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Comune di PARMA PRINCIPALI INNOVAZIONI in materia di sicurezza stradale Legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 – S.O. n. 171) Legge.

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1 Comune di PARMA PRINCIPALI INNOVAZIONI in materia di sicurezza stradale Legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 – S.O. n. 171) Legge 26 febbraio 2011, n. 10 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011 – S.O. n. 53) D.Lgs 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2011) 07 luglio 2011

2 Art. 6 – pneumatici da neve 4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3: e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. (art. 7 - comma 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: - adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1,2 e 4) Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri 2

3 Art. 6 – Circ. 16052 del 29.12.2010 Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c' è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all’applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art.6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato (80 €) ovvero dell'art. 7, comma 14, C.d.S. nel centro abitato. (39 €) Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri 3

4 Art. 7 – circolazione nei centri ab. 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. (comma escluso dall’adeguamento ISTAT 2011) 4 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

5 Art. 9 – competizioni sportive 4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78. 5 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Obbligo dell’assicurazione

6 Art. 79 – efficienza dei veicoli 14. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. La sanzione è da euro 1.114,00 a euro 11.139,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter. 6 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 238 - 1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo Appendice IX - Art. 238 (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici) 1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati: TUTTO ciò che costituisce equipaggiamento del veicolo

7 14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. 7 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Circolazione sulle autostrade: fermo del veicolo Art. 80 – revisioni

8 C. 14 - … L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. … 8 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Concessionari privati, per revisione di veicoli sino a 3,5 t. e sino a 9 posti

9 Art. 80 – revisioni … Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per novanta giorni …(comma escluso dall’adeguamento ISTAT 2011) 9 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

10 Art. 80 – revisioni 10 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri COMUNE DI ___________________POLIZIA LOCALE Annotazione ai sensi dell’art. 80, comma 14 del C.d.S. VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLA EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE. (rif. Verb.n.___) La circolazione del veicolo è consentita al solo fine di raggiungere la sede ove effettuare la prescritta revisione, sotto pena della sanzione amministrativa di € 1.842, oltre al fermo del veicolo per 90 giorni, in caso di inosservanza. Data _________________ firma___________________

11 Art. 80 – revisioni 11 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Ministero dei Trasporti circolare prot. 16052 del 29.12.2010 … gli Organi di polizia stradale provvederanno ad autorizzare il conducente del veicolo oggetto della sanzione, con annotazione nel verbale di contestazione, a raggiungere una delle predette località, per la via (consentita) più breve e nel tempo strettamente necessario, specificando che, raggiunta la destinazione indicata, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione.

12 Art. 100 – targhe sono personali 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione; 12 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Gli autoveicoli 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e poste- riormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. I motoveicoli 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

13 Art. 100 – targhe 4. I rimorchi e I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 13 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

14 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. tre mesi, … Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, … Art. 100 – targhe 14 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a)i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b)la collocazione e le modalità di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.

15 Art. 126 bis – patente a punti prova di esame. 4. … La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. 15 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

16 Art. 126 bis – patente a punti 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame dopo la notifica della prima violazione almeno cinque punti altre due violazioni dodici mesi almeno cinque punti Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. 16 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

17 Art. 126 bis – patente a punti neo-patentati Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti 17 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

18 Art. 142 – velocità 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00.  decurtazione punti 3  18 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

19 Art. 142 – velocità 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (decurtazione punti 6 ) (comma escluso dall’adeguamento ISTAT 2011) 19 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

20 Art. 142 – velocità 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. (decurtazione punti 10) (comma escluso dall’adeguamento ISTAT 2011) 20 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

21 Art. 142 – velocità Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di posizionamento e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzato o installati ad una distanza inferiore ad 1 Km dal segnale che impone il limite di velocità. 21 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

22 Art. 158 – sosta 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) ed h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli. 22 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri somma esclusa dall’adeguamento ISTAT 2011

23 Art. 158 – sosta 6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 39 a euro 159 per i restanti veicoli. 23 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri somma esclusa dall’adeguamento ISTAT 2011

24 Art. 174/178 – durata della guida 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida (giornaliero o settimanale) prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).(≤ 10%) 24 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Settinanana di 56 ore → guida fino a 61 h e 36 m Bisettimanale di 90 ore → guida fino a 99 h riposo normale 11 ore → riposa almeno 9 h e 54m riposo ridotto o fraz. 9 ore → riposa almeno 8h e 6m giornata di 9 ore → guida fino a 9 h e 54 m giornata di 10 ore → guida fino a 11 h

