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Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà 1 IL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICO DEI REVISORI DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI IL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICO DEI REVISORI.

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1 Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà 1 IL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICO DEI REVISORI DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI IL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICO DEI REVISORI DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI

2 L’attuazione della direttiva 2006/43/CE ha rappresentato l’occasione per introdurre nell’ordinamento un obbligo esplicito per i revisori di rispetto dei principi di deontologia professionale. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà2

3 FUNZIONE COLLABORATIVA DEL REVISORE PUBBLICO Art. 239, comma 1, lettera a), TUEL L’area della collaborazione coincide con le materie di competenza del consiglio (Del. Corte Conti n. 2/1992) FUNZIONE COLLABORATIVA DEL REVISORE PUBBLICO Art. 239, comma 1, lettera a), TUEL L’area della collaborazione coincide con le materie di competenza del consiglio (Del. Corte Conti n. 2/1992) Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà3 Enti di piccole dimensioni Enti di grandi dimensioni Il Revisore dovrebbe avere un ruolo «ATTIVO». Grazie alle sue competenze, dovrebbe portare l’amministrazione a conseguire una gestione economica, efficace ed efficiente. Il Revisore svolge una funzione più «consultiva». La struttura organizzativa, al suo interno, dovrebbe essere già dotata di specifiche strutture addette alle altre forme di controllo (strategico, di gestione, ecc.)

4 COMPOSIZIONE ORGANO DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 < 15.000 abitanti: un solo revisore > 15.000 abitanti: il collegio dei revisori si compone di tre membri I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. COMPOSIZIONE ORGANO DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 < 15.000 abitanti: un solo revisore > 15.000 abitanti: il collegio dei revisori si compone di tre membri I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà4

5 ELENCO Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 L’elenco è ripartito in tre fasce: a)Comuni fino a 4.999 abitanti; b)Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane; c)Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e province. ELENCO Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 L’elenco è ripartito in tre fasce: a)Comuni fino a 4.999 abitanti; b)Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane; c)Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e province. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà5

6 REQUISITI Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 1- Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. N. 39/2010 o all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, da almeno: a- 2 anni per accedere alla fascia 1; b- 5 anni per accedere alla fascia 2; c- 10 anni per accedere alla fascia 3; REQUISITI Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 1- Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. N. 39/2010 o all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, da almeno: a- 2 anni per accedere alla fascia 1; b- 5 anni per accedere alla fascia 2; c- 10 anni per accedere alla fascia 3; Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà6

7 Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 2- aver svolto in precedenza: a- almeno un incarico di revisore presso un ente locale per la durata di 3 anni per accedere alla fascia 2 (Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti); b- almeno due incarichi di revisore presso un ente locale per la durata di 3 anni ciascuno per accedere alla fascia 3 (Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti); Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 2- aver svolto in precedenza: a- almeno un incarico di revisore presso un ente locale per la durata di 3 anni per accedere alla fascia 2 (Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti); b- almeno due incarichi di revisore presso un ente locale per la durata di 3 anni ciascuno per accedere alla fascia 3 (Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti); Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà7

8 Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 3- Aver conseguito, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi nelle materie di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà8

9 DURATA Art. 235, comma 1, TUEL L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. (Se nei collegi si procede a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo, sino alla scadenza del termine triennale.) DURATA Art. 235, comma 1, TUEL L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. (Se nei collegi si procede a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo, sino alla scadenza del termine triennale.) Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà9

10 IL REVISORE ESTRATTO Riceve la comunicazione dell’esito del sorteggio da parte dell’Ente; Si informa sulle caratteristiche dell’Ente e verifica le condizioni soggettive per la nomina; Comunica all’Ente la propria disponibilità ad accettare la carica, oppure l’eventuale rinuncia, dichiarando nel contempo (i) la non sussistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e (ii) il rispetto dei limiti al numero di incarichi; Riceve conferma dell’avvenuta nomina da parte del Consiglio dell’Ente, con determinazione del relativo compenso entro i limiti massimi di legge; Si insedia per iniziare la propria attività derivante dall’incarico, con decorrenza dalla data di esecutività della delibera o di immediata eseguibilità della stessa (art. 235, c. 2, Tuel); Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà10

