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CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE NELLE AREE SVANTAGGIATE.

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Presentazione sul tema: "CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE NELLE AREE SVANTAGGIATE."— Transcript della presentazione:

1 CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE NELLE AREE SVANTAGGIATE

2 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E RECUPERO DIFESA DEL CONTRIBUENTE

3 NORME ISTITUTIVE Art. 4 - Legge 27 dicembre 1997 n. 449, rubricato “Incentivi per le piccole e medie imprese” : «Alle piccole e medie imprese, …, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso a partire dal 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari...».

4 Art. 8 - Decr. Min. 3 agosto 1998, n. 311, rubricato “Revoca dei benefici e applicazioni delle sanzioni”. Circolare Ministeriale Min. Fin. 13 ottobre 2002, n. 186/E/2000/112705, “Credito d’imposta previsto per le piccole e medie imprese dall’art. 4 della legge n. 449/97 - Applicazione del D.M. n. 311/98 - Chiarimenti”.

5 Art. 7 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Incentivi per l'incremento dell'occupazione”, comma 1 : «Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. …». comma 7: «Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali … omissis … le agevolazioni sono revocate. …».

6 ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Processo Verbale di Accertamento e di Constatazione. Processo Verbale di Accertamento e di Constatazione. Provvedimento di Revoca emesso dal Centro Operativo di Pescara ex art. 4 - legge n. 449/1997. Provvedimento di Revoca emesso dal Centro Operativo di Pescara ex art. 4 - legge n. 449/1997. Avviso di Recupero del Credito d’Imposta emesso dagli Uffici periferici competenti. Avviso di Recupero del Credito d’Imposta emesso dagli Uffici periferici competenti.

7 RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI REVOCA CREDITO D’IMPOSTA EMESSO DAL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA EX ART. 4 - LEGGE N. 449/97

8 IN DIRITTO

9 1. Eccezione di nullità e/o annullabilità dell’atto per violazione dell’art. 4, co. 6, legge n. 449/1997 e dell’art. 8, co. 1, D.M. 3 agosto 1998, n. 311. Art. 4 - legge n. 449/1997, “Incentivi per le piccole e medie imprese” : « Con decreto del Ministro delle finanze, …, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito».

10 Art. 8 - D.M. n. 311/1998, “ Revoc a dei benefici e applicazioni delle sanzioni”, Co. 1: «… omissis … Il Centro servizio di Pescara, salva la facoltà di cui all’art. 7 comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica all’impresa … omissis … l’avvio del procedimento di revoca del credito medesimo con l’indicazione delle violazioni riscontrate, relativamente alle quali l’impresa può fornire le proprie giustificazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell‘avvio del procedimento stesso».

11 2. Eccezione di nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione in palese violazione dell’art. 7, co. 1 - parte 2, legge n. 212/2000 e dell’art. 3, co. 3, legge n. 241/1990. Art. 7 - Legge n. 212/2000, “Chiarezza e motivazione degli atti”, comma 1: «… se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama». Corte Cassazione - Sez. Trib., sentenza 10 dicembre 2002, n. 17576 e sentenza 14 aprile 2004, n. 7080.

12 Art. 3 - legge 7 agosto 1990, n. 241 Co. 1: «Ogni provvedimento amministrativo, …, deve essere motivato … La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, …» Co. 3: «Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultimo deve essere indicato e reso disponibile, …, anche l’atto cui essa si richiama».

13 RICORSO AVVERSO AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA EMESSO DALLA A.E. - UFFICIO DI CATANIA

14 IN DIRITTO

15 1. Eccezione di nullità dell’atto impugnato per l’inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo del servizio postale a seguito della violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 c.p.c. nonché dell’art. 3 - legge n. 890/1982. Art. 148 c.p.c.: «L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto».

16 Art. 149 codice procedura civile, comma 2: «In tal caso l’ufficiale scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendosi menzione dell’Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Questo ultimo è allegato all’originale». Art. 3 - Legge n. 890/82, comma 1: «L’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento».

17 2. Eccezione d’inesistenza giuridica dell’atto impugnato per assenza di uno specifico riferimento normativo che ne positivizzi l’emissione - mancanza del presupposto di legge (definitività del provvedimento di revoca) per il recupero del credito di imposta disconosciuto.

18 2.1 Inesistenza giuridica di un apposito provvedimento per il recupero del credito di imposta denominato “Avviso di recupero del credito di imposta”. Art. 4 - legge n. 449/1997, comma 6: «Con decreto del Ministero delle finanze … sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito».

