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R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) CORSO ONLINE

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Presentazione sul tema: "R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) CORSO ONLINE"— Transcript della presentazione:

1 R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) CORSO ONLINE
(D. Lgs. nr. 81 del 9 Aprile 2008) Istituto Maria Montessori - Divisione Sicurezza sul Lavoro address _ via San Martino, 34 – Montesarchio (BN) phone/fax _ web _ - _

2 Capitolo 3 Principi fondamentali della sicurezza sul lavoro
Istituto Maria Montessori - Divisione Sicurezza sul Lavoro address _ via San Martino, 34 – Montesarchio (BN) phone/fax _ web _ - _

3 normative ruoli responsabilità
OBIETTIVO DEL CORSO contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro fornendo informazioni e formazione su: normative ruoli responsabilità

4 LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore (compresi i lavoratori assimilati e atipici) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici del proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni, alle attrezzature che deve usare e ai DPI che deve indossare.

5 QUANDO FARE FORMAZIONE?
La formazione deve avvenire in occasione: dell'assunzione; del trasferimento o cambiamento di mansioni; dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

6 QUANDO FARE FORMAZIONE?
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori 6

7 CHI DEVE FARE FORMAZIONE?
Il Responsabile S.P.P. oppure docenti formatori accreditati ed esperti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

8 CURIOSITA’: LA SICUREZZA NON NASCE OGGI…
La Bibbia prescrive di installare parapetti (Deuteronomio 22-8): “Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là”. Gli schiavi egizi che costruivano le piramidi erano assistiti da medici

9 L’errore umano e’ sempre in agguato! può essere dovuto a: fretta
I RISCHI LAVORATIVI L’errore umano e’ sempre in agguato! può essere dovuto a: fretta distrazione eccesso di sicurezza scarsa informazione e formazione negligenza, imprudenza, imperizia tendenza all’infortunio

10 si adottano sulle macchine (carter, schermi, filtri ecc...) cautele:
MISURE E CAUTELE Sono indispensabili per prevenire e/o ridurre la possibilità di infortunio o malattia professionale misure : si adottano sulle macchine (carter, schermi, filtri ecc...) cautele: riguardano il comportamento dell’uomo (formazione, d.p.i., sorveglianza sanitaria ecc.. )

11 Ogni 15.000 errori si verificano: 3.000 incidenti 29 infortuni
UN PO’ DI STATISTICHE… Ogni errori si verificano: 3.000 incidenti 29 infortuni 1 infortunio grave ( morte o grave invalidità ) fonte: banca dati INAIL

12 individuare le situazioni a rischio esasperare i controlli
COME INTERVENIRE? curare la formazione individuare le situazioni a rischio esasperare i controlli analizzare i quasi-infortuni

13 In inglese “near miss”:
I “QUASI – INFORTUNI” In inglese “near miss”: sono quelle situazioni di evento dannoso che non provocano l’infortunio vero e proprio solo per caso sono molto frequenti e debbono comunque essere segnalati al RSPP la loro dinamica va analizzata per evitare che diano luogo a veri e propri infortuni

14 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di causare danni alle persone o all’ambiente RISCHIO: concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale In sintesi: il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto

15 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R.
va redatto a cura del RSPP, coadiuvato dal medico competente e da tecnici esperti, consultando il RLS riporta, individua, analizza e indica i fattori di rischio in azienda valuta i fattori di rischio rilevati deve indicare le priorità di intervento relative alla prevenzione

16 METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione di alcuni rischi è disciplinata per legge, come per quelli riguardanti l’esposizione a: Rumore Piombo Amianto per altri si fa riferimento alle norme di buona tecnica e/o di buona prassi, come per esempio: ISO (international standard office) CEI (comitato elettrotecnico italiano) EN-UNI (unione europea) norme armonizzate in altri casi si ricorre a valutazioni empiriche: semiquantitative occhiometriche basate sulla pratica e sull’esperienza del valutatore