11 ACCETTAZIONE DELL’INCARICO L’accettazione dell’incarico implica che siano state concordate tutte le condizioni che verranno applicate con l’atto formale di nomina (deliberazione del Consiglio), incluse le condizioni economiche nonché l’eventuale attribuzione di funzioni aggiuntive; E’ opportuno che lo statuto o il regolamento di contabilità dell’ente subordinino la nomina del revisore all’accettazione della carica e all’attestazione, resa nelle forme di legge (D.P.R. 445/2000), di non sussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità e del rispetto del limite al numero di incarichi; Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà11

12 INCOMPATIBILITA’ Art. 236 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), proprio in tema di incompatibilità e ineleggibilità dei revisori degli enti locali; Art. 2399, primo comma, del Codice Civile relativo alle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco delle società di capitali; Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà12

13 ART. 236 TUEL L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato: dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina; dai membri dell'organo regionale di controllo; dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria; dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà13

14 ART. 2399 COD. CIV. a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà14

15 LIMITI ALL’ AFFIDAMENTO DI INCARICHI Art. 238 TUEL Ciascun revisore non può assumere più di 8 incarichi, tra i quali: non più di 4 incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (fino a 4.999 abitanti); non più di 3 in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.999 abitanti; non più di 1 incarico in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. (Le province sono equiparate ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le unioni di comuni ai comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.999 abitanti) Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà15

16 REVOCA Art. 235, comma 2, TUEL Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). * L’accertamento da parte della Corte dei Conti di gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività di revisione comporta la cancellazione e la sospensione dall’elenco dei revisori. REVOCA Art. 235, comma 2, TUEL Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). * L’accertamento da parte della Corte dei Conti di gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività di revisione comporta la cancellazione e la sospensione dall’elenco dei revisori. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà16

17 CESSAZIONE Art. 235, comma 3, TUEL Il revisore cessa dall'incarico per: I.scadenza del mandato; II.dimissioni volontarie, da comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni e non sono soggette ad accettazione da parte dell’ente; (l’ente dovrà comunicare in prefettura la cessazione anticipata dall’incarico immediatamente e comunque non oltre il 3° giorno successivo a tale cessazione) III.impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente. CESSAZIONE Art. 235, comma 3, TUEL Il revisore cessa dall'incarico per: I.scadenza del mandato; II.dimissioni volontarie, da comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni e non sono soggette ad accettazione da parte dell’ente; (l’ente dovrà comunicare in prefettura la cessazione anticipata dall’incarico immediatamente e comunque non oltre il 3° giorno successivo a tale cessazione) III.impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà17

18 LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE L’espressione deontologia deriva dal greco «deon-ontos» ossia ciò che occorre fare, e «logos» ossia la scienza. Ne consegue pertanto che la deontologia è la scienza di ciò che occorre fare, la scienza dei doveri. LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE L’espressione deontologia deriva dal greco «deon-ontos» ossia ciò che occorre fare, e «logos» ossia la scienza. Ne consegue pertanto che la deontologia è la scienza di ciò che occorre fare, la scienza dei doveri. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà18

19 I PRINCIPI DEONTOLOGICI Onorabilità; Competenza professionale; Indipendenza; Integrità; Imparzialità e obiettività; Neutralità politica sostanziale e percepita; Riservatezza e segreto professionale; Aggiornamento professionale; Assenza di conflitti di interesse. I PRINCIPI DEONTOLOGICI Onorabilità; Competenza professionale; Indipendenza; Integrità; Imparzialità e obiettività; Neutralità politica sostanziale e percepita; Riservatezza e segreto professionale; Aggiornamento professionale; Assenza di conflitti di interesse. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà19

20 ONORABILITA’ Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:  reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (disposizioni penali in materia di società e consorzi); ONORABILITA’ Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:  reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (disposizioni penali in materia di società e consorzi); Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà20