19 Art. 8 - D.M. 3 agosto 1998 n. 311, “Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, Emissione del “Provvedimento di Revoca” da parte del Centro Servizio di Pescara qualora riscontri la mancata sussistenza dei presupposti previsti dalla legge; Emissione del “Provvedimento di Revoca” da parte del Centro Servizio di Pescara qualora riscontri la mancata sussistenza dei presupposti previsti dalla legge; “Provvedimento di Revoca”, atto autonomamente impugnabile; “Provvedimento di Revoca”, atto autonomamente impugnabile;

20 L’Ufficio delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale dell’impresa, provvede al recupero delle somme: L’Ufficio delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale dell’impresa, provvede al recupero delle somme: - mediante iscrizione a ruolo; - mediante iscrizione a ruolo; - solo quando il provvedimento di revoca si è reso definitivo e, comunque, entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è reso definitivo il provvedimento di revoca. - solo quando il provvedimento di revoca si è reso definitivo e, comunque, entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è reso definitivo il provvedimento di revoca.

21 Circolare Ministeriale n. 35/E dell’8 luglio 2003, “Crediti di imposta per l’incremento dell’occupazione e per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Attività di controllo nei confronti dei soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali”: al punto 4 introduce due schemi di provvedimento per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato e li denomina “Avviso di recupero del credito di imposta”.

22 Evidente contrasto fra Decreto Ministeriale n. 311/98 e il documento di prassi. Attività di recupero del credito di imposta indebitamente fruito: Art. 36/ter - D.p.r. n. 600/73, “Controllo formale”. Art. 42 - D.p.r. n. 600/73, “Avviso di accertamento”.

23 2.2 Mancanza del presupposto di legge (definitività del provvedimento di revoca) per il recupero del credito di imposta disconosciuto Art. 8 - Decreto Ministeriale 3 agosto 1998 n. 311: “solo quando il provvedimento di revoca si è reso definitivo” per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato.

24 3. Eccezione di nullità dell’impugnato avviso di recupero credito d’imposta, atto derivato, quale conseguenza della nullità dell’atto presupposto (provvedimento di revoca). Corte di Cassazione - SS. UU., sentenza 21 novembre 2002, n. 16424: «… l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola».

25 4. Eccezione di nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, quale conseguenza della mancata allegazione dell’atto presupposto (provvedimento di revoca) in violazione dell’art. 7, co. 1 - parte 2, legge n. 212/2000. Art. 7 - Legge n. 212/2000, “Chiarezza e motivazione degli atti”, comma 1: «… se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».

26 Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, sentenza del 10 ottobre 2002, n. 4989 : a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 212/2000 l’avviso di accertamento deve contenere in allegato l’atto a cui la motivazione abbia fatto riferimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000. Corte Cassazione - Sez. Trib., sentenza 10 dicembre 2002, n. 17576 e sentenza 14 aprile 2004, n. 7080.

27 CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

28 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E RECUPERO DIFESA DEL CONTRIBUENTE

29 NORME ISTITUTIVE Art. 8 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Visco Sud), “Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate “, «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso Comma 1 : «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità

30 regionale … omissis … è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione». Comma 5: «Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, …, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, …, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi».

31 : Art. 10 - D. L. 8 luglio 2002 n. 138, per gli investimenti avviati dopo l’8 luglio 2002 : - restrizione delle tipologie di imprese aventi accesso al credito; - modificazione della localizzazione degli investimenti; - introduzione dell’obbligo di presentazione preventiva in via telematica di un’apposita istanza (a partire dal 25 luglio 2002) al Centro Operativo di Pescara. Legge 8 agosto 2002, n. 178 (legge di conversione el D.L. n. 138/2002): - Estensione dei benefici al Nord Italia.

32 D.L. 12 novembre 2002 n. 253 (non convertito in legge nei successivi 60 giorni): - per i crediti di imposta ante 8 luglio 2002, comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a pena di decadenza, dei dati per la ricognizione degli investimenti realizzati (modello CVS) e sospensione degli ulteriori utilizzi; - per i crediti di imposta post 8 luglio 2002, autorizzati dal Centro Operativo di Pescara, comunicazione dei dati (modello CTS) e sospensione degli ulteriori utilizzi.

33 Art. 62 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. n. 253/2002): - per i crediti di imposta ante 8 luglio 2002, comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a pena di decadenza, dei dati per la ricognizione degli investimenti realizzati (modello CVS) entro il 28 febbraio 2003; - per i crediti di imposta post 8 luglio 2002 e autorizzati dal Centro Operativo di Pescara, comunicazione dei dati (modello CTS) entro il 28 febbraio 2003.

34 - per i crediti di imposta post 8 luglio 2002 e non autorizzati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, reiterazione dell’istanza (modello RTS) a decorrere dal 1° gennaio 2003; - per i “nuovi” crediti di imposta, preventiva istanza al Centro Operativo di Pescara (modello ITS).

