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CENNI IN TEMA DI DISCIPLINA INTERNAZIONALE DEI TRUSTS.

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1 CENNI IN TEMA DI DISCIPLINA INTERNAZIONALE DEI TRUSTS

2 CONVENZIONE AJA 1° luglio 1985 SULLA LEGGE APPLICABILE AI TRUSTS E SUL LORO RICONOSCIMENTO (*) (*) Legge 16 ottobre 1989, n. 364 - Ratifica ed esecuzione della convenzione dell’Aja 1985 (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)

3 STATO DELLE RATIFICHE ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE E RICONOSCIMENTO DEI TRUST

4 ARTICOLO 1 La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento. ARTICOLO 2 Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust. CONVENZIONE AJA

5 ARTICOLO 3 La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto. ARTICOLO 4 La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee. CONVENZIONE AJA

6 CAPITOLO II LEGGE APPLICABILE ARTICOLO 6 Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7. ARTICOLO 7 Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami. Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare: a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente; b) della situazione dei beni del trust; c) della residenza o sede degli affari del trustee; d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati. CONVENZIONE AJA

7 CAPITOLO II LEGGE APPLICABILE ARTICOLO 8 La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust. In particolare, la legge dovrà regolamentare: a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee; d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro; c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri; d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni; e) i poteri del trustee di effettuare investimenti; f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust; g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari; h) la modifica o la cessazione del trust; i) la ripartizione dei beni del trust; j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione. ARTICOLO 9 Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa. CONVENZIONE AJA

8 CAPITOLO III RICONOSCIMENTO Articolo 11 Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica. Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare: a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust; b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta; c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee; d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro. ARTICOLO 12 Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo. CONVENZIONE AJA

9 Articolo 19 La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale. CONVENZIONE AJA

10 FISCALITÀ DIRETTA E INDIRETTA DEL TRUST

11 Art. 19 La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale. CONVENZIONE AJA 1° luglio 1985 SULLA LEGGE APPLICABILE AI TRUSTS E SUL LORO RICONOSCIMENTO (*) (*) Legge 16 ottobre 1989, n. 364 - Ratifica ed esecuzione della convenzione dell’Aja 1985 (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)

12 DIFFERERENZE TRA IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA FISCALITÀ DIRETTA Colpisce il reddito e il patrimonio in quanto indici diretti della capacità contributiva del soggetto passivo Imposta sul reddito delle società - Ires (Imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef) Soggetti passivi  Beneficiari dei redditi prodotti dai beni conferiti in trust FISCALITÀ INDIRETTA Colpisce indicatori indiretti della capacità contributiva del soggetto passivo in occasione degli scambi, dei consumi e degli gli affari Imposta di registro - Imposta di donazione - Imposte ipocatastali Soggetti passivi  Beneficiari del patrimonio conferito in trust

13 FISCALITA’ INDIRETTA

14 FISCALITÀ INDIRETTA TRUST 1ATTO ISTITUTIVO 2ATTO/I DISPOSITIVO/I 3OPERAZIONI DURANTE LA VITA DEL TURST 4TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI Quattro diversi momenti rilevanti ai fini della imposizione:

15 ATTO ISTITUTIVO SENZA DISPOSIZIONE DI BENI La Convenzione dell’Aja richiede la forma scritta (art. 3) In Italia gli atti istitutivi dei trusts vengono di norma redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA Circolare Agenzia Entrate n. 48/E/2007 - L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale.

16 ATTO DISPOSITIVO DI BENI MOBILI O IMMOBILI Si tratta di un negozio giuridico dispositivo a titolo gratuito. L’atto dispositivo può essere disposto sia per atto inter vivos, ma anche per atto mortis causa e dunque per testamento IMPOSTA DI DONAZIONE Circolare 48/E/2007 - Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.

17 MOMENTO IMPOSITIVO Quando devo corrispondere l’imposta di donazione? AL MOMENTO DELLA DISPOSIZIONE DEI BENI IN TRUST Circolare 48/E/2007 - Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.