17 VALUTAZIONE SEMIQUANTITATIVA
FREQUENZA dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4 1 (bassa) : 1 volta/mese 2 (moderata) : 1 volta/settimana 3 (elevata) : 1 volta / giorno 4 (molto elevata) : più volte/giorno MAGNITUDO dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4 1 (lieve) : prognosi < 3 giorni 2 (moderata) : prognosi gg 3 (grave) : prognosi > 40 gg; amputazioni limitate 4 (gravissima) : morte, perdita di un arto, di una funzione o di un senso RISCHIO = FREQUENZA x MAGNITUDO ( F x M)

18 I “FORNITORI” DELLA SICUREZZA
A seconda delle necessità, il RSPP può rivolgersi a una o più delle seguenti figure : Chimico Biologo Fonometrista Impiantista Medico Tecnico Incendi Ergonomo Ingegnere Meccanico o Civile Aziende di smaltimento rifiuti

19 LA NUOVA SICUREZZA: DALLA 626 AL D. Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO)
Il nuovo T.U. ha rafforzato alcuni principi già esistenti : L’autotutela Il coinvolgimento la necessità propedeutica di Informazione e Formazione ed ha introdotto i nuovi concetti di : Effettività dei soggetti tutelati Addestramento al lavoro Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta…

20 AUTOTUTELA Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, in quanto la sua integrità fisica, la sua salute, è un “bene prezioso” che lo riguarda in prima persona e quindi interessa la sua sicurezza individuale, nel rispetto di quella collettiva.

21 COINVOLGIMENTO La nuova sicurezza richiede la partecipazione di tutti i lavoratori che operano in ambiente di lavoro, anche gli autonomi: sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari Gli organi di vertice devono essere sensibilizzati per primi e … dare il buon esempio ! Lavoratore – ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza – è chi: indipendentemente dall’inquadramento con o senza retribuzione svolge attivita’ lavorativa per conto di un datore di lavoro

22 Occorre una decisa e precisa presa di coscienza dei rischi:
INFORMAZIONE Occorre una decisa e precisa presa di coscienza dei rischi: l’azienda deve far conoscere a ciascun lavoratore, in modo chiaro e dettagliato, i rischi ai quali e’ esposto in relazione al suo lavoro e alle effettive mansioni svolte

23 FORMAZIONE E’ importante creare e diffondere una mentalità safety-oriented : agire e lavorare tenendo sempre a mente la sicurezza !

24 EFFETTIVITÀ DEI SOGGETTI TUTELATI
Quello che conta – per verificare l’esposizione al rischio - è la mansione effettivamente svolta in quel momento, a prescindere dalla qualifica del soggetto: ad esempio, il dirigente che occasionalmente si arrampica sulla scala pericolante è esposto allo stesso rischio dell’operaio che lo fa (purtroppo) abitualmente.

25 ADDESTRAMENTO AL LAVORO
Il datore di lavoro è tenuto a far apprendere ai lavoratori: l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi (anche di protezione individuale) le procedure di lavoro predisposte 25

26 COME RIDURRE IL RISCHIO
La tecnologia ed i macchinari provocano infortuni “solo” per il 20%: il fattore umano provoca il rimanente 80% ! Fortunatamente, ci sono alcuni accorgimenti: bisogna però tenere sempre presente che, per quanto si possa fare, il cosiddetto rischio-zero (purtroppo) non esiste, quindi: la massima attenzione è sempre la migliore alleata contro i rischi!

27 COME RIDURRE IL RISCHIO
Quali sono gli accorgimenti da prendere ? Prevenzione Confinamento: isolare il rischio il più possibile (ad esempio collocare macchinari rumorosi in ambienti separati o coibentati) Consultazione, partecipazione, formazione e informazione: è sempre bene condividere e diffondere informazioni importanti in tema di sicurezza e – perché no? – proporre idee e soluzioni! Sostituzione di ciò che e’ pericoloso: ad esempio, passare ad utilizzare un prodotto chimico meno aggressivo Introdurre in azienda macchinari tecnologicamente più sicuri e avanzati Quando non è possibile eliminare i rischi alla fonte e nemmeno ridurli: indossare sempre i Dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio casco, scarpe, occhiali, cinture ecc.. 27