25 Art. 174/178 – durata della guida 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.  decurtazione punti 2 per violazione dei tempi di guida; 5 per violazione tempi di riposo  25 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri giornata di 9 ore → guida più di 9 h e 54 m giornata di 10 ore → guida più di 11 h riposo normale 11 ore → riposa meno di 9h e 54m riposo ridotto o fraz. 9 ore → riposa meno di 8h e 6

26 Art. 174/178 – durata della guida 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.  decurtazione punti 10  26 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri giornata di 9 ore → guida più di 10 h e 48 m giornata di 10 ore → guida più di 12 h riposo normale 11 ore → riposa meno di 8 h e 48 m riposo ridotto o fraz. 9 ore → riposa meno di 7 h e 12 m

27 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.  decurtazione punti 1  Art. 174/178 – durata della guida 27 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri settimana di 56 ore → guida oltre 61h e 36 m (se guida sino a 61h e 36 m → sanzione comma 4 ) bisettimanale di 90 ore → guida oltre le 99 h ( se guida sino a 99 h → sanzione comma 4)

28 Art. 174/178 – durata della guida 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400.  decurtazione punti 3  28 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Riposo settimanale regolare (45 h) riposa meno di 40 h e 30 m (se riposa almeno 40 h e 30 m → no sanzione) Riposo settimanale ridotto (24 h) riposa meno di 21 h e 36 m (se riposa almeno 21 h e 36 m → no sanzione)

29 Art. 174/178 – durata della guida 7. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.  decurtazione punti 2 per violazione dei tempi di guida; 5 per violazione dei tempi di riposo  29 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Guida settimanale → guida oltre 67 h e 12 m Guida bisettimanale → guida oltre 108 h Riposo settimanale normale → riposa meno di 36 h Riposo settimanale ridotto → riposa meno di 19 h e 12 m

30 Art. 174/178 – durata della guida 8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amm. del pagamento di una somma di euro 155.  decurtazione punti 2  (art. 178 € 250) 30 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

31 Art. 174/178 – durata della guida 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. … 31 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

32 Art. 174/178 – durata della guida 11. … Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida. 32 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

33 Art. 177 C.d.S.  Servizi di polizia  Autoambulanza  Antincendio  Protezione Civile  Veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri33 Conduzione dei veicoli adibiti a

34 1 ° dispositivo acustico Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri34 2° dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu

35 Comma 1: “istruzioni per l’uso” … Solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri35

36 Comma 1: “istruzioni per l’uso” Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri36

37 L’esimente Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri37 congiuntamente non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni e le norme di comportamento in genere 2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza comune prudenza e diligenza.

38 Obblighi per l’utenza 3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri38

39 divieti per l’utenza 3 E‘ vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia. Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri39

40 sanzioni 4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318.00 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri40 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39.00 a € 159,00 PUNTI 2

41 IN PRATICA  NON CONFIDARE NELL’IDEA CHE “LUI” TI AVRA’ CERTAMENTE SENTITO: FORSE NON TI HA SENTITO AFFATTO.  FATTI VEDERE CON TUTTI I MEZZI (FARI ACCESI, LAMPEGGIA RIPETUTAMENTE, USA LE 4 FRECCE).  ASPETTATI DAGLI ALTRI UTENTI MANOVRE TARDIVE ED IRRAZIONALI Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri41  LA TEMERARIETA’ NON PAGA  PONDERA IL RISCHIO: IL BENE CHE VIENE MESSO A REPENTAGLIO DEVE ESSERE INFERIORE AL BENE DA TUTELARE.  SE DOMANI UN GIUDICE DOVRA’ VALUTARE IL TUO OPERATO PARTIRA’ DALL’ASSUNTO CHE SEI UN PROFESSIONISTA. PAGHERAI PIU’ DEGLI ALTRI OGNI IMPRUDENZA O NEGLIGENZA.