21  reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;  reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;  reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.  reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;  reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;  reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà21

22 COMPETENZA PROFESSIONALE L’accettazione dell’incarico di revisore negli enti locali presuppone la conoscenza specifica della normativa riferibile a tali enti. Se il revisore, per l’espletamento della sua attività, si avvale di propri collaboratori deve assegnare a questi ultimi incarichi proporzionati alla loro competenza professionale, impartire adeguate direttive e controllare approfonditamente il loro operato. COMPETENZA PROFESSIONALE L’accettazione dell’incarico di revisore negli enti locali presuppone la conoscenza specifica della normativa riferibile a tali enti. Se il revisore, per l’espletamento della sua attività, si avvale di propri collaboratori deve assegnare a questi ultimi incarichi proporzionati alla loro competenza professionale, impartire adeguate direttive e controllare approfonditamente il loro operato. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà22

23 INDIPENDENZA ART. 10 D. LGS. 39/2010 Il revisore legale deve essere INDIPENDENTE dall’ente e non deve essere coinvolto in alcun modo nel suo processo decisionale. INDIPENDENZA ART. 10 D. LGS. 39/2010 Il revisore legale deve essere INDIPENDENTE dall’ente e non deve essere coinvolto in alcun modo nel suo processo decisionale. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà23

24 Il revisore non deve assumere l’incarico se tra l’ente ed il revisore sussistano relazioni: – finanziarie – d’affari – di lavoro o di altro genere, dirette o indirette relazioni: – derivanti da servizi diversi dalla revisione contabile dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore risulti compromessa. Il revisore non deve assumere l’incarico se tra l’ente ed il revisore sussistano relazioni: – finanziarie – d’affari – di lavoro o di altro genere, dirette o indirette relazioni: – derivanti da servizi diversi dalla revisione contabile dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore risulti compromessa. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà24

25 MINACCE ALL’INDIPENDENZA Autoriesame; Interesse personale; Esercizio del patrocinio legale; Confidenzialità; Intimidazione. MINACCE ALL’INDIPENDENZA Autoriesame; Interesse personale; Esercizio del patrocinio legale; Confidenzialità; Intimidazione. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà25

26 Il revisore deve adottare delle misure volte a ridurre i rischi che possono compromettere l’indipendenza. I rischi dovranno essere documentati nelle carte di lavoro con le misure adottate per eliminarli. Il revisore deve adottare delle misure volte a ridurre i rischi che possono compromettere l’indipendenza. I rischi dovranno essere documentati nelle carte di lavoro con le misure adottate per eliminarli. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà26

27 INTEGRITA’ Il professionista deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni senza fare discriminazioni di religioni, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale. INTEGRITA’ Il professionista deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni senza fare discriminazioni di religioni, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà27

28 IMPARZIALITA’ e OBIETTIVITA’ Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. IMPARZIALITA’ e OBIETTIVITA’ Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà28

29 NEUTRALITA’ POLITICA 1.indipendenza da qualsiasi influenza politica al fine di adempiere alle proprie responsabilità in modo imparziale; 2.considerazione dell’impatto che tale coinvolgimento può avere – o potrebbe avere – sulla loro attitudine a svolgere le proprie funzioni in modo imparziale. 3.consapevolezza che queste attività possono portare a conflitti di ordine professionale. NEUTRALITA’ POLITICA 1.indipendenza da qualsiasi influenza politica al fine di adempiere alle proprie responsabilità in modo imparziale; 2.considerazione dell’impatto che tale coinvolgimento può avere – o potrebbe avere – sulla loro attitudine a svolgere le proprie funzioni in modo imparziale. 3.consapevolezza che queste attività possono portare a conflitti di ordine professionale. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà29