28 IN AZIENDA SONO INDISPENSABILI:
adeguamento di luoghi e attrezzature di lavoro alle disposizioni di sicurezza uso di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ergonomia dei videoterminali misure e cautele per limitare la movimentazione manuale dei carichi coordinamento per le situazioni di emergenza e per le necessità di evacuazione conoscenza da parte di tutto il personale del funzionamento degli allarmi punti di raccolta concordati e resi noti a tutti

29 LE FIGURE COINVOLTE NELLA SICUREZZA IN AZIENDA
Datore di lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori Medico Competente RSPP - ASPP - Addetti all’emergenza Addetti al primo soccorso RLS

30 IL DATORE DI LAVORO E’ IL DEBITORE PRINCIPALE DI SICUREZZA
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

31 COSA SI INTENDE PER UNITA’ PRODUTTIVA ?
L’ unità produttiva e’ una sede periferica dell’azienda, dotata di: autonomia tecnico – funzionale autonomia finanziaria (autonomo potere di spesa del dirigente) se mancano questi elementi, la sede periferica non e’ unità produttiva

32 UNITA’ PRODUTTIVA E SETTORE PUBBLICO
Nel settore pubblico, in pratica, non esiste l’unità produttiva, in quanto quasi mai il dirigente ha un autonomo potere di spesa, ma solo di gestione: ogni Ente pubblico rappresenta quindi - dal punto di vista delle norme di sicurezza - un’unica entità, anche se suddivisa su base territoriale 32

33 DATORE DI LAVORO PUBBLICO SECONDO IL T.U.
Nella P.A. (D.Lgs. n. 165/2001 art. 1, comma 2) il “datore di lavoro” è il dirigente a cui spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale; qualora quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici in cui è svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

34 IL DATORE DI LAVORO e’ in pratica il responsabile ultimo … …. ma non il solo: anche i dirigenti ed i preposti hanno i propri compiti, obblighi e responsabilità in materia di sicurezza !

35 OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO
redazione del Documento Valutazione Rischi riduzione dei rischi in azienda istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nomina del medico competente designazione degli addetti all’emergenza formazione e informazione dei dipendenti

36 SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.)
In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro: ammenda da a € arresto fino a 18 mesi

37 I DIRIGENTI sono dipendenti in diretto rapporto con il datore di lavoro sono responsabili, in base al contratto di lavoro devono controllare che le misure di prevenzione siano attuate devono eliminare eventuali anomalie N.B.: in micro realtà aziendali, il direttore di stabilimento o di produzione non è identificabile come dirigente invece nelle imprese di grandi dimensioni assume anche la qualifica di dirigente responsabile e quindi di datore di lavoro.

38 LE DELEGHE Il datore di lavoro ha facoltà di delegare ad un dipendente il proprio ruolo e la propria qualifica Tali deleghe, tuttavia, per essere valide : devono avere forma scritta devono essere accettate devono essere dettagliate devono comportare autonomia di spesa, sia pure con un tetto devono essere giustificate da obbiettive esigenze dell’impresa

39 Possiede idoneità tecnico-professionale
LE DELEGHE Il delegato Possiede idoneità tecnico-professionale dispone di autonomia tecnico-organizzativa non subisce ingerenze del delegante, altrimenti non può considerarsi un effettivo delegato ma un semplice “prestanome” ! 39

40 IL PREPOSTO E’ quel lavoratore che, dipendendo dai dirigenti: sovraintende e coordina l’attività di altri lavoratori impartisce ordini e istruzioni per regolare il lavoro altrui Svolge attività di controllo di tale lavoro Non si richiede alcun riconoscimento formale della qualifica di preposto: è sufficiente che un soggetto sia solito impartire ordini e che la preposizione, di fatto, risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza alle direttive e agli ordini da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata

41 informa i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti
COMPITI DEL PREPOSTO è responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro e dai dirigenti informa i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti attua le misure di sicurezza previste esige e dispone che i lavoratori osservino le norme di sicurezza vigila sull’uso dei DPI

42 RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO
Derivano dall’art. 4 del DPR 547/1955 e dagli art. 4 e 90 del D.Lgs 626/94 (normative oggi assorbite nel Testo Unico) Alcuni casi di condanna del Preposto effettivamente verificatisi: Morte di un soggetto asmatico esposto al fumo passivo Il datore di lavoro non è stato neppure chiamato in causa, poiché aveva provveduto a stabilire il divieto di fumare negli ambienti di lavoro Il dirigente ed il preposto sono stati condannati, poiché non avevano fatto rispettare il divieto stabilito dal datore di lavoro Tribunale di Milano, Sentenza 1 marzo 2002