42 Art. 177 – dispositivi di allarme 1. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo. 42 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

43 Art. 179 – cronotachigrafo 2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798,00 a euro 3.194,00.  sospensione patente dec. punti 10  43 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

44 Art. 179 – cronotachigrafo per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso 8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso. 44 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

45 Art. 182 – velocipedi casco protettivo 9-bis. Durante la marcia ai conducenti, di età non superiore ad anni quattordici, di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (12 ottobre 2010) 45 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

46 Art. 186 – alcool 2. lett. a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (lettera esclusa dall’adeguamento ISTAT 2011) 46 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

47 Art. 186 – alcool 2, lett. c) … Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter 47 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

48 Art. 186 – alcool provoca 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. 48 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

49 Art. 186 – alcool 2-bis. … Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata 49 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato Sequestro ai sensi dell’art. 224 ter

50 Art. 186 – alcool 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni… 50 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

51 Art. 186 – alcool estinto il reato metà della sospensione della patente revoca la confisca del veicolo 9-bis. … il lavoro di pubblica utilità, ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. 51 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

52 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste (“tasso compreso tra 0,1 e 0,5”) da parte di: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; Art. 186 bis – neo-patentati e autisti professionali 52 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

53 Art. 186 bis – neo-patentati e autisti professionali 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste (“tasso compreso tra 0,1 e 0,5”) da parte di: b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 53 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

54 Art. 186 bis – neo-patentati e autisti professionali 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste (“tasso compreso tra 0,1 e 0,5”) da parte di: c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; 54 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

55 Art. 186 bis – neo-patentati e autisti professionali 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste (“tasso compreso tra 0,1 e 0,5”) da parte di: d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus, nonché di autoarticolati e di autosnodati. 55 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Attenzione: quindi anche l’uso proprio, il “conto proprio” e i veicoli che richiedono la patente “B + E”

56 Art. 186 bis – neo-patentati e autisti professionali provochi un incidente raddoppiate 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). (punti 5) Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. (comma escluso dall’adeguamento ISTAT 2011) 56 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

57 Art. 186 bis – neo-patentati e autisti professionali 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo 57 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri 3 accertamenti qualitativi non invasivi 4 etilometro 5 incidente stradale 6 condizione di applicabilità 8 verifica medica 9 sospensione cautelare della patente

58 Art. 186 bis – neo-patentati e autisti professionali 7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. inferiore a diciotto anni superiore a 0,5 grammi ventunesimo anno di età Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età. 58 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

59 Art. 187 – stupefacenti 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico- fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1500 a euro 6000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. 59 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

60 Art. 187 – stupefacenti sono aumentate da un terzo alla metà. 1. … Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. 60 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti

61 Art. 187 – stupefacenti Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 1. … Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 61 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

62 Art. 187 – stupefacenti ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa o di fluido del cavo orale 62 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

63 Art. 187 – stupefacenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie campioni di liquidi biologici 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici 63 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

64 Art. 187 – stupefacenti pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, lavoro di pubblica utilità 8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni … (come per art. 186) 64 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

65 Art. 189 – incidenti con animali a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti Chiunque non ottempera 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559. … (comma escluso dall’adeguamento ISTAT 2011) 65 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

66 Art. 189 – incidenti con animali persone coinvolte uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti tempestivo intervento di soccorso 9-bis. … Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (comma escluso dall’adeguamento ISTAT 2011) 66 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

67 Art. 191 – pedoni accingono 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. (punti 8) 67 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

68 Art. 201 – notificazione 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento … 68 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

69 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli Art. 202 – pagamento in misura ridotta 69 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri è ammesso nelle mani dell'agente pagamento in misura ridotta è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. xxx

70 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli Art. 202 – pagamento in misura ridotta 70 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri è ammesso nelle mani dell'agente pagamento in misura ridotta è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. 142, commi 9 e 9-bis

71 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli Art. 202 – pagamento in misura ridotta 71 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri è ammesso nelle mani dell'agente pagamento in misura ridotta è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. 148

72 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli Art. 202 – pagamento in misura ridotta 72 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri è ammesso nelle mani dell'agente pagamento in misura ridotta è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. 167 con eccedenza > 10%

73 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli Art. 202 – pagamento in misura ridotta 73 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri è ammesso nelle mani dell'agente pagamento in misura ridotta è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. 174/178 commi 5,6 e 7

74 Art. 202 – pagamento in misura ridotta 2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. (le circolari ministeriali parlano di applicare il “minimo” per evitare “disparità di trattamento” rispetto all’art. 207 nei confronti di cittadini UE ???) 74 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

75 Art. 202 – pagamento in misura ridotta il fermo amministrativo del veicolo 2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. 75 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

76 Art. 202 bis – rateazione 76 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Reddito < 10.628,16 € Importo minimo 100 € superiore a 200 euro disagiate 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. (vedere la circolare 6535 del 22 aprile 2011)

77 Art. 207 – stranieri fermo amministrativo del veicolo affidato ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis 3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. 77 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

78 Art. 207 – stranieri b) il comma 4-bis è abrogato. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione europea. 78 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