30 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE Il revisore è vincolato all’osservanza del segreto professionale. Deve astenersi dal manifestare a terzi i fatti di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell’incarico. L’osservanza del segreto professionale si estende anche ai collaboratori del revisore. RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE Il revisore è vincolato all’osservanza del segreto professionale. Deve astenersi dal manifestare a terzi i fatti di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell’incarico. L’osservanza del segreto professionale si estende anche ai collaboratori del revisore. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà30

31 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Il revisore deve mantenere un costante aggiornamento professionale nelle discipline attinenti, direttamente o indirettamente, all’attività di revisore negli enti locali. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Il revisore deve mantenere un costante aggiornamento professionale nelle discipline attinenti, direttamente o indirettamente, all’attività di revisore negli enti locali. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà31

32 ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE 1.pareri o servizi resi non riguardino responsabilità o poteri di gestione; 2.rifiuto di regali o indennità che possano minacciare, o essere percepiti come una minaccia, alla loro indipendenza ed integrità; 3.evitare rapporti che comportino il rischio di corruzione o che possano generare dubbi sulla loro obiettività ed indipendenza. ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE 1.pareri o servizi resi non riguardino responsabilità o poteri di gestione; 2.rifiuto di regali o indennità che possano minacciare, o essere percepiti come una minaccia, alla loro indipendenza ed integrità; 3.evitare rapporti che comportino il rischio di corruzione o che possano generare dubbi sulla loro obiettività ed indipendenza. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà32

33 COMPENSI Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 ART. 1 Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A: 1.maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; 2.maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto. COMPENSI Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 ART. 1 Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A: 1.maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; 2.maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà33

34 TABELLA A Comuni a) comuni con meno di 500 abitanti euro 2.060 b) comuni da 500 a 999 abitanti euro 2.640 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 3.450 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro 5.010 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 5.900 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro 6.490 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 8.240 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti euro 10.020 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 11.770 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti euro 13.560 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 15.310 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre euro 17.680 Province a) province sino a 400.00 abitanti euro 15.310 b) province con oltre 400.00 abitanti euro 17.680 TABELLA A Comuni a) comuni con meno di 500 abitanti euro 2.060 b) comuni da 500 a 999 abitanti euro 2.640 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 3.450 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro 5.010 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 5.900 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro 6.490 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 8.240 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti euro 10.020 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 11.770 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti euro 13.560 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 15.310 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre euro 17.680 Province a) province sino a 400.00 abitanti euro 15.310 b) province con oltre 400.00 abitanti euro 17.680 Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà34

35 TABELLA B Comuni a) comuni con meno di 500 abitanti euro 1.127 b) comuni da 500 a 999 abitanti euro 853 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 729 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro 693 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 664 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro 663 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 692 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti euro 724 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 851 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti euro 979 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 1.271 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre euro 1.347 Province a) province sino a 400.00 abitanti euro 156 b) province con oltre 400.00 abitanti euro 103 TABELLA B Comuni a) comuni con meno di 500 abitanti euro 1.127 b) comuni da 500 a 999 abitanti euro 853 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 729 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro 693 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 664 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro 663 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 692 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti euro 724 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 851 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti euro 979 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 1.271 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre euro 1.347 Province a) province sino a 400.00 abitanti euro 156 b) province con oltre 400.00 abitanti euro 103 Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà35

36 TABELLA C Comuni a) comuni con meno di 500 abitanti euro 1.788 b) comuni da 500 a 999 abitanti euro 941 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 682 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro 493 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 456 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro 336 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 298 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti euro 297 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 309 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti euro 399 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 528 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre euro 1.368 Province a) province sino a 400.00 abitanti euro 86 b) province con oltre 400.00 abitanti euro 64 TABELLA C Comuni a) comuni con meno di 500 abitanti euro 1.788 b) comuni da 500 a 999 abitanti euro 941 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 682 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro 493 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 456 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro 336 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 298 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti euro 297 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 309 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti euro 399 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 528 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre euro 1.368 Province a) province sino a 400.00 abitanti euro 86 b) province con oltre 400.00 abitanti euro 64 Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà36