43 RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO
Preposto che mantiene in funzione macchinari privi di dispositivi di protezione Incorre in responsabilità – a prescindere dal verificarsi di incidenti – poiché è investito dell’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l’incolumità dei lavoratori. Cassazione penale, 27 gennaio 1999, n. 1142 43

44 IL LAVORATORE è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) Con il Decreto INAIL n. 38/2000 sono stati inclusi nella tutela assicurativa anche i collaboratori coordinati

45 CASI PARTICOLARI Sono soggetti all’obbligo/dovere del datore di lavoro di fornire informazione e formazione alla Sicurezza sul lavoro anche: Il lavoratore a domicilio Il portiere (ha diritto ad una formazione di 8 ore secondo il CCNL) Il lavoratore a contratto di somministrazione ed il precario Il lavoratore da strutture di volontariato Sono invece esclusi: il lavoro gratuito lo scambio di prestazioni

46 IL LAVORATORE INTERINALE
E’ assunto dall’agenzia di lavoro interinale ma lavora per l’impresa utilizzatrice: chi lo deve tutelare? Gli oneri di sicurezza sono a carico di entrambe le Società: l’agenzia di lavoro interinale deve fornirgli una formazione di base l’impresa utilizzatrice deve completarla con le informazioni sui propri rischi specifici e con le relative prescrizioni, consegnargli eventuali dispositivi di protezione, curare la sorveglianza sanitaria.

47 OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Art Codice civile: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la discliplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

48 OBBLIGHI DEL LAVORATORE
osservare le disposizioni aziendali utilizzare correttamente le macchine segnalare i difetti di funzionamento usare correttamente i DPI. ridurre i rischi, nei limiti delle proprie possibilità e competenze Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria (Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)

49 DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni - conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)

50 SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.)
in caso di: violazioni delle disposizioni aziendali di sicurezza uso improprio di macchinari ed attrezzature mancata segnalazione di anomalie il T.U. prevede quali sanzioni a carico del lavoratore: arresto fino ad 1 mese ammenda da 200 a 600 €

51 e’ specialista in medicina del lavoro
IL MEDICO COMPETENTE e’ specialista in medicina del lavoro e’ scelto e retribuito dall’azienda collabora alla valutazione dei rischi e’ soggetto al segreto professionale esercita la sorveglianza sanitaria in azienda

52 LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA
è obbligatoria in presenza di : lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc. videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali) esposizione ad agenti chimici e/o biologici serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo! ha come obiettivi: assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva) ridurre o eliminare i fattori di rischio monitorare la salute del lavoratore

53 ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE
esamina i luoghi di lavoro analizza i rischi lavorativi visita il lavoratore (eventualmente) richiede accertamenti specialistici illustra al lavoratore le proprie conclusioni spiega il significato degli esami mantiene il segreto professionale

54 IL GIUDIZIO DEL MEDICO Il medico può dare un giudizio di: Idoneità al lavoro; Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; Inidoneità permanente (Art. 41 comma 6 T.U.) Il giudizio e’ appellabile mediante ricorso e visita presso la ASL di competenza

55 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP
e’ un supporto tecnico (staff) per il datore di lavoro nella valutazione dei rischi è coordinato da un Responsabile (RSPP) e’ interdisciplinare viene messo sempre al corrente dal datore di lavoro, a cui risponde e relaziona viene consultato dal datore di lavoro e dai lavoratori propone azioni e soluzioni esprime pareri

56 Propone nuove misure di sicurezza Elabora piani di formazione
FUNZIONI DEL RSPP Elabora il Doumento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed il Piano d’Emergenza Propone nuove misure di sicurezza Elabora piani di formazione Indice le Riunioni periodiche Aggiorna il D.V.R. Coordina gli appaltatori e redige il Documento Unico di valutazione delle Interferenze (DUVRI) Valuta e sceglie nuove attrezzature d’emergenza