35 RICORSO AVVERSO AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA EMESSO DALLA A.E. - UFFICIO DI CATANIA

36 IN DIRITTO

37 1. Eccezione d’inesistenza giuridica dell’atto impugnato per assenza di uno specifico riferimento normativo che ne positivizzi l’emissione. Nel quadro normativo di riferimento non è dato riscontrare alcuna norma speciale disciplinante le modalità di recupero dei crediti di imposta indebitamente fruiti. Trovano applicazione le norme di carattere generale di cui al D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 - “ubi lex voluit dixit”.

38 Art. 36 ter - Dpr. n. 600/73, “Controllo formale delle dichiarazioni”, co. 1: «Gli uffici periferici dell' amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni … omissis …». co. 2 : «Senza pregiudizio dell' azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: … omissis … d) determinare i crediti d' imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; …».

39 Art. 42 - Dpr. n. 600/73, rubricato “Avviso di accertamento”, co. 1: «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d' ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi …». co. 2 : «L' avviso di accertamento deve recare l' indicazione dell' imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d' imposta, e …».

40 Circolare Ministeriale n. 35/E dell’8 luglio 2003, “Crediti di imposta per l’incremento dell’occupazione e per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Attività di controllo nei confronti dei soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali”: al punto 4 introduce due schemi di provvedimento per il recupero del credito d’imposta indebitamente fruito, denominati “Avviso di recupero del credito di imposta”, e specificatamente lo schema n. 2 (all. 7) per il recupero del credito di imposta per gli investimenti.

41 Evidente contrasto fra le disposizioni normative e il documento di prassi. Contenuto dell’atto, “Avviso di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato per investimenti aree svantaggiate art. 8 della legge n. 388/2000”, in violazione dell’art. 68 - D.Lgs. n. 546/92: nella sezione “avvertenze” si legge “in caso di mancato versamento … si provvede mediante iscrizione a ruolo in via definitiva”.

42 2. Eccezione di nullità dell’atto impugnato, in quanto emesso sulla base di disposizioni normative emanate in violazione dell’art. 3 - legge n. 212/200 e dell’art. 11 delle preleggi (principio di irretroattività) e degli artt. 5, 6 e 10 - legge n. 212/2000. : Motivazione dell’avviso di recupero : mancata comunicazione del modello CVS ex art. 1 del D.L. n. 253/2002 e art. 62 del Legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

43 Art. 3 - legge n. 212/2000, “Efficacia temporale delle norme tributarie” Art. 3 - legge n. 212/2000, “Efficacia temporale delle norme tributarie” Co. 1: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo». Art. 11 delle preleggi, “principio di irretroattività”: «la legge non dispone che per l’avvenire: essa no ha effetto retroattivo». Violazione del principio di irretroattività della legge

44 Corte Costituzionale, sentenza 13 ottobre 2000, n. 419: « … il legislatore ordinario può emanare norme retroattive, purché esse, però, un’adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti».

45 Corte di Cassazione - Sez. Trib., sentenza n. 7080 dell’aprile 2004: «Qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge n. 212/2000, deve perciò essere risolto dall’interprete nel senso più conforme ai principi dello statuto del contribuente, cui la legislazione tributaria, anche antecedente, deve essere adeguata, …». Corte Costituzionale, ordinanza n. 216 del 5 giugno 2004. Circolare 5 maggio 2004 dell’Avvocatura generale dello Stato.

46 Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento Art. 10 - legge n. 212/2000, “Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”: « « I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede».

47 Corte di Cassazione - Sez. trib., sentenza del 10 dicembre 2002, n. 17576: il principio dell’affidamento legittimo del contribuente è il naturale svolgimento dei principi di collaborazione e buona fede, “principi immanenti nell’ordinamento tributario, già prima dell’entrata in vigore dello Statuto del contribuente”. C.T.P. di Taranto - sez. IV, sentenza 26 settembre 2003, n. 347/4/03. C.T.P. di Pescara- sez. IV, sentenza 5 agosto 2003, n. 95.

48 Violazione del divieto d’imposizione di adempimenti “immediati” a carico del contribuente. Art. 3 - legge n. 212/2000, “Efficacia temporale delle norme tributarie” co. 2 : «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti».

49 Il 24 gennaio 2003 è stato emesso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approvava il “modello CVS” da comunicare entro il 28 febbraio 2003. C.T.P. di Avellino - sez. IV, sentenza 21 febbraio 2004, n. 225. C.T.P. di Caltanissetta - sez. III, sentenza 24 febbraio 2004, n. 26.

50 Violazione del diritto all’informazione Art. 5 - legge n. 212/2000, “Informazione del contribuente”, Co. 1: «L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, … omissis … deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, …».

51 Violazione del principio di conoscenza degli atti da parte del contribuente Art. 6 - legge n. 212/2000, “Conoscenza degli atti e semplificazione” co. 1 : «L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. …». co. 2: «L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito …».


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