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Istituzioni di diritto romano Diritti reali – Le cose.

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Presentazione sul tema: "Istituzioni di diritto romano Diritti reali – Le cose."— Transcript della presentazione:

1 Istituzioni di diritto romano Diritti reali – Le cose

2 Diritti reali I diritti reali sono chiamati anche assoluti perché possono essere fatti valere erga omnes, cioè contro tutti Il diritto di proprietà si può far valere contro chiunque, mentre un diritto di obbligazione si può far valere solo con chi quel rapporto si è fatto, cioè è un diritto relativo

3 Diritti reali L’espressione diritto reale viene da res, cioè da cosa, sono i diritti che riguardano le cose Classificazione delle cose in diritto romano: Gaio, nelle Istituzioni, distingue le res corporales dalle res incorporales Le prime sono quelle quae tangi possunt, cioè quelle che possono essere toccate

4 Diritti reali Le res incorporales sono quelle quae tangi non possunt cioè che non possono essere toccate e Gaio fa l’esempio dell’ hereditas Vi sono poi le res in commercio e quelle extra commercium : le prime sono quelle che possono essere oggetto di commerci, alienate

5 Diritti reali Le seconde, per loro natura o per destinazione giuridica non possono essere oggetto di commerci e, dunque, non possono essere alienate Le res extra commercium si dividono in: a) res extra commercium divini iuris; b) res extra commercium humani iuris

6 Diritti reali Le res extra commercium divini iuris sono quelle cose che non possono essere oggetto di proprietà dei privati perché considerate di proprietà degli dei o perché, in epoca cristiana, dedicate al culto

7 Diritti reali Queste res si dividono in: Res sacrae Res religiosae Res sanctae

8 Diritti reali Le res sacrae sono quelle dedicate agli dei superi (sopra la terra) e potevano essere templi, altari, boschi, case; una cosa diventava sacra attraverso un’apposita procedura chiamata consecratio svolta dai pontefici in origine e successivamente dall’imperatore e successivamente dall’imperatore: in questo modo la cosa era sottratta al commercio

9 Diritti reali Se si voleva farla tornare in commercio, occorreva una cerimonia uguale e contraria chiamata exauguratio Queste cose perdevano il loro carattere sacro anche se cadevano nelle mani del nemico Le res religiosae sono quelle dedicate agli dei inferi, cioè i sepolcri, poiché sono gli dei che accudiscono i morti

10 Diritti reali Non tutti i luoghi dove sono sepolti cadaveri diventano luoghi religiosi, ma solo quelli dove è sepolto colui il quale ha diritto ad essere sepolto lì Questo diritto si chiama ius inferendi e lo ha il proprietario del fondo o colui il quale lo abbia acquistato

11 Diritti reali Pertanto diventa res religiosa solo quel fondo dove il proprietario o chi abbia il ius inferendi seppellisce un cadavere umano di uomo libero o schiavo (o anche le sue ceneri) Il ius inferendi è, dunque, un diritto che si può trasferire (può essere acquistato)

12 Diritti reali Si distingue dal ius inferendi il ius sepulchri cioè il diritto (trasferibile solo agli eredi) di visitare il sepolcro Anche il ius sepulchri è un diritto reale, solo se lo si ha si possono compiere cerimonie sul sepolcro

13 Diritti reali Con l’avvento del Cristianesimo questi due diritti tendono a confondersi tra loro, perché il culto degli dei inferi era una cosa tipicamente pagana Le res sanctae sono le mura e le porte della città, dedicate a Iuppiter Terminalis, cioè alla divinità che presiedeva i confini

14 Diritti reali Res extra commercium humani iuris : distinguiamo le res communes omnium e le res publicae Le res communes omnium sono le cose comuni a tutti (aria, acqua). Sono beni indispensabili alla vita di cui tutti possono usufruire e disporre liberamente come l’aria, l’acqua corrente, il mare (che può essere oggetto di trattati fra stati, ma non di rapporti tra privati)

15 Diritti reali Il rientrare o meno in questa categoria dipende da valutazioni economico sociali che variano col variare dei tempi e dei luoghi ed è tema connesso alla disponibilità del bene stesso: beni disponibili in grandi quantità sono gratuiti, gli altri sono beni economici oggetto di rapporti giuridici