37 Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 ART. 2 I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge. Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 ART. 2 I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà37

38 Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 ART. 3 Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 ART. 3 Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà38

39 Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente. Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà39

40 Art. 241, comma 6-bis, TUEL N.B. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione economico finanziario, non può essere superiore al cinquanta per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. I rimborsi, quindi, non possono essere maggiori della metà dei compensi stessi. Art. 241, comma 6-bis, TUEL N.B. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione economico finanziario, non può essere superiore al cinquanta per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. I rimborsi, quindi, non possono essere maggiori della metà dei compensi stessi. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà40

41 Molti comuni deliberano l’ammontare dei compensi per i revisori onnicomprensivi di tutte le spese. Su questo si è pronunciata la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con parere n. 329/2015 sottolineando che il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute spetta al revisore purché venga rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-bis dell’art. 214 Tuel. Molti comuni deliberano l’ammontare dei compensi per i revisori onnicomprensivi di tutte le spese. Su questo si è pronunciata la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con parere n. 329/2015 sottolineando che il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute spetta al revisore purché venga rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-bis dell’art. 214 Tuel. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà41

42 Secondo quanto stabilito nel decreto Milleproroghe, anche per il 2015 è previsto l’obbligo di riduzione dei compensi corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali (art. 6, comma 3, D.L. 78/2010): la riduzione è sempre del 10% rispetto agli importi del 30 aprile 2010. Nell’applicazione di questa riduzione sono fino ad ora stati annoverati anche i compensi corrisposti ai revisori dei conti degli enti locali e agli organisimi indipendenti di valutazione. Secondo quanto stabilito nel decreto Milleproroghe, anche per il 2015 è previsto l’obbligo di riduzione dei compensi corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali (art. 6, comma 3, D.L. 78/2010): la riduzione è sempre del 10% rispetto agli importi del 30 aprile 2010. Nell’applicazione di questa riduzione sono fino ad ora stati annoverati anche i compensi corrisposti ai revisori dei conti degli enti locali e agli organisimi indipendenti di valutazione. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà42

43 Tuttavia, con la delibera n. 4/2014, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha escluso categoricamente che tale normativa (originariamente prevista dal Dl 78/2010) si riferisca anche agli enti locali: ciò sulla base del riferimento presente nell’art. 1, comma 3, del Dl 78/2010 all’art. 1, comma 58, della Finanziaria per il 2006, dove l’applicazione agli enti territoriali è espressamente esclusa. Tale orientamento è stato sottolineato anche dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti con un approfondimento del 15 febbraio 2015. Tuttavia, con la delibera n. 4/2014, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha escluso categoricamente che tale normativa (originariamente prevista dal Dl 78/2010) si riferisca anche agli enti locali: ciò sulla base del riferimento presente nell’art. 1, comma 3, del Dl 78/2010 all’art. 1, comma 58, della Finanziaria per il 2006, dove l’applicazione agli enti territoriali è espressamente esclusa. Tale orientamento è stato sottolineato anche dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti con un approfondimento del 15 febbraio 2015. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà43

44 INCARICO DI REVISIONE E CARICA ELETTIVA Corte dei Conti – sez. contr. Lombardia – parere 31 maggio 2012 n. 257 Lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall’art. 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. INCARICO DI REVISIONE E CARICA ELETTIVA Corte dei Conti – sez. contr. Lombardia – parere 31 maggio 2012 n. 257 Lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall’art. 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà44

45 INCARICO DI REVISIONE E CARICA ELETTIVA Al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di «qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni», salva la possibilità di richiedere un rimborso spese, nonché eventuali gettoni di presenza che non possono superare l’importo di 30 euro a seduta. INCARICO DI REVISIONE E CARICA ELETTIVA Al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di «qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni», salva la possibilità di richiedere un rimborso spese, nonché eventuali gettoni di presenza che non possono superare l’importo di 30 euro a seduta. Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà45

46 Grazie per l’attenzione Dottoressa Simona Vittoriana Cassarà46


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