18 MOMENTO IMPOSITIVO E INDIVIDUAZIONE DEL QUANTUM L’individuazione dell’aliquota e della franchigia fiscale deve effettuarsi IN RELAZIONE AI BENEFICIARI ATTUALI DEL TRUST Circolare 48/E/2007 - Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee). Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo.

19 DIVERSA OPINIONE DELLA DOTTRINA E DEL NOTARIATO IMPOSTA DI DONAZIONE DOVUTA E COMPUTATA AL MOMENTO DI ASSEGNAZIONE AI BENEFICIARI FINALI Circolare 58-2010/T - La diversa strada della tassazione al momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza (e non, invece, in quello della istituzione del trust, salva l’imposta fissa di registro), consentirebbe invece di individuare nei beneficiari i soggetti passivi dell’imposta, in modo certamente più coerente rispetto allo stesso dato normativo, che all’art. 5 individua negli “eredi”, “legatari”, “donatari” e “beneficiari” i soggetti passivi dell’imposta.

20 ALIQUOTE E FRANCHIGIE IMPOSTA DONAZIONE BENEFICIARIOALIQUOTA CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA 4% SUL VALORE NETTO GLOBALE ECCEDENTE LA FRANCHIGIA DI € 1.000.000 PER OGNI BENEFICIARIO FRATELLI E SORELLE 6% SUL VALORE NETTO GLOBALE ECCEDENTE LA FRANCHIGIA DI € 100.000 PER OGNI BENEFICIARIO ALTRI PARENTI FINO AL QUARTO GRADO E AFFINI IN LINEA RETTA, NONCHÉ AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL TERZO 6% ALTRI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI PRECEDENTI 8%

21 Determinazione imposta di donazione QUALE ALIQUOTA QUALORA MANCHI IL BENEFICIARIO? Aliquota 8% Circolare 48/E/2007 - Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti”. TRUST PENALIZZATI DA QUESTA PREVISIONE TRUST DI SCOPO – TRUST DI GARANZIA TRUST AUTODICHIARATO – TRUST CON BENEFICIARI DA INDIVIDUARE

22 ATTI COMPIUTI DURANTE LA VITA DEL TRUST ACQUISTI/VENDITE E OGNI ALTRO INTERVENTO DEL TRUSTEE SUL PATRIMONIO DEL TRUST IN CONFORMITA’ ALL’ATTO ISTITUTIVO AUTONOMA IMPOSIZIONE Circolare 48/E/2007: Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del patrimonio. Eventuali atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

23 TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI Attribuzioni patrimoniali ai beneficiari del trust all’atto del relativo scioglimento NON C’E’ IMPOSTA DI DONAZIONE Circolare 48/E/2007 - Poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.

24 Imposte ipotecarie e catastali sugli immobili in trust PER L’AGENZIA LE IPOCATASTALI SONO DOVUTE AL MOMENTO DI  Circolare 48/E/2007 - Sia l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Costituzione del vincoloOgni trasferimentoScioglimento del vincolo

25 Imposte ipocatastali su immobili diversa opinione notariato PER STUDIO NOTARIATO 58-2010/T LE IPOCATASTALI SONO DOVUTE SOLO AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO FINALE DEGLI IMMOBILI AI BENEFICIARI DEL TRUST Circolare 58-2010/T: Muovendo da tale ricostruzione parrebbe dunque logico ritenere che l’applicazione delle imposte in considerazione possa essere effettuata, in misura proporzionale, solo all’atto del trasferimento “finale” tramite il quale si realizza il presupposto del tributo. Anche le Commissioni Tributarie Provinciali sono divise sul punto. Firenze e Napoli sostengono la tesi (severa) dell’Agenzia delle Entrate; la maggior parte delle restanti Commissioni Tributarie sposa invece la tesi del notariato.