16 Diritti reali Le res publicae sono le cose di proprietà del popolo romano, ma non tutte sono extra commercium Vi sono, infatti, quelle cose che servono a soddisfare i bisogni collettivi e alla cui soddisfazione provvede lo stato che sono sottratte al commercio e quindi inalienabili (strade, fori, basiliche)

17 Diritti reali Poi vi sono le cose che servono a soddisfare bisogni individuali che sono in commercio e che possono essere alienate come gli schiavi pubblici Un’altra distinzione all’interno delle cose è quella tra res mancipi e res nec manicipi Gaio ci dice che le res mancipi sono le cose più preziose in assoluto

18 Diritti reali Ne fanno parte: I fondi italici Gli schiavi Gli animali da tiro e da soma Le quattro antiche servitù rustiche (via, iter, actus, aquaeductus)

19 Diritti reali Sono le cose più preziose nell’epoca più antica che si basava sull’agricoltura Le res nec mancipi sono una categoria residuale: sono tali tutte le cose che non sono res mancipi

20 Diritti reali La differenza di categoria è giuridica, poiché le res mancipi si possono trasferire solo con due negozi, la mancipatio e la in iure cessio Le res nec mancipi si possono trasferire con la in iure cessio o con la traditio (priva quest’ultima di una particolare forma)

21 Diritti reali La logica della scelta giuridica si basa sul fatto che per spostare la proprietà della ricchezza a Roma, cioè dei beni più importanti, occorre il controllo pubblico, esercitato con il negozio formale per eccellenza, la mancipatio Ciò è confermato anche dal fatto che le donne potevano fare la mancipatio solo se il loro tutore prestava l’auctoritas

22 Diritti reali Si distinguono poi le cose mobili e le cose immobili, cioè le cose che si possono trasportare e quelle che non si possono trasportare Questa distinzione ha rilievo soprattutto per quanto concerne l’usucapione, poiché è previsto un termine diverso per le une e per le altre

23 Diritti reali Vi sono poi le cose fungibili e infungibili Il termine fungibile non è stato coniato dai Romani (che avevano però bene presente il concetto), ma da Ulrico Zasio, un giurista del XVI secolo Le cose infungibili sono quelle dotate di una identità propria

24 Diritti reali Le cose fungibili non hanno un’identità propria, ma si identificano in base a tre parametri: peso, quantità, misura Le cose fungibili si individuano in base alla quantità, per cui ciascuna è uguale ad un’altra dello stesso genere (es. 100 chili di grano, tre metri di una certa stoffa, dieci euro) da cui può essere sostituita

25 Diritti reali Questa distinzione ha rilievo soprattutto nel campo delle obbligazioni (es. il contratto di mutuo può avere ad oggetto solo cose fungibili) Vi sono poi le cose consumabili e inconsumabili, cioè le cose ad utilità singola o le cose ad utilità ripetuta

26 Diritti reali Le cose consumabili sono quelle che possono essere utilizzate una sola volta (as es. una mela) secondo la loro destinazione economico-sociale; sono inconsumabili tutte le altre Che cosa significa secondo la loro naturale destinazione economico-sociale?

27 Diritti reali Che se la mela viene usata invece che per essere mangiata per essere dipinta in un quadro, questo aspetto non rileva per il diritto, perché la mela esiste per essere mangiata e in ragione di questo rientra tra le cose consumabili (es. carbone) Tutte le altre cose, ad esempio un carro, un aratro, una casa sono inconsumabili

28 Diritti reali Anche i vestiti rientrano tra le cose inconsumabili, anche se nel diritto giustinianeo si introduce per i vestiti la categoria delle cose deteriorabili, a metà strada tra le consumabili e inconsumabili Vi sono poi le cose divisibili e indivisibili, categoria anch’essa schiettamente giuridica

29 Diritti reali Si considerano divisibili quelle cose che per loro natura possono essere ridotte in parti ognuna delle quali mantiene la stessa destinazione economico-sociale della cosa madre e proporzionalmente ne mantiene il valore (es. un litro di vino, un pezzo di formaggio)

30 Diritti reali Sono indivisibili tutte le altre, ad es. una statua, un cavallo, un aratro etc. Normalmente le cose divisibili si identificano con quelle fungibili, cioè quelle individuate in base a peso, misura, quantità Esiste poi una tripartizione tra cose semplici, cose composte e universitates rerum