79 Art. 218 – sospensione della patente solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente permesso di guida non oltre tre ore al giorno per ragioni di lavoro. 2). Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro. … 79 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Qualora la sospensione sia connessa a fattispecie che hanno rilevanza penale, la circolare 6535 del 22 aprile 2011 ha precisato che il permesso non è concedibile

80 Art. 218 – sospensione della patente 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886,00 a euro 7.546,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. 80 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

81 Art. 219 – revoca della patente i soggetti ai quali è stata ritirata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli 3 bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio i soggetti ai quali è stata ritirata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli. 81 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri per ora Deve intendersi “ritiro” ai fini della revoca. Rimane per ora attivo il comma 1 ter) dell’art. 116 “coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente “sospesa” per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore”

82 Art. 219 – revoca della patente 186, 186-bis e 187 3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. 82 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

83 Art. 219 – revoca della patente 186- bis, comma 1, lettere b), c) e d), 186, comma 2, lettere b) e c), 187 3-quater. La revoca della patente di giuda ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186- bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. 83 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

84 Art. 219 bis – certificato di idoneità il comma 2 è abrogato. 2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126- bis. 84 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

85 Art. 222 – Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati una lesione personale colposa 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente 85 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

86 l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. 86 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Art. 223 – Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato

87 . Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. 87 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

88 Art. 97 – ciclomotori euro 389 6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. (fermo 60 gg) (comma escluso dall’adeguamento ISTAT 2011) (38 €) 88 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

89 Art. 97 – ciclomotori 10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (23 €) (comma escluso dall’adeguamento ISTAT 2011) 89 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

90 Legge 120/2010 - art. 14 2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 90 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Decreto Min. 2 febbraio 2011 G.U. n. 76 del 2 aprile 2011

91 Legge 120/2010 - art. 14 389 3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. (13 febbraio 2012) 91 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Titolo VI C.d.S. o L. 689/81??

92 Art. 115 – guida accompagnata 1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione. 92 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri attenzione: solo potenza specifica; inoltre fissa il precetto, ma sorgono dubbi sulla sanzione

93 Art. 115 – guida accompagnata almeno dieci ore di corso pratico di guida 1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 93 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

94 Art. 115 – guida accompagnata 1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122. 94 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri 9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00. (no ISTAT 2011)

95 Art. 115 – guida accompagnata comma 2 comma 5 1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. 95 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 5. …sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. (no ISTAT 2011)

96 Art. 115 – guida accompagnata 1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione. 96 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

97 Art. 115 – guida accompagnata l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione comma 8 1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1- bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. 97 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 389,00 a euro 1.559,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. (no ISTAT 2011)

98 Art. 115 – limiti di età 2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: anni sessanta sessantotto anni anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. 98 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

99 Art. 115 – limiti di età 2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: anni sessantacinque sessantotto anni anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. 99 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

100 Art. 115 – limiti di età ottanta anni ciclomotori e veicoli commissione medica locale 2 bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti. 100 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

101 D.M. 8 settembre 2010 – 80 anni 1. I conducenti in possesso di titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida delle categorie A, B, C ed E che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, procedono al rinnovo di validità dei titoli abilitativi suddetti conseguono il rinnovo di validità fino alla data del compimento dell'ottantesimo anno di età se esibiscono certificato di idoneità dei requisiti fisici e psichici rilasciato da uno dei medici certificatori monocratici di cui all'art. 119 del C.d.S.. 101 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

102 D.M. 8 settembre 2010 - 80 anni 2. I conducenti di cui al comma 1 che provvedono a rinnovare la validità del titolo di abilitazione alla guida posseduto previa visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del C.d.S., conseguono il rinnovo di validità della patente posseduta fino alla data indicata nella certificazione rilasciata dalla predetta commissione e comunque non oltre l'ottantaduesimo anno di età. 102 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

103 Circolare 83160 15/10/ 2010 - Circolare 83160 15/10/ 2010 - 80 anni … Non vi è pertanto alcun dubbio che l'abilitazione alla guida di ciclomotori o veicoli possa essere mantenuta, senza alcun limite di età, finché sussistano i requisiti psico-fisici richiesti per la guida. 103 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

104 Art. 59 legge 120/2010 commissioni mediche locali una sola volta 1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 186, comma 8187, comma 6 2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del C.d.S. 104 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