26 Base imponibile per imposte di donazione e ipocatastali (patrimonio immobiliare) VALORE CATASTALE RIDUZIONE CARICO IMPOSITIVO ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO AL TRUST DELLA SOLA NUDA PROPRIETA’ (riservando l’usufrutto o il diritto di abitazione al disponente)

27 Base imponibile per imposta di donazione e di registro (patrimonio mobiliare) VALORE CONTABILE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ COMMISURATO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIALE agevolazioni per i passaggi generazionali

28 AGEVOLAZIONI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ESENZIONE DALLA IMPOSTA DI DONAZIONE QUALORA IL TRUST SIA FINALIZZATO AL COSIDETTO PASSAGGIO GENERAZIONALE Le condizioni previste dalla norma esentativa possono ritenersi soddisfatte qualora: 1)il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione In trust della partecipazione di controllo o dell'azienda; 2)i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente; 3)il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust; 4)il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo). Vedi Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 110/E, 23/04/2009.

29 Tratto da

30 FISCALITA’ DIRETTA

31 SOGGETTI PASSIVI DELLA FISCALITÀ DIRETTA I soggetti indicati nell’atto istitutivo del trust come percettori dei relativi redditi. Potrebbe trattarsi, a seconda dei casi, tanto dei soggetti già individuati come beneficiari del patrimonio del trust, quanto di altri soggetti ancora, come ad esempio il disponente (o altri ancora) Si tratta di soggetti passivi delle imposte dirette e dunque in quanto tali soggetti che saranno beneficiari non già o non solo del patrimonio del trust, ma bensì dei redditi prodotti dallo stesso.

32 FISCALITÀ DIRETTA TRUST «PERSONIFICATO» SOGGETTO IRES TRUST COMMERCIALE TRUST NON COMMERCIALE TRUST NON RESIDENTE Art. 73 comma 1, lettera B) TUIR Art. 73 comma 1, Lettera C) TUIR Art. 73 comma 1, Lettera D) TUIR Enti che hanno come oggetto esclusivo o prevalente lo svolgimento di attività commerciali (Partita IVA) Enti che svolgono attività non commerciali come i trusts relativi al passaggio generazionale, trust di scopo (Codice fiscale) Si tratta di trust non interno che viene assoggettato ad imposizione per i redditi prodotti in Italia

33 FISCALITÀ DIRETTA ARTICOLO 73 COMMA 2 TUIR Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust saranno imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto istitutivo del trust (o in altri atti successivi) ovvero, in mancanza, in parti uguali.

34 DISTINZIONE TRUST OPACO E TRUST TRASPARENTE (*) Il trust opaco presenta un indubbio vantaggi in termini di protezione dei redditi del trust dai creditori dei beneficiari individuati, ma senza diritto alla percezione dei redditi prodotti dal trust. TRUST TRASPARENTE I beneficiari dei redditi del trust sono stati individuati nell’atto istitutivo e sono indicati come aventi diritto a percepire tali redditi TRUST OPACO (*) I beneficiari dei redditi del trust o non sono stati individuati nell’atto istitutivo del trust, oppure pur essendo qualificati come tali, non hanno tuttavia un diritto a percepire tali redditi.

35 A) TRUST TRASPARENTE BENEFICIARI INDIVIDUATI E CON DIRITTO A PERCEZIONE DETERMINAZIONE REDDITO IN CAPO AL TRUST TASSAZIONE REDDITO DI CAPITALE IN CAPO AI BENEFICIARI ex art. 44 co. 1 lett. g-sexies TUIR IMPUTAZIONE PER COMPETENZA E RITENUTA ALLA FONTE 20%

36 B) TRUST OPACO BENEFICIARI NON INDIVIDUATI O INDIVIDUATI SENZA DIRITTO A PERCEZIONE DETERMINAZIONE REDDITO IN CAPO AL TRUST TASSAZIONE IN CAPO AL TRUST CON PAGAMENTO IRES SARÀ IL TRUST CHE SCONTERÀ IL 27,5% SUI REDDITI A TITOLO IRES

