadinanza optare) ● il diritto di voto per gli stranieri era basato sul principio di reciprocità ( a patto che ai cittadini venisse dato lo stesso diritto nei Paesi da cui provenivano gli immigrati) 2004 – (Governo Zapatero) ● regolarizzazione degli immigrati illegali inseriti nel mercato di lavoro ● incentivava l’ingresso degli immigrati nel mercato del lavoro, considerando il processo di immigrazione necessario anche per la crescita economica del Paese 2005 – Sanatoria per gli immigrati che possedevano un contratto di lavo regolare e che erano presenti nel territorio da almeno 3 mesi prima della stipula del contratto 2007 – Nuove misure per incentivare il ritorno degli immigrati che in Spagna erano rimasti senza occupazione lavorativa e microcrediti per avviare attività economiche nei Paesi di origine L.13/2007 contro il traffico illegale

9 L’ITALIA L. 943 “Sulle Norme in materia di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le migrazioni clandestine”: riconosceva ai lavoratori stranieri, gli stessi diritti dei lavoratori italiani L. n. 39/1990 o L. Martelli (dal nome del Vicepresidente del Consiglio incaricato in materia di immigrazione), prevedeva: interventi a favore dell’integrazione sociale e culturale; garantiva l’iscrizione gratuita all’assistenza sanitaria per 3 anni; stanziava fondi per implementare il diritto all’istruzione e alla casa L. 91/2002 prevedeva lo Jus sanguinis e agevolava l’acquisizione della cittadinanza solo per alcune categorie di stranieri, come gli ex cittadini italiani Decreto Dini (proposto 4 volte, decadde); L. 19/1995 volta al controllo delle frontiere, era restrittiva verso i clandestini L. Turco- Napolitano, confluita nel D.Lgs. N. 286 detto Testo Unico delle disposizioni in materia di migrazione, prevedeva: misure per l’integrazione degli immigrati presenti da 5 anni nel Paese; permessi di 6 mesi per il lavoro stagionale; agevolazioni per l’esercizio del lavoro autonomo; misure contro l’immigrazione clandestina; iniziative socio-culturali L. Bossi-Fini, molto restrittiva nei confronti degli immigrati, prevedeva: l’obbligo della stipula di un contratto di lavoro dal Paese di origine, come unica modalità di ingresso; il collegamento tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro; misure restrittive verso gli asilanti politici; aumento del tempo necessario di residenza (a 6 anni), per poter richiedere la carta di soggiorno permanente; sanatoria per colf e badanti ( una persona in regola per l’attività domestica, due per l’assistenza agli anziani); validità di 2 anni al permesso di soggiorno L. n. 125 Nuovo Pacchetto Sicurezza, rafforzava i principi della legge precedente, al fine di “contrastare il fenomeno dell’ illegalità diffusa, collegata all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata”; l’immigrato che non si mantiene a suo carico, dopo 3 mesi deve rientrare nel paese di origine;

10 LE POLITICHE MIGRATORIE COMUNITARIE E NAZIONALI
Finora esaminate, sembrano essere orientate maggiormente verso la GESTIONE ed il CONTROLLO dei flussi: ● Da un lato emerge l’esigenza di rafforzare le politiche di frontiera nei confronti dei nuovi ingressi ● Dall’altro ci si sforza di attuare strategie adeguate che favoriscano l’inserimento degli immigrati regolari, ma queste ultime, risultano non ancora efficaci per giungere ad un risultato soddisfacente di integrazione