31 Diritti reali Le cose semplici sono quelle che da un punto di vista giuridico e secondo la destinazione economico-sociale sono considerate come un corpo singolo (es. cavallo, pianta, statua) Sono composte quelle cose formate dall’unione di più cose singole che, unite insieme, danno origine ad una cosa diversa, con una propria destinazione economico- sociale (es. un orologio, una nave, un carro)

32 Diritti reali Le universitates rerum sono un aggruppamento di cose singole o composte, non connesse artificialmente, ma che nel loro insieme hanno una propria destinazione economico-sociale (es. gregge di pecore, una biblioteca) La rilevanza dal punto di vista giuridico è questa: che le universitates sono oggetti di diritti e negozi giuridici, perché ad esempio il gregge può essere venduto nel suo insieme

33 Diritti reali Il concetto di parte di una cosa è invece un concetto astratto: è un elemento destinato ad integrare o completare una cosa e i negozi giuridici che hanno che hanno per oggetto la cosa intera concernono anche le parti della cosa (es. tegole, infissi, chiavi si considerano parti dell’edificio)

34 Diritti reali Ad esempio nel diritto romano erano considerate parti della cosa i pali di una vigna, i coperchi dei pozzi, i concimi destinati alla coltura di un fondo Una cosa è invece accessoria rispetto ad un’altra considerata principale quando non è un elemento della principale destinato a completarla e conserva una propria autonomia, ma serve alla destinazione economico-sociale della cosa principale (attrezzi adibiti alla coltura di un fondo)

35 Diritti reali In questo caso il negozio giuridico che riguarda la cosa principale, non riguarda anche quella accessoria, a meno che non sia espressamente stabilito dalle parti Infine, l’ultima distinzione è quella che concerne le cose fruttifere e infruttifere

36 Diritti reali La cosa fruttifera è quella che genera periodicamente ed organicamente altre entità chiamate frutti che una volta staccate dalla cosa madre non ne alterano la destinazione economico-sociale ed esistono come cose a se stanti che hanno una propria autonoma destinazione economico-sociale

37 Diritti reali Es.: un albero di mele (cosa inconsumabile) che produce periodicamente ed organicamente mele; le mele, staccandosi dall’albero, non lo rovinano, non mutano la sua natura di di albero ed hanno una loro destinazione economico-sociale, cioè sono cose consumabili che servono ad essere mangiate

38 Diritti reali L’elemento della periodicità è importante, perché serve a capire se una cosa è più o meno frutto (es. la legna ricavata da alberi di alto fusto non è frutto, mentre quella ricavata da un bosco sì) Infruttifere sono tutte le altre cose

39 Diritti reali I Romani discussero a lungo sulla nozione di frutto, ad esempio se fosse da considerarsi frutto il parto della schiava: in questo caso si stabilì che non era frutto, perché mancava l’elemento della periodicità Lo stesso problema si pose con il gregge, cioè se i nuovi nati fossero frutto o meno

40 Diritti reali Queste discussione avevano rilievo con riguardo ad es. all’ usufrutto (diritto reale di godimento su cosa altrui) Chi ha l’usufrutto può usare e percepire i frutti della cosa, ma allo scadere dell’usufrutto deve restituire la cosa così com’era

41 Diritti reali Nel caso dell’usufrutto del gregge, il problema che si poneva riguardava se gli agnellini fossero frutto o meno e, dunque, se l’usufruttuario potesse appropriarsene La soluzione dei giuristi romani fu questa: l’usufruttuario poteva appropriarsi degli agnellini dopo aver fatto la summissio

42 Diritti reali La summissio consisteva nel sostituire con i nuovi nati le pecore premorte: se in un gregge di 100 capi, 10 morivano e nascevano 15 agnellini, 10 agnellini dovevano sostituire i capi morti perché il gregge doveva essere restituito al proprietario mantenendo il numero iniziale

43 Diritti reali I 5 agnellini che rimanevano erano frutto che poteva essere percepito dall’usufruttuario Oltre a questi frutti considerati naturali, vi sono anche i frutti civili, cioè i redditi che vengono periodicamente lucrati in forza di un negozio giuridico che ha come oggetto una cosa (es. locazione di una casa, l’affitto è un frutto civile)

44 Diritti reali I frutti sono detti pendenti se sono ancora uniti alla cosa che li ha generati; separati se sono staccati; percetti se sono stati raccolti; percipiendi se non sono stati raccolti per negligenza del detentore della cosa madre


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