105 Art. 59 legge 120/2010 105 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Permesso provvisorio per la guida

106 Circolare 16052 del 29/12/ 2010 … L’attestazione, che ha validità annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita in sede di controllo agli organi accertatori. Fermo restando quanto previsto dall’art. 115 in ordine alla mancanza dell’attestato di idoneità alla grida, la circolazione senza averlo al seguito costituisce violazione dell’att. 180 comma 7 C.d.S., mentre senza averlo conseguito ovvero se scaduto di validità costituisce violazione dell’articolo 115, comma 3, C.d.S.. 106 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri 3. …sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00. (fermo 30 giorni)

107 Art. 116 – certificato di idoneità 11 bis). Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011 (31.03.2011) 107 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Data fissata nella DIRETTIVA n. 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, in relazione alla patente di sottocategoria AM

108 Art. 2, comma 1 quater – legge 10/2011 108 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1, (31 marzo 2011) sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni.

109 Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del C.d.S., in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso C.d.S., prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Art. 2, comma 1 quater – legge 10/2011 109 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri 5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati. 6. L'autorizzazione è valida per sei mesi. P

110 Art. 2, comma 1 quater – legge 10/2011 110 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri SANZIONI Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del C.d.S. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13-bis. 7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. 9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. P 13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555,00 a euro 2.220,00 (comma 17 - fermo del veicolo per giorni sessanta)

111 Art. 117 – neo-patentati 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. (10 febbraio 2011) 111 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

112 Art. 117 – neo-patentati 112 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

113 Art. 117 – neo-patentati 113 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Kw 44 ------------------------------------ = 39,111 kw/t (kg 1.050 + 75 = 1.125) 1,125 t

114 Art. 117 – neo-patentati 114 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Kw 126 -------------------------------- = 63 kw/t (kg 1.925 + 75 = 2000) 2 t NO: supera la potenza specifica

115 Art. 117 – neo-patentati 115 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Kw 101,50 -------------------------------------- = 45,62 kw/t (kg 2180 + 75 = 2225) 2,225 t NO: supera la potenza massima

116 Art. 117 – neo-patentati 116 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri Kw 55 -------------------------------------- = 51,16 kw/t (kg 1000 + 75 = 1075) 1,075 t OK Rispetta sia la potenza specifica che la potenza massima

117 Art. 126 – durata della patente trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima 5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. … deve provvedere alla distruzione della patente Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. 117 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

118 Art. 171 – casco 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. 118 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

119 Art. 171 – casco 2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. (12 ottobre 2010) 119 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

120 Art. 172 – cinture 1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. 120 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

121 Art. 172 – cinture - esenzioni comma 8, lett. b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; 121 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

122 D.Lgs 59/2011 – 19 gennaio 2013 Nuova patente comunitaria con sottocategorie : - AM - B1 - C1 e C1E - D1 e D1E 122 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

123 D.Lgs 59/2011 – 19 gennaio 2013 Nuova patente comunitaria con sottocategorie : AM - veicoli di categoria L1 e L2 e L6 e 123 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

124 D.Lgs 59/2011 – 19 gennaio 2013 Nuova patente comunitaria con sottocategorie : B1 15 kW. quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli …. 124 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

125 D.Lgs 59/2011 – 19 gennaio 2013 Nuova patente comunitaria con sottocategorie : C1 7500 kg autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; 125 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

126 D.Lgs 59/2011 – 19 gennaio 2013 Nuova patente comunitaria con sottocategorie : C1E 12000 kg complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 126 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

127 D.Lgs 59/2011 – 19 gennaio 2013 Nuova patente comunitaria con sottocategorie : D1 16 persone 8 metri autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 127 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

128 D.Lgs 59/2011 – 19 gennaio 2013 Nuova patente comunitaria con sottocategorie : D1E superiore a 750 kg complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; 128 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

129 D.Lgs 59 / 2011 Nuove ipotesi di reato: - Guida di veicolo complesso > 20 t. da parte di ultra 65enne - Eventuali deroghe per trasporti disabili - Guida con patente di categoria diversa da quella richiesta - Straniero che circola con patente revocata 129 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

130 D.Lgs 59 / 2011 Riqualificazione dei veicoli di classe comunitaria “L6e”: 350 kg, 45 km/h 50 cm³ per i motori ad accensione comandata 4 kW per gli altri motori, a combustione interna quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. 130 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri

131 D.Lgs 59 / 2011 Riqualificazione dei veicoli di classe comunitaria “L7e”: 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci 15 kW quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie 131 Prot. Civ. Parma - Gianni Ferri


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