57 CARATTERISTICHE DEL RSPP
Deve avere un curriculum adeguato e deve aver frequentato corsi di specializzazione e di aggiornamento in base al D.Lgs.195/03 Non è necessariamente un tecnico Deve avere capacità organizzative Può avere supporti esterni Deve dare ed ottenere la collaborazione di tutti È dotato di capacità ed attitudini adeguate, valutate a discrezione del datore di lavoro che è responsabile della sua scelta ( c.d. culpa in eligendo)

58 L’INCARICO DI RSPP Prima del T.U.: Il datore di lavoro comunicava all'ispettorato del lavoro e alle Asl il nominativo della persona designata come RSPP (interno ovvero esterno all'azienda) Ora, con il T.U.: Il datore di lavoro indica il nominativo sul DVR, compresi gli attestati ed il curriculum

59 IN MANCANZA DI ADEGUATE FIGURE IN AZIENDA…
Fino a febbraio 2002: il datore di lavoro poteva rivolgersi a strutture esterne Da marzo 2002: il datore di lavoro doveva rivolgersi a strutture esterne (Legge 1° marzo 2002, n. 39) Con il nuovo T.U. (Art. 31 comma 4), tale obbligo è stato riconfermato

60 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nelle aziende o nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro stesso (o un suo rappresentante); il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP; il medico competente, ove previsto; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS

61 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all'esame il documento di valutazione dei Rischi l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori 61

62 Coordinatore responsabile (RSPP)
STRUTTURA DEL SPP Coordinatore responsabile (RSPP) Addetti al SPP (collaborano con il Coordinatore) Addetti all’emergenza e al primo soccorso (designati dal Datore di lavoro)

63 IL SPP SI INTERFACCIA CON...
Datore di lavoro Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) Consulenti esterni

64 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS
E’ una delle figure introdotte dalla 626 e ulteriormente rafforzata dal T.U., ma era già stato previsto dalla Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e’ previsto in tutte le aziende, anche con un solo dipendente! Il nuovo T.U. ha introdotto anche il RLS di sito produttivo nelle aziende fino a 15 addetti e’ eletto dai colleghi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile Quando non è stato eletto all’interno dell’Azienda, può intervenire il RLS territoriale di comparto o di settore dell’Organismo paritetico

65 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS
e’ designato dalla RSU, se esiste e’ tutelato come un sindacalista, ma non ha una funzione sindacale ha a disposizione un monte-ore di 40 ore annue per svolgere la propria attività (accordi interconfederali) partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza non ha diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione, salvo se prevista dal ccnl 65

66 LE FUNZIONI DEL RLS e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza di tutti può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR, DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto del contenuto e dei programmi di intervento necessari

67 CONSULTAZIONE DEL RLS Il RLS viene normalmente consultato: sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza sulla valutazione dei rischi sulle necessita’ di formazione sulle nuove tecnologie da introdurre il RLS non ha alcuna specifica responsabilità : se ha obiezioni, ha il diritto di farle presenti, nell’interesse di tutti

68 GLI ORGANISMI PARITETICI
Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori Hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e possono assumere l’incarico di RSPP (Art. 31 comma 1 T.U.) Fungono da prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

69 GLI ORGANI DI VIGILANZA
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie specifiche competenze: ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le Centrali termoelettriche) e dell’edilizia Comune: per il regolamento di igiene pubblica VVF: si occupa della prevenzione incendi

70 AZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA
Gli organi di vigilanza hanno il dovere di procedere ad una verbalizzazione del reato riscontrato, contenente una o più prescrizioni, con l’indicazione delle specifiche norme violate ed il termine entro cui il soggetto inadempiente deve adeguarsi Una copia di tale verbale viene trasmesso all’autorità giudiziaria: se il soggetto inadempiente non si adegua nel termine concesso, inizia un procedimento penale a suo carico

71 INCOMPATIBILITÀ L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza

72 SICUREZZA E LAVORI IN APPALTO
Il datore di lavoro, se affida lavori (all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva) ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

73 SICUREZZA E LAVORI IN APPALTO
coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra N.B.: tali obblighi non riguardano i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi 73