11 INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI
IL FULCRO DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE RUOTA ATTORNO A DUE PROCESSI FONDAMENTALI: - Eliminazione delle disuguaglianze i cui responsabili sono lo Stato e gli operatori del settore - Acquisizione delle competenze in materia integrazione i cui i responsabili sono lo Stato e gli operatori del settore, ma anche il singolo immigrato e tutta la popolazione accogliente CONCETTO DI INTEGRAZIONE, ANCORA OGGI, NON E’ BEN DEFINITO: XV Rapporto sull’immigrazione Caritas/Migrantes “Immigrazione è globalizzazione” 2005: (…) Il concetto di integrazione è sbiadito. Il nostro atteggiamento è incerto e contraddittorio: da alcuni indagini risulta che il 30% degli intervistati pensa che l’Europa debba difendersi da contaminazioni esterne e circa il 60% ritiene giustificata la paura nei confronti degli immigrati e li considera la causa principale dell’aumento della violenza. Persistono ancora una serie di stereotipi sul ruolo degli immigrati e il comportamento generale nei loro confronti è fortemente discriminatorio (…) IMPEGNO E COOPERAZIONE TRA SISTEMI DI GOVERNO, PREVIDENZA SOCIALE, SOCIETA’ CIVILE FAVORISCONO IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL’IMMIGRATO, APPORTANDO VALORE AGGIUNTO AL PAESE DI ACCOGLIENZA E A QUELLO DI ORIGINE

12 INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI
UN PASSO IN AVANTI… Dal 2005 l’UE possiede un’ “AGENDA COMUNE PER L’INTEGRAZIONE” dove sono riportate rigorose norme antidiscriminatorie che si basano su: ● APPROCCIO PIU’ COERENTE VERSO L’INTEGRAZIONE A LIVELLO EUROPEO ● RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI ● LA NON DISCRIMINAZIONE (diretta e indiretta) ● PARITA’ DI OPPORTUNITA’ PER TUTTI Nell’ AGENDA, sono inoltre indicate norme non propriamente giuridiche (mediazione e procedure di reclamo), utili per soddisfare le esigenze dell’immigrato agevolando l’accesso e la partecipazione alla vita civile.

13 INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI
UN PASSO IN AVANTI… Nel giugno 2010 si è tenuto a Bruxelles il terzo Forum sull’Integrazione in  Europa, in cui si è discusso circa la NECESSITA’ di adottare ulteriori iniziative studiate ad hoc che mirino alla salvaguardia dei Diritti degli immigrati. Le proposte emerse riguardano: - formazione - lotta alla xenofobia - interventi di risanamento urbano  L’UE si appresta a definire una nuova Agenda di interventi che riguardano in particolare:       ● La definizione di criteri condivisi di misura della capacità dei singoli Paesi di integrare gli immigrati ● Il miglioramento degli strumenti comunitari che favoriscono l’integrazione degli immigrati        ● Il coordinamento delle misure di integrazione tra i diversi Paesi aderenti

14 LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE Nell’ambito dei Diritti Umani …
 Dopo la II Guerra Mondiale, come conseguenza agli orrori del nazismo, si posero le basi per la nascita di una società in cui l’uomo risultasse libero dalle prevaricazioni sociali- culturali – economiche 1945: Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite (ONU) Scopo: cooperazione internazionale in materia di sviluppo economico; progresso socio culturale; diritti umani; sicurezza nazionale Fine: il mantenimento della pace mondiale 1948: Dichiarazione dei Diritti Umani: stabilisce i principi base regolatori dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali Art. 1, par.2.: invita al rispetto dei diritti umani e delle sue libertà, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione 1950: Gli Stati Membri del Consiglio d’Europa, firmano a Roma la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti e le Libertà Fondamentali: assicurando che i Diritti garantiti, non sarebbero stati condizionati da alcuna discriminazione 1956: l’ONU dispone la Convenzione Internazionale con misure specifiche inerenti l’eliminazione di ogni tipo di discriminazione razziale comprendendo anche la tutela del diritto alla libertà di pensiero, di religione, di coscienza, di opinione, di espressione e il principio di non discriminazione - L’Art. 5: assicurava l’uguaglianza di trattamento nel godimento di diritti civili, politici e culturali, ai membri di minoranze etniche