37 C) TRUST MISTO TRUST IN PARTE OPACO E IN PARTE TRASPARENTE SUDDIVISIONE REDDITO PER DIVERSA IMPOSIZIONE PARTE REDDITO ACCANTONATA TASSATA IN CAPO AL TRUST PARTE REDDITO SPETTANTE AI BENEFICIARI TASSATA PER TRASPARENZA

38 AUMENTO BASE IMPONIBILE TASSAZIONE DIVIDENDI La legge 190/2014, meglio nota come legge di stabilità del 23 dicembre u.s., prevede che l’esclusione dalla base imponibile dei dividendi distribuiti agli enti non commerciali, tra cui i trust, passi dal 95% al 22,26%. Aumento carico fiscale Trust opachi la tassazione dei dividendi è passata dall’attuale 1,375% (27,5% di IRES sul 5% del dividendo) al 21,38% (27,5% di IRES sul 77,74% del dividendo). 1,375%  21,38% Trust trasparenti la tassazione in capo ai beneficiari del trust persone fisiche è passata dall’attuale 2,15% (ipotesi di aliquota IREF del 43% sul 5% del dividendo) al 33,43% (ipotesi di aliquota IREF del 43% sul 77,74% del dividendo). 2,15%  33,43%

39 RESIDENZA DEL TRUST ART. 73, COMMA 3, TUIR CRITERI GENERALI RELATIVI AL LEGAME TRA I SOGGETTI IRES E IL TERRITORIO DELLO STATO SEDE LEGALE SEDE AMMINISTRAZIONE OGGETTO ATTIVITA’  NODOMICILIO TRUSTEE (es trustee italiano o inglese) STATO IN CUI SI TROVANO I BENI

40 ATTRAZIONE RESIDENZA FISCALE RELATIVA AI TRUSTS ESTERI TRUST ISTITUITO IN STATO NON-WHITE LIST SI PRESUME ABBIA RESIDENZA NELLO STATO se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sia fiscalmente residente in Italia e/o il trust sia proprietario di immobili o titolare di diritti reali immobiliari o vincoli di destinazione di immobili (situati in Italia) Nota bene: la presunzione non vale sia qualora il trust sia stato istituito in uno stato white-list, sia nel caso in cui il trust sia stato istituito in un paese non white-list ma che comunque abbia sottoscritto un accordo internazionale di tipo collaborativo con la Repubblica Italiana per lo scambio di informazioni in ambito fiscale.

41 ATTRAZIONE RESIDENZA FISCALE RELATIVA AI TRUSTS ESTERI TRUST ESTEROVESTITO Comma 5 bis, articolo 73: salvo prova contraria, sono residenti nello Stato le società o gli enti controllati da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione i cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato. L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società sottoposta a verifica. TRUST ESTERO CON PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETÀ DI CAPITALI ITALIANE E TRUSTEE RESIDENTE IN ITALIA

42 TASSAZIONE TRUSTS OPACHI NON RESIDENTI CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 61/E/2010  REDDITO PRODOTTO IN ITALIAREDDITO PRODOTTO ALL’ESTERO  TASSAZIONE IN CAPO AL TRUSTIMPUTAZIONE PER TRASPARENZA AI BENEFICIARI RESIDENTI

43 PATTO DI FAMIGLIA Art. 768-bis. Nozione. È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Art. 768-ter. Forma. A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico. Art. 768-quater. Partecipazione. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. Art. 768-quinquies. Vizi del consenso. Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno. Art. 768-sexies. Rapporti con i terzi. All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies. Art. 768-septies. Scioglimento. Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesi- mi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio. Art. 768-octies. Controversie. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono de- volute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