74 IL COORDINAMENTO Ha lo scopo di prevenire infortuni legati all’interferenza fra il personale del committente e quello degli appaltatori, dei consulenti e dei lavoratori autonomi operanti nella struttura

75 SUBAPPALTATORI, CONSULENTI ED AUTONOMI
Devono essere informati e coordinati sulle procedure di sicurezza del Committente devono ricevere dettagliate notizie sulle procedure di emergenza devono ricevere, prendere visione e firmare il DUVRI, Documento Unico contro i Rischi da Interferenze

76 PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI
I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti devono: rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche scegliere macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti

77 PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI
E’ vietato fabbricare, vendere, noleggiare e la concedere in uso macchine, attrezzature da lavoro e impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione beni soggetti a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle documentazioni previste dalla legge. 77

78 PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi: alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza 78

79 SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
Lavoratori diversamente abili Se possibile devono lavorare a piano terra Una persona, preferibilmente fra gli addetti all’emergenza, deve essere specificamente incaricata di assistere ognuno di loro in caso di emergenza

80 SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
Lavoratrici madri e gestanti La Legge n. 1204/71 ed il D.P.R. n. 1026/76, prevedevano già una serie di tutele: il D.P.R. n. 645/96 ha ampliato e precisato queste prescrizioni la tutela scatta da quando il Datore di lavoro viene informato della novità Il personale femminile deve essere informato di eventuali rischi specifici legati allo stato di gravidanza e della necessità di renderlo noto immediatamente la lavoratrice gestante deve essere inviata al Medico competente che ne definirà l’idoneità alla mansione, con eventuali prescrizioni cautelative 80

81 SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
Personale con attività esterne deve essere autorizzato una volta per tutte, con eventuale riferimento all’uso di veicoli aziendali o personali va sempre tenuta sotto controllo la scadenza delle patenti di tali incaricati 81

82 RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice penale Art Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo Art Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni Art Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa da 10 a 516 €

83 RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice penale Art Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme (…) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. 83

84 RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice penale Art Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla (….) prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 84

85 RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice civile Art L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Art Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

86 RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legislazione precedente al T.U. Costituzione (art. 32) D.P.R. 547 (prevenzione infortuni) D.P.R. 303 (igiene del lavoro) L. 300 (statuto dei lavoratori) D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore) D.Lgs. 626 D.P.R (sicurezza delle macchine) D.Lgs (sicurezza nei cantieri) D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti) D.P.R. 689 (prevenzione incendi)

87 LE NORMATIVE ABROGATE (ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 (prevenzione infortuni) Principali disposizioni: cartelli di divieto e prescrizione obbligo di “rendere edotti” (quindi limitato all’informazione, non alla formazione) responsabilità del datore di lavoro prescrizioni dettagliate per ogni macchina e lavorazione cuffie per le lavoratrici sicurezza elettrica con prescrizioni precise (alta e bassa tensione) 87

88 LE NORMATIVE ABROGATE (ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.P.R. 303/56 (igiene del lavoro) Principali disposizioni: identificazione delle attività pericolose istituzione del medico di fabbrica introduzione di servizi igienici e locali di riposo norme precise sugli ambienti di lavoro standard minimi di illuminazione

89 LE NORMATIVE ABROGATE (ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.Lgs. 626/94 (sicurezza sul lavoro) recepiva 8 Direttive comunitarie Principali disposizioni: Miglioramento delle condizioni di lavoro Partecipazione dei lavoratori Istituzione del SPP Istituzione del RLS Sicurezza nell’uso dei videoterminali Sicurezza nella movimentazione dei carichi

90 LE NORMATIVE ABROGATE (ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.P.R. 494/1996 (sicurezza nei cantieri) Principali disposizioni: Istituzione del Coordinatore di Progetto Istituzione del Coordinatore per l’esecuzione Prescrizioni in funzione dell’entità del lavoro

91 CONCLUSIONI Le normative sono importanti e vanno rispettate puntualmente, ma neppure la migliore disposizione di legge possibile è più efficace dell’ attenzione, della prudenza e del buon senso! Rispettare le disposizioni di sicurezza è indispensabile, per voi stessi, la vostra azienda ed i vostri colleghi I suggerimenti sono utili : se avete un’idea, tiratela fuori!


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