15 LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
I PATTI DEL 1966  1966 Affinché i Diritti Umani potessero essere maggiormente osservati da parte degli Stati Membri dell’ONU, il 16 dicembre, l’ Assemblea Generale incaricò la Commissione di elaborare due accordi distinti ed aperti alla ratifica (in vigore dal 1976):  il Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali :154 Stati aderenti ha carattere programmatico, senza immediata attivazione; non prevede controllo; riconosce i Diritti: al lavoro, equo salario, sicurezza sociale, livello di vita adeguato, salute, istruzione  il Patto Internazionale sui Diritti civili e politici : 151 Stati aderenti, ha carattere precettivo, con immediata attuazione e prevede un controllo periodico circa i progressi raggiunti dagli Stati aderenti; riconosce i Diritti: alla vita, libertà, sicurezza della propria persona, processo equo, libertà di pensiero, di opinione, coscienza, religione, espressione di associazione, riunione pacifica, emigrazione. Vieta la schiavitù e protegge contro ogni trattamento inumano e degradante L’Art. 1 di entrambi i Patti sancisce il Diritto “all’autodeterminazione dei popoli”, secondo cui gli stessi “decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”, disponendo quindi, delle proprie ricchezze e risorse naturali.

16 LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
il Patto Internazionale sui Diritti civili e politici :  Contro la discriminazione e dedicato alle minoranze etniche: Art. 27: << In quegli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, agli individui appartenenti a dette minoranze non potrà essere negato il diritto di fruire della propria cultura, di professare la propria religione e di far uso della propria lingua nell’ambito della comunità stessa >>  Relativi alla libertà di movimento per ogni essere umano compreso lo straniero, alla sua tutela ed al diritto di alloggio : Art. 12 : <<1.Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di un nuovo Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano esse necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, che siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.>>. Art. 13 : << Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base ad una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione (…)>>.

17 LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
il Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali :  Diritto di alloggio: Art. 11 : << Ogni individuo ha il diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita>>.  Diritto all’istruzione: Art.13 : oltre all’obbligo e la gratuità dell’istruzione primaria e secondaria per tutti, attesta che: <<(…)ogni individuo ha diritto all’istruzione.(…)l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. L’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e i gruppi razziali etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace>>.  Diritto all’integrazione culturale: Art. 15 riconosce ad ogni individuo il diritto di << (…) partecipare alla vita culturale>>.

18  COME RISPONDONO I CASI NAZIONALI RISPETTO AI DIRITTI IMPOSTI DALLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE ?

19 IL DIRITTO ALL’ALLOGGIO IN FRANCIA
LA LEGISLAZIONE… Comma 10 e 11 del Preambolo alla Costituzione del 27 ottobre del 1946: “La Nazione deve fornire l’individuo e la famiglia con le condizioni necessarie al loro sviluppo” e che tutti coloro che non godono di una situazione vantaggiosa hanno il diritto di ricevere mezzi adeguati di assistenza nella società. 1982 L. Quilliot: “Il diritto alla casa è un diritto fondamentale” 1989 L. Mermaz 1998 Antiexlusion Act 1998 L. Sur la mixtè sociale 1999 L. Besson: “Il diritto alla casa è un dovere di solidarietà che incombe su tutta la Nazione” 2007 L. Droit ou logement opposable: garantiva a chiunque avesse difficoltà, il diritto di richiedere alle autorità prefetturali un alloggio da fornirsi obbligatoriamente entro tre mesi, con un canone calcolato in funzione del reddito del richiedente.  LA REALTA’… denunciata da numerose associazioni di tutela dei Diritti Umani, tra cui Sos Racisme, attestava che alla fine degli anni ’90, circa il 63% degli immigrati in Francia era costretto a vivere in case sovrappopolate e anguste ed oltretutto si ravvisava il problema di un’attesa troppo lunga (circa 3 anni), per coloro che si erano rivolti all’edilizia sociale. Inoltre, la collocazione residenziale degli alloggi sociali, era sempre più sconfinata in aree periferiche e degradate, portando gi immigrati ad una forzata condizione di isolamento. Ciò contribuiva ad ostacolare il loro processo di integrazione favorendo invece la criminalità.

20 IL DIRITTO ALL’ALLOGGIO IN FRANCIA
 IN RISPOSTA ALLE CONDIZIONI RELATIVE ALL’ALLOGGIO, DENUNCIATE IN FRANCIA ● le politiche governative hanno varato una Nuova normativa sul Diritto all’alloggio con incentivi previsti fino al 2012. rafforzamento del principio di un diritto legale alla casa per i gruppi più svantaggiati economicamente e per gli stranieri, per i quali l’edilizia sociale si impegnerà a fornire loro un alloggio misure fiscali e finanziarie destinate a stimolare l’offerta di alloggi temporanei agevolazioni finanziarie per i centri di accoglienza ● la Nuova Agenda Europea del 2009 per il Programma di Stoccolma prevede: programmi di risanamento di zone svantaggiate introduzione di servizi in aree degradate programmi rivolti all’integrazione in termini di occupazione e formazione culturale La relativa attivazione di tali proposte, dovrebbe in particolare rientrare tra gli obiettivi del programma Urban, finanziato dall’UE

21 INTEGRAZIONE CULTURALE E FORMAZIONE IN FRANCIA
 Il governo francese si attiene alle linee guida proposte dall’UE e già presenti nell’Agenda Comune del 2005, in cui si attesta che: La presenza straniera è fonte di arricchimento per il paese di accoglienza e per quello di origine L.2006/991: stabilisce disposizioni a favore dell’integrazione culturale - contratto di accoglienza ed integrazione: formazione civica e linguistica per gli stranieri di età compresa tra i 16 e i 18 anni - titolo di soggiorno speciale: agevolazioni per gli immigrati che con le loro competenze portano valore aggiunto al paese - programma di “Promozione della diversità”nei centri di eccellenza: borse di studio per i giovani di talento di origine migrante  Il Diritto all’Istruzione è garantito a tutti, immigrati e cittadini, secondo la legislazione internazionale, ma vigono alcune norme nazionali: - Il Ministero della Pubblica Istruzione assicura agli immigrati un supporto ad hoc per favorire la familiarizzazione di gentori- figli Progetto “Ecole Ouverte”: attività culturali per immigrati (61 scuole) “Ouvrir l’ecole aux parents pour reussir l’integration” : corsi di lingua per genitori e figli

22 IL DIRITTO ALL’ALLOGGIO IN GRAN BRETAGNA
LA LEGISLAZIONE… Il Diritto all’alloggio è riconosciuto dal 1977: 1977 L. Housing Act: - ogni individuo ha diritto ad un alloggio - divieto di negare la locazione o l’acquisto di una dimora per motivi di razza, colore, origine nazionale, religione, sesso, stato civile, situazione familiare, orientamento sessuale o disabilità - le autorità di fornire una dimora alle categorie di persone considerate svantaggiate I Comuni gestiscono sul territorio circa 5 milioni di Council Houses Dopo il governo Thatcher fu introdotto il “diritto di acquisto” che prevedeva per coloro che occupavano gli alloggi popolari, la possibilità di acquistare quei beni Ad oggi Nonostante la privatizzazione di numerosi alloggi,persiste la presenza delle Housing Association, gestite da associazioni senza scopo di lucro,da affittuari privati e associazioni affidatarie che collaborano e compartecipano. Ogni Housing Association è monitorata dalla Housing Corporation, autorità nazionale che raccoglie capitali privati non speculativi per finanziare la costruzione o l’acquisizione di nuovi alloggi da affittare a prezzi sostenibili e discreti  LA REALTA’…- La concentrazione di intere comunità straniere è stanziata per lo più in zone limitrofe o degradate del paese, dove era facilitato l’accesso all’acquisto o alla locazione: Reciproca estraneità cittadino/straniero; ostacola l’integrazione - persistono episodi discriminatori nei confronti degli immigrati, che pur dotati dei requisiti richiesti (reddito, permesso di soggiorno, contratto di lavoro) per la stipula di un contratto di affitto, in alcuni casi, sono vittime di pregiudizi culturali da parte dei proprietari o dalle agenzie immobiliari numerose le organizzazioni formate da immigrati forniscono alloggi e servizi agli stranieri come la Asharm Housing Association che risiede nelle West Midlands

23 INTEGRAZIONE CULTURALE E FORMAZIONE IN GRAN BRETAGNA
 Il governo britannico si adopera particolarmente per l’integrazione degli immigrati e per la loro tutela - Race Relaction Act (1965, 1968 e1976) antidiscriminatori e dedicati alla tutela dei diritti degli immigrati nel Paese, il governo britannico, si interessa - finanziamenti per potenziare le strutture e fornire i servizi adatti da indirizzare all’integrazione degli stranieri.  Il Diritto all’Istruzione è garantito a tutti, immigrati e cittadini, secondo la legislazione internazionale, ma vigono alcune proposte o norme nazionali, regionali o comunali: - il governo, tramite la sovvenzione Ethnic Minority Achievement Grant (EMAG), assegna agli istituti dove sono presenti numerose minoranze etniche, fondi da spendere per l’ orientamento scolastico o il tutoraggio - dal 2004 nei programmi scolastici è stata inserita come obbligatoria, una nuova materia: “Diversità e multicultura” al fine di creare maggiore dialogo e coesione sociale - Startyng Point inserito nel più ampio progetto Gateway Refugee di Bolton, che fornisce agli alunni che non parlano la lingua, le basi del sistema scolastico a cui si apprestano ad accedere.

24 IL DIRITTO ALL’ALLOGGIO IN GERMANIA
LA LEGISLAZIONE… Sez.155 della Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919: “La distribuzione e l’uso del suolo sono controllate da parte dello Stato che mira ad evitare abusi e cerca di fornire ad ogni tedesco una vita sana (…) compreso il diritto ad una residenza commisurata alle sue esigenze” 1949 L. Fondamentale della Repubblica Federale della Germania art. 13: stabiliva che la carenza di alloggio nel Pese andava affrontata per motivi di sicurezza In Germania, le leggi regionali hanno introdotto l’obbligo di fornire alloggi ai senza fissa dimora, e anche il mercato immobiliare contribuisce alla realizzazione di tali normative, rendendo i costi accessibili alla maggioranza della popolazione 2000 L. sovvenzioni finalizzate a fornire un numero sufficiente di alloggi per tutte le fasce sociali; i fondi statali erano concessi alle organizzazioni pubbliche e al mercato privato LA REALTA’…esempi di gestione regionale o comunale sulla questione dell’alloggio il comune di Mullheim, nel 2006 ha raddoppiato il numero di alloggi temporanei per soddisfare le esigenze degli individui che necessitano di tale ausilio il comune di Munster supporta le famiglie di minoranze etniche che si trasferiscono in Germania a cercare un alloggio dopo aver lasciato il centro di accoglienza collettiva e assiste anche alla loro integrazione nel nuovo quartiere il comune di Hamm con l’iniziativa “Immigrati in città” per l’integrazione sociale e territoriale degli immigrati in Germania, finanziato dal Ministero Federale dell’Istruzione e della ricerca Altri partners: l’Ass. delle grandi città (DST), l’Istituto degli affari Urbani (DIFU), l’Istituto per lo sviluppo degli alloggi, e l’Ass. per gli alloggi immobiliari(GdW).

25 INTEGRAZIONE CULTURALE E FORMAZIONE IN GERMANIA
 Il governo tedesco già dal 2005 (Merkel) ha predisposto diversi fondi finalizzati alla concretizzazione del processo di integrazione degli stranieri presenti nel Paese 2006 I Vertice sull’Integrazione 2007 presentato un Piano di Integrazione Nazionale - corsi di lingua gratuiti e obbligatori per gli stranieri - tutor dell’istruzione a supporto delle intere famiglie immigrate  Il Diritto all’Istruzione è garantito a tutti, immigrati e cittadini, secondo la legislazione internazionale, ma vigono alcune proposte o norme nazionali, regionali o comunali - progetto Rucksack di Essen, che, oltre alla formazione linguistica ed educativa per i bambini di scuola materna e primaria, offre una formazione anche alle madri immigrate - il progetto Network for vocazione training di Mannheim, che è dedicato agli immigrati che, lasciando la scuola, hanno la difficoltà di accedere al mondo del lavoro. Il supporto offerto riguarda corsi di lingua e formazione in ambiti come il commercio e la gastronomia - il progetto nazionale Jugedmigrationsdienste (JMD), che supporta nell’apprendimento linguistico, nell’istruzione e nel passaggio dalla realtà scolastica a quella lavorativa - il progetto nazionale Sprakum, in seno al programma Equal grazie al quale l’immigrato viene formato con la qualifica di mediatore linguistico e culturale

26 IL DIRITTO ALL’ALLOGGIO IN SPAGNA
LA LEGISLAZIONE… Il diritto alla casa e all’uso del suolo pubblico in Spagna, risulta degno di nota l’art. 47 della Costituzione del 1978, il quale non è esteso alle presenze straniere : “Tutti gli spagnoli hanno diritto di godere di un’abitazione degna e adeguata” , (in concomitanza con l’aumento dei flussi): decreto legislativo al fine di aumentare la quantità di alloggi in locazione e recuperare le aree urbane degradate 2000 L. n. 8/2000 sui Diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione, l’art. 13: gli stranieri residenti nel Paese hanno diritto ad accedere al sistema assistenziale per l’alloggio pubblico parimenti ad un qualsiasi cittadino spagnolo  LA REALTA’…Da un documento estratto all’ Associazione Servizi Sociali del sud-est, in Spagna del 2001: Il paese risente di una grande carenza di alloggi sociali Il mercato immobiliare tende ad aumentare sensibilmente i prezzi delle abitazioni, rendendo la situazione ancora più complessa. 2007: incremento di misure governative volte alla messa a disposizione di aree urbane non edificate, di proprietà pubblica per la costruzione di alloggi sussidiati e costruzioni ad uso sociale  Ad oggi, persiste: Presenza di alloggi sovraffollati, covo di criminalità Aumento dei prezzi delle abitazioni Atti discriminatori da parte dei singoli proprietari o dalle agenzie immobiliari

27 IL DIRITTO ALL’ALLOGGIO IN SPAGNA
 Nella realtà spagnola IL CONTRIBUTO DELLE ONG è significativo. Alcuni esempi: l’associazione “Provivienda” finanziata dal Ministero della Salute e dei Servizi: (dal1989) fornisce alloggi sociali agli immigrati. Talvolta, stipula contratti di affitto per conto dello straniero, garantendo nel primo anno, il pagamento del canone di locazione Progetto “Sati” di Barcellona in collaborazione con la Croce Rossa e la Caritas: (dal 1997) offre assistenza nella ricerca dell’alloggio,della formazione e della salute l’associazione “Columbares”della regione Murcia, in collaborazione col Ministero del Lavoro e degli Affari sociali: offre assistenza nella ricerca dell’alloggio,della formazione

28 INTEGRAZIONE CULTURALE E FORMAZIONE IN SPAGNA
Il governo spagnolo dal 2004 (Zapatero) si mostra sensibile alla tematica dell’ integrazione degli stranieri presenti nel Paese 2005 Fondo Spagnolo per l’Integrazione, come simbolo di un contributo nazionale alla politiche per l’integrazione attuate a livello regionale e locale: promozione di un’ulteriore cooperazione tra i diversi livelli di governo, nazionale, regionale e comunale a favore dell’integrazione presentazione di piani di azione ad hoc, nell’ambito dei sevizi pubblici,alloggio e formazione culturale finanziamenti riservati alle regioni che a loro volta forniranno il 30% di cofinanziamento: il criterio di distribuzione comprende il numero degli immigrati non appartenenti all’UE, iscritti nei comuni, o come lavoratori agricoli, o nel sistema di previdenza sociale Particolari fondi per le situazioni speciali di afflusso (Andalusia) Il 40% delle risorse ottenute dal Fondo, vengono trasferite integralmente ai comuni Il 50% dell’importo totale del Fondo, è dedicato all’istruzione e viene impiegato per i programmi di accoglienza degli stranieri nelle scuole  Il Diritto all’Istruzione è garantito a tutti, immigrati e cittadini, secondo la legislazione internazionale, ma vigono alcune proposte o norme nazionali, regionali o comunali  Numerose ONG sono attive sul territorio spagnolo occupandosi della sensibilizzazione a favore dell’integrazione e della lotta alla discriminazione

29 IL DIRITTO ALL’ALLOGGIO IN ITALIA
LA LEGISLAZIONE… Il diritto all’alloggio, nel caso italiano e resta uno tra i temi più problematici, che caratterizzano le nostre politiche governative e che riguarda in particolar modo, gli stranieri, ma che è comune anche a molti cittadini.” la nostra Carta Costituzionale, non riconosce in maniera esplicita il diritto alla casa, né per il cittadino, né per lo straniero presente nel paese. Tuttavia emergono alcune norme in materia di alloggio a cui poter fare riferimento generico, come: l’art 14, comma 1 della Costituzione, che attesta l’inviolabilità del domicilio; o l’art. 47, comma 2 della Costituzione, che impone alla Repubblica, l’obbligo di favorire “l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione” Il Capo III del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, del 25 luglio 1998, al problema “spazio abitativo” dedicava l’Art.40 : “ Il titolare di Carta di soggiorno e regolarmente soggiornante, iscritto nelle liste di collocamento, o occupato in una regolare attività di lavoro, subordinato o autonomo”, poteva godere di alcuni diritti, tra cui: l’accesso agli alloggi pubblici, parimenti al cittadino italiano; ai centri di prima accoglienza; al credito agevolato anche in materia edilizia per l’acquisto della prima casa. Al presente Testo Unico, furono apportate delle modifiche col D. Leg. n.189 del 30 luglio 2002 (Bossi-Fini), che al tema della casa dedicava il Capo III del Titolo V “Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale” Art. 40 attestava che “L’accesso agli alloggi pubblici era vincolato dal possesso di: Carta di soggiorno, o permesso almeno biennale;regolare attività di lavoro autonomo o subordinato, gli stessi requisiti, anche per l’accesso ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali.

30 IL DIRITTO ALL’ALLOGGIO IN ITALIA
LA REALTA’… Da uno studio del Censis (2005) in materia di alloggio emerge che: le assegnazioni di alloggi sociali, soddisfano, in media, appena l’8% della domanda - Difficoltà di accesso all’affitto a causa della diffidenza del proprietario: atteggiamenti discriminatori Affitti maggiorati e speculazione da parte delle agenzie immobiliari Aumento del cosiddetto “settore abitativo informale” Le iniziative tese a fronteggiare la situazione, provengono per lo più dal mondo associativo e cooperativo, che sviluppano la loro progettualità, soprattutto nei territori in cui il problema è più urgente. Alcuni esempi: “Il Programma di recupero urbano” nel quartiere di Stadera di Milano, realizzato dalla Cooperativa Dar Casa, che ha progettato l’inserimento abitativo degli stranieri “Un tetto per tutti”, promosso dalla Cooperativa Alisei in Umbria, che ha promosso un progetto di autocostruzione, realizzato grazie alla collab. di stranieri e cittadini italiani “Progetto di accompagnamento sociale” nel percorso abitativo, progettato dalla Cooperativa Nuovo Villaggio, della Regione Veneto; “Agenzia per la locazione”, realizzata dall’Acer di Rimini, volta all’individuazione, sul mercato privato, di alloggi per i lavoratori stranieri e le loro famiglie.

31 INTEGRAZIONE E FORMAZIONE CULTURALE IN ITALIA
A favore dell’Integrazione l’art. 3 del TU, prevede in Italia, l’istituzione di Consigli Territoriali per l’immigrazione, che gestiscono e promuovono gli interventi da attuare a livello locale In particolare, l’Art.57 del DPR n. 394, del 31 agosto del ’99, ha demandato ai Prefetti la responsabilità di assicurare agli stranieri la giusta formazione, istituendo i Consigli in ogni Provincia : - I Consigli, con il contributo di associazioni ed enti locali, provvedono all’inserimento sociale degli stranieri, nell’ambito del lavoro, alloggio, sanità, scuola. Il Diritto all’Istruzione è garantito a tutti, immigrati e cittadini, secondo la legislazione internazionale, ma vigono alcune proposte o norme nazionali, regionali o comunali - piani di studio personalizzati per gli stranieri sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n.286/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” e dall’art. 38, sull’”Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale”, lo Stato, promuove l’insegnamento della lingua italiana con la collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle associazioni del terzo settore e del volontariato, e la realizzazione di corsi sulla cultura italiana.

32 ANALISI COMPARATIVA Francia Gran Bretagna Germania Spagna Italia
Assimilazionista DEBOLEZZA: -”assimila” l’immigrato causando la perdita della cultura di origine -Nelle politiche (allogg/formaz.) l’immigr. non è considerato parimenti ad un cittadino (discrim.) -la realtà denuncia la forzata condiz. di isolamento degli stranieri in case fatiscenti e sovrappop. FORZA: -Nuova Agenda per l’integrazione: Lavoro/formazione Risanamento urbano Fondi per nuovi alloggi Finanz.per centri di accoglienza Flessibile -promuove l’autonomia e i particolarismi naz La “flessibilità” det. una reciproca estraneità tra cittad./ immigr. -anche nelle pol. Forzate offerte di alloggi in zone degradate sono dimora di intere comunità etniche/ difficile l’integraz -episodi discrimin. -Atti antidiscrim. -Housing Ass. -lo Stato si impegna molto per l’integr: fondi istruz./formaz. Utilitarista -”usa” l’immigrato Per beneficiare econ. della forza-lavoro temporanea -utilitarismo polit. -fornisce alloggio per motivi di sicurezza e ordine -la formaz. non era promossa per via della presenza temporanea dello straniero -2000 più coordinamento tra pol.e mercato immobiliare: fondi per più alloggi a prezzi accessibili -I Vertice sull’Integrazione: Fondi e progetti Pol. Tampone -tentativi politici per fronteggiare un fenomeno estraneo e inaspettato -nel 2000:L./8: accesso immigr. all’alloggio pubbl. -carenza alloggi, aumento prezzi immobiliari/speculaz.;discriminaz. -settore abitativo inform. -2005 Fondo Sp. per l’integraz.: Fondi/progetti -2007 L. per il recupero di aree degrad. e alloggi -terzo settore -riferimenti politici in materia di integraz (alloggio /formaz.) risultano generici o scarsamente efficacia:l’integraz. è ostacolata -dal Censis:carenza alloggi soc.;costi proibitivi di affitto/speculaz. immobiliare;polarizz.di alloggi sovraffoll. in aree degrad; Discriminazione. -progetti didattici interculturali

33 CONCLUSIONI  Il fenomeno migratorio è affrontato ancora oggi con molta difficoltà: Anche se le politiche comunitarie e nazionali sono orientate verso la promozione del processo di integrazione, emerge ancora una scarsa armonizzazione internazionale  Comparando le politiche dei singoli paesi emerge che: Ognuno ha gestito il fenomeno di immigrazione in relazione al proprio vissuto storico ed alla propria cultura di appartenenza. Tra le 5 organizzazioni politiche non è possibile individuare un modello ideale in cui immigrazione e integrazione siano gestite in maniera del tutto adeguata  Il fenomeno migratorio continua ad esistere in ogni paese come problema e non come risorsa, inoltre, la persistenza di atteggiamenti discriminatori contribuisce ad aggravare la situazione  Le politiche abitative a livello nazionale risultano ancora generiche e spesso, sono gestite a livello regionale o comunale, in base alle esigenze che si manifestano  In ogni realtà statale si denota l’apporto di associazioni e ONG che intervengono nella salvaguardia dei diritti degli immigrati, ma i risultati positivi restano confinati in determinate aree e non ricoprono la globalità  Alcuni risultati positivi si ravvisano nell’ambito scolastico, ma relativamente alla formazione culturale, i programmi finanziati dal governo sono ancora moderati  La profonda crisi economico- finanziaria che pesa in ogni realtà statale influisce significativamente sulle presenze immigrate

34 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
PROSPETTIVE Per raggiungere un’adeguata gestione delle politiche di migrazione ed un soddisfacente risultato di integrazione, sarebbe necessaria la cooperazione di tutti i livelli governativi, e non, nel raggiungimento efficace e concreto di un’armonizzazione internazionale e nel rispetto dei valori comuni dell’UE, che prevede che i diritti sanciti dalle stesse leggi, siano garantiti su una base di parità con gli altri cittadini GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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