44 PRINCIPALI DIFFERENZE TRA PATTO DI FAMIGLIA E TRUST PATTO DI FAMIGLIATRUST OGGETTO Solo partecipazioni espressione di un’effettiva attività imprenditoriale, mai partecipazioni speculative o di investimento, mai quote di minoranza in società di capitali esercenti imprese, ecc…. L’intero patrimonio del disponente. Oggetto del trust potrà essere qualunque tipologia di partecipazione, come pure la liquidità e ogni immobile del disponente. SOGGETTI I soggetti a cui viene trasferito il controllo delle partecipazioni (assegnatari) sono solo i discendenti in linea retta dell’imprenditore. Il controllo delle partecipazioni può essere attribuito a qualsiasi soggetto pur prevedendo che i beneficiari siano i discendenti, il coniuge o altri soggetti indicati dall’imprenditore GESTIONE Le partecipazioni sono trasferite in proprietà assoluta all’assegnatario che, in quanto titolare incondizionato dell’impresa, non è soggetto ad alcuna direzione o indirizzo da parte del fondatore della impresa L’imprenditore può trasferire la sua cultura di impresa e non solo la sua impresa. Attraverso le indicazioni di cui all’atto istitutivo, il disponente imprime la sua impronta imprenditoriale anche alla gestione futura dell’impresa. TUTELE Essendo proprietario incondizionato delle partecipazioni trasmesse l’assegnatario dispone dell’impresa e dei relativi redditi come ritiene opportuno anche senza tener conto delle necessità degli altri membri della famiglia. Il trustee diventa proprietario delle partecipazioni ma nell’interesse dei beneficiari. Ciò significa che sia il patrimonio, come i relativi redditi, potranno essere oggetto di regole volte a tutelare ogni beneficiario membro della famiglia.

45 PRINCIPALI DIFFERENZE TRA PATTO DI FAMIGLIA E TRUST PATTO DI FAMIGLIATRUST SEGREGAZIONE Né le partecipazioni, né i redditi prodotti dalla impresa di famiglia sono oggetto di segregazione patrimoniale. In linea di massima e in assenza di altre “precauzioni”, i creditori dell’assegnatario potranno soddisfarsi sulle partecipazioni e relativi redditi. Le partecipazioni trasferite non sono aggredibili dai creditori del prescelto per la gestione dell’azienda o impresa di famiglia (trustee). Tale segregazione può essere estesa anche ai redditi percepiti tanto dal trustee, quanto dagli altri beneficiari del trust. SUCCESSIONE Venuto a mancare l’assegnatario il suo patrimonio verrà devoluto secondo le ordinarie regole sulla successione (testamentaria o legittima). Il trustee potrà essere sostituito da altri soggetti preventivamente o successivamente indicati nell’atto istitutivo, o eventualmente individuato da un terzo soggetto (Protector).

46 FONDO PATRIMONIALE Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale. Art. 169 Alienazione dei beni del fondo Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente. Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Art. 171 Cessazione del fondo La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

47 PRINCIPALI DIFFERENZE TRA FONDO PATRIMONIALE E TRUST FONDO PATRIMONIALETRUST OGGETTO Solo beni immobili, mobili registrati o titoli di credito. Non c’è limite di sorta. Nel patrimonio del trust può conferirsi ogni tipologia di beni. SOGGETTI Di norma il fondo patrimoniale viene costituito direttamente dai coniugi o eventualmente da un terzo. Il trust può essere costituito da qualsiasi individuo senza distinzione alcuna. GESTIONE La gestione spetta necessariamente ai coniugi che dunque potrebbero anche sempre non trovare accordi circa punti specifici relativi alla gestione del fondo La gestione effettiva spetta al trustee che può essere una persona fisica, una società o anche un gruppo di persone scelte per le loro competenze amministrative e finanziarie. FINALITA’ La finalità è limitata alla soddisfazione dei bisogni familiari Il trust può essere istituito per le finalità più disparate e può anche avere obiettivi di tipo successorio SEGREGAZIONE I creditori della famiglia possono soddisfarsi sui beni conferiti nel fondo e sui relativi i frutti Dopo la costituzione del trust i creditori del disponente non possono più aggredire i beni conferiti in trust ESTINZIONE Il fondo patrimoniale viene meno per effetto della cessazione del vincolo matrimoniale e in tal caso perdura al massimo sino alla maggiore età dei figli della coppia Le vicende familiari non influenzano in via automatica il trust a meno che ciò non venga espressamente previsto dall’atto istitutivo del